Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
In tema di procedimento per il riesame, non comporta inefficacia della misura cautelare la circostanza che il tribunale, non rinvenendo alcuni degli atti posti a fondamento della misura e indicati nella missiva di trasmissione del pubblico ministero, abbia provveduto a richiederne all'ufficio requirente un nuovo invio, tempestivamente avvenuto (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che per la perdita di efficacia della misura cautelare occorre la certezza che gli atti, sebbene elencati nella missiva del pubblico ministero, non siano poi trasmessi, non essendo sufficiente che essi non vengano reperiti nel fascicolo in quanto ben può ipotizzarsi che gli stessi siano stati dalla cancelleria fortuitamente smarriti o erroneamente destinati ad altro incartamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 28978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28978 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 26/06/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 4565
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 014173/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN SI N. IL 08/01/1968
avverso ORDINANZA del 14/03/2001 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.G. Dr. CARMINE DI ZENZO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 14.3.2001 il Tribunale di Firenze, all'esito di procedimento incidentale de libertate, confermava l'ordinanza di custodia cautelare, emessa il 23.2.2001 dal GIP del tribunale della stessa città nei confronti di IN AS, indagato, insieme ad altro soggetto, per il reato di tentato omicidio in danno di TA SH.
Il tribunale, dopo avere respinto le eccezioni preliminari avanzate dall'indagato - che aveva chiesto la dichiarazione di inefficacia della misura per inosservanza del termine di giorni 5, previsto dal quinto comma dell'art. 309 c.p.p., entro cui avrebbero dovuto essere trasmessi, a cura del P.M. procedente, gli atti su cui la misura era basata, e la inutilizzabilità, perché trasmessi tardivamente, di alcuni atti di indagine contenenti elementi a carico dell'Huseini - in ordine alla esistenza dei gravi indizi, rilevava che i principali elementi di accusa consistevano nelle dichiarazioni della parte offesa, che aveva accusato il predetto di averlo colpito con una coltellata al fianco destro è di avergli causato gravi lesioni in parti vitali, nelle dichiarazioni di alcuni testi, (uno dei quali aveva in particolare affermato di avere soccorso il ferito e materialmente sottratto il coltello dalle mani dell'indagato, poi consegnato alla polizia), nonché nelle certificazioni mediche rilasciate dai sanitari dell'ospedale, ove il ferito era stato ricoverato in prognosi riservata.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore, lo Huseini, lamentando:
1) violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., sul rilievo che il tribunale aveva erroneamente ritenuto che la mancata trasmissione, entro il termine di cinque giorni dalla richiesta di riesame, di una parte degli atti a suo tempo presentati al GIP con la richiesta di applicazione della misura, non comportasse alcuna conseguenza sulla efficacia della misura, ipotizzando, contrariamente al vero, che tali atti erano stati comunque tempestivamente trasmessi in copia autentica e successivamente trasmessi anche in originale, laddove era invece successo, come era rilevabile dall'esame del fascicolo, che erano stati tempestivamente trasmessi soltanto la richiesta di misura cautelare, l'ordinanza applicativa della misura e l'interrogatorio di garanzia, ma non anche gli altri atti di indagine, le cui copie, asseritamente trasmesse, non erano state reperite;
2) violazione del quinto comma dell'art. 309 c.p.p., sotto il profilo che era stata ammessa la produzione tardiva, ad opera del P.M., di atti di indagine contenenti elementi a carico dell'indagato, laddove la norma predetta consente esclusivamente la successiva produzione di atti contenenti elementi favorevoli;
3) carenza di motivazione e violazione di legge sul rilievo che erano stati illegittimamente utilizzati, ai fini della conferma della misura restrittiva, atti tardivamente prodotti dal P.M., e quindi non utilizzabili, il cui contenuto era stato per altro erroneamente valutato.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è infondato e va respinto.
1. Dalla ordinanza impugnata si evince che il P.M. procedente con la nota del 5.3.2001 ebbe a trasmettere tempestivamente al tribunale del riesame alcuni atti (richiesta di misura cautelare, ordinanza custodiale e interrogatorio di garanzia) in originale, e altri atti (quelli relativi alle indagini svolte) in copia, e che il presidente del tribunale, dopo aver verificato che questi ultimi atti, che figuravano già trasmessi in copia, non erano reperibili nel fascicolo, ne richiese nuovamente la trasmissione in originale, adempimento che venne immediatamente eseguito.
Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto risultava dalla nota di trasmissione del 5.3.2001, gli atti di indagine non erano stati trasmessi e che solo a seguito della nuova missiva del presidente del tribunale - che aveva richiesto l'invio di copia degli atti già inviati - vennero rimessi gli originali degli atti medesimi, sicché sarebbe stata violata la norma di cui al quinto comma dell'art. 309 c.p.p..
In sostanza la difesa dello Huseini ha inteso dimostrare che una parte degli atti già trasmessi al, GIP alla richiesta di applicazione di misura cautelare non erano stati tempestivamente inviati al tribunale.
Ma in effetti non v'è prova alcuna che gli atti suddetti non fossero stati tempestivamente trasmessi al tribunale ed anzi vi è la prova contraria, rappresentata dalla nota di trasmissione del 5.3.2001. Il fatto che gli atti in questione ad un certo punto non siano stati reperiti nel fascicolo non significa che essi non fossero stati mai trasmessi, perché il loro mancato reperimento, constatato il 12/3/2001, può essere dovuto ad altre ragioni diverse dal mancato invio, come un fortuito smarrimento, un erroneo inserimento in altro fascicolo o un qualsiasi altro disguido.
In tale evenienza non può configurarsi, come pretende il ricorrente, la perdita di efficacia della misura cautelare applicata, che consegue al mancato invio degli atti nel termine di legge, ma non al mancato reperimento, di essi nel fascicolo dopo che gli stessi siano stati, come risulta dalla lettera di trasmissione, regolarmente inviati.
Per altro non è esatta l'affermazione del ricorrente, secondo cui il presidente del tribunale del riesame ebbe a richiedere una nuova trasmissione di copia degli atti non più reperiti, ma il provvedimento conteneva, molto più semplicemente, un chiaro riferimento agli atti che erano stati già trasmessi in copia, e dei quali si richiedeva una "nuova trasmissione".
L'eventuale smarrimento di atti già regolarmente trasmessi non determina affatto la perdita di efficacia della misura, in quanto l'art. 309, comma decimo, c.p.p. prevede tale effetto solo nel caso di omessa trasmissione al tribunale degli stessi atti posti a fondamento della richiesta di misura cautelare.
Ne consegue che la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura custodiale, contenuta nel primo motivo di gravame, in quanto del tutto priva di fondamento giuridico, va disattesa.
2. Da quanto sopra esposto deriva anche il rigetto delle altre censure contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, secondo cui sarebbe stata violata la norma di cui al quinto comma dell'art.309 c.p.p. per essere stata ammessa la produzione tardiva, ad opera del P.M., di atti indagine contenenti elementi a carico dell'indagato, mentre sarebbe ammessa soltanto la produzione successiva di atti contenenti elementi favorevoli, e per essere stati utilizzati atti che, in quanto tardivamente trasmessi, non erano invece in alcun modo utilizzabili.
Ed infatti, come già reiteratamente statuito da questa Corte, dal disposto di cui al quinto comma dell'art. 309 c.p.p. - secondo cui incombe al P.M. l'obbligo di trasmettere al tribunale tutti gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato - non è consentito desumere il principio che gli sarebbe interdetta la facoltà di fare altrettanto con quelli di segno contrario, potendo anzi il tribunale del riesame utilizzare liberamente gli ulteriori elementi offerti dalle parti anche nel corso dell'udienza, purché sia rispettato il contraddittorio (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 4689 del 6.7.1999, Piroddi;
Sez. 6^, sent. n. 3529 del 12.11.1998, Sabatini;
Sez. 6^, sent. n. 3321 del 2.9.1997, Marroccu ecc.). Nella specie il tribunale ha deciso, oltre che sulla scorta degli atti che erano stati a suo tempo inviati al GIP insieme con la richiesta di applicazione della misura cautelare e tempestivamente trasmessigli, anche sulla scorta di quelli ulteriori, inviati dal P.M. prima dell'udienza, e che erano stati regolarmente messi a disposizione della difesa.
Essendo stato quindi ampiamente rispettato il contraddittorio, questi ultimi atti erano pienamente utilizzabili, e legittimamente il tribunale ha adottato la sua decisione anche in base al loro contenuto.
Le altre argomentazioni del ricorrente non possono essere prese in esame in questa sede, trattandosi di censure puramente di merito, concernenti la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della parte offesa e dei testi oculari.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dell'indagato, ai sensi del comma 1 - ter dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., va dato mandato alla cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui lo Huseini trovasi detenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 - ter, Disp. Att. C.P.P..
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2001