Sentenza 3 novembre 1998
Massime • 1
La mancanza di cartelli indicatori stradali non esime da colpa il conducente che, in violazione del divieto posto dall'art. 148 comma 12 cod. strad., effettui un sorpasso in prossimità o in corrispondenza di un crocevia, a meno che all'assenza del segnale si accompagni l'impossibilità (ad esempio per la particolare conformazione dei luoghi, per la vegetazione, ecc.) di avvistare tempestivamente il crocevia, e sempre che il conducente non ne sia comunque a conoscenza.
Commentario • 1
- 1. Divieto sorpasso: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/1998, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1998 |
Testo completo
2764 ACR cot ja REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente Udienza pubblica Dott. Paolo FATTORI
del 03/11/98 1. Dott. Renato OLIVIERI Consigliere
SENTENZA 2. " Ennio MALZONE Consigliere
3. 11 Benito r.f. N. 2346 DE GRAZIA Consigliere
#1 Federico GIOVANNI Consigliere R.G.N. 9748/98 4.
ha pronunciato la seguente:
S E NT ENZA
sul ricorso proposto da: Proc. gen. presso C.A. Ba-
ri nei confronti di AL Luigi, n. Barletta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 25.3.38;
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 avverso la sentenza Corte Appello Bari 23.1.98; il 2 MAR. 1999 IL CANCELLIERE
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricor- OPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE SO,
Richiesh copia studi
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal FALCOLINI
3000 per diritti L. Consigliere dr. Malzone;
2 MAR 1999
IL CANCELLIERE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Cons.
DIRITTI dr. G. Turone;
Udito, per la parte civile, l'AVV. Enrico Falcoli-
ni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
Udit i difensor
Osserva
Cavaliere Luigi, condannato con sentenza pretore
Foggia- sez.dist. Trinitapoli-21.1.97 a mesi 8 re-
clusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede,
perchè ritenuto responsabile dell'omicidio colposo di RR FA, commesso alla guida dell'autovettura tg. FG. 510919 in fase di sorpasso del ciclomotore condotto dalla vittima, mentre la stessa stava svoltando a sinistra ad un incrocio,
con la sentenza in epigrafe veniva assolto dalla relativa imputazione per insussistenza del nesso
causale tra la condotta dell'imputato e l'evento
letale per il motociclista.
Riteneva la Corte di merito che la responsabilità
del sinistro era da attribuirsi al ciclomotorista,
per la improvvisa svolta a sinistra operata da co-
stui e che nessuna efficienza causale era ravvisa bile nella condotta di guida dell'imputato in quan-
to: a) essendo l'autovettura in fase di sorpasso non era tenuta ad osservare la distanza di sicurez-
za; b) non sussisteva il divieto di sorpasso in prossimità dell'incrocio con la strada a sinistra ove il motorino stava svoltando, perchè tale incro-
cio non era segnalato;
c) non sussisteva il divieto di sorpasso "nonostante la linea di mezzeria conti-
nua", in quanto avuto riguardo alle dimensioni dei due veicoli era possibile il sorpasso nella stessa corsia di marcia;
d) la velocità di circa 60 Kmh
tenuta dall'autovettura era consentita trattandosi di strada senza limite di velocità.
Ricorre il P.G. e per illogicità della motivazione,
sul riflesso che la strada percorsa dall'automobilista aveva la segnaletica orizzontale costituita dalla linea di mezzeria continua prima e dopo l'incrocio e che l'imputato iniziò la manovra di sorpasso nonostante vi fosse un doppio divieto e cioè la linea di mezzeria continua e l'incrocio con la strada laterale a sinistra ove il ciclomotore stava svoltando.
Il ricorso è fondato.
L'art. 148, 12° comma, cod. strad. (e si veda
3 pure l'art. 347, 3° comma del regolamento) vieta '
tassativamente il sorpasso in prossimità o in cor-
rispondenza delle intersezioni, salvo che la circo-
lazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico. Nel caso concreto, come sopra si è ricor-
dato, l'incidente avvenne proprio mentre il Cava-
liere stava sorpassando, all'altezza di un crocevia dove il traffico non era regolato, e avendo inizia-
to la manovra poco prima, il ciclomotore condotto dal RR. Così stando le cose, è evidente che l'odierno ricorrente violò una precisa norma del
cod. strad. ed è chiaro altresì che questa viola-
zione va ritenuta causalmente rilevante rispetto all'incidente che ebbe a verificarsi, ferma natu-
ralmente la possibilità di riconoscere un eventuale concorso di colpa da parte della vittima.
Vero è (e la sentenza impugnata fa leva su questa circostanza) che il crocevia non era segnalato;
ma non bisogna dimenticare che il segnale di interse-
zione è solo un segnale di “pericolo" e che, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di affermare, la sua mancanza non toglie valore al divieto di sorpasso posto dalla legge. Solo perciò
nel caso particolarissimo in cui, all'assenza del
4 segnale, si accompagni l'impossibilità (ad es., per la particolare conformazione dei luoghi, per la ve-
getazione, ecc.) di avvistare tempestivamente il crocevia, e sempre che ovviamente il conducente che intende sorpassare non ne sia comunque a conoscenza
(su questi punti, nulla è dato ricavare dalla moti-
impugnata), la colpa divazione della sentenza quest'ultimo potrà essere esclusa. La sentenza contro cui è stato proposto deve perciò essere annullata, con rinvio ad altra sezio-
ne della Corte di Bari;
e il giudice del rinvio terrà conto di quanto sopra puntualizzato.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo
esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Ba-
ri, che provvederà alla liquidazione eventuale del-
le spese sostenute dalle parti civili anche in que-
sto grado.
Così deciso in Roma addì 3.11.98.
IL PRESIDENTE
(dr. Paolo Fattori)
Pal fo IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dr. Ennio, Malzone)
Tuen lehen
5 །
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE)
IV Sezione Ponale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 2 MAR
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COLL SOHATORE DI CANCELLERIA E
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