Sentenza 6 maggio 2016
Massime • 1
Non è impugnabile il provvedimento con il quale l'autorità giudiziaria concede il nulla-osta all'espulsione amministrativa dello straniero non sottoposto a custodia cautelare in carcere, a norma dell'art. 13, comma terzo, d. lgs. n. 286 del 1998, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia per la sua funzione meramente accessoria rispetto al decreto di espulsione, verso cui vanno indirizzate le eventuali doglianze dell'interessato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2016, n. 21580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21580 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2016 |
Testo completo
९ 2 1 5 8 0/ 1 6 ASR 00 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA I. 932/2016 n. Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA Presidente - - -Consigliere - Dott. CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. PASQUALE GIANNITI n. 48711/2014 - Consigliere rel.- Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso promosso da: RA DI n. 18/12/1973 avverso la sentenza n.2594/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI del 03/09/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Ciro ANGELILLIS, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio con riferi- mento all'ordine di espulsione, rigetto nel resto;
udito l'Avv. Susanna Carraro del foro di Roma in sostituzione dell'Avv. Fi- lippo Castellaneta del foro di Bari in difesa di Arapi, la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha depositato nomina ex art. 102 c.p.p.. I 1 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 03 settembre 2014, la Corte d'appello di Bari, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza impugnata da RA DI (condannato dal GUP del Tribunale cittadino ad anni 8 di reclusione ed euro 60.000,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 bis e 80 co. 2 d.P.R. 309790, per avere illecitamente importato marijuana suddivisa in 34 involucri per complessivi 334,40 chilogrammi) ha rideterminato la pena in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 14.000,00, confermando nel resto.
2. L'annullamento di questa Corte con sentenza del 20/06/2014 aveva riguardato la sola determinazione della pena e, più in particolare, l'adeguamento della sanzione ai nuovi limiti edittali conseguiti alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32 del 2014. Pertanto, tenuto conto dei nuovi limiti edittali, il giudice del rinvio ha rideterminato la pena come sopra, tenuto conto della reintrodotta distinzione tra droghe cc.dd. pesanti e droghe cc.dd. leggere, come quella oggetto dell'imputazione. Quel giudice, inoltre, ha ritenuto di dover applicare all'imputatao, in ragione della sua pericolosità sociale, anche la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, ex art. 235 I co. cod. pen. (coincidente con quella di cui all'art. 86 del T.U. stupefacenti), da eseguirsi a pena espiata.
3. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, deducendo violazione di legge, per non avere il giudice del rinvio osservato i limiti del devoluto, applicando la misura di sicurezza da eseguirsi a pena espiata, così pervenendo ad un trattamento peggiorativo e violando il principio del favor rei, altresì rilevando l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione attraverso cui il giudice ha ritenuto la pericolosità sociale del ricorrente, pur avendo revocato la misura cautelare alla luce del comportamento tenuto durante lo stato di carcerazione preventiva, del ruolo gregario dell'imputato e della sua incensuratezza. Con successiva memoria, il ricorrente ha formulato altri tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla disposta espulsione, rilevando che l'istituto di cui all'art. 86 commi 1 e 2 d.P.R. 309/90 costituisce una vera e propria misura di sicurezza, laddove quella di cui al comma 3 avrebbe natura amministrativa, applicabile previo nulla osta dell'A.G. procedente e solo prima della pronuncia giurisdizionale;
che, dopo la pronuncia penale, l'A.G. aveva rilasciato il n.o. all'autorità di P.S., cosicché il ricorrente era stato rinchiuso nel C.I.E. di Bari per essere espulso circa due settimane dopo, pur essendo state emesse ben tre pronunce giurisdizionali nei suoi confronti, in violazione, quindi, della normativa prevista in materia di misure di sicurezza, in base alla quale l'espulsione è eseguita solo a pena espiata. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, non essendo stata condotta alcuna indagine sulla pericolosità sociale dell'imputato, come 2 де stabiliscono l'art. 31 della I. 633/1986 e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ed essendo state precluse all'imputato alcune possibilità processuali. Sotto altro profilo, ha pure rilevato che il giudice non avrebbe tenuto in debito conto il comportamento processuale del ricorrente, l'attività lavorativa svolta in carcere, la frequentazione di corsi scolastici, l'assenza di rapporti disciplinari, la presentazione alle convocazioni dell'autorità di P.S. precedenti la restrizione nel C.I.E. di Bari e l'espulsione; rilevando, altresì, l'abnormità dell n.o. rilasciato all'autorità di P.S. che ha consentito a quest'ultima l'immediata esecuzione del provvedimento di espulsione. Con il terzo motivo, ha dedotto violazione degli artt. 15 e 16 della Direttiva 2008/115/CE e violazione della Convenzione E.D.U. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Ed infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nell'ipotesi in cui il P.M. non abbia proposto impugnazione, il giudice d'appello, anche quando la misura di sicurezza sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal giudice di primo grado, non può disporla, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata, in quando l'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. estende il divieto di "reformatio in peius" anche all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave (cfr. Sez. Sez. 3, n. 12999 del 12/11/2014 Ud. (dep. 27/03/2015), Rv. 262991; Sez. 6 n. 15892 dell'08/01/2014, Rv. 261530).
2. Nel caso all'esame, la misura di sicurezza è stata applicata dal giudice del rinvio, in violazione, pertanto, del divieto di reformatio in peius, cosicché la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente al capo concernente l'applicazione della misura di sicurezza.
3. Gli ulteriori motivi restano assorbiti, eccezion fatta per quello con il quale è stata dedotta l'abnormità del nulla osta dell'A.G. alla espulsione amministrativa da parte dell'autorità di P.S. che è, al contrario, infondato. Ed infatti, il provvedimento di nulla osta all'espulsione reso dall'autorità giudiziaria ex art 13 co. 3 del d.lgs. n. 286 del 1998, non è autonomamente impugnabile. Ciò sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo normativamente prevista nel caso di specie alcuna facoltà di proporre doglianza, sia per l'interpretazione sistematica che assegna a tale nulla osta solo funzione accessoria rispetto al provvedimento che direttamente incide sui diritti dello straniero interessato, vale a dire il decreto di espulsione. Ogni doglianza sollevabile da parte dell'RA andava semmai indirizzata avverso tale ultimo provvedimento, ma non contro il nulla osta che, in quanto tale, non lo pregiudica direttamente (cfr. Sez. 1 n. 26650 del 26/06/2008, Rv. 240878), essendosi altresì precisato che "...gli eventuali vizi del decreto prefettizio di espulsione, costituente presupposto dell'ordine del questore, e le eventuali invalidità del procedimento non possono essere dedotti né rilevati in sede penale, attesa la natura civilistica della relativa impugnazione" (cfr. Sez. 1 n. 1468 dell'11/12/2007 Ud. (dep. 11/01/2008), Rv. 239075). 3 I 4. La sentenza deve, quindi, essere annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta espulsione dalla Stato, statuizione che va eliminata, rigettando nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione dallo Stato, statuizione che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Deciso in Roma il 06 maggio 2016 Il Consigliere est. Il Presidente Gabriella Cappello Rocco Blaiotta Gammella ppelle SUPREMA احتمال E T R O C E N I C A D O I Z CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 6 2016 W OW/40 CIUDIZIARIO ssa Gabriella Lamelza 4