Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
I proiettili calibro 9 x 19 devono considerarsi munizioni da guerra.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2008, n. 19413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19413 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 771
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 004703/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OF IO, N. IL 09/06/1972;
avverso SENTENZA del 02/07/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. MANDALÀ G. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 2 luglio 2007 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di quella resa in prima istanza dal tribunale capitolino, condannava AN FA, agente di polizia in servizio all'epoca dei fatti, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 150,00 di multa, perché ritenuto colpevole del reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2, per aver illecitamente detenuto, in Roma, il 7.6.2001, oltre la propria dotazione personale, n. 18 proiettili calibro 9X19, considerato munizionamento da guerra. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato, assistito dal suo difensore di fiducia, denunciando tre motivi di doglianza.
Col primo di essi deduce in particolare il ricorrente difetto di motivazione in ordine all'affermata responsabilità, giacché intendimento dell'imputato sarebbe stato quello di detenere i proiettili al fine di restituirli alla P.A., e ciò risulterebbe dimostrato, secondo prospettazione difensiva, dalle seguenti circostanze: a) i proiettili erano riposti all'interno dell'armadietto personale, b) gli stessi erano stati consegnati legittimamente al detentore in occasione delle esercitazioni presso il poligono di tiro, c) l'istante soltanto per negligenza ha comunque ritardato la consegna.
A fronte di tali acquisizioni processuali la Corte distrettuale avrebbe illogicamente e contraddittoriamente opposto che il ricorrente aveva accesso quotidiano al suo armadietto, affermazione apodittica questa, ad avviso della difesa, giacché non suffragata da alcun sostegno probatorio.
Col secondo motivo di doglianza denuncia il ricorrente violazione di legge con riferimento al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 in relazione alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2 e successive modificazioni, giacché il fatto contestato, in applicazione della menzionata normativa, non costituirebbe reato, e questo sul rilievo che il R.D. n. 773 del 1931, art. 38 consentirebbe la detenzione di munizionamento anche oltre la dotazione di servizio, posto che la lettera della legge fa esclusivo riferimento (ai fini di stabilire l'esenzione della prescritta denuncia per determinati soggetti qualificati) alle armi e non già, appunto, alle munizioni, di guisa che alle predette categorie, autorizzate ad andare armate, è inibita la detenzione di armi in eccedenza rispetto alla dotazione di legge, ma non già la detenzione di munizionamento, purché riferito all'arma in dotazione.
Col terzo ed ultimo motivo di doglianza denuncia il ricorrente violazione di legge in relazione alla L. n. 695 del 1967, art. 2 ed all'art. 697 c.p., sul rilievo che le munizioni di cui alla contestazione, munizioni calibro 9, non possono attualmente ricondursi alla nozione di munizionamento bellico, in quanto superate da altre tipologie di moderno armamento ed in quanto irrilevante la circostanza che le stesse siano in dotazione ai corpi della Polizia di Stato, con la conseguenza che nel caso di specie, a tutto concedere, dovrebbe applicarsi la norma contravvenzionale portata dall'art. 697 c.p.. 2. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato. Con esso infatti il ricorrente prospetta questioni di merito incensurabili in questa sede in costanza di motivazione logica e coerente come quella sviluppata sul punto dalla Corte distrettuale, la quale ha giustamente considerato irrilevante l'origine lecita dell'apprensione dei proiettili e, viceversa, decisiva ai fini della decisione, la loro custodia nell'armadietto personale dell'imputato. Nè può assegnarsi soverchia importanza alla circostanza che non risulterebbe comunque provato il quotidiano accesso a tale armadietto, ovvero il tempo della detenzione, dappoiché per comune esperienza non può ragionevolmente escludersi una frequentazione comunque assidua all'armadietto stesso, ne' può negarsi che le munizioni in quel luogo non dovevano trovarsi per disposto legislativo, indipendentemente dal tempo trascorso dal collocamento in esso. Infondato è poi il secondo motivo di ricorso, giacché corretta si appalesa la motivazione offerta dal giudice dell'appello allorché rileva che il disposto del R.D. n. 733 del 1931, art. 38, comma 2, lett. c) comprende nella dizione "limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite", anche il munizionamento di esse, da contenersi nella quantità "consentita". Nè una diversa interpretazione è plausibile in costanza del combinato disposto del comma 1 e del comma 2 della norma in esame.
Del pari infondato va dichiarato il terzo motivo di doglianza. Ed invero il munizionamento cal. 9 x 19 non può non considerarsi munizionamento da guerra (in tal senso anche Cass., sez. 1, 7.04.2004, n. 21611) dappoiché utilizzato per le armi in dotazione alla Polizia di Stato, le cui caratteristiche sono quelle descritte e riportate dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1, comma 1, articolo che reca la rubrica "Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra". Nè, in contrario, può apprezzarsi la tesi difensiva secondo la quale quello in argomento costituirebbe armamento ormai superato da altre e più moderne tipologie, dappoiché di altra natura sono i criteri voluti dal legislatore al fine di distinguere l'arma da guerra da quelle tipo guerra e da quelle comuni da sparo, criteri quali la spiccata potenzialità offensiva dell'arma, presente nel caso di specie, come confermato dall'attualità della dotazione alla Polizia di Stato, dotazione che prova, altresì, l'idoneità di tale armamento alla sua destinazione all'impiego bellico. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008