Sentenza 12 giugno 2007
Massime • 1
In tema di abuso d'ufficio, deve escludersi l'elemento soggettivo, caratterizzato dal dolo intenzionale, nella condotta del notaio che omette di esercitare il potere di vigilanza e di controllo sull'attività del presentatore, al quale abbia interamente delegato la gestione degli adempimenti inerenti al servizio dei protesti delle cambiali e degli assegni bancari. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso l'intenzionalità del dolo poichè gli effetti negativi della condotta infedele del presentatore erano stati conosciuti solo a seguito della segnalazione inviata da un istituto di credito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2007, n. 41237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41237 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 12/06/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 924
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 30741/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA LI, nato il [...];
avverso la sentenza 18/3/2005 della Corte d'Appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. D'Angelo G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv. G. Verdirame e S. Furfaro, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza 18/3/2005, in riforma della pronuncia di condanna emessa dal Tribunale della stessa città in data 31/10/1997 nei confronti del notaio LA LI in ordine al reato di abuso d'ufficio, commesso fino al 29/10/1992 (capo sub A), dichiarava non doversi procedere contro il predetto, per essersi il reato estinto per prescrizione.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, l'imputato e ha dedotto: 1) inosservanza degli artt. 129 e 530 c.p.p., in quanto si sarebbe dovuto privilegiare, di fronte - quanto meno - all'insufficienza della prova d'accusa, la formula assolutoria di merito;
2) manifesta illogicità della motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto contestato;
3) violazione dell'art. 323 c.p. in relazione alla L. n. 349 del 1973, art. 2, non essendo ravvisabile nella condotta addebitatagli alcuna violazione di legge o di regolamento;
4) violazione dell'art. 323 c.p., per mancanza dell'elemento del vantaggio patrimoniale e/o del danno ingiusti;
5) violazione dell'art. 323 c.p., per assenza del dolo intenzionale.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'addebito specifico mosso all'imputato è di avere, quale notaio in Reggio Calabria, gestito illegittimamente, nel periodo 1980-ottobre 1992, il servizio dei protesti cambiari, affidandolo completamente al presentatore Gaetano OS (nei cui confronti si è proceduto separatamente) e non esercitando sul medesimo il doveroso potere di vigilanza e di controllo, con la conseguenza che si erano verificate una serie di irregolarità, quali la mancata restituzione alla banca richiedente dei titoli protestati, la omessa denuncia di reato (emissione di assegni a vuoto, prima della depenalizzazione) all'Autorità giudiziaria, il mancato invio dell'elenco dei protesti per la pubblicazione sul bollettino della Camera di Commercio. Quanto dedotto nel capo d'imputazione, per lo meno con riferimento ai gravi inconvenienti verificatisi nella gestione del servizio, non è contestato e, anzi, va sottolineato che fu lo stesso imputato a farne oggetto di denunzia in data 29/10/1992, dopo avere ricevuto formale lamentela dalla filiale di Reggio Calabria della Banca del Sud. Denuncia di analogo tenore fu presentata in data 3/11/1992, per effetto degli stessi inconvenienti verificatisi, dal notaio De Salvo Giuseppe (deceduto), che pure si era servito della collaborazione del OS, quale presentatore.
In punto di fatto, inoltre, si è accertato: a) i protesti erano stati regolarmente elevati e "calati" dal notaio LA nel repertorio;
b) le denunzie all'Autorità giudiziaria erano state regolarmente firmate dal notaio e consegnate al OS, che però aveva omesso di inoltrarle all'ufficio di Procura e le aveva fatte sparire;
c) il OS aveva ammesso di avere agito in piena autonomia e di avere infedelmente adempiuto i compiti affidatigli (cfr. sentenza di primo grado).
Ciò posto, osserva la Corte che l'unico addebito che può muoversi all'imputato è quello di non avere esercitato il doveroso controllo sull'attività del presentatore, considerato che tutti gli adempimenti relativi ai protesti delle cambiali e degli assegni bancari sono comunque riferibili direttamente al notaio, che, anche con riferimento a quanto gli è consentito di delegare al presentatore, ne assume la piena responsabilità, ai sensi della L. n. 349 del 1973, art. 2.
In tale condotta, certamente sintomatica di grave e colpevole negligenza, non si ravvisano, però, gli estremi del delitto di abuso d'ufficio per carenza dell'elemento soggettivo, che deve essere caratterizzato da dolo intenzionale.
L'introduzione nell'art. 323 c.p., come novellato dalla L. n. 234 del 1997, dell'avverbio "intenzionalmente" è funzionale ad escludere dal campo dell'illiceità quelle condotte che non siano specificamente rivolte a conseguire un danno ingiusto o un ingiusto vantaggio patrimoniale come scopo immediato e ultimo perseguito dall'agente. Soltanto l'accertata presenza del dolo intenzionale costituisce condizione soggettiva della punibilità della condotta oggettivamente riconducibile nel paradigma dell'abuso d'ufficio. Nel caso in esame, al di là della generica affermazione che l'attività svolta dal presentatore OS aveva assicurato al notaio LA "un rilevante flusso di protesti e quindi di profitti" (cfr. sentenza primo grado), aspetto questo - peraltro - rientrante nella fisiologia del relativo servizio, non emergono dalle sentenze di merito elementi indicativi della presenza, nella condotta ascritta all'imputato, del dolo diretto di primo grado, vale a dire della intenzionalità di procurarsi un vantaggio patrimoniale ingiusto.
Il LA ha finito col subire gli effetti negativi della infedeltà del presentatore, percepita solo a seguito della segnalazione fatta dalla Banca del Sud e delle conseguenti verifiche espletate.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con riferimento al contestato delitto di abuso d'ufficio (capo A), perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto contestato sub A non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2007