Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 1
Il provvedimento con cui il P.M. dispone l'installazione di un sistema di localizzazione dei veicoli (GPS) non necessita della preventiva autorizzazione del G.i.p., in quanto è diretto a disporre, mediante l'ausilio di impianti tecnici, un pedinamento e non una intercettazione.
Commentari • 2
- 1. Gps: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 maggio 2020
- 2. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2007, n. 3017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3017 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 28/11/2007
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 2006
Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 30320/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE IC, nato il [...];
avverso la ordinanza del 29.05.2007 del Tribunale della Libertà di Trieste;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Sergio Bernardi;
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Mario Iannelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di IC RE ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Trieste ha respinto l'stanza di riesame del provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Pordenone che ha disposto la custodia in carcere del RE in relazione all'ipotesi accusatoria di furto aggravato di due autovetture. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia respinto con motivazione "scarna ed insufficiente" le argomentazioni con le quali egli stesso aveva impugnato il provvedimento del G.I.P. Argomentazioni con le quali aveva sostenuto: 1) nullità per difetto di motivazione del decreto del P.M. di autorizzazione alla installazione sulla vettura di un coindagato del GPS;
2) nullità per difetto di motivazione del decreto di autorizzazione del G.I.P. a disporre intercettazioni telefoniche;
3) violazione dell'art. 273 c.p.p., con riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 2, in ordine alla esistenza di indizi gravi precisi e concordanti;
4) mancata motivazione in ordine alla circostanza indiziaria dell'utilizzo dell'utenza cellulare attribuita al RE.
Esclusa la censurabilità, in questa sede di legittimità, dell'accertamento del giudice di merito sui punti della esistenza e della gravità in fatto degli indizi di colpevolezza necessari all'adozione della misura di custodia cautelare, la violazione di legge denunciata con la doglianza n. 3 non può riferirsi che alla insufficienza della motivazione del provvedimento in relazione alle nullità denunciate con le altre doglianze.
Ma le prime due nullità denunciate non sussistono, perché il giudice del riesame ha dato conto della congruità e della legittimità delle argomentazioni poste a base sia del decreto del P.M. di autorizzazione alla installazione dello strumento di localizzazione veicoli (GPS) che di quello del G.I.P. che ha disposto le intercettazioni telefoniche. Quanto al primo, il Tribunale ha chiarito in particolare, col richiamo della giurisprudenza di questa Corte, che il provvedimento non necessita di preventiva autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, avendo effetti simili a quelli di un pedinamento;
quanto al secondo, che risultavano osservate le condizioni ed i limiti fissati da questa Corte della motivazione "per relationem" ad altri atti del procedimento (S. U. n. 17/2000). Ha anche accertato (con riferimento alla quarta doglianza) che i contatti telefonici fra il RE ed il coindagato legittimamente sottoposto al controllo GPS ed alle intercettazioni telefoniche era risultato da queste ultime. Non è fondata quindi la doglianza che il Tribunale abbia respinto con motivazione "scarna ed insufficiente" le argomentazioni con le quali il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del G.I.P.. Nè si comprende la osservazione, inserita nel ricorso quasi di sfuggita, "sulla necessità di motivare in ordine alla insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura e sulle eccezionali ragioni di urgenza", perché le intercettazioni risultano disposte ed eseguite proprio tramite gli impianti della Procura, e la urgenza di procedervi era adeguatamente motivata nella richiesta di autorizzazione richiamata dal provvedimento autorizzativo. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina in Euro 1.000,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al direttore del l'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ordina trasmettersi copia della presente decisione al Direttore dello Istituto Penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008