Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 1
Il premio di operosità di cui all'art. 38 dell'accordo collettivo per i medici specialisti ambulatoriali (approvato con DPR n. 500/1996), che ha natura di compenso differito, deve essere calcolato collegando il suo ammontare complessivo alla somma di una mensilità per ogni anno di servizio, determinata ciascuna secondo il suo variabile numero di ore ed a seconda della corresponsione o meno, nell'anno, della indennità di disponibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3305 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI I.N.A.I.L. in persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. Adriana Pignataro e Vincenzo Pone in virtù di procura in calce e con essi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre, n.
- ricorrente -
contro
DA IT, elettivamente domiciliato in Roma, via B. Buozzi, n. 68 presso l'avv. Franco Meloni, che, unitamente all'avv. Irio Milla, lo rappresenta e difende giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.2736 del 12 marzo 1999, reg. gen. n. 681/98.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.12.2001 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Vincenzo Pone e Irio Milla;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.3.1999 il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello proposto da SA AL nei confronti dell'INAIL, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello e con esso la domanda del SA di ricalcolo del premio di operosità, computando in esso l'indennità di disponibilità per tutti gli anni di servizio, e non solo per quelli in cui era stata di fatto erogata e condannava l'Istituto al pagamento della differenza derivante dal ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione.
Osservava in motivazione che l'art. 38 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali, approvato con D.P.R. n. 500 del 1996, prevede che nel premio di operosità sia computata l'indennità di disponibilità e che esso sia calcolato, nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio, in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto in ragione delle ore effettive di attività ambulatoriale svolta nell'anno. Deduceva, quindi, che tra i parametri della prestazione non rientrava la ricorrenza dei presupposti per la concessione dell'indennità e che il riferimento alle ore lavorate ogni anno era fatto per identificare la mensilità da moltiplicare per gli anni di servizio. Osservava, infine, che non vi era, a differenza della normativa prevista del previgente art. 2120 c.c., riferimento per il computo all'ultimo mese, con le conseguenti possibili iniquità, dovendosi, invece, far riferimento all'anno.
Propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo, l'INAIL; resiste con controricorso il SA. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo profilo del motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 38 del D.P.R. N. 500 del 1996 ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), l'INAIL, premesso che a sensi dell'art. 32 l'indennità di disponibilità è erogata a domanda e nella ricorrenza di condizioni soggettive esclusività del rapporto - variabili nel corso del tempo, rileva che l'art. 38 al terzo comma precisa che il premio di operosità, calcolato in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, è "ragguagliato alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio". Inoltre al quinto comma precisa che in caso di variazioni dell'orario: Il premio per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.
Da questi dati testuali il ricorrente deduce che il criterio di computo è affatto diverso da quello del previgente art. 2120 c.c. e collega evidentemente il computo della indennità di disponibilità all'effettiva fruizione di essa.
Le censure sono fondate.
Sono in questione i criteri di computo della indennità di operosità dei medici specialisti convenzionati ed in particolare se l'indennità di disponibilità vada computata per tutta la durata del rapporto, ove sia stata erogata nell'ultimo anno, come ritiene il Tribunale, ovvero se essa vada computata solo per i periodi di effettiva erogazione.
La tesi del Tribunale di un computo per moltiplicazione (numero anni per una mensilità dell'ultimo anno) di questa indennità di fine rapporto contrasta con la lettera del terzo comma dell'art. 38 del DPR n. 500 del 1996, sopra riportata, che collega l'indennità
all'attività svolta in ogni, cioè in ciascun anno di servizio ed inoltre anche, sesto comma, alle variazioni dell'orario nell'anno. La tesi del Tribunale, inoltre, propone assetto normativo illogico rispetto a rapporti, il cui contenuto quantitativo di ore di servizio prestato può variare nel corso del tempo, rendendo aleatorio l'ammontare di questo compenso differito perché calcolato in relazione al numero di ore dell'ultimo anno e alla spettanza della indennità di disponibilità nell'ultimo anno.
L'interpretazione letterale e logica delle norme che regolano l'indennità conduce, invece, a ritenere, che questo compenso differito è computato con criteri simili al vigente art. 2120 c.c., collegando il suo ammontare complessivo alla somma di una mensilità per ogni anno di servizio, determinata ciascuna secondo il suo variabile numero di ore ed a seconda della corresponsione o meno della indennità di disponibilità nell'anno. La rideterminazione delle mensilità dovute per gli anni precedenti alla tabella in corso al momento della cessazione del rapporto costituisce un meccanismo di rivalutazione del compenso differito via via maturato. La sentenza impugnata, che non si è attenuta questi principi, va cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa con il rigetto della domanda del SA. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del SA. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2002