Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 9205
CASS
Sentenza 21 gennaio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale, in composizione monocratica, dichiari, ex art.552, comma 2, cod. proc. pen., la nullità del decreto di citazione a giudizio - perché non preceduto dalla notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - e disponga la restituzione degli atti al P.M., nell'ipotesi in cui il G.i.p. abbia rigettato la richiesta di archiviazione del P.M., ordinando l'impugnazione coatta, in quanto, anche nei procedimenti per reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica, qualora si proceda, per citazione diretta a giudizio dell'imputato a seguito di imputazione coatta ordinata dal G.i.p., non è dovuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art.415-bis, posto che l'udienza camerale di cui all'art.409, comma 2, cod. proc. pen., pone l'imputato ed il suo difensore in condizione di esercitare i diritti e le facoltà a garanzia dei quali è previsto l'avviso suddetto.

Commentario1

  • 1Quotidiano giuridico
    Marina Crisafi · https://ildiritto.it/ · 25 febbraio 2025

    Targa manomessa è reato Con la sentenza n. 5255/2025, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante in materia di violazioni stradali e responsabilità penale: coprire la targa dell'auto con del nastro adesivo per eludere i controlli dell'autovelox costituisce reato di falso materiale. Questo pronunciamento rappresenta un punto fermo nell'interpretazione delle condotte fraudolente tese a sottrarsi alle sanzioni amministrative, chiarendo i confini tra illecito amministrativo e reato penale. Il caso: l'automobilista e la targa camuffata Il caso riguarda un automobilista cui veniva rigettata la richiesta di riesame avverso il provvedimento di …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 9205
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9205
Data del deposito : 21 gennaio 2003

Testo completo