Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
È inoppugnabile il provvedimento di revoca della misura dell'amministrazione giudiziaria disposta nell'ambito del procedimento delineato dall'art. 34 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto non espressamente annoverato nel catalogo degli atti impugnabili previsto dall'art. 27 dello stesso "codice antimafia", ed attesa la vigenza del principio di tassatività in materia di impugnazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2014, n. 49550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49550 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 04/11/2014
Dott. CAPOZZI NG - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 1712
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 14508/52014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCE;
nei confronti di:
RO DO N. IL 12/11/1971;
AL LO NI N. IL 26/04/1974;
AL LI N. IL 08/02/1984;
avverso il decreto n. 37/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 19/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO G. che ha concluso per l'annullamento del decreto e l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 19 - 23 dicembre 2013 la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Lecce (Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Lecce) avverso il provvedimento adottato dal Tribunale di Brindisi il 16 settembre - 24 settembre 2013, con cui veniva revocata la misura dell'amministrazione giudiziaria disposta sui complessi aziendali ed i beni utilizzati da RO NA e IA NG NT, nella qualità di amministratori della "Scommettendo s.r.l." e da AL EL, nella qualità di titolare della "Rovai 88" s.r.l., con dissequestro e restituzione degli stessi in favore degli aventi diritto.
2. Avverso il su indicato decreto della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce, deducendo vizi di violazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34 e vizi di mancanza e contraddittorietà della motivazione, essendosi la Corte distrettuale erroneamente ritenuta investita del solo gravame relativo al profilo cautelare del rinnovo dell'amministrazione giudiziaria, e non già del capo del dispositivo relativo al rigetto della confisca, laddove il Procuratore distrettuale antimafia di Lecce aveva proposto appello rilevando l'erroneità della decisione sia per quel che attiene alla mancata proroga dell'amministrazione giudiziaria, sia per il rigetto della confisca dei rami di azienda delle due società sopra indicate, che l'esito delle indagini aveva individuato in una situazione di commistione di interessi con le attività illecite di IN AL, indagato per i delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3- bis.
La decisione della Corte d'appello è dunque contraddittoria, perché, pur riconoscendo che il Tribunale ha respinto la richiesta di confisca parziale avanzata dal P.M. e che tale capo di decisione è stato impugnato, dall'altro lato non ne ha tenuto conto, limitando la decisione alla sola impugnazione della proroga dell'amministrazione, dichiarata inammissibile. La predetta decisione, inoltre, difetta di motivazione, poiché omette di indicare le ragioni per cui ha limitato all'aspetto cautelare l'esame della proposta impugnativa.
Peraltro, la richiesta di confisca di talune specifiche attività delle società soggette alla misura cautelativa si aggiungeva a quella di rinnovo dell'amministrazione giudiziaria, con la conseguenza che risulta violata la su citata disposizione normativa di cui all'art. 34, che secondo la lettura additiva stabilita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 487/1995 consente l'appello dei provvedimenti emessi all'esito del procedimento della L. n. 575 del 1965, ex artt.
3-quater e 3- quinquies ora entrambi riproposti nell'ambito del su citato art. 34.
L'impugnativa del rigetto della confisca, in definitiva, era perfettamente ammissibile, poiché constava di due domande, logicamente distinte ed autonome, l'una relativa all'amministrazione, l'altra alla confisca di ben individuate attività costituenti ramo d'azienda.
3. Con memoria depositata in Cancelleria in data 28 ottobre 2014, il difensore di fiducia di RO NA e IA NG NT ha svolto una serie di argomentazioni a sostegno della correttezza delle valutazioni espresse dalla Corte d'appello nel dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto dal P.M.. Muovendo, inoltre, dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e dal contenuto della pronuncia della Corte costituzionale n. 487 del 18 ottobre 1995, la difesa ha insistito per il rigetto del ricorso proposto dal P.M., deducendo la inammissibilità del gravame avverso il rigetto della richiesta di confisca e richiamando sul punto l'indirizzo giurisprudenziale delineato da questa Suprema Corte con la pronuncia n. 46478 del 21 novembre 2013. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni qui di seguito esposte e precisate.
2. Nell'atto di appello proposto avverso il decreto emesso dal Tribunale di Brindisi in data 16 settembre 2013 il P.M. esponeva compiutamente una serie di motivi a sostegno di ciascuna delle seguenti richieste: a) la sospensione dell'esecuzione del decreto a norma del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27; b) il rinnovo dell'amministrazione giudiziaria delle società "Rovai 88" e "Scommettendo" s.r.l.; e) il sequestro finalizzato alla confisca di entrambi i rami d'azienda ceduti dalla "Fast Service" alle predette società.
La Corte di merito ha correttamente richiamato la su citata pronunzia n. 487/1995 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
3-quinquies, comma 2 nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell'art.
3-ter, comma 2, della stessa legge.
Secondo tale pronunzia, infatti, è di tutta evidenza che, "essendo stato previsto uno specifico regime di impugnazione avverso i provvedimenti di confisca che, a norma della L. n. 575 del 1965, art.
2-ter possono essere adottati nei confronti delle persone indicate nell'art. 1 della stessa legge, non v'è ragione alcuna per la quale il medesimo regime non debba trovare applicazione nei confronti dei soggetti che subiscano l'identico provvedimento in base alla disposizione oggetto di impugnativa, con l'ovvia conseguenza di imporre, come unica soluzione costituzionalmente derivante dal quadro normativo di riferimento, quella di riequilibrare il sistema attraverso una pronuncia additiva in parte qua".
Muovendo da tali principii, la Corte d'appello ha rilevato come la formulazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34 abbia sostanzialmente riprodotto le previgenti disposizioni in tema di sospensione dell'amministrazione dei beni di cui agli artt.
3-quater e 3-quinquies, della cit. L., desumendone coerentemente l'impugnabilità del provvedimento in esame nei limiti delineati dalla Corte costituzionale con riferimento al su citato art.
3-ter, il cui contenuto è stato a sua volta riprodotto nel sistema delle impugnazioni disciplinato dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27 che al secondo comma richiama la norma generale in tema di impugnazioni di cui all'art. 10 del medesimo D.Lgs..
È noto, alla stregua di un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, dep. 21/08/2013, Rv. 256263; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, dep. 04/06/2013, Rv. 256805), che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza.
Nel caso in esame, per vero, è agevole rilevare come dal testo stesso dell'impugnato decreto risulti il vizio dal ricorrente denunciato, avendo la Corte d'appello omesso di provvedere in merito al profilo del gravame che investiva il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro finalizzato alla confisca di determinate attività che costituivano i rami d'azienda delle su menzionate società, in tal guisa incorrendo nella violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 10 e 27 per avere immotivatamente limitato il perimetro della base cognitiva al solo profilo cautelare della richiesta di rinnovo dell'amministrazione giudiziaria, laddove l'impugnazione del P.M. presentava un più ampio petitum, fondato sulla prospettazione di una serie di elementi indicativi della provenienza delittuosa di talune attività proprie delle società in amministrazione giudiziaria.
Ferma restando, alla luce del principio di tassatività che presiede al regime delle impugnazioni ex art. 568 c.p.p., comma 1, la non impugnabilità del provvedimento di revoca della misura dell'amministrazione giudiziaria disposta nell'ambito del procedimento delineato dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34 (in quanto non espressamente annoverato nel catalogo degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 27 del su citato D.Lgs.), la Corte d'appello avrebbe dovuto comunque pronunziarsi sui profili di merito oggetto dell'impugnativa del provvedimento di rigetto della richiesta di confisca dei su indicati complessi aziendali.
Non pertinente, infine, deve ritenersi il richiamo difensivo al precedente giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 46478 del 17/10/2013, dep. 21/11/2013, Rv. 257748) - secondo cui il decreto di rigetto della richiesta di confisca non preceduta dal sequestro anticipatorio del D.Lgs. n. 159 del 2011, ex artt. 20 e 22 non è appellabile, ma ricorribile per cassazione per violazione di legge - involgendo siffatta pronuncia un'evenienza procedimentale del tutto diversa, ed inerente ai provvedimenti di segno negativo rispetto alla proposta, non caratterizzati, nell'iter processuale che ha portato alla relativa decisione, dalla preventiva concessione del sequestro, e che non si risolvono, dunque, in una revoca del provvedimento anticipatorio, ma solo nella mera reiezione della richiesta.
Al riguardo, infatti, la su citata decisione ha avuto cura di precisare che l'art. 27 del codice antimafia, al primo comma, indica esplicitamente, ai fini delle impugnazioni, alcuni provvedimenti da comunicare senza indugio alle parti, pubbliche e private, del processo di prevenzione. Tra questi annovera proprio la revoca del sequestro, la quale altro non rappresenta, in base all'art. 20, comma 2 che il provvedimento di segno negativo assunto al termine del giudizio di prevenzione patrimoniale caratterizzato, a monte, dalla concessione del provvedimento di ablazione temporanea, anticipatorio rispetto alla confisca poi denegata.
Siffatta scelta legislativa, secondo la su citata decisione, ha inteso limitare l'appellabilità dei provvedimenti negativi rispetto alla richiesta di confisca alle sole decisioni precedute dalla concessione del sequestro, trovando una sua ratio giustificativa proprio nella valutazione originariamente resa in occasione della concessione del provvedimento anticipatorio. Valutazione che, nell'intenzione del legislatore, finisce per giustificare, tramite l'appello, le prospettive di un possibile maggiore approfondimento nel merito dei temi legati alla denegata confisca: approfondimento valutativo ritenuto, per altri versi, non confacente all'interesse della collettività nella diversa ipotesi - non ricorrente, come si è visto, nel caso di specie - in cui neppure nella considerazione sommaria che accompagna la concessione del provvedimento anticipatorio sia stata riscontrata la sussistenza dei presupposti utili all'adozione del provvedimento ablativo.
3. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, s'impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce, affinché proceda ad una nuova deliberazione, eliminando i vizi riscontrati ed uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014