Sentenza 22 maggio 2007
Massime • 1
Risponde del reato di calunnia, di cui alla seconda ipotesi del comma primo dell'art. 368 cod.pen., colui che, dopo aver inviato a più persone missive diffamatorie, in una denuncia attribuisca falsamente ad una persona la paternità di una sola di esse, creando così a suo carico un indizio della spedizione delle altre.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2007, n. 37080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37080 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 22/05/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 807
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 36984/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE GE, nata il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 3 giugno 2005 n. 2241;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Letti i motivi aggiunti, formulati con memoria pervenuta il 5 maggio 2007;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Vincenzo GERACI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore di p.c., avv. Sergio CELLERINO, il quale ha aderito alla richiesta del P.G.;
Sentita l'arringa del difensore della ricorrente, avv. NAVARRÀ Michele, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14 novembre 2002 n. 166 il Tribunale di Pinerolo dichiarava GE TO colpevole del reato previsto dall'art. 368 c.p. - commesso in Pinerolo il 6 aprile 2000, perché con denuncia alla Procura della Repubblica di Pinerolo accusava falsamente NI IE del reato di calunnia in suo danno, attribuendogli le lettere anonime e diffamatorie da lei stessa scritte a varie persone, fra cui lo stesso IE - e la condannava, previa concessione delle attenuanti generiche e con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di un anno di reclusione con la sospensione condizionale, nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita, NI IE. Avverso la predetta sentenza l'imputata proponeva appello, chiedendo di essere assolta, quanto meno ai sensi del secondo comma dell'art.530 c.p.p.; proponeva altresì appello la parte civile IE NI
avverso le statuizioni civili della sentenza.
Con sentenza del 3 giugno 2005 n. 2241 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena a dieci mesi e venti giorni di reclusione e rideterminava l'entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, confermando nel resto. Avverso tale sentenza la TO ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione della legge penale nel punto in cui ha ritenuto realizzato il delitto di calunnia in relazione ad un fatto penalmente irrilevante, non sussistendo il reato di diffamazione;
2. motivazione carente ed illogica nel punto in cui il contenuto diffamatorio è stato riferito a più lettere invece che alla sola attribuita allo IE nella denuncia del 6 aprile 2000;
3. mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione sia alla conoscenza da parte dell'imputata del contenuto della denuncia, sia alla coscienza dell'accusa proposta ed alla conoscenza della riferibilità giuridica della denuncia;
4. erronea applicazione delle norme processuali penali riguardo alla riforma delle statuizioni civili, delle quali, secondo il verbale, la Parte civile aveva chiesto la conferma;
5. (motivo aggiunto) motivazione contraddittoria ed erronea in quanto il contenuto della lettera attribuita allo IE, a prescindere da chi l'abbia scritta, non è offensivo, come riconosce la stessa Corte Torinese, per cui l'addebito di calunnia manca di oggettività. L'impugnazione è infondata.
1. La sentenza impugnata, a conferma della decisione adottata in proposito dal primo Giudice, ha riconosciuto contenuto diffamatorio alla lettera anonima inviata da GE TO a NI IE ed a LA PE, nella quale diceva loro che la moglie del primo, NC AT, aveva intenzione di intraprendere una relazione con RI IN, marito della PE. La Corte ha confermato il giudizio che l'attribuzione a una donna sposata dell'intenzione di iniziare una relazione extraconiugale con un uomo anche lui sposato, avuto riguardo all'ambiente e alle circostanze della vicenda, ebbe una possibile risonanza lesiva dell'onore e della reputazione della stessa. E su questa base ha altresì confermato la qualificazione giuridica di calunnia, data dal primo Giudice all'attribuzione da parte della TO allo IE della lettera da lei scritta. D'altra parte, la sentenza con cui la TO è stata riconosciuta colpevole di diffamazione, aveva già considerato offensiva la reiterata insinuazione, da lei diffusa con le lettere anonime, della volontà di tradimento della AT nei confronti del marito e della corresponsione del sentimento da parte del IN. La AT, in particolare, era descritta nelle lettere anonime come animata da propositi lesivi della comune amicizia, ispirati a calcolo e motivati da intenti fedifraghi e adulterini.
La valutazione espressa con le sentenze di merito appare perciò giuridicamente corretta e aderente nella sostanza alla realtà della vicenda, di modo che la norma incriminatrice dell'art. 368 c.p., in relazione a quella dell'art. 595 c.p., è stata correttamente applicata. Di conseguenza la violazione di legge dedotta col primo motivo di ricorso ed il vizio di motivazione dedotto con il motivo aggiunto risultano infondati.
2. Altrettanto deve concludersi per il secondo motivo. La sentenza impugnata ha disatteso la tesi difensiva per cui allo IE era stata attribuita una sola missiva, priva per la sua unicità di valore diffamatorio, osservando che nel contesto, articolatosi in una pluralità di missive, l'attribuzione di una delle numerose lettere spedite costituiva calunnia in quanto la lettera stessa era indizio della spedizione delle altre, aventi caratteristiche analoghe.
La soluzione adottata dai Giudici di merito è essenzialmente esatta. Secondo la norma dell'art. 595 c.p. la condotta diffamatoria consiste nell'offendere l'altrui reputazione comunicando con più persone e tale condotta si realizza, quando il reato è commesso col mezzo della posta, sia inviando un'unica missiva a più persone, che inviando più lettere rispettivamente a più singole persone. Correlativamente, per l'art. 368 c.p. il reato di calunnia si commette non solo rivolgendo una falsa accusa di reato nei confronti persona conosciuta come innocente, ma anche simulando a suo carico le tracce di un reato, vale a dire degli indizi.
Di conseguenza, una volta che con l'invio di numerose missive a più singole persone il reato di diffamazione sia stato consumato, la falsa attribuzione a una di loro dell'invio anche di una sola missiva comporta la creazione a suo carico di un indizio della spedizione pure delle altre e, quindi, della commissione della diffamazione. Il secondo motivo di ricorso è dunque privo di fondamento.
3. Quanto al terzo motivo si osserva che l'imputata è stata dichiarata colpevole di calunnia mediante calunnia perché, oltre ad attribuire allo IE l'invio della lettera diffamatoria, lo ha accusato falsamente di averla falsamente accusata del reato di diffamazione per aver predisposto le lettere anonime e diffamatorie facendole apparire come da lei provenienti.
Per questa ragione la sentenza di primo grado ha ritenuto dolosa la condotta della TO e la sentenza d'appello ha confermato questo giudizio, osservando che non si poteva prospettare nell'imputata una totale assenza di consapevolezza della gravità dell'accusa gratuitamente - cioè, falsamente - mossa allo IE. La motivazione appare corretta e adeguata ai particolari della vicenda, per cui l'illogicità lamentata dal ricorrente col predetto motivo non può dirsi fondata.
4. Infine, con riferimento al quarto motivo di ricorso si rileva che la Parte civile aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo la modifica delle statuizioni civili e conformemente a tale richiesta ha proposto le sue conclusioni.
La Corte d'appello, in accoglimento dell'appello così proposto, ha modificato le statuizioni civili, aumentando congruamente, benché non per tutto l'ammontare richiesto, la somma liquidata. Anche per questo capo la sentenza impugnata ha correttamente applicato le norme di legge, per cui la violazione dedotta appare insussistente. Pertanto il ricorso dev'essere rigettato.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese giudiziali nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla Parte civile, liquidate in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui Euro 1.800 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla Parte civile, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007