Sentenza 21 agosto 2003
Massime • 1
In tema di liquidazione delle spese, diritti ed onorari di avvocato disciplinata dagli artt. 28 e 29 legge 794/1942 la procedura sommaria non è ammessa soltanto allorché sia controverso il rapporto di clientela o siano insorte contestazioni sulla natura giudiziale dei compensi pretesi, sull'avvenuta transazione della lite o ancora quando, avendo il convenuto proposto domanda riconvenzionale, il giudizio - avente ad oggetto un nuovo petitum basato sulla pretesa del cliente - deve svolgersi con il rito ordinario e non con la procedura sommaria la quale - sottratta al principio del doppio grado di giurisdizione - deve di per sè concludersi con un provvedimento che, indipendentemente dalla forma adottata, ha natura sostanziale di ordinanza, soggetta solo al ricorso per Cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/08/2003, n. 12294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12294 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI NC - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI DR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato LIVIO GAGLIARDINI, che la difende unitamente all'avvocato CIRTO MILANESE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATO, che lo difende unitamente all'avvocato STEFANO GRAZIOSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 745/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 19/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato GRAZIOSI Stefano, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Bologna a richiesta dell'Avv. Bonetti emetteva decreto ingiuntivo in favore di questi e nei confronti di AL ND per la pagamento della somma di L.
7.287.212 a titolo di compenso delle prestazioni professionali svolte dal primo in favore della seconda. L'opposizione proposta dalla AL, che eccepì la prescrizione presuntiva sostenendo anche di aver pagato la parcella dell'Avv. Sonetti, venne rigettata dal Pretore.
Con sentenza del 19 giugno - 21 settembre 2000, la Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello sul rilievo che l'opposizione avverso il decreto de quo andava decisa con ordinanza non impugnabile all'esito della procedura camerale prevista dall'art. 29 delle legge n. 794 del 1942 e che, pertanto, il provvedimento impugnato, pur rivestendo la forma della sentenza era da considerarsi ordinanza, avverso la quale non era ammesso il rimedio dell'appello.
Per la cassazione di detta sentenza AL ND ha proposto ricorso con tre motivi. Bonetti NC resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo si deduce violazione a falsa applicazione di norme di legge (artt. 11 Cost.; artt. 28, 29 e 30 Legge n. 794 del 1942). Si sostiene che la speciale procedura di cui alla legge 794/42 non troverebbe applicazione nella specie in cui, per essere stata eccepita la prescrizione del diritto agli onorari vantati dall'avvocato, la controversia non era limitata alla sola misura del compenso dovuto ma coinvolgeva i presupposti del diritto stesso, per il che l'opposizione doveva essere trattata con le forme ordinarie e conchiudersi con sentenza soggetta all'appello.
Nel secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, sul rilievo che la Corte di Appello, pur avendo correttamente recepito i principi giurisprudenziali in materia di procedura adottabile, era incorsa in contraddizione non avvedendosi che l'eccezione di prescrizione spostava i termini della controversia dal mero quantum all'an debeatur.
Nel terzo motivo, espressamente intitolato "nel merito", si deduce la erronea interpretazione data dal Pretore alla prescrizione presuntiva. In particolare quanto alla fissazione della decorrenza del relativo termine.
Il ricorso non è fondato.
Secondo la giurisprudenza assolutamente costante di questa Corte, il ricorso alla speciale procedura di liquidazione delle spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati, prevista dagli artt. 28 e 29 delle legge 13 giugno 1942 n. 794, non è ammesso nei soli casi in cui vi sia contestazione sul rapporto di clientela (cioè sul presupposto contrattuale del diritto al compenso), sulla natura giudiziale dei compensi pretesi, sull'avvenuta transazione della lite ovvero quando il cliente, convenuto per la liquidazione delle spettanze, opponga una domanda riconvenzionale che, introducendo un nuovo petitum ed una pretesa che fa capo non più all'avvocato ma al cliente, non consente di utilizzare la procedura sommaria che deroga al principio del doppio grado di giurisdizione ed il procedimento, in tal caso, dovrà svolgersi secondo il rito ordinario (Cass. 1995 n. 2229; Cass. 1999 n, 3557; Cass. 2000 n. 12035). Nè vale ad escludere la possibilità del ricorso al rito camerale neppure la contestazione che il cliente opponga di nulla dovere al professionista per aver già estinto il credito vantato e/o perché il credito stesso è prescritto (Cass.
9.6.1977 n. 5117). Se, quindi, il ricorso al rito era, nel caso di specie, ammissibile, non ricorrendo alcuna delle condizioni impeditive, e se la opposizione non ha alterato i termini della controversia instaurata col ricorso in monitorio, il giudizio di opposizione, sebbene promosso con le forme di cui all'art. 645 cpc, andava deciso, ai sensi dell'art. 30 della legge 794/42, con ordinanza soggetta al solo ricorso per Cassazione.
Nel caso in cui il provvedimento conclusivo sia seguito ad un procedimento ordinario ed il procedimento conclusivo sia stato adottato, come nella specie, con la forma della sentenza, ad essa doveva riconoscersi natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (Cass. SS.UU. n. 182/99; Cass. 2^ n. 10770/96; Cass. 2^ n. 786/98; Cass. 2^ n. 2020/98; Cass. 2^ n. 10426/2000; Cass. 2^ n. 10428/2001). In applicazione di questi consolidati principi, quindi, correttamente la Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza (qualificata ordinanza) del Pretore di Bologna.
Il carattere logicamente prioritario ed evidentemente assorbente della questione di (in)ammissibilità dell'appello, che è stata correttamente risolta in senso negativo, esonera questa Corte dall'esame degli altri motivi di ricorso, al rigetto del quale consegue la condanna della ricorrente alle spese, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessivi euro 591,00 di cui euro 500,00 (cinquecento)per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2003