Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2002, n. 5066
CASS
Sentenza 9 aprile 2002

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha esaminato il ricorso proposto dagli eredi di una titolare di pensione di invalidità civile, i quali lamentavano il diniego, da parte dell'INPS, della conversione di tale prestazione in pensione sociale al compimento del 65° anno di età della loro dante causa. La controversia traeva origine dalla domanda originaria presentata dalla defunta al Pretore di Milano, volta a ottenere la conversione della pensione d'invalidità civile in pensione sociale, sostenendo di averne diritto dopo il raggiungimento del 65° anno di età, nonostante il diniego amministrativo. L'INPS si era opposto, eccependo la mancata prova del riconoscimento dell'invalidità civile prima del 65° anno e l'insussistenza dei requisiti reddituali. Il Pretore aveva rigettato la domanda, e il Tribunale di Milano, in sede di appello, aveva confermato la decisione, ritenendo che il reddito da considerare fosse quello dell'anno di compimento dei 65 anni e che, in ogni caso, i limiti reddituali non fossero stati raggiunti neanche per l'anno 1987, data in cui la dante causa era stata riconosciuta totalmente invalida. Gli eredi, nel ricorso per cassazione, sollevavano un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 19 della L. n. 118/1971 e 26 della L. n. 153/1969. Argomentavano che la conversione della pensione di invalidità civile in pensione sociale opera automaticamente al compimento dei 65 anni, indipendentemente dalla contestualità dei requisiti sanitari e reddituali, e che l'art. 2 della L. n. 222/1984 e il D.L. n. 25/1988, convertito in L. n. 93/1988, avrebbero valore interpretativo retroattivo, confermando la possibilità di tale conversione anche in presenza di redditi superiori ai limiti ordinari.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di Appello di Brescia per un nuovo giudizio, anche in ordine alle spese. La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'ammissione degli invalidi civili alla pensione sociale in sostituzione della pensione di invalidità, al compimento del 65° anno di età, ha carattere automatico e prescinde dall'accertamento della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito da parte dell'INPS, essendo la titolarità della pensione d'invalidità un presupposto sufficiente per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate. La Corte ha richiamato testualmente l'art. 19 della L. n. 118/1971, che prevede la sostituzione automatica della pensione o dell'assegno di invalidità civile con la pensione sociale dal primo giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni, senza richiedere la contestualità dei requisiti reddituali. Pertanto, il Collegio ha ritenuto di aderire a tale principio, ritenendo fondato il ricorso e disponendo la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito, il quale dovrà attenersi al principio di diritto enunciato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2002, n. 5066
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5066
    Data del deposito : 9 aprile 2002

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