Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
Il reato di reingresso nel territorio dello Stato dopo l'espulsione ha natura permanente perché è diretto ad impedire l'illegale reingresso e l'illecita permanenza, e dunque la continuità della condotta antigiuridica volontariamente protratta.
Commentario • 1
- 1. Rientro dello straniero espulso (Cass. pen., n. 28614/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 31 luglio 2013
1. Questione Il Tribunale applicava allo straniero, ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di resistenza e lesioni personali nonché per il reato di cui all'art. 13 comma 13 D.lgs. n. 286/98, la pena di mesi nove di reclusione. Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore generale territoriale chiedendone l'annullamento per violazione di legge perché il fatto indicato ai sensi dell'art. 13 comma 13, del D.lgs. 286/1998 non è più previsto dalla legge come reato e in subordine sospendere il procedimento onde inviare gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Infatti, il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato, in quanto com'è stato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2007, n. 43028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43028 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 07/11/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1359
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 031089/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
1) MI AZ N. IL 10/09/1970;
avverso SENTENZA del 27/06/2006 TRIBUNALE di FERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
OSSERVA
Con sentenza del 27.6.2006 il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di MI Payazit in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, lamentando la inosservanza o la erronea applicazione della Legge Penale ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Secondo il ricorrente il reato di reingresso nel territorio dello Stato dopo l'espulsione ha natura permanente, sicché il termine di prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza. Tale permanenza era cessata in data 10.8.2003 (in tale data l'imputato si era imbarcato presso l'aeroporto di Fiumicino per lasciare il territorio dello Stato italiano), per cui, essendo intervenuto in data 23.2.2004 idoneo atto interruttivo (decreto di citazione), la prescrizione massima di anni 4 e mesi 6 non era ancora maturata.
Chiede pertanto l'annullamento della impugnata sentenza, con ogni consequenziale provvedimento.
Rileva la Corte che il reato contestato ha natura permanente "poiché è diretto ad impedire l'illegale reingresso e la permanenza illecita nel territorio dello Stato del soggetto espulso, sicché il bene giuridico tutelato dalla norma è quello di impedire l'illegale permanenza e dunque la continuità della condotta antigiuridica volontariamente protratta nel tempo" (cfr. Cass. Pen. sez. 1, 16.4.2004 n. 17878 Prenga). A norma dell'art. 158 c.p., comma 1, il termine della prescrizione decorre, pertanto, dal giorno in cui è cessata la permanenza. Come evidenziato dal P.G. ricorrente, il prevenuto si tratteneva illegalmente nel territorio dello Stato italiano fino al 10.8.2003, quando ebbe ad imbarcarsi all'aeroporto di Fiumicino sul volo della Compagnia di N/A Mat Macedian Airlines IN882 diretto a Skopje. Essendo cessata la permanenza del reato in data 10.8.2003, il termine massimo di prescrizione, tenuto conto anche della interruzione ex art. 160 c.p., di anni 4 e mesi 6 non è, allora, ancora maturato. Va quindi disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio ai sensi dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. d), al Tribunale di Fermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2007