Sentenza 11 luglio 2008
Massime • 1
Poiché le decisioni della Corte di Cassazione sono per legge immediatamente esecutive indipendentemente dalla notifica o dalla comunicazione all'interessato, l'esecuzione può legittimamente avvenire sulla base dell'estratto della decisione, costituente titolo esecutivo, che viene formato e trasmesso al giudice di merito in base al semplice dispositivo riportato dal Presidente sul ruolo d'udienza, anteriormente al deposito del provvedimento in cancelleria.
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2469 del 27https://www.laleggepertutti.it/
- 2. Sentenza Cassazione Civile n. 2467 del 27https://www.laleggepertutti.it/
- 3. Sentenza Cassazione Civile n. 2470 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2008, n. 35559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35559 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Sp IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 35559 /08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 11/07/2008
SENTENZA
N. 222308 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BARDOVAGNI PAOLO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA CONSIGLIERE It N. 004204/2008 2.Dott. ROMBOLA MARCELLO
" 3. Dott. CASSANO MARGHERITA
11 4. Dott. PIRACCINI PAOLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 14/05/1941 1) AR SALVATORE
avverso ORDINANZA del 13/11/2007
TRIBUNALE di CAGLIARI
еA. Golane che ha chiesto che sentita la relazione fatta dal Consigliere CASSANO MARGHERITAlette/S ite le conclusioni del P.G. Dr. A.Gelene св ricorso sia dichiarato inaumersibile.
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Ritenuto in fatto.
Il 13 novembre 2007 il g.i.p. del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile il ricorso con il quale TO RA sollecitava, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., la dichiarazione di nullità dell'intimazione di pagamento n. 701231 (nota spese n. 329/2005), notificata dall'ufficio campione penale del Tribunale di Cagliari in data 31 agosto 2007 per inesistenza del titolo esecutivo.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente RA, il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta:
a)violazione degli artt. 111, comma secondo, Cost., 125, 546, 665 c.p.p. per avere il g.i.p. provveduto de plano in assenza di un effettivo contraddittorio;
b) erronea applicazione degli artt. 648, comma secondo, e 548 c.p.p. per avere il giudice ritenuto titolo idoneo il semplice estratto del dispositivo dell'ordinanza della Corte di Cassazione dichiarativa dell' inammissibilità del ricorso prima che la stessa venisse pubblicata;
c) violazione degli artt. 212 e ss., 232 d.p.r. n. 115 del 2002 per non avere il giudice dell'esecuzione ritenuto l'intimazione di pagamento un atto di precetto autonomamente impugnabile.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Con riferimento al primo motivo di censura il Collegio osserva che il procedimento di esecuzione è disciplinato dall'art. 666 c.p.p. e il relativo modello procedimentale è costituito dalle forme dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza dell'art. 666, comma 2, c.p.p., la decisione di inammissibilità dell'istanza è adottata de plano, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato le tassative condizioni che legittimano l'emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l'inesistenza dei presupposti minimi di legge. Ha altresì chiarito che la
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valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Cass., Sez. I, 4 dicembre 2001, n. 5265, rv.
220687; Cass., Sez. I, 13 gennaio 2000, n. 277, rv. 215368; Cass., Sez. I, 30 ottobre
1996, n. 5642, rv. 206445).
Dai precedenti rilievi si evince che, nel caso in esame, il decreto di inammissibilità è stato emesso legittimamente in presenza dei presupposti fissati dall'art. 666, comma secondo, c.p.p. senza alcuna violazione del principio del giusto processo, essendo stato il contraddittorio fra le parti realizzato in forma scritta. 2. Manifestamente infondata è anche la seconda doglianza.
La notifica del titolo integrale non è prescritta dalla legge né la sua mancanza ha, in concreto, impedito all'interessato di percepire la ragione della pretesa nei avanzata suoi confronti e di formulare le proprie difese. Si tratta, in ogni caso, di questione estranea all'oggetto dell'incidente promosso ai sensi dell'art. 670 c.p.p., che attiene alla verifica dell'esistenza ed esecutività attuale del titolo..
L'estratto della decisione costituente titolo esecutivo viene formato e trasmesso all'ufficio di merito in base al dispositivo riportato dal Presidente del
Collegio sul ruolo di udienza, adempimento normalmente anteriore al deposito del provvedimento in cancelleria ai sensi dell'art. 128 c.p.p. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. 17 aprile 1996, Moni;
Sez. Un. 25 marzo 1998,
Manno) hanno, con orientamento costante, sottolineato la scindibilità del momento deliberativo della decisione rispetto a quello, eventualmente successivo, del deposito del provvedimento camerale completo di motivazione. Hanno, altresì, riconosciuto la piena autonomia del dispositivo che costituisce una realtà
a se stante, diversa sia dalla decisione che dalla motivazione, potendo dispiegarsi, mediante il suo deposito in cancelleria e le immediate comunicazioni di rito anche prima che venga redatta la motivazione, il duplice effetto di rendere certo agli interessati che la decisione è intervenuta e che è intervenuta con un determinato,
irreversibile contenuto e di rendere possibili i provvedimenti occorrenti. Sotto altro profilo il dispositivo rappresenta un nucleo che costituisce il contenuto e l'oggetto della manifestazione tipizzata del potere autoritativo, tale da richiedere
(a completamento) una motivazione che, ancorché successiva al decisum non valea spostare il momento deliberativo dal tempo in cui esso risulta collocato per l'avvenuto esercizio della potestas iudicandi. Come affermato in una successiva
سے 2 decisione (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2003, Previti), tali principi hanno una portata generale, investendo essi la possibilità e l'ammissibilità, quanto al provvedimento decisorio adottato in camera di consiglio, della scissione temporale tra l'autonomo momento deliberativo che si evidenzia nel dispositivo, che può essere depositato immediatamente in cancelleria e comunicato agli interessati, e il successivo deposito del provvedimento completo di motivazione che conclude il processo formativo della decisione. A questi principi si conforma l'attività della Corte di
Cassazione, caratterizzata dall'immediato deposito in cancelleria del solo dispositivo attestato dal provvedimento sottoscritto dal Presidente del Collegio sul ruolo di udienza, sicché, qualora dalla decisione debba conseguire l'esecuzione, possa trasmettersene l'estratto "senza ritardo" (artt. 15, comma secondo, e 28 reg. es. c.p.p.) al competente ufficio presso il giudice di merito.
Tanto premesso le doglianze prospettate dal ricorrente sono manifestamente infondate, siccome contrastanti con un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui si è uniformato il giudice di merito.
Sono, altresì, senza alcun costrutto le ulteriori disquisizioni dell'avv. RA, che ha affermato l'inesistenza del titolo esecutivo, già esclusa da altre pronunce di questa Corte. Il concetto di "inesistenza" (giuridica) del titolo" allude chiaramente ai casi in cui - per una ragione riferibile ad una nullità assoluta, ancora deducibile, della pronuncia di condanna, o nelle ipotesi di sentenza emessa a non iudice, oppure di illegittimità intrinseca e, quindi di inesigibilità, della pena, ovvero per non essere ancora avvenuto il passaggio in giudicato della stessa si possa affermare che tale titolo non sia ancora venuto in esistenza dal punto di vista giuridico e, quindi, non abbia alcuna efficacia coercitiva.
Nel caso di specie nulla di tutto questo è ravvisabile, dal momento che si trattava di una pronuncia della Corte Suprema, le cui sentenze, come sopra evidenziato, sono per legge immediatamente esecutive indipendentemente dalla notifica o dalla comunicazione all'interessato.
3. Relativamente alla terza censura la Corte osserva preliminarmente, a rettifica delle osservazioni contenute sul punto nel provvedimento impugnato, che il giudice dell'esecuzione è competente in ordine alle questioni attinenti alla esistenza e alla validità del titolo da cui discende l'obbligo del pagamento delle spese processuali (Cass., Sez. I, 2 aprile 2004, confl. comp. in proc. Lunardon;
Cass., Sez. I, 30 marzo 2006, RA;
Cass., Sez. I, 15 gennaio 2007, RA),
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mentre, anche se la riscossione avviene mediante ruoli, rientrano nella competenza del giudice ordinario le questioni riguardanti la quantificazione delle spese operata dalla cancelleria (art. 57 d.p.r. n. 602 del 1973, richiamato dall'art. 226 del d.p.r. n. 115 del 2002).
Il giudice dell'esecuzione, pur muovendo da una premessa generale non conforme a tali principi, è esente dai vizi denunziati, in quanto ha, in ogni caso, esaminato nel merito il contenuto della richiesta avanzata dall'avv. RA,
escludendo l'inesistenza del titolo esecutivo sulla base della considerazione che nell'avviso di pagamento erano indicati gli estremi della decisione della Corte di
Cassazione, suscettibile di esecuzione indipendentemente dal deposito della motivazione, e della notifica e della comunicazione all'interessato. Ha, poi, esattamente argomentato che tutte le altre questioni riguardanti non l'inesistenza del titolo, bensì la sua regolarità formale, non potevano essere sottoposte al vaglio del giudice dell'esecuzione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, incamera di consiglio, il giorno 11 luglio 2008.
Il Presidente Il Consigliere estensore dott. Paolo Bardovagni dott. Margherita Cassano
Margleita Саноло PB urdonaroBunduring DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 7 SET. 2008
CANCELLIERE
Stefania Bajabla.