Sentenza 9 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2002, n. 5066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5066 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 5066/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 11056/99 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. 11483 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud.18/01/02 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: AN IO AN, AN ER, AN IA ER, AN IN CI, AN EN IA, (tutti eredi di LI OL), elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PONTEFICI 3, presso lo studio dell'avvocato BORELLI CATERINA, rappresentati e difesi dagli avvocati ROMAGNOLI CLOTILDE, RIPOLI VITANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 2002 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 261 -1- presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 13420/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 12/12/98 R.G.N. 298/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Milano del 31/10/96 IN Carolina conveniva in giudizio l'INPS, deducendo di essere titolare di pensione d'invalidità civile e di avere diritto alla sua conversione in pensione sociale dopo il compimento del 65° anno di età, ingiustamente negatale in sede amministrativa. L'INPS contrastava la domanda, perché non risultava provato che la ricorrente fosse stata dichiarata invalida civile prima del compimento del 65° anno di età ed in ogni caso perché non sussistevano i requisiti reddituali per godere del beneficio. Nelle more del giudizio decedeva l'attrice e si costituivano gli eredi NI TA, IN, RI ES, NE ed EN. Il Pretore rigettava la domanda ed il Tribunale, investito in grado di appello ad istanza degli eredi della IN, con sentenza del 4/11 12/12/98, confermava la decisione, precisando che infondata era la tesi degli appellanti secondo cui la loro dante causa, riconosciuta invalida prima del raggiungimento del 65° anno (in data 1/6/85), avrebbe maturato il requisito del reddito due anni dopo, nel 1987; infondata, perché il reddito da prendere in considerazione per il diritto al trattamento era quello dell'anno in cui l'invalido raggiunge il 65° anno di età; in ogni caso neanche per l'anno 1987 risultava sussistente il requisito del reddito, in quanto per tale anno il limite per gli invalidi parziali era di £ 2.927.500; ininfluente era poi la circostanza che nel mese di maggio 1987 la IN era stata riconosciuta totalmente invalida, non potendo la stessa beneficiare del più alto limite di reddito previsto per gli invalidi totali, perché il parametro era necessariamente annuale. La sentenza quindi doveva essere confermata. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione gli eredi IN, fondato su un solo motivo. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 19 L. n. 118 del 30/3/71 e 26 della L. n. 153 del 30/4/69 (art. 360 n. 3 CPC), deducono i ricorrenti che la conversione della pensione di invalidità civile in pensione sociale opera automaticamente "dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni" (art. 19 L. 118/71); altra questione, invece, è quella relativa all'effettivo pagamento di detta pensione sociale, in quanto l'art. 12 della M medesima legge prevede che “le condizioni economiche richieste per la concessione sono quelle stabilite dall'art. 26 della L. 30/4/69 n. 153". Nessuna norma prevede che il requisito fisico, di invalidità, e quello reddituale debbono necessariamente essere contestuali. L'art. 2 della L. n. 222 del 12/6/84, in tema di concessione della pensione ordinaria di inabilità, espressamente consente che il pagamento della prestazione, dopo l'accertamento del requisito sanitario, avvenga in un momento successivo, al verificarsi del requisito reddituale. Ed il D. L. n. 25 del 1988, come modificato dalla legge di conversione n. 93 del 1988, prevedendo l'attribuzione della pensione sociale ai soggetti riconosciuti invalidi civili dopo il 65° annio 2 di età, ancorché fruenti di redditi superiori al limite per essa previsti, assume valore interpretativo della normativa vigente in materia di sostituzione del trattamento di invalidità con la pensione sociale e quindi assume valore retroattivo. Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di stabilire il principio di diritto secondo cui “l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del 65° anno di età, alla pensione sociale in sostituzione della pensione di invalidità corrisposta dal Ministero dell'Interno ha, in applicazione dell'art. 19 della L. n. 118 del 30/3/71, carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte del detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione d'invalidità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate, anche per quanto riguarda l'esclusione della rendita INAIL dall'ammontare del reddito massimo compatibile" (Cass. S. U. n. 10972 del 9/8/2001) Parte, questa pronuncia delle S. U., dall'affermazione che "secondo il prevalente orientamento elaborato da questa Corte, va applicato rigorosamente l'art. 19 della 30/3/71 n. 118, a norma del quale gli invalidi civile che già fruiscono della relativa pensione, come nella specie, ne ottengano automaticamente la trasformazione in pensione sociale al compimento del 65° anno di età, alle stesse il condizioni reddituali stabilite per trattamento in corso di erogazione”. Espone poi la sentenza l'orientamento minoritario e quindi 3 afferma "si ritiene di dover aderire al primo degli esposti orientamenti" per le ragioni che di seguito espone;
conclude infine la sentenza in esame che "deve affermarsi che l'ammissione degli invalidi civili alla pensione sociale erogata dall'INPS in sostituzione delle pensione d'invalidità erogata dal Ministero dell'interno ha carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità delle seconda di dette pensioni sufficiente presupposto per il conseguimento della prima di esse, alle condizioni di maggior favore ...". L'art. 19 della L. n. 118/71testualmente recita: "in sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli art. 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni .sono ammessi al godimento della pensione sociale"; la norma quindi prevede sia per la pensione d'inabilità che per l'assegno d'invalidità la sostituzione automatica con la pensione sociale al compimento del 65° anno di età, concon laconseguenza che applicando rigorosamente tale norma si deve riconoscere il diritto alla pensione sociale qualunque sia il tipo di prestazione (pensione o ель assegno) che l'assistito godeva al momento in compiva 65 anni di età. Il Collegio non ha motivo di discostarsi da questo principio, pienamente condiviso, e quindi il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rimessione ad altrogiudice che si individua nella Corte di appello di Brescia, che nella decisione della causa si atterrà al principio di diritto sopra enunciato. Il giudice del rinvio deciderà 4 anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte di Appello di Brescia. Roma 18 gennaio 2002 NO ST UR GС (Шайтано сте раст во AL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Revelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 9 APR 2002oggi, as fuelle IL CANCELLIE шого I 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O T A L T R , L N A ' O A L S B E L I P E D S D I A I N T S S * G N O O E r S P A I e M D I A È A p , O D O T R T E I T T S R L I I N L G E D A E S E R O H 5