CASS
Sentenza 5 ottobre 2023
Sentenza 5 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/10/2023, n. 28040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28040 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14388/2018) proposto da: AG IA, AG DO e AG NN, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Rocco Falotico ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, v. L. Settembrini, n. 28; - ricorrenti principali – contro OR AR IS (C.F.: [...]) e OR LA (C.F.: [...]), rappresentate e difese, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale), dall’Avv. Bruno R.G.N.14388/18 U.P. 12/09/2023 Azione di rivendicazione e usucapione Civile Sent. Sez. 2 Num. 28040 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA AR Relatore: CARRATO DO Data pubblicazione: 05/10/2023 2 di 26 BI ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Roma, v. G. Pisanelli, n. 40; - controricorrenti – ricorrenti incidentali - e IPPOCAMPO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dall’Avv. VI OC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, piazza Pio XI, n. 13: - controricorrente – ricorrente incidentale - nonché RT GO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. AN NO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, al viale G. Mazzini, n. 88; -controricorrente - e SS DE e SS PA (quali eredi di CC RG) e ENI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 7401/2017, pubblicata il 24 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 settembre 2023 dal Consigliere relatore LD Carrato;
udito il P.G., in persona della Sostituta procuratrice generale, Rosa RI Dell’Erba, la quale ha concluso per 3 di 26 l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, con assorbimento del terzo e del quarto ed il rigetto dei restanti motivi, nonché per il rigetto del ricorso incidentale di OR UR e OR RI SA, la declaratoria di assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale di IP s.r.l. e il rigetto dei rimanenti motivi;
uditi gli Avv.ti. Rocco Falotico, per i ricorrenti principali;
VI OC per la ricorrente incidentale IP s.r.l.; Bruno BI per i ricorrenti incidentali OR RI SA e OR UR, nonché l’Avv. NO AN per il controricorrente NO GO. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 575/2010, così pronunciava: - dichiarava che le attrici OR UR e OR RI SA erano proprietarie “pro indiviso” del fondo sito nel Comune di Fiumicino in catasto al foglio 735 alla località “Coccia di Morto Pesceluna”, a sinistra dello stradone del mare, particella 95 e condannava la società IP a restituire detto fondo;
- dichiarava che l’attrice OR UR era proprietaria, altresì, del terreno ubicato nello stesso Comune al foglio 735, particella 93, e condannava la suddetta società a restituirlo all’avente diritto;
- dichiarava che NO LA era proprietario “pro-quota”, per la metà, del terreno sito nel medesimo Comune al foglio 735, particella 87; 4 di 26 - dichiarava che CC RG, IN LI e IN PA erano proprietari “pro-quota”, per la metà, del fondo ubicato nel medesimo Comune al foglio 735, particelle 89 e 90; - dichiarava che CC RG era proprietaria “pro- quota”, per la metà, del terreno ubicato sempre nel Comune di Fiumicino al foglio 735, particella 91; - dichiarava che OR UR e OR RI SA erano, altresì, proprietarie, al 50%, del terreno sito nel Comune di Fiumicino al foglio 735, particella 92; - dichiarava che l’atto di compravendita per notar Pelosi del 18.4.1990 (rep. 20926/6535), trascritto presso la Conservatoria del RR.II. di Roma il 7.5.1990, con formalità 23288, era inefficace nei confronti delle attrici OR UR e OR RI SA relativamente alle porzioni di terreno distinte al foglio 735, particelle 93-95, nonché nei riguardi di NO LA, OR UR, OR RI SA, CC RG, IN LI e SI PA con riferimento alla quota del 50% della piena proprietà dei rispettivi fondi precedentemente indicati;
- condannava i convenuti TI NN, LD e CI, nella qualità di eredi di GI IN, al risarcimento dei danni in favore degli attori e della società IP, da liquidarsi in separato giudizio;
- disponeva che il custode provvedesse alla consegna dei terreni di cui alle riportate particelle agli attori dichiarati proprietari;
5 di 26 - compensava le spese tra tutte le parti del giudizio;
- poneva le spese di custodia a carico degli attori e della società IP in pari misura;
- ordinava, infine, la trascrizione della sentenza. 2. Avverso tale sentenza proponevano appello NO LA, OR UR, OR RI SA, IN LI e IN PA, questi ultimi due in proprio e quali eredi di CC RG (nelle more deceduta), chiedendone la riforma per sentir adottare le seguenti statuizioni: - dichiarare il citato atto di compravendita per notar Pelosi inefficace nei loro stessi confronti relativamente alle porzioni di terreno site nel Comune di Fiumicino distinte in catasto al foglio 735, particelle 87-89-90-91-92-93 e 95; - dichiarare, pertanto, l’inefficacia o la nullità della conseguente trascrizione di tale atto;
- accertare e dichiarare che essi erano pieni e legittimi proprietari degli immobili ubicati in detto Comune in catasto al foglio 735, e, per la precisione, lo NO LA della particella 87, IN LI e IN PA, “pro-quota”, delle particelle 89, 90 e 91, OR UR e OR RI SA, “pro- indiviso”, della particella 92, con la derivante condanna della società IP o di chiunque se ne trovasse in possesso alla restituzione di tali particelle in loro favore;
- accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di TI CI, TI LD e TI NN e della società IP, ai sensi dell’art. 2043 c.c., condannando gli stessi 6 di 26 al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, il tutto con vittoria di spese. Si costituivano in appello distintamente, da un lato, TI CI, LD e NN, e, dall’altro lato, la società IP r.l. I primi, oltre ad eccepire l’inammissibilità del formulato appello per asserita tardività, formulavano appello incidentale condizionato, affinché, previo accoglimento della formulata eccezione di usucapione, venissero accertate la validità ed efficacia del suddetto atto di compravendita del 18.4.1990 stipulato per notar Pelosi perché sottoscritto dai legittimi titolari “pro-indiviso” e per l’intero, oltre all’accertamento del loro diritto di proprietà su tutte le particelle oggetto dell’azione di rivendicazione, con conseguente rigetto di tutte le avverse pretese. L’altra appellante società IP a.r.l. invocava la reiezione dell’appello principale e, in accoglimento del suo appello incidentale, chiedeva, in via principale, che fosse dichiarata la validità ed efficacia del suddetto atto pubblico di compravendita e, in subordine, che venisse comunque respinta la contrapposta domanda di rivendicazione per suo intervenuto acquisto a titolo di usucapione abbreviata o, in ogni caso, ventennale, instando, ulteriormente, per l’eventualità dell’accoglimento dell’appello principale, per la conferma della condanna dei venditori al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Interveniva in giudizio NO GO, il quale giustificava la sua costituzione quale successore a titolo particolare ai sensi 7 di 26 dell’art. 111 Cost. di NO LA (a cui aveva, nelle more, donato la particella oggetto di controversia). Le altre parti rimanevano contumaci. Proponevano separato appello avverso la stessa sentenza TI CI, LD e NN, i quali chiedevano, in accoglimento dell’eccezione di usucapione, accertarsi la validità ed efficacia del più volte menzionato atto pubblico di compravendita e, per l’effetto, rigettarsi l’avversa domanda di rivendicazione, oltre a quella di risarcimento dei danni e in garanzia avanzata dalla società IP, con tutte le conseguenti statuizioni. Si costituivano gli appellanti dell’altro giudizio, appellati in questo secondo, insistendo per il rigetto dei motivi di gravame degli TI, nonché la società IP, la quale concludeva come nell’altra causa. I due giudizi di appello, in quanto relativi all’impugnazione della stessa sentenza, venivano riuniti. 3. Decidendo sui gravami proposti, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 7401/2017, li rigettava tutti i gravami (sia i principali che gli incidentali), compensando le spese tra tutte le parti. La Corte territoriale inquadrava, innanzitutto, la vicenda dedotta in entrambe le cause. Esse avevano avuto origine dall’iniziativa giudiziaria da parte di NO LA, OR UR, OR RI SA, CC RG, IN LI e IN PA, i quali, sulla premessa di ritenersi proprietari o singolarmente o “pro-quota” o “pro- 8 di 26 indiviso”, di diversi terreni ubicati nel Comune di Fiumicino distinti – come già indicato – in catasto al foglio 735, particelle 87,89,90,91,92,93 e 95, avevano saputo che con atto pubblico per notar Pelosi del 18.4.1990, GI IN, TI CI, TI LD e TI NN avevano venduto alla società IP r.l. un appezzamento di terreno di ettari 12.83.36 nello stesso Comune con varie particelle tra cui quelle in precedenza riportate a loro appartenenti, ragion per cui avevano chiesto dichiararsi l’inefficacia o la nullità del citato atto di compravendita, poiché la vendita era stata effettuata, quali venditori, da soggetti che non erano legittimati a disporre di un diritto altrui e, di conseguenza, agivano in rivendicazione per sentir accertare che i fondi dedotti in controversia erano di loro proprietà, con le conseguenti statuizioni restitutorie e risarcitorie. Le suddette domande attoree erano state accolte con la sentenza di primo grado. La Corte di appello, ravvisata l’ammissibilità degli appelli, siccome tempestivi, esaminava le doglianze degli appellanti NO e OR, con le quali era stata dedotta l’erroneità della decisione di prime cure con cui era stato ritenuto che i controversi terreni, ancorché sabbiosi e privi di approvvigionamento idrico, erano idonei alle coltivazioni assunte come eseguite dagli TI, senza ammettere una c.t.u., senza tener conto delle conclusioni di un c.t.u. nominato in altro giudizio e per aver erroneamente interpretato la 9 di 26 documentazione prodotta e valutato, altrettanto erroneamente, le prove testimoniali. In primo luogo, il giudice di secondo grado ricordava il principio di diritto secondo cui non può considerarsi nullo il contratto di compravendita con cui si trasferisce il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia (eventualmente) esercitato il possesso per un tempo sufficiente alla maturazione dell’usucapione, ancorché l’acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario. Ricorrendo, nel caso di specie, contrasto tra le parti sulla sussistenza del diritto ad usucapire il bene venduto, si prospettava necessario (proprio perché si poneva in discussione la proprietà di cui si sosteneva l’acquisto per usucapione) accertare se in capo agli alienanti prima (ovvero i coniugi TI-GI) e poi in capo all’acquirente (la società IP) esisteva o meno il diritto ad usucapire, ovvero se fossero stati esercitati gli atti idonei ad un possesso provvisto dei requisiti prescritti dall’art. 1158 c.c. Orbene, la Corte di appello, previo esame di tutte le complessive deposizioni testimoniali raccolte e dei conferenti riscontri documentali, riteneva che fosse stata fornita la prova del compimento di attività di utilizzazione dei terreni (ad eccezione di alcuni), corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà da parte dell’TI EN, ma che, tuttavia, essi non erano stati realizzati nell’inerzia delle parti effettive 10 di 26 proprietarie, le quali, con varie attività (tra le quali la presentazione di richieste amministrative relative ai terreni, la predisposizione di un progetto di recinzione, il conferimento di un incarico per la loro vendita e le correlate attività di pubblicità di questa loro intenzione), avevano, invece, dimostrato di interessarsi dei loro fondi. Evidenziava, inoltre, la Corte di appello che l’aver l’TI EN (dante causa di TI CI, LD e NN) dichiarato – nel citato atto di compravendita per notar Pelosi - che la proprietà dei terreni era pervenuta in forza di titoli anteriori al 1963 senza alcun riferimento ad un pregresso possesso e ad un relativo acquisto per usucapione, non solo si poneva in contrasto con l’eccezione di usucapione formulata, ma anche con quanto argomentato di aver acquistato la proprietà in forza dell’usucapione del coniuge GI IN, laddove nell’atto di compravendita si specificava un acquisto in un caso a sé, diverso da quello del proprio coniuge. La Corte territoriale rigettava, inoltre, le censure della società IP circa la prospettata maturazione, in suo favore, dell’usucapione decennale o ventennale, non risultando essere stata fornita idonea prova a superare la presunzione prevista dall’art. 1143 c.c., non essendo emerso dai mezzi istruttori espletati che detta società avesse esercitato un effettivo possesso idoneo ad usucapire fino al 1994 e che, quindi, fossero decorsi i suddetti termini. 11 di 26 4. Avverso la citata sentenza di appello, hanno proposto un congiunto ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi, TI CI, TI LD e TI NN. Si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su tre motivi, la IP s.r.l. Hanno resistito congiuntamente con controricorso, contenente anche ricorso incidentale riferito ad un unico motivo, OR RI SA e OR UR. Ha resistito, altresì, con autonomo controricorso, NO GO. I ricorrenti principali TI e la ricorrente incidentale IP s.r.l. hanno depositato distinti controricorsi avverso il ricorso incidentale formulato dalle citate OR RI SA e OR UR. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. I difensori dei ricorrenti principali e della controricorrente IP s.r.l. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO RICORSO PRINCIPALE di AG IA, AG DO e AG NN 1. Con il primo motivo, i citati ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione degli artt. 115 e 184 c.p.c. (“ratione temporis” vigente) in materia di perentorietà dei termini per la produzione di documenti, unitamente al vizio di nullità della sentenza impugnata. 12 di 26 In particolare, i ricorrenti censurano il mancato accoglimento della loro eccezione di tardività del deposito effettuato in primo grado dalle due OR, dai quali il Tribunale aveva desunto la prova dell’interessamento dei proprietari delle particelle nn. 93 e 95, posto che l’articolazione istruttoria, volta a paralizzare detta eccezione, avrebbe dovuto essere compiuta nel primo termine di cui all’art. 184 c.p.c. e non nel secondo, poiché la successiva deduzione di articolazioni probatorie istruttorie non era stata giustificata da avverse istanze istruttorie. 2. Con la seconda censura – anch’essa riferita all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. (nella versione temporalmente applicabile al giudizio), in materia di deposito di nuovi documenti in appello, con la conseguente nullità della sentenza di appello, sostenendosi l’erroneità di detta pronuncia laddove aveva respinto implicitamente l’eccezione di inammissibilità dei documenti tardivamente depositati, sul presupposto della loro indispensabilità ai fini della decisione della causa. 3. Con il terzo mezzo, i ricorrenti lamentano – con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1142, 1158, 1165, 1167 e 2943 c.c. in materia di continuità del possesso idoneo all’usucapione, sull’inerzia del proprietario, sulla necessità di atti utili ai fini interruttivi e/o impeditivi, in uno alla denuncia della nullità della sentenza oggetto di ricorso. Nel dettaglio, con questa doglianza, i ricorrenti criticano la sentenza di appello nella parte in cui ha escluso il loro acquisto 13 di 26 per usucapione delle particelle nn. 93 e 95 sulla base del fatto che alcuni atti compiuti dai proprietari OR tra il 1973 e il 1975 avevano dimostrato il loro interessamento, così rimanendo esclusa la loro inerzia sul diritto dominicale. 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti prospettano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – il vizio di insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia per omessa indicazione del nesso diretto causa/effetto tra gli atti di interessamento compiuti dai proprietari delle particelle nn. 93 e 95 e alla perdita e/o impedimento della signoria di fatto dei possessori. 5. Con la quinta doglianza, i ricorrenti denunciano – con riferimento all’art. 460, comma 1, n. 4, c.p.c. – il vizio di omessa pronuncia, con violazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo all’eccezione di usucapione a favore di TI EN da considerarsi maturata fin dal 1979/1980 su tutti i terreni oggetto delle domande di rivendicazione. 6. Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono – in ordine all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione alla circostanza del possesso esercitato su tutti i terreni controversi da TI EN. 7. Con il settimo mezzo, i ricorrenti lamentano – con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117 lett. a) c.c. in materia di acquisto dei beni a titolo originario in regime di comunione legale dei beni tra coniugi, in uno alla violazione del principio sui diritti 14 di 26 autodeterminati, non avendo la Corte di appello considerato che la moglie dell’TI EN, GI IN, all’atto della vendita del 18.4.1990, si era dichiarata proprietaria di una quota pari al 50% dei terreni alienati alla società IP in virtù di “giusti e legittimi titoli anteriori al 1° gennaio 1963”, con ciò volendo intendere che la proprietà dei terreni era da ritenersi legittimamente acquistata anche per usucapione. 8. Con l’ottavo ed ultimo motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, da riferirsi al possesso esercitato sui controversi terreni da parte della signora GI IN. RICORSO INCIDENTALE della IPPOCAMPO S.R.L. 1. Con il primo motivo, detta ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1143, 2697, 2727, 2728 e 1159 c.c., prospettando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, confermandosi sul punto quella di primo grado, si era ritenuto di rigettare l’eccezione di usucapione sul presupposto che il primo atto di esercizio del possesso non potesse essere fatto risalire ad epoca antecedente al 1994, non essendo stata superata la presunzione prevista dall’art. 1143 c.c. 2. Con la seconda censura, la ricorrente società deduce – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1158,1165,1167 e 2943 c.c., per non aver la Corte di appello ritenuto la 15 di 26 sussistenza in capo alla stessa di un idoneo possesso “ad usucapionem”, poiché nessun atto interruttivo – tra quelli tipizzati dalla legge – era stato posto in essere dai proprietari che avevano agito in rivendicazione. 3. Con la terza ed ultima doglianza, la IP s.r.l. lamenta – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1158, 2697, 1146, 2727 e 2728 c.c., per non aver la Corte di appello rilevato, proprio in applicazione del citato art. 1146 c.c., sul presupposto che, alla morte dell’TI EN, il possesso dei terreni era passato ai suoi eredi che, nel 1990, lo aveva alla medesima trasferito. RICORSO INCIDENTALE di OR AR IS e OR LA 1. Con l’unico motivo, le due OR denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – il vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio riguardante il fatto che la documentazione versata in atti dimostrava che difettava il presupposto dell’inerzia anche del proprietario della particella n. 92, avuto particolare riguardo alla lettera in data 17.9.1973, dalla quale era evincibile che OR OM, proprietario di detta particella, si era interessato alla vendita ed aveva svolto le attività dirette a pubblicizzare la stessa in riferimento alla proprietà sia sua che dei genitori. Esame del ricorso principale 1. PRIMO MOTIVO: 16 di 26 rileva il collegio che il motivo non è fondato. Con esso risulta censurato il mancato accoglimento dell’eccezione di tardività del deposito di documenti effettuato in primo grado da OR RI SA e OR UR dai quali, secondo la prospettazione degli TI, il Tribunale aveva desunto elementi probatori sull’interessamento, da parte dei proprietari, delle particelle nn. 93 e 95. Pertanto, ad avviso dei ricorrenti principali, in conseguenza di detta tardività, i documenti non avrebbero potuto essere ammessi in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c. Sulla scorta dell’impostazione dei ricorrenti TI la documentazione in questione, siccome diretta a paralizzare l’eccezione di usucapione, avrebbe dovuto essere depositata nel primo termine di cui all’art. 184 c.p.c. (nella versione “ratione temporis” applicabile) e non entro il secondo, come avvenuto. Senonché, si osserva che, in realtà, la documentazione depositata con la memoria di replica dalle OR ai sensi del citato art. 184 c.p.c. conteneva la prova contraria a quella articolata dagli TI nella loro prima memoria e, quindi, il deposito di detta documentazione non si sarebbe potuto considerare tardivo. Trattavasi, infatti, di documentazione diretta a confutare l’avversa produzione documentale effettuata dagli TI a fondamento della loro eccezione di usucapione, derivando da ciò l’ammissibilità della documentazione prodotta quale “prova contraria” dalle OR 17 di 26 nel secondo termine allora stabilito dal menzionato art. 184 c.p.c. 2. SECONDO MOTIVO: non trattandosi – per quanto evidenziato in risposta al primo motivo - di documenti depositati tardivamente (perciò legittimamente utilizzabili in funzione probatoria), la questione – dedotta con il secondo motivo – circa l’illegittimità dell’applicazione dell’art. 345 c.p.c. non ha più ragione d’essere e va ritenuta assorbita. 3. TERZO MOTIVO: anche questo motivo è privo di fondamento dal momento che la Corte di appello non è incorsa nelle denunciate violazioni, dal momento che non ha affatto “disegnato” un nuovo istituto giuridico diverso dall’usucapione, ma ha – nell’esercizio del suo prudente apprezzamento delle risultanze probatorie acquisite – valutato la sussistenza o meno proprio dei requisiti del possesso utile “ad usucapionem”, avendo riguardo agli elementi della continuità e pacificità, escludendone la ricorrenza sulla scorta dell’emergenza di riscontri atti a comprovare che i proprietari avevano esercitano sui loro fondi attività idonee ad impedire la configurazione della condizione del “possesso continuato per venti anni”, come prevista dall’art. 1158 c.c., in virtù di comportamenti che, invero, avevano denotato un loro concreto interessamento dei fondi nel tempo, così potendosi da ciò desumere l’inesistenza del requisito dell’inerzia dei titolari. 18 di 26 A tal proposito va evidenziato come la giurisprudenza di questa Corte sia consolidata nell’affermare che, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione ,il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto , manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare, donde - se risulta esclusa quest’ultima condizione – il possesso non può ritenersi rispondente alla previsione di cui al ricordato art. 1158 c.c. 4. QUARTO MOTIVO: questo motivo è propriamente inammissibile siccome si risolve nella denuncia di un’insufficiente motivazione imputata alla sentenza impugnata sugli aspetti costituenti oggetto delle questioni di cui al precedente motivo, vizio non più ammissibile ai sensi del novellato testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (temporalmente applicabile nel caso di specie). La giurisprudenza di questa Corte (a cominciare dalle sentenze delle SU nn. 8053 e 8054 del 2014) è unanime nel ritenere che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in 19 di 26 cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (aspetti tutti da escludere nella fattispecie), esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (vizio, invece, fatto in realtà valere - ma inammissibilmente - con il motivo in esame). 5. QUINTO MOTIVO: il motivo non è fondato. In effetti, la decisione sul motivo di appello a cui si pone riferimento è da intendersi implicitamente desumibile dalla parte della motivazione in cui la Corte di appello ha sostenuto che i venditori (coniuge e figli del defunto TI EN), nell'atto per Notaio Pelosi, avevano affermato di aver acquistato solo il 50% dei beni per successione legittima da TI EN, laddove il residuo 50% apparteneva alla GI, vedova TI in “forza di giusti e legittimi titoli anteriori all'1/1/1963“. Da tale documento la Corte ha ricavato, quindi, l’emergenza della circostanza che TI EN aveva usucapito soltanto per il 50% i beni diversi dalle 20 di 26 particelle 93 e 95, perché l’altro 50% apparteneva alla moglie in forza di titoli distinti da quello del marito. Peraltro, l’acquisto per usucapione di TI EN per la quota del 50% degli immobili si colloca in linea di compatibilità con le difese svolte dagli appellanti i quali avevano sostenuto e chiesto di provare che entrambi i coniugi avevano usucapito l'immobile caduto in comunione legale e, quindi, nella comproprietà dei medesimi al 50% ciascuno. 6. SESTO MOTIVO: questo motivo è all’evidenza inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione del vizio ricondotto al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (ovvero come omesso esame del fatto decisivo sul possesso esercitato su tutti i terreni), i ricorrenti prospettano un vizio di supposta insufficienza motivazionale (non più ammissibile – come già sottolineato - dopo la riformulazione del testo del citato n. 5) e involgono una sollecitazione a rivalutare nella presente sede di legittimità gli apprezzamenti probatori compiuti dalla Corte di merito, come tali insindacabili in questa sede. 7. SETTIMO MOTIVO: pure questo motivo si profila inammissibile poiché, in effetti, con esso si tende a censurare il risultato dell'interpretazione – fondato su una adeguata motivazione - che la Corte di appello ha dato del contratto di compravendita in questione e la valutazione attribuita alla sua efficacia probatoria allo scopo di escludere il diritto della GI ad usucapire il 50% dei beni, sia autonomamente e sia in forza dell’usucapione del coniuge, 21 di 26 in risposta allo specifico motivo di appello proposto dagli odierni ricorrenti, considerando, comunque, il quadro probatorio complessivamente acquisito. 8. OTTAVO MOTIVO: quest’ultimo motivo è anch’esso inammissibile per le stesse ragioni espresse in risposta al sesto motivo, risolvendosi la censura – in realtà - nella contestazione di una supposta insufficiente motivazione sulla circostanza del possesso esercitato su tutti i terreni oggetto di controversia da parte di GI IN, vizio, come evidenziato, non più deducibile ed ammissibile a seguito della novellazione del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. Esame del ricorso incidentale di IP s.r.l. 1. PRIMO MOTIVO: il motivo è destituito di fondamento, avendo la Corte di merito correttamente e motivatamente ritenuto che non potesse trovare applicazione la norma di cui all'art. 1143 c.c., posto che la medesima pone una presunzione di possesso a partire dalla data del titolo esibito, ma non esime certo il possessore attuale - sul quale ricade il correlato onere probatorio - dal dimostrare un comportamento, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge un potere corrispondente a quello del proprietario. E al riguardo la Corte di appello ha adeguatamente accertato, in modo puntuale e sulla scorta dell'esame di tutti gli elementi probatori acquisiti al giudizio (ovvero sulla base degli esiti 22 di 26 della prova testimoniale assunta e delle emergenze della documentazione acquisita), che la società IP non aveva dimostrato l’esercizio di un idoneo possesso “ad usucapionem” dall'atto di compravendita fino al 1994, con conseguente impossibilità di verificare il momento del decorso del termine per usucapire sia decennale che ordinario al momento dell’introduzione del giudizio. Peraltro, tale complesso argomentativo risultante dalla sentenza non è stato adeguatamente censurato, essendosi essenzialmente limitata la ricorrente a lamentare - ma erroneamente – l’assunta illegittimità di un’inversione dell’onere della prova con riferimento alla presunzione di cui al citato art. 1143 c.c. (oltretutto non applicabile all’usucapione ventennale: cfr. Cass. n. 9134/1993; Cass. n. 1899/2011 e Cass. 19501/2015). 2. SECONDO MOTIVO: questo motivo è inammissibile perché si risolve in una critica ai conferenti e motivati apprezzamenti di merito – insindacabili nella presente sede di legittimità - compiuti dalla Corte di appello circa la rilevanza conferita all’attività svolta dalla proprietaria delle due contestate particelle rispetto al possesso esercitato dall’TI EN, attività ritenuta dal giudice di secondo grado sussistente e tale, quindi, da escludere la configurazione delle condizioni della continuità e della pacificità del possesso, necessarie per pervenire alla declaratoria di acquisto per usucapione delle medesime particelle. 3. TERZO MOTIVO: 23 di 26 E’ anch’esso inammissibile per un duplice ordine di ragioni: la prima perché, con esso, si introduce una questione nuova nell’invocare l’applicabilità dell’art. 1146 c.c. (non risultando dedotto come fosse stata prospettata e quando ciò era avvenuto, tanto è vero che nemmeno la sentenza impugnata ne fa menzione); la seconda perché, in effetti, attraverso questa nuova prospettazione la ricorrente intende contestare la valutazione già adeguatamente compiuta, con insindacabile apprezzamento di merito, sull’insussistenza dei presupposti per il vantato acquisto per usucapione, già esclusi con riferimento a quanto dedotto con il precedente primo motivo dello stesso ricorso incidentale. Esame del ricorso incidentale di OR RI SA e OR UR UNICO MOTIVO: trattasi di motivo inammissibile poiché, con esso, si contesta il vizio di motivazione della sentenza impugnata secondo la struttura della precedente versione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. circa l’asserita carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla circostanza che la documentazione acquisita in atti fosse idonea a dimostrare l’insussistenza del presupposto dell’inerzia anche del proprietario della particella n. 92. Ci si trova in presenza, tutt’al più, della denuncia di una motivazione insufficiente (avendo la Corte di appello – cfr. pag. 11 della sentenza – comunque preso posizione anche sulle vicende inerenti la particella n. 92, rilevando che non fosse stata acquisita una prova corrispondente a quella 24 di 26 riferentesi alle particelle nn. 93 e 95), come tale non più deducibile ai sensi del novellato n. 5 dell’art. 360, e non affetta da una forma di contraddittorietà irrisolvibile, per come interpretata tale norma dalla univoca giurisprudenza di questa Corte. Peraltro, bisogna rilevare che il motivo difetta anche di adeguata specificità non avendo le ricorrenti riprodotto il contenuto del quarto motivo di appello (v. pag. 29 del ricorso incidentale) riguardante l’asserita mancata valutazione della documentazione versata in atti dalla quale si sarebbe dovuto evincere che anche il proprietario della particella n. 92, OR OM, si era attivamente adoperato così manifestando che non era rimasto inerte rispetto al contrapposto possesso vantato sul relativo fondo. CONCLUSIONI: a) In definitiva, devono essere adottate le seguenti statuizioni: - quanto al ricorso principale degli TI, vanno rigettati i primi tre motivi e il quinto, assorbito il quarto e dichiarati inammissibili tutti i restanti motivi;
- con riferimento al ricorso incidentale della IP s.r.l., va respinto il primo motivo e vanno dichiarati inammissibili gli altri due;
- l’unico motivo del ricorso incidentale formulato da OR RI SA e OR UR va ritenuto inammissibile. b) con riguardo alle spese, stante la reciproca soccombenza tra tutte le parti ricorrenti, principali ed incidentali, esse 25 di 26 possono essere compensate per intero in relazione a tutti i corrispondenti rapporti processuali. Invece, in virtù della soccombenza dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale IP s.r.l. nei confronti del vittorioso controricorrente NO GO, a quest’ultimo deve essere riconosciuto il favore delle spese, da porre a carico delle predette parti ricorrenti, che si liquidano come in dispositivo. c) Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali (TI CI, LD e NN) e di ciascuna parte ricorrente incidentale (IP s.r.l., da una parte, e OR RI SA e OR UR, dall’altra), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi e il quinto del ricorso principale, dichiara assorbito il quarto e inammissibili i restanti;
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale della IP s.r.l. e dichiara inammissibili gli altri due motivi;
dichiara inammissibile l’unico motivo del ricorso incidentale di OR RI SA e OR UR. Compensa integralmente, in relazione a tutti i reciproci rapporti processuali, le spese del presente giudizio tra i ricorrenti principali e quelli incidentali. 26 di 26 Condanna i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale IP s.r.l. al pagamento, in solido, in favore del controricorrente NO GO, delle spese di questo giudizio, liquidate in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e di ciascuna parte ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione
- intimati -
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 7401/2017, pubblicata il 24 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 settembre 2023 dal Consigliere relatore LD Carrato;
udito il P.G., in persona della Sostituta procuratrice generale, Rosa RI Dell’Erba, la quale ha concluso per 3 di 26 l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, con assorbimento del terzo e del quarto ed il rigetto dei restanti motivi, nonché per il rigetto del ricorso incidentale di OR UR e OR RI SA, la declaratoria di assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale di IP s.r.l. e il rigetto dei rimanenti motivi;
uditi gli Avv.ti. Rocco Falotico, per i ricorrenti principali;
VI OC per la ricorrente incidentale IP s.r.l.; Bruno BI per i ricorrenti incidentali OR RI SA e OR UR, nonché l’Avv. NO AN per il controricorrente NO GO. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 575/2010, così pronunciava: - dichiarava che le attrici OR UR e OR RI SA erano proprietarie “pro indiviso” del fondo sito nel Comune di Fiumicino in catasto al foglio 735 alla località “Coccia di Morto Pesceluna”, a sinistra dello stradone del mare, particella 95 e condannava la società IP a restituire detto fondo;
- dichiarava che l’attrice OR UR era proprietaria, altresì, del terreno ubicato nello stesso Comune al foglio 735, particella 93, e condannava la suddetta società a restituirlo all’avente diritto;
- dichiarava che NO LA era proprietario “pro-quota”, per la metà, del terreno sito nel medesimo Comune al foglio 735, particella 87; 4 di 26 - dichiarava che CC RG, IN LI e IN PA erano proprietari “pro-quota”, per la metà, del fondo ubicato nel medesimo Comune al foglio 735, particelle 89 e 90; - dichiarava che CC RG era proprietaria “pro- quota”, per la metà, del terreno ubicato sempre nel Comune di Fiumicino al foglio 735, particella 91; - dichiarava che OR UR e OR RI SA erano, altresì, proprietarie, al 50%, del terreno sito nel Comune di Fiumicino al foglio 735, particella 92; - dichiarava che l’atto di compravendita per notar Pelosi del 18.4.1990 (rep. 20926/6535), trascritto presso la Conservatoria del RR.II. di Roma il 7.5.1990, con formalità 23288, era inefficace nei confronti delle attrici OR UR e OR RI SA relativamente alle porzioni di terreno distinte al foglio 735, particelle 93-95, nonché nei riguardi di NO LA, OR UR, OR RI SA, CC RG, IN LI e SI PA con riferimento alla quota del 50% della piena proprietà dei rispettivi fondi precedentemente indicati;
- condannava i convenuti TI NN, LD e CI, nella qualità di eredi di GI IN, al risarcimento dei danni in favore degli attori e della società IP, da liquidarsi in separato giudizio;
- disponeva che il custode provvedesse alla consegna dei terreni di cui alle riportate particelle agli attori dichiarati proprietari;
5 di 26 - compensava le spese tra tutte le parti del giudizio;
- poneva le spese di custodia a carico degli attori e della società IP in pari misura;
- ordinava, infine, la trascrizione della sentenza. 2. Avverso tale sentenza proponevano appello NO LA, OR UR, OR RI SA, IN LI e IN PA, questi ultimi due in proprio e quali eredi di CC RG (nelle more deceduta), chiedendone la riforma per sentir adottare le seguenti statuizioni: - dichiarare il citato atto di compravendita per notar Pelosi inefficace nei loro stessi confronti relativamente alle porzioni di terreno site nel Comune di Fiumicino distinte in catasto al foglio 735, particelle 87-89-90-91-92-93 e 95; - dichiarare, pertanto, l’inefficacia o la nullità della conseguente trascrizione di tale atto;
- accertare e dichiarare che essi erano pieni e legittimi proprietari degli immobili ubicati in detto Comune in catasto al foglio 735, e, per la precisione, lo NO LA della particella 87, IN LI e IN PA, “pro-quota”, delle particelle 89, 90 e 91, OR UR e OR RI SA, “pro- indiviso”, della particella 92, con la derivante condanna della società IP o di chiunque se ne trovasse in possesso alla restituzione di tali particelle in loro favore;
- accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di TI CI, TI LD e TI NN e della società IP, ai sensi dell’art. 2043 c.c., condannando gli stessi 6 di 26 al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, il tutto con vittoria di spese. Si costituivano in appello distintamente, da un lato, TI CI, LD e NN, e, dall’altro lato, la società IP r.l. I primi, oltre ad eccepire l’inammissibilità del formulato appello per asserita tardività, formulavano appello incidentale condizionato, affinché, previo accoglimento della formulata eccezione di usucapione, venissero accertate la validità ed efficacia del suddetto atto di compravendita del 18.4.1990 stipulato per notar Pelosi perché sottoscritto dai legittimi titolari “pro-indiviso” e per l’intero, oltre all’accertamento del loro diritto di proprietà su tutte le particelle oggetto dell’azione di rivendicazione, con conseguente rigetto di tutte le avverse pretese. L’altra appellante società IP a.r.l. invocava la reiezione dell’appello principale e, in accoglimento del suo appello incidentale, chiedeva, in via principale, che fosse dichiarata la validità ed efficacia del suddetto atto pubblico di compravendita e, in subordine, che venisse comunque respinta la contrapposta domanda di rivendicazione per suo intervenuto acquisto a titolo di usucapione abbreviata o, in ogni caso, ventennale, instando, ulteriormente, per l’eventualità dell’accoglimento dell’appello principale, per la conferma della condanna dei venditori al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Interveniva in giudizio NO GO, il quale giustificava la sua costituzione quale successore a titolo particolare ai sensi 7 di 26 dell’art. 111 Cost. di NO LA (a cui aveva, nelle more, donato la particella oggetto di controversia). Le altre parti rimanevano contumaci. Proponevano separato appello avverso la stessa sentenza TI CI, LD e NN, i quali chiedevano, in accoglimento dell’eccezione di usucapione, accertarsi la validità ed efficacia del più volte menzionato atto pubblico di compravendita e, per l’effetto, rigettarsi l’avversa domanda di rivendicazione, oltre a quella di risarcimento dei danni e in garanzia avanzata dalla società IP, con tutte le conseguenti statuizioni. Si costituivano gli appellanti dell’altro giudizio, appellati in questo secondo, insistendo per il rigetto dei motivi di gravame degli TI, nonché la società IP, la quale concludeva come nell’altra causa. I due giudizi di appello, in quanto relativi all’impugnazione della stessa sentenza, venivano riuniti. 3. Decidendo sui gravami proposti, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 7401/2017, li rigettava tutti i gravami (sia i principali che gli incidentali), compensando le spese tra tutte le parti. La Corte territoriale inquadrava, innanzitutto, la vicenda dedotta in entrambe le cause. Esse avevano avuto origine dall’iniziativa giudiziaria da parte di NO LA, OR UR, OR RI SA, CC RG, IN LI e IN PA, i quali, sulla premessa di ritenersi proprietari o singolarmente o “pro-quota” o “pro- 8 di 26 indiviso”, di diversi terreni ubicati nel Comune di Fiumicino distinti – come già indicato – in catasto al foglio 735, particelle 87,89,90,91,92,93 e 95, avevano saputo che con atto pubblico per notar Pelosi del 18.4.1990, GI IN, TI CI, TI LD e TI NN avevano venduto alla società IP r.l. un appezzamento di terreno di ettari 12.83.36 nello stesso Comune con varie particelle tra cui quelle in precedenza riportate a loro appartenenti, ragion per cui avevano chiesto dichiararsi l’inefficacia o la nullità del citato atto di compravendita, poiché la vendita era stata effettuata, quali venditori, da soggetti che non erano legittimati a disporre di un diritto altrui e, di conseguenza, agivano in rivendicazione per sentir accertare che i fondi dedotti in controversia erano di loro proprietà, con le conseguenti statuizioni restitutorie e risarcitorie. Le suddette domande attoree erano state accolte con la sentenza di primo grado. La Corte di appello, ravvisata l’ammissibilità degli appelli, siccome tempestivi, esaminava le doglianze degli appellanti NO e OR, con le quali era stata dedotta l’erroneità della decisione di prime cure con cui era stato ritenuto che i controversi terreni, ancorché sabbiosi e privi di approvvigionamento idrico, erano idonei alle coltivazioni assunte come eseguite dagli TI, senza ammettere una c.t.u., senza tener conto delle conclusioni di un c.t.u. nominato in altro giudizio e per aver erroneamente interpretato la 9 di 26 documentazione prodotta e valutato, altrettanto erroneamente, le prove testimoniali. In primo luogo, il giudice di secondo grado ricordava il principio di diritto secondo cui non può considerarsi nullo il contratto di compravendita con cui si trasferisce il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia (eventualmente) esercitato il possesso per un tempo sufficiente alla maturazione dell’usucapione, ancorché l’acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario. Ricorrendo, nel caso di specie, contrasto tra le parti sulla sussistenza del diritto ad usucapire il bene venduto, si prospettava necessario (proprio perché si poneva in discussione la proprietà di cui si sosteneva l’acquisto per usucapione) accertare se in capo agli alienanti prima (ovvero i coniugi TI-GI) e poi in capo all’acquirente (la società IP) esisteva o meno il diritto ad usucapire, ovvero se fossero stati esercitati gli atti idonei ad un possesso provvisto dei requisiti prescritti dall’art. 1158 c.c. Orbene, la Corte di appello, previo esame di tutte le complessive deposizioni testimoniali raccolte e dei conferenti riscontri documentali, riteneva che fosse stata fornita la prova del compimento di attività di utilizzazione dei terreni (ad eccezione di alcuni), corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà da parte dell’TI EN, ma che, tuttavia, essi non erano stati realizzati nell’inerzia delle parti effettive 10 di 26 proprietarie, le quali, con varie attività (tra le quali la presentazione di richieste amministrative relative ai terreni, la predisposizione di un progetto di recinzione, il conferimento di un incarico per la loro vendita e le correlate attività di pubblicità di questa loro intenzione), avevano, invece, dimostrato di interessarsi dei loro fondi. Evidenziava, inoltre, la Corte di appello che l’aver l’TI EN (dante causa di TI CI, LD e NN) dichiarato – nel citato atto di compravendita per notar Pelosi - che la proprietà dei terreni era pervenuta in forza di titoli anteriori al 1963 senza alcun riferimento ad un pregresso possesso e ad un relativo acquisto per usucapione, non solo si poneva in contrasto con l’eccezione di usucapione formulata, ma anche con quanto argomentato di aver acquistato la proprietà in forza dell’usucapione del coniuge GI IN, laddove nell’atto di compravendita si specificava un acquisto in un caso a sé, diverso da quello del proprio coniuge. La Corte territoriale rigettava, inoltre, le censure della società IP circa la prospettata maturazione, in suo favore, dell’usucapione decennale o ventennale, non risultando essere stata fornita idonea prova a superare la presunzione prevista dall’art. 1143 c.c., non essendo emerso dai mezzi istruttori espletati che detta società avesse esercitato un effettivo possesso idoneo ad usucapire fino al 1994 e che, quindi, fossero decorsi i suddetti termini. 11 di 26 4. Avverso la citata sentenza di appello, hanno proposto un congiunto ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi, TI CI, TI LD e TI NN. Si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su tre motivi, la IP s.r.l. Hanno resistito congiuntamente con controricorso, contenente anche ricorso incidentale riferito ad un unico motivo, OR RI SA e OR UR. Ha resistito, altresì, con autonomo controricorso, NO GO. I ricorrenti principali TI e la ricorrente incidentale IP s.r.l. hanno depositato distinti controricorsi avverso il ricorso incidentale formulato dalle citate OR RI SA e OR UR. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. I difensori dei ricorrenti principali e della controricorrente IP s.r.l. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO RICORSO PRINCIPALE di AG IA, AG DO e AG NN 1. Con il primo motivo, i citati ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione degli artt. 115 e 184 c.p.c. (“ratione temporis” vigente) in materia di perentorietà dei termini per la produzione di documenti, unitamente al vizio di nullità della sentenza impugnata. 12 di 26 In particolare, i ricorrenti censurano il mancato accoglimento della loro eccezione di tardività del deposito effettuato in primo grado dalle due OR, dai quali il Tribunale aveva desunto la prova dell’interessamento dei proprietari delle particelle nn. 93 e 95, posto che l’articolazione istruttoria, volta a paralizzare detta eccezione, avrebbe dovuto essere compiuta nel primo termine di cui all’art. 184 c.p.c. e non nel secondo, poiché la successiva deduzione di articolazioni probatorie istruttorie non era stata giustificata da avverse istanze istruttorie. 2. Con la seconda censura – anch’essa riferita all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. (nella versione temporalmente applicabile al giudizio), in materia di deposito di nuovi documenti in appello, con la conseguente nullità della sentenza di appello, sostenendosi l’erroneità di detta pronuncia laddove aveva respinto implicitamente l’eccezione di inammissibilità dei documenti tardivamente depositati, sul presupposto della loro indispensabilità ai fini della decisione della causa. 3. Con il terzo mezzo, i ricorrenti lamentano – con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1142, 1158, 1165, 1167 e 2943 c.c. in materia di continuità del possesso idoneo all’usucapione, sull’inerzia del proprietario, sulla necessità di atti utili ai fini interruttivi e/o impeditivi, in uno alla denuncia della nullità della sentenza oggetto di ricorso. Nel dettaglio, con questa doglianza, i ricorrenti criticano la sentenza di appello nella parte in cui ha escluso il loro acquisto 13 di 26 per usucapione delle particelle nn. 93 e 95 sulla base del fatto che alcuni atti compiuti dai proprietari OR tra il 1973 e il 1975 avevano dimostrato il loro interessamento, così rimanendo esclusa la loro inerzia sul diritto dominicale. 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti prospettano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – il vizio di insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia per omessa indicazione del nesso diretto causa/effetto tra gli atti di interessamento compiuti dai proprietari delle particelle nn. 93 e 95 e alla perdita e/o impedimento della signoria di fatto dei possessori. 5. Con la quinta doglianza, i ricorrenti denunciano – con riferimento all’art. 460, comma 1, n. 4, c.p.c. – il vizio di omessa pronuncia, con violazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo all’eccezione di usucapione a favore di TI EN da considerarsi maturata fin dal 1979/1980 su tutti i terreni oggetto delle domande di rivendicazione. 6. Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono – in ordine all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione alla circostanza del possesso esercitato su tutti i terreni controversi da TI EN. 7. Con il settimo mezzo, i ricorrenti lamentano – con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117 lett. a) c.c. in materia di acquisto dei beni a titolo originario in regime di comunione legale dei beni tra coniugi, in uno alla violazione del principio sui diritti 14 di 26 autodeterminati, non avendo la Corte di appello considerato che la moglie dell’TI EN, GI IN, all’atto della vendita del 18.4.1990, si era dichiarata proprietaria di una quota pari al 50% dei terreni alienati alla società IP in virtù di “giusti e legittimi titoli anteriori al 1° gennaio 1963”, con ciò volendo intendere che la proprietà dei terreni era da ritenersi legittimamente acquistata anche per usucapione. 8. Con l’ottavo ed ultimo motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, da riferirsi al possesso esercitato sui controversi terreni da parte della signora GI IN. RICORSO INCIDENTALE della IPPOCAMPO S.R.L. 1. Con il primo motivo, detta ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1143, 2697, 2727, 2728 e 1159 c.c., prospettando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, confermandosi sul punto quella di primo grado, si era ritenuto di rigettare l’eccezione di usucapione sul presupposto che il primo atto di esercizio del possesso non potesse essere fatto risalire ad epoca antecedente al 1994, non essendo stata superata la presunzione prevista dall’art. 1143 c.c. 2. Con la seconda censura, la ricorrente società deduce – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1158,1165,1167 e 2943 c.c., per non aver la Corte di appello ritenuto la 15 di 26 sussistenza in capo alla stessa di un idoneo possesso “ad usucapionem”, poiché nessun atto interruttivo – tra quelli tipizzati dalla legge – era stato posto in essere dai proprietari che avevano agito in rivendicazione. 3. Con la terza ed ultima doglianza, la IP s.r.l. lamenta – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1158, 2697, 1146, 2727 e 2728 c.c., per non aver la Corte di appello rilevato, proprio in applicazione del citato art. 1146 c.c., sul presupposto che, alla morte dell’TI EN, il possesso dei terreni era passato ai suoi eredi che, nel 1990, lo aveva alla medesima trasferito. RICORSO INCIDENTALE di OR AR IS e OR LA 1. Con l’unico motivo, le due OR denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – il vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio riguardante il fatto che la documentazione versata in atti dimostrava che difettava il presupposto dell’inerzia anche del proprietario della particella n. 92, avuto particolare riguardo alla lettera in data 17.9.1973, dalla quale era evincibile che OR OM, proprietario di detta particella, si era interessato alla vendita ed aveva svolto le attività dirette a pubblicizzare la stessa in riferimento alla proprietà sia sua che dei genitori. Esame del ricorso principale 1. PRIMO MOTIVO: 16 di 26 rileva il collegio che il motivo non è fondato. Con esso risulta censurato il mancato accoglimento dell’eccezione di tardività del deposito di documenti effettuato in primo grado da OR RI SA e OR UR dai quali, secondo la prospettazione degli TI, il Tribunale aveva desunto elementi probatori sull’interessamento, da parte dei proprietari, delle particelle nn. 93 e 95. Pertanto, ad avviso dei ricorrenti principali, in conseguenza di detta tardività, i documenti non avrebbero potuto essere ammessi in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c. Sulla scorta dell’impostazione dei ricorrenti TI la documentazione in questione, siccome diretta a paralizzare l’eccezione di usucapione, avrebbe dovuto essere depositata nel primo termine di cui all’art. 184 c.p.c. (nella versione “ratione temporis” applicabile) e non entro il secondo, come avvenuto. Senonché, si osserva che, in realtà, la documentazione depositata con la memoria di replica dalle OR ai sensi del citato art. 184 c.p.c. conteneva la prova contraria a quella articolata dagli TI nella loro prima memoria e, quindi, il deposito di detta documentazione non si sarebbe potuto considerare tardivo. Trattavasi, infatti, di documentazione diretta a confutare l’avversa produzione documentale effettuata dagli TI a fondamento della loro eccezione di usucapione, derivando da ciò l’ammissibilità della documentazione prodotta quale “prova contraria” dalle OR 17 di 26 nel secondo termine allora stabilito dal menzionato art. 184 c.p.c. 2. SECONDO MOTIVO: non trattandosi – per quanto evidenziato in risposta al primo motivo - di documenti depositati tardivamente (perciò legittimamente utilizzabili in funzione probatoria), la questione – dedotta con il secondo motivo – circa l’illegittimità dell’applicazione dell’art. 345 c.p.c. non ha più ragione d’essere e va ritenuta assorbita. 3. TERZO MOTIVO: anche questo motivo è privo di fondamento dal momento che la Corte di appello non è incorsa nelle denunciate violazioni, dal momento che non ha affatto “disegnato” un nuovo istituto giuridico diverso dall’usucapione, ma ha – nell’esercizio del suo prudente apprezzamento delle risultanze probatorie acquisite – valutato la sussistenza o meno proprio dei requisiti del possesso utile “ad usucapionem”, avendo riguardo agli elementi della continuità e pacificità, escludendone la ricorrenza sulla scorta dell’emergenza di riscontri atti a comprovare che i proprietari avevano esercitano sui loro fondi attività idonee ad impedire la configurazione della condizione del “possesso continuato per venti anni”, come prevista dall’art. 1158 c.c., in virtù di comportamenti che, invero, avevano denotato un loro concreto interessamento dei fondi nel tempo, così potendosi da ciò desumere l’inesistenza del requisito dell’inerzia dei titolari. 18 di 26 A tal proposito va evidenziato come la giurisprudenza di questa Corte sia consolidata nell’affermare che, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione ,il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto , manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare, donde - se risulta esclusa quest’ultima condizione – il possesso non può ritenersi rispondente alla previsione di cui al ricordato art. 1158 c.c. 4. QUARTO MOTIVO: questo motivo è propriamente inammissibile siccome si risolve nella denuncia di un’insufficiente motivazione imputata alla sentenza impugnata sugli aspetti costituenti oggetto delle questioni di cui al precedente motivo, vizio non più ammissibile ai sensi del novellato testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (temporalmente applicabile nel caso di specie). La giurisprudenza di questa Corte (a cominciare dalle sentenze delle SU nn. 8053 e 8054 del 2014) è unanime nel ritenere che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in 19 di 26 cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (aspetti tutti da escludere nella fattispecie), esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (vizio, invece, fatto in realtà valere - ma inammissibilmente - con il motivo in esame). 5. QUINTO MOTIVO: il motivo non è fondato. In effetti, la decisione sul motivo di appello a cui si pone riferimento è da intendersi implicitamente desumibile dalla parte della motivazione in cui la Corte di appello ha sostenuto che i venditori (coniuge e figli del defunto TI EN), nell'atto per Notaio Pelosi, avevano affermato di aver acquistato solo il 50% dei beni per successione legittima da TI EN, laddove il residuo 50% apparteneva alla GI, vedova TI in “forza di giusti e legittimi titoli anteriori all'1/1/1963“. Da tale documento la Corte ha ricavato, quindi, l’emergenza della circostanza che TI EN aveva usucapito soltanto per il 50% i beni diversi dalle 20 di 26 particelle 93 e 95, perché l’altro 50% apparteneva alla moglie in forza di titoli distinti da quello del marito. Peraltro, l’acquisto per usucapione di TI EN per la quota del 50% degli immobili si colloca in linea di compatibilità con le difese svolte dagli appellanti i quali avevano sostenuto e chiesto di provare che entrambi i coniugi avevano usucapito l'immobile caduto in comunione legale e, quindi, nella comproprietà dei medesimi al 50% ciascuno. 6. SESTO MOTIVO: questo motivo è all’evidenza inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione del vizio ricondotto al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (ovvero come omesso esame del fatto decisivo sul possesso esercitato su tutti i terreni), i ricorrenti prospettano un vizio di supposta insufficienza motivazionale (non più ammissibile – come già sottolineato - dopo la riformulazione del testo del citato n. 5) e involgono una sollecitazione a rivalutare nella presente sede di legittimità gli apprezzamenti probatori compiuti dalla Corte di merito, come tali insindacabili in questa sede. 7. SETTIMO MOTIVO: pure questo motivo si profila inammissibile poiché, in effetti, con esso si tende a censurare il risultato dell'interpretazione – fondato su una adeguata motivazione - che la Corte di appello ha dato del contratto di compravendita in questione e la valutazione attribuita alla sua efficacia probatoria allo scopo di escludere il diritto della GI ad usucapire il 50% dei beni, sia autonomamente e sia in forza dell’usucapione del coniuge, 21 di 26 in risposta allo specifico motivo di appello proposto dagli odierni ricorrenti, considerando, comunque, il quadro probatorio complessivamente acquisito. 8. OTTAVO MOTIVO: quest’ultimo motivo è anch’esso inammissibile per le stesse ragioni espresse in risposta al sesto motivo, risolvendosi la censura – in realtà - nella contestazione di una supposta insufficiente motivazione sulla circostanza del possesso esercitato su tutti i terreni oggetto di controversia da parte di GI IN, vizio, come evidenziato, non più deducibile ed ammissibile a seguito della novellazione del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. Esame del ricorso incidentale di IP s.r.l. 1. PRIMO MOTIVO: il motivo è destituito di fondamento, avendo la Corte di merito correttamente e motivatamente ritenuto che non potesse trovare applicazione la norma di cui all'art. 1143 c.c., posto che la medesima pone una presunzione di possesso a partire dalla data del titolo esibito, ma non esime certo il possessore attuale - sul quale ricade il correlato onere probatorio - dal dimostrare un comportamento, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge un potere corrispondente a quello del proprietario. E al riguardo la Corte di appello ha adeguatamente accertato, in modo puntuale e sulla scorta dell'esame di tutti gli elementi probatori acquisiti al giudizio (ovvero sulla base degli esiti 22 di 26 della prova testimoniale assunta e delle emergenze della documentazione acquisita), che la società IP non aveva dimostrato l’esercizio di un idoneo possesso “ad usucapionem” dall'atto di compravendita fino al 1994, con conseguente impossibilità di verificare il momento del decorso del termine per usucapire sia decennale che ordinario al momento dell’introduzione del giudizio. Peraltro, tale complesso argomentativo risultante dalla sentenza non è stato adeguatamente censurato, essendosi essenzialmente limitata la ricorrente a lamentare - ma erroneamente – l’assunta illegittimità di un’inversione dell’onere della prova con riferimento alla presunzione di cui al citato art. 1143 c.c. (oltretutto non applicabile all’usucapione ventennale: cfr. Cass. n. 9134/1993; Cass. n. 1899/2011 e Cass. 19501/2015). 2. SECONDO MOTIVO: questo motivo è inammissibile perché si risolve in una critica ai conferenti e motivati apprezzamenti di merito – insindacabili nella presente sede di legittimità - compiuti dalla Corte di appello circa la rilevanza conferita all’attività svolta dalla proprietaria delle due contestate particelle rispetto al possesso esercitato dall’TI EN, attività ritenuta dal giudice di secondo grado sussistente e tale, quindi, da escludere la configurazione delle condizioni della continuità e della pacificità del possesso, necessarie per pervenire alla declaratoria di acquisto per usucapione delle medesime particelle. 3. TERZO MOTIVO: 23 di 26 E’ anch’esso inammissibile per un duplice ordine di ragioni: la prima perché, con esso, si introduce una questione nuova nell’invocare l’applicabilità dell’art. 1146 c.c. (non risultando dedotto come fosse stata prospettata e quando ciò era avvenuto, tanto è vero che nemmeno la sentenza impugnata ne fa menzione); la seconda perché, in effetti, attraverso questa nuova prospettazione la ricorrente intende contestare la valutazione già adeguatamente compiuta, con insindacabile apprezzamento di merito, sull’insussistenza dei presupposti per il vantato acquisto per usucapione, già esclusi con riferimento a quanto dedotto con il precedente primo motivo dello stesso ricorso incidentale. Esame del ricorso incidentale di OR RI SA e OR UR UNICO MOTIVO: trattasi di motivo inammissibile poiché, con esso, si contesta il vizio di motivazione della sentenza impugnata secondo la struttura della precedente versione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. circa l’asserita carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla circostanza che la documentazione acquisita in atti fosse idonea a dimostrare l’insussistenza del presupposto dell’inerzia anche del proprietario della particella n. 92. Ci si trova in presenza, tutt’al più, della denuncia di una motivazione insufficiente (avendo la Corte di appello – cfr. pag. 11 della sentenza – comunque preso posizione anche sulle vicende inerenti la particella n. 92, rilevando che non fosse stata acquisita una prova corrispondente a quella 24 di 26 riferentesi alle particelle nn. 93 e 95), come tale non più deducibile ai sensi del novellato n. 5 dell’art. 360, e non affetta da una forma di contraddittorietà irrisolvibile, per come interpretata tale norma dalla univoca giurisprudenza di questa Corte. Peraltro, bisogna rilevare che il motivo difetta anche di adeguata specificità non avendo le ricorrenti riprodotto il contenuto del quarto motivo di appello (v. pag. 29 del ricorso incidentale) riguardante l’asserita mancata valutazione della documentazione versata in atti dalla quale si sarebbe dovuto evincere che anche il proprietario della particella n. 92, OR OM, si era attivamente adoperato così manifestando che non era rimasto inerte rispetto al contrapposto possesso vantato sul relativo fondo. CONCLUSIONI: a) In definitiva, devono essere adottate le seguenti statuizioni: - quanto al ricorso principale degli TI, vanno rigettati i primi tre motivi e il quinto, assorbito il quarto e dichiarati inammissibili tutti i restanti motivi;
- con riferimento al ricorso incidentale della IP s.r.l., va respinto il primo motivo e vanno dichiarati inammissibili gli altri due;
- l’unico motivo del ricorso incidentale formulato da OR RI SA e OR UR va ritenuto inammissibile. b) con riguardo alle spese, stante la reciproca soccombenza tra tutte le parti ricorrenti, principali ed incidentali, esse 25 di 26 possono essere compensate per intero in relazione a tutti i corrispondenti rapporti processuali. Invece, in virtù della soccombenza dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale IP s.r.l. nei confronti del vittorioso controricorrente NO GO, a quest’ultimo deve essere riconosciuto il favore delle spese, da porre a carico delle predette parti ricorrenti, che si liquidano come in dispositivo. c) Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali (TI CI, LD e NN) e di ciascuna parte ricorrente incidentale (IP s.r.l., da una parte, e OR RI SA e OR UR, dall’altra), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi e il quinto del ricorso principale, dichiara assorbito il quarto e inammissibili i restanti;
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale della IP s.r.l. e dichiara inammissibili gli altri due motivi;
dichiara inammissibile l’unico motivo del ricorso incidentale di OR RI SA e OR UR. Compensa integralmente, in relazione a tutti i reciproci rapporti processuali, le spese del presente giudizio tra i ricorrenti principali e quelli incidentali. 26 di 26 Condanna i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale IP s.r.l. al pagamento, in solido, in favore del controricorrente NO GO, delle spese di questo giudizio, liquidate in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e di ciascuna parte ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione