Cass. civ., sez. II, sentenza 21/08/2003, n. 12294
CASS
Sentenza 21 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di liquidazione delle spese, diritti ed onorari di avvocato disciplinata dagli artt. 28 e 29 legge 794/1942 la procedura sommaria non è ammessa soltanto allorché sia controverso il rapporto di clientela o siano insorte contestazioni sulla natura giudiziale dei compensi pretesi, sull'avvenuta transazione della lite o ancora quando, avendo il convenuto proposto domanda riconvenzionale, il giudizio - avente ad oggetto un nuovo petitum basato sulla pretesa del cliente - deve svolgersi con il rito ordinario e non con la procedura sommaria la quale - sottratta al principio del doppio grado di giurisdizione - deve di per sè concludersi con un provvedimento che, indipendentemente dalla forma adottata, ha natura sostanziale di ordinanza, soggetta solo al ricorso per Cassazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/08/2003, n. 12294
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12294
    Data del deposito : 21 agosto 2003

    Testo completo