Sentenza 31 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11380 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA R ICA SA LONELA CORT 1 = 3 + 01 1380 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN Oggetto Opposizione decreto SEZIONE TERZA CIVILE ingiuntivo - fideiussione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8691/99 Presidente FIDUCCIA Dott. Gaetano Consigliere LIMONGELLI Dott. Antonio Cron. 28988 Dott. Italo PURCARO - Rel. Consigliere - 2978 Rep. Dott. Fabio MAZZA Consigliere r Úd.08/04/02 Consigliere Dott. RI Margherita CHIARINI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. -SOLE 24 ORE domiciliato in per diritti € 3.10 FRANZI LO ANTONIO, elettivamente dell'avvocato " LUS 2002; ROMA VIA V VENETO 96, presso lo studio IL-CANCELLIERE SALY VALOBRA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato VICTOR NICOLETTI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
BANCA POPOLARE DI LODI SCARL, in persona del legale rappresentante Dott. G. Fiorani, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO ROMANELLI, che la difende anche 2002 disgiuntamente all'avvocato GRAZIA PASOTTI, giusta CANCELLERIA 838 delega in atti;
11111 controricorrente avverso la sentenza n. 264/99 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, Sezione Fallimentare, emessa il 26/02/99 e depositata il 05/03/99 (R.G. 840/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Guido Francesco ROMANELLI (per delega Avv. Gustavo ROMANELLI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TT RI CE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 21 gennaio 1997 LL Antonio RA convenne in giudizio, davanti al Pretore di Busto Arsizio, Sezione distaccata di Gallarate, la Banca Popolare di Lodi s. c. a r. 1., proponendo oppo- sizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Pretore, in data 27 novembre 1996, nei confronti dell'opponente quale fideiussore - e di OR UR ri quale debitrice principale - per il pagamento del- la somma di Lire 28.237.742 in linea capitale. Espose, in particolare, il RA che la garanzia dallo stesso prestata non comprendeva l'importo azionato in via mo- nitoria essendo la stessa limitata ai debiti attinenti al conto corrente n. 989/48 e non essendo stata la obbligazioni contratte clausola relativa alle altre appositamente approvata per iscritto ex dalla RR artt.1341 e 1342, c.c.. La Banca si costituì in giudizio, chiedendo la ri- unione del giudizio promosso dal RA a quello in- staurato dalla RR avverso il medesimo decreto in- giuntivo e, nel merito, il rigetto delle opposizioni proposte. Disposta la riunione, la causa, istruita solo documentalmente, venne definita dal Pretore, con sen- tenza emessa in data 13 marzo 1998, con il rigetto di entrambe le opposizioni. L'appello proposto dal RA venne respinto dal Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 5 marzo 1999, in base alle seguenti considerazioni: - il tenore testuale della garanzia prestata dall'appellante era del tutto inequivoco nel senso di comprendere nell'am- bito di operatività della fideiussione ogni obbligazio- ne contratta dalla debitrice principale entro il mas- simale indicato nei confronti della Banca;
al ri- guardo, se era vero che tale atto recava la dicitura, aggiunta a mano sul modulo prestampato, valere sul c.c. 989/48", andava altresì considerato il successivo capoverso, secondo cui: "il fideiussore garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore si 3 trovasse in qualsiasi momento ad avere verso codesta Banca;
- era, quindi, chiaro che l'indicazione del nu- mero di conto corrente, aggiunta a mano, non poteva in- terpretarsi come una limitazione della garanzia alle sole obbligazioni sorte in relazione a tale rapporto, essendo espressamente previsto nel prosieguo dell'atto che la fideiussione si estendesse anche ad ogni altro debito contratto dalla RR nei confronti dell'istitu- to di credito;
- né, infine, era rilevante il richiamo dell'appellante al disposto dell'art.1342 c.c., la cui inapplicabilità al caso di specie era resa evidente dalla precisazione, contenuta nella norma medesima, se- condo cui le clausole aggiunte al modulo formulario prevalgono su quelle a stampa solo "qualora siano in- compatibili con esse". Nella specie, nessuna incompa- tibilità appariva ravvisabile fra la clausola aggiunta a mano alla lettera di fideiussione in questione con- tenente il riferimento ad uno specifico conto corrente e quella successiva a stampa la quale estendeva la garanzia anche alle altre obbligazioni contratte dalla debitrice principale come risultava in modo inequivo- co dall'utilizzo, in quest'ultima, dei termini "inol- tre" e "qualsiasi altra". Per la cassazione della menzionata sentenza Antonio LL RA ha proposto ricorso, sulla base di tre 4 motivi, cui ha resistito, con controricorso, illustrato da memoria, la Banca Popolare di Lodi. Motivi della decisione Con il primo mezzo, il ricorrente denunziando vio- lazione dell'art. 116 primo comma C. p. c., in relazione all'art.2736 c.c. (art. 360 n. 3 c. p. c.), deduce che, nella comparsa di costituzione, la banca appellata, do- po avere riportato l'eccezione formulata da esso RA fondata sul 1° comma sull'art.1342 c. C. e integralmen- te trascritto tutte le clausole a stampa dalla stessa predisposte, aveva testualmente affermato a pag. 6 e segg.: "è logico ritenere che le precise clausole con- trattuali sopra riportate (quelle predisposte a stampa dalla banca) devono essere interpretate nel senso di costituire una integrazione (termine che significa l'aggiunta, supplemento che tende a colmare una mancan- za) della garanzia prestata per lo scoperto del conto corrente, altrimenti non si capirebbe perché il RA, esperto del settore, le abbia sottoscritte ed accetta- te. Esattamente il Pretore, nella sentenza impugnata ha ritenuto che il contratto fideiussorio allegato, non disconosciuto dal RA, prevede espressamente l'estensione della garanzia a qualsiasi altra obbliga- per qualsivoglia titolo o causa, con ciò ri-zione NC. comprendendo chiaramente anche i rapporti contrattuali non regolati dal conto corrente n.989/48 (altrimenti non si capirebbe il motivo di tale specificazione dopo l'espressa previsione della operatività della fideius- sione per quest'ultima)". Era, quindi, evidente che, espressamente con tali enunciazioni, la Banca aveva confessato un fatto "contro se" avendo con ciò ammesso che le clausole predisposte a stampa estendevano la ga- ranzia rilasciata dal RA solo in relazione al conto corrente n.989/48 e quindi, conseguentemente, che la clausola aggiunta a mano la limitava al solo C.C.. Avendo assunto la contestata decisione senza tenere conto della evidenziata confessione, il giudice di me- C., con conseguente rito aveva violato l'art.116 c. p. nullità della sentenza impugnata. Il motivo non merita accoglimento. Invero, la disciplina della confessione giudiziale risulta dal coordinamento dell'art.2733 C.C., che ne regola i presupposti e l'efficacia, e gli art.228 e 229 che distinguono tra confessione giudiziale C. p. C., spontanea e confessione giudiziale provocata in sede di interrogatorio formale. Il concetto di atto processuale in cui può trovare luogo la confessione giudiziale spontanea è quello di atto che si compie nel processo nel contraddittorio delle parti in causa, ben diverso dall'atto "di parte" 6 р previsto e regolato dall'art. 125 c .p. C. 1 che può es- ser sottoscritto dal solo difensore. Ne consegue, per- tanto, che non può esser considerata confessione giudi- ziale spontanea, ai sensi dell'art.229 c. p. C., la di- chiarazione che si afferma sfavorevole alla parte con- tenuta nella comparsa di risposta, che non può ritener- si un atto processuale, specie quando come nella spe- cie non si afferma neppure che l'atto fosse sotto- scritto anche dalla parte, oltre che dal difensore, CO- me richiede testualmente il citato art.229 del codice di rito con l'inequivoca espressione "firmato dalla parte personalmente". Con il secondo mezzo si denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto deci- sivo della controversia (art. 360 n.5 C. p. c.), per avere la sentenza impugnata apoditticamente affermato che il tenore testuale della garanzia prestata da esso RA era del tutto inequivoco, nel senso di compren- dere nell'ambito di operatività della fideiussione ogni obbligazione contratta dalla debitrice principale, en- tro il massimale indicato, con conseguente inapplicabi- lità, con riferimento all'aggiunta a mano sul modulo prestampato recante la dicitura "a valere sul C.C. 989/48", della norma di cui al primo comma del- l'art. 1342 c.c.. 7 Con il terzo motivo il ricorrente si duole di omes- sa motivazione circa un punto decisivo della controver- sia prospettato dalle parti e comunque rilevabile di ufficio (art.360 n. 5 C. p. C., in relazione agli artt.1362 e segg. c.c.). Deduce, in particolare, che l'impugnata sentenza abbia ritenuto la compatibilità tra la clausola aggiunta a mano e quella già predispo- sta a stampa dalla Banca, e quindi, come logica conse- guenza, l'applicabilità di entrambe, senza prima prov- vedere a determinare quale fosse la comune intenzione delle parti, questione affrontata sia pure con argomen- ti contrapposti da entrambe le parti nei rispettivi scritti difensivi e comunque rilevabile di ufficio, va- lutando, in proposito, anche il loro comportamento com- plessivo, anche posteriore alla conclusione del con- tratto. Del resto, mentre la stessa banca appellata, nella comparsa di costituzione davanti al Tribunale, aveva espressamente fatto riferimento alle norme sulla interpretazione del contratto, sia pure inesattamente, al disposto dell'art. 1363 c.c., in ogni caso il giudice adito avrebbe dovuto indagare, a norma dell'art.1362 c.c., quale fosse la comune intenzione delle parti, te- nendo conto del comportamento tenuto dalle stesse anche in epoca successiva alla conclusione del contratto. Or- bene, posto che esso ricorrente aveva apposto sul con- 8 女 tratto la suindicata dicitura a mano 'a valere sul c.c. 989/48", quest'ultimo conto corrente presentava, al mo- mento della messa in mora della Banca, un saldo credi- tore di L.828.643; era evidente, pertanto, che lo stes- SO istituto di credito riteneva come pacifico che le due esposizioni debitorie, e cioè lo scoperto di conto corrente e la concessione di prestito di esercizio, fossero distinte. Le doglianze, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono entrambe inammissibili ed, altresì, infondate. Va, in primo luogo posto in luce come risulti vio- lato il principio dell'autosufficienza del ricorso, in relazione alla mancata trascrizione delle clausole con- trattuali di cui si discute. Al riguardo, si osserva, infatti, che il ricorso per cassazione - in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a Co- stituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la va- lutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte - a fonti estranee allo stes- SO ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al 9 pregresso giudizio di merito. Per quanto concerne il merito dei due motivi in esame, può dirsi pacifico, alla stregua della consoli- data giurisprudenza di questo Supremo Collegio, che l'interpretazione del contratto, così nel suo complesso come in ciascuna sua singola clausola, essendo diretta a determinare una realtà storica ed oggettiva qual'è la comune intenzione delle parti contraenti, è tipico ac- certamento di fatto, come tale istituzionalmente riser- vato al giudice di merito e censurabile in sede di le- gittimità unicamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 e e per vizi di motivazione. Sotto il primo segg. C. C. dei suindicati profili, rileva questa Corte che, con- trariamente a quanto dedotto dal ricorrente, le singole clausole contrattuali risultano valutate dalla corte territoriale non singolarmente, ma nel loro complesso, prescindendo, altresì, dal mero tenore letterale delle stesse, il tutto pertanto, conformemente ai canoni er- meneutici di cui agli artt.1362 e 1363 C.C., laddove tutte le circostanze sottolineate dal ricorrente mira- no, nella sostanza, solo a pervenire ad un'interpreta- zione del contratto diversa da quella fornita dal giu- dice del merito, il che non è consentito nell'ambito del giudizio di legittimità, atteso che, in generale, 10 あ l'interpretazione del contratto è compito demandato esclusivamente al giudice di merito. Con riguardo, in particolare ad un contratto concluso mediante modulo o formulario predisposto da una delle parti, la disposi- zione dell'art. 1342, primo comma, C.C., invocata dal ricorrente, si applica esclusivamente ove sussista un contrasto tra le clausole aggiunte e quelle predisposte a stampa, per sancire la prevalenza delle prime, le quali, a tal fine, vanno interpretate in relazione al testo integrale del contratto, secondo i generali cri- teri interpretativi di cui agli artt. 1362 e seguenti c. C.. Il che è stato escluso dalla corte territoriale, con motivazione congrua e logica, per cui non risulta violato nella specie l'art.360 n.5 c. p. c., che, con- trariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesa- minare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo lo- gico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. E' noto, infatti, che alla cassazione della sentenza, per vizi della mo- tivazione, si può giungere solo quando tale vizio emer- ga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, qua- le risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, 11 D incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un va- : lore e un significato difformi dalle aspettative e dal- le deduzioni di parte. In conclusione, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, 1'8 aprile 2002. Il Consigliere relatore ed estensore Garance Fiducian Il Presidente Дабния IL CANCELLIERE C1 Dottissa RI Aiello 109T 129,11 456T 30,99 Depositata in Cancelleria Oggi, 31. 07.02 тот. 160,11 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa M Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in gata 17 SEL 2003 i 4 38823 versate €.... 5 an. 160,10 RET (euro...CENTOSESSANTA/10 p. Digante Area Servizi (Dott sa RI Crazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari (PM. PACCICHINI)) 12