Sentenza 21 gennaio 2003
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale, in composizione monocratica, dichiari, ex art.552, comma 2, cod. proc. pen., la nullità del decreto di citazione a giudizio - perché non preceduto dalla notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - e disponga la restituzione degli atti al P.M., nell'ipotesi in cui il G.i.p. abbia rigettato la richiesta di archiviazione del P.M., ordinando l'impugnazione coatta, in quanto, anche nei procedimenti per reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica, qualora si proceda, per citazione diretta a giudizio dell'imputato a seguito di imputazione coatta ordinata dal G.i.p., non è dovuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art.415-bis, posto che l'udienza camerale di cui all'art.409, comma 2, cod. proc. pen., pone l'imputato ed il suo difensore in condizione di esercitare i diritti e le facoltà a garanzia dei quali è previsto l'avviso suddetto.
Commentario • 1
- 1. Quotidiano giuridicoMarina Crisafi · https://ildiritto.it/ · 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 9205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9205 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio ZUMBO Presidente
Dott. Guido DE MAIO Consigliere
Dott. Aldo GRASSI Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Forlì;
avverso l'ordinanza dibattimentale emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Forlì - sez. dist. di Cesena - in data 19/02/02 nel processo a carico di:
RA RI, nata a [...] il [...];
udita la relazione fatta dal Consigliere Grassi;
udito il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perchè manifestamente infondato. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
OSSERVA
Con ordinanza del 19/02/02 il Tribunale, in composizione monocratica, di Forlì - sez. dist. di Cesena - dichiarava preliminarmente , a norma dell'art. 552 co. 2 c.p.p., la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputata RI RA, perchè non preceduto dalla notifica alla stessa dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e disponeva la restituzione degli atti al P.M..
Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale ha proposto ricorso per Cassazione, in quanto atto abnorme, chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Deduce, in particolare, il ricorrente:
a) che, a mente dell'art. 45 bis co. 1 c.p.p., è escluso espressamente che debba essere dato all'indagato, ed al di lui difensore, l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. quando viene formulata richiesta di archiviazione;
b) che, quindi, l'avviso di che trattasi non doveva essere dato alla RA in quanto all'esito delle indagini preliminari era stata chiesta l'archiviazione del procedimento, istanza non accolta dal G.I.P. che aveva, con ordinanza del 7/11/00, fissato l'udienza camerale di cui all'art. 409 co. 2 c.p.p. ed, in esito ad essa, aveva poi disposto, a norma dell'art. 409 co. 5 c.p.p., la formulazione dell'imputazione;
c) che nella detta udienza camerale la persona sottoposta alle indagini aveva avuto, dopo aver preso visione degli atti depositati in Cancelleria, la possibilità di sottoporre al Giudice memorie, produrre documenti e depositare documentazione relativa alle investigazioni eventualmente svolte dal difensore, nonchè chiedere il compimento di ulteriori atti d'indagine, sicchè sarebbe stato ultroneo, oltre che inutile, dare alla stessa l'avviso della conclusione delle indagini preliminari;
d) che l'ordinanza impugnata deve essere considerata quale atto abnorme per avere determinato la regressione indebita del processo alla fase delle indagini preliminari, con conseguente stasi di esso ed impossibilità di proseguirlo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, perchè fondato.
L'art. 415 bis co. 1 c.p.p. recita "prima della scadenza del termine previsto dal co. 2 dell'art. 405, anche se prorogato, il Pubblico Ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini ed al difensore, avviso della conclusione delle indagini preliminari".
Con l'avviso di che trattasi l'indagato ed il suo difensore vengono avvertiti che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del P.M. e che hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia, nonchè di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad eventuali investigazioni difensive e chiedere il compimento di ulteriori atti d'indagine e l'audizione del primo in sede di interrogatorio o per rendere dichiarazioni spontanee.
La norma testè richiamata mira a perseguire una duplice finalità:
quella di tutelare l'interesse dell'indagato a vedere definita "in melius" la propria posizione prima dell'esercizio dell'azione penale, in attuazione dell'inviolabile diritto -tutelato dall'art.24 della Costituzione- a non essere coinvolto in una vicenda foriera di pregiudizi di carattere giuridico e sociale e quella di assicurare la completezza delle indagini preliminari e l'efficienza del processo, con l'acquisizione di un quadro probatorio idoneo ad incentivare la richiesta di accesso ai riti alternativi. La Corte Costituzionale, con le ordinanze n. 460 del 4-19/11/02 e n. 491 del 20- 26/110 2, ha fra l'altro affermato che l'esigenza di assicurare il "contraddittorio" fra indagato e pubblico ministero in ordine alla completezza delle indagini , cui è preordinato l'avviso dall'art. 415 bis c.p.p., in tanto si giustifica in quanto il P.M. intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale, giacchè -altrimenti- si determinerebbe un anomalo controllo dell'indagato in vista di una eventuale richiesta di archiviazione, non soltanto superfluo nel quadro delle garanzie che il sistema deve approntare, ma addirittura anticipato rispetto allo specifico esame riservato al Giudice per le indagini preliminari ed ha poi precisato che, ove ricorra un'ipotesi di esercizio dell'azione penale conseguente all'ordine di formulare l'imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, il contraddittorio sull'eventuale incompletezza delle indagini trova sede necessariamente nell'udienza in camera di consiglio che il G.I.P. è tenuto a fissare.
Anche alla luce di tali riflessioni l'inciso "se non deve formulare richiesta di archiviazione", contenuto nel citato co. 1 dell'art.415 bis c.p.p., rende evidente che, qualora inoltri al G.I.P.
richiesta di archiviazione del procedimento, il P.M. non ha alcun obbligo di far notificare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e, nell'ipotesi che il Giudice non accolga detta richiesta ed ordini, a mente dell'art. 409 co. 5 c.p.p., la formulazione dell'imputazione c.d. "coatti", in esito all'udienza camerale di cui all'art. 409 co. 2 del codice di rito, deve ritenersi che l'avviso del quale si discute non debba essere dato dal momento che l'indagato ed il suo difensore hanno già avuto la possibilità di prendere visione degli atti depositati in Cancelleria e di estrarne copia e possono avere presentato al G.I.P. istanze, documenti ed eventuali atti di investigazioni difensive (v. conf. Cass. sez. V, 17/10/02, n. 38693, P.M. c. Barillà). Non a caso l'art. 409 co. 5 c.p.p. richiama, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 418 e 419 dello stesso codice relativi all'udienza preliminare.
Il principio di diritto sopra enunciato rimane valido anche nei procedimenti per reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica, nei quali manca l'udienza preliminare e si procede per citazione diretta a giudizio dell'imputato a seguito di imputazione coatta ordinata dal G.I.P. e ciò in quanto l'udienza camerale di cui all'art. 409 co. 2 c.p.p., disposta e tenuta a norma dell'art. 127 c.p.p., ha posto lo stesso ed il di lui difensore in condizione di esercitare i diritti e le facoltà a garanzie dei quali è previsto, in via ordinaria, l'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. In conseguenza, l'ordinanza dibattimentale impugnata, che ha operato la regressione indebita del processo alla fase delle indagini preliminari, va considerata quale "atto abnorme", come tale ricorribile in sede di legittimità e deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Forlì, per l'ulteriore corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale , in composizione monocratica, di Forlì - sez. dist. di Cesena - il 19/02/2002 nel corso del processo a carico di RI RA e dispone restituirsi gli atti allo stesso Tribunale per l'ulteriore corso del giudizio nei confronti della stessa.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 FEBBRAIO 2003.