Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8852 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
08 85 2 / 0 2 Aula "B" RE PUB IN NOME PODOLO ITALIANO OGGETTO: SUPREMA D I CA S SAZIONE LAVORO LA CORTE SEZIONE LAVORO R.G.n.16383/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 24112 Dott. Salvatore Senese Presidente IF Giovanni Prestipino Consigliere Rel. Rep. ST Fabrizio Miani Canevari Ud. 04.02.2002 " Raffaele Foglia TT IT Giuseppe Cellerino " ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da dom.to in Roma, Via di EL IC, elett.te CANCELLERIA DELLA CORTE Porta Pinciana n. 6 presso la studio dell'Avv. Carlo SUPREMA DI CASSAZIONE Capua, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Papa per procura speciale a margine del ricorso. - Ricorrente contro 533 MAGNETI MARELLI CLIMATIZZAZIONE, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Roccaporena n. 34, presso 10 studio del Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso. - Controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1040 del 12.11.1998 (R.G.n. 55/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.2.2002 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 21 giugno 1994 IC EL conveniva davanti al Pretore del lavoro di Avellino la s.r.l. BO AZ (ora, per effetto di due distinte successioni per fusione, s.p.a. Magneti Marelli AZ) ed impugnava il licenziamento che il 24 maggio 1994 la società gli aveva intimato per superamento del periodo di comporto, deducendo che il perdurante stato di infermità era stato determinato dal comportamento della società datrice di lavoro, la quale era venuta meno agli obblighi legali e contrattuali che su di essa incombevano, per averlo adibito a mansioni non adeguate alle sue condizioni di salute e per non avergli consentito il mutamento del turno di lavoro (espletato, oltre tutto, in locali non idonei). Il ricorrente chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata 2 l'illegittimità del licenziamento e che fosse disposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con tutte le conseguenze previste dalla legge. Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Disposta consulenza tecnica di ufficio, il Pretore con sentenza del 22 luglio 1997 rigettava il ricorso. Questa decisione, impugnata dal EL, veniva confermata dal Tribunale di Avellino con sentenza del 12 novembre 1998. Il giudice di appello osservava che, pacifico essendo il superamento del periodo di comporto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, doveva escludersi, in base alle risultanze istruttorie e alla consulenza tecnica disposta dal primo giudice, che lo stato di malattia dell'appellante fosse stato causato dal comportamento posto in essere dalla società datrice di lavoro. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il EL, che ha dedotto due distinti e complessi motivi. Ha resistito con controricorso la società Magneti Marelli AZ. Motivi della decisione 3 Con i due motivi del ricorso, che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminati, il EL denuncia la violazione dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle aziende metalmeccaniche private (rectius: artt. 1362 e segg. all'interpretazione della clausolaC.C. quanto del 32, contratto collettivo), 2087, 2697 C.C., 41 della Costituzione, 9 1. 20 maggio 1970 n. 300, 115, 424, 425, 437 c.p.c. nonché dei d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547, 19 marzo 1956 n. 302, 19 marzo 1956 n. 303 e della 1. 23 dicembre 1978 n. 833, oltre che come deve - intendersi, atteso il contenuto delle censure dedotte - il vizio di omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, primo comma n. 3 5, c.p.c.) e lamenta che il Tribunale, senza e c monimamente confutare il parere espresso dal consulente tecnico di parte, non abbia né rinnovato la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal primo giudice 10 ordinato, quanto meno, un supplemento della stessa) né ammessO la prova testimoniale da lui inutilmente chiesta fin dal giudizio di primo grado. Il ricorrente sostiene che solamente lo svolgimento di una completa indagine istruttoria avrebbe consentito di appurare che il suo stato morboso era derivato dalle condizioni esistenti nell'ambiente di lavoro, per essersi determinata una situazione tale da incidere sul numero delle assenze dal servizio e sulla relativa durata e, al riguardo, deduce: a) che il giudice di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che le sue pressanti richieste di spostamento del turno intermedio assegnatogli dall'azienda, allo scopo di evitargli "le inclemenze climatiche proprie del primo mattino o della tarda serata", erano rimaste inascoltate, mentre era stata accolta l'istanza proposta in tal senso da altri due lavoratori, e che non erano state rispettate le prescrizioni dettate dal medico aziendale e dall'Istituto di Igiene dell'Università di Napoli;
b) che il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio avrebbe consentito di accertare che nell'ambiente di lavoro, dopo l'adozione del provvedimento di recessO my emesso nei suoi confronti, erano state apportate importanti modifiche, specie riguardo all'impianto di areazione, ed avrebbe altresì permesso di verificare la rilevante rumorosità dell'ambiente in questione;
c) che i due consulenti tecnici nominati nel giudizio di primo grado si erano limitati a descrivere l'ambiente di lavoro nel quale egli operava senza estendere la verifica a quello immediatamente circostante;
d) che il Tribunale ha dato valore ad un accertamento tecnico che era stato disposto dalla USL per conto della società 5 datrice di lavoro e con ciò ha violato il principio del contraddittorio. Tutte queste censure sono prive di fondamento. Giova premettere che il ricorrente, pur enunciando il vizio di violazione delle numerose norme di legge indicate nell'epigrafe dei due motivi del ricorso, in prospettare asseriti vizi di realtà si limita а sarebbe incorso il giudice motivazione in cui dell'appello. Rilievo, codesto, che vale anche con riferimento alla dedotta inesatta interpretazione della clausola del contratto collettivo, in relazione alla quale, peraltro, la Corte non è in grado di emettere alcun giudizio per non essere stato nel ricorso il contenuto dellaindicato, ancorché sinteticamente, medesima. perQuanto ai vizi di motivazione denunciati, disattenderli è sufficiente riportare, in sintesi, la motivazione che sorregge la sentenza impugnata. Ha osservato il Tribunale che, fermo restando che era stato superato il periodo di comporto stabilito dal collettivo nazionale di lavoro, doveva contratto escludersi che lo stato di malattia del lavoratore fosse stato causato dalla condotta posta in essere dalla società datrice di lavoro, dal momento che i due consulenti tecnici che avevano redatto la relazione 6 disposta dal primo giudice, dopo avere visitato il lavoratore e preso esame della copiosa documentazione clinica prodotta in giudizio e dopo avere proceduto ad un sopralluogo nello stabilimento in cui il EL aveva prestato l'attività lavorativa, avevano accertato che le infermità, non di origine professionale, da cui (ipertensione lo stesso era affetto arteriosa, ipoastenia destra da esiti di lesioni ischemiche nel territorio della cerebrale media di sinistra, lombalgia, stato ansioso, ipoacusia bilaterale ed eccesso ponderale) erano preesistenti all'inizio della prestazione di lavoro svolta alle dipendenze della società appellata, alla quale non poteva essere imputato alcun aggravamento delle stesse. Ha rilevato il Tribunale, in particolare, che dalle indagini svolte era emerso che il EL, essendo stato assegnato non già ai vari turni lavorativi in rotazione, bensì al turno pomeridiano proprio perché in tal modo era stato possibile mettergli a disposizione un mezzo di trasporto dell'azienda, prestava l'attività lavorativa stando seduto, limitandosi, con scarso impegno fisico e psichico in conformità con quanto aveva stabilito il medico aziendale, che aveva prescritto l'assegnazione del dipendente a lavori leggeri, in ambiente non impegno dell'arto superiorerumoroso, senza costante 7 destro e senza rotazione dei turni a prelevare da un contenitore una vaschetta di plastica di circa 100 grammi, che riponeva in un altro contenitore dopo avere dalla stessa eliminato la bava con un temperino. Il giudice dell'appello ha aggiunto che tutto ciò era in linea con quanto era stato disposto a seguito di una visita alla quale il lavoratore era stato sottoposto presso la Sezione di Medicina occupazionale e di Igiene industriale dell'Università di Napoli e ha precisato che il livello sonoro nel luogo nel quale lavorava il EL era inferiore a 80 db (A) Leq, come era stato accertato nel corso di una indagine fonometrica fatta eseguire il 6 marzo 1992 dalla Unità Sanitaria Locale n. 4 di Avellino. Il Tribunale ha concluso affermando che, a fronte di tutti questi accertamenti, superflua rivelava sia la predisposizione di una nuova si consulenza tecnica di ufficio, sia l'ammissione della prova testimoniale dedotta dall'appellante, dovendosi escludere, in base a tutti gli elementi di prova già acquisiti al giudizio, che la società datrice di lavoro avesse violato gli obblighi previsti dall'art. 2087 C.C. concerne le censureCiò posto, per quanto concernenti la consulenza tecnica alle cui conclusioni il giudice di appello ha prestato adesione, vanno 8 richiamati quei principi di diritto, costituenti ormai ius receptum, in base ai quali da questa Corte è stato più volte affermato, per un verso, che il giudice dell'appello non è tenuto, tutte le volte che gliene viene fatta richiesta, а rinnovare la consulenza tecnica disposta nel giudizio di primo grado, essendo consentito allo stesso di condividere di quest'ultima le conclusioni purché, come è avvenuto nel caso in dia adeguata risposta ai rilievi critici esposti esame, dalla parte ed indichi, con adeguata motivazione, le ragioni che sorreggono il suo convincimento (v., fra le tante sentenze, Cass. 10 ottobre 1997 n. 9842 e da ultimo Cass. 8 marzo 2001 n. 3371); e, per un altro che il giudice, qualora aderisca alle verso, conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è obbligato ad indicare in modo esplicito le ragioni in base alle quali disattende la contraria valutazione compiuta nel processo da un altro consulente, sia d'ufficio che di parte, dal momento che il consenso espresso nei confronti della consulenza tecnica condivisa integra il dissenso verso le conclusioni esposte nell'altra (Cass. 24 marzo 2000 n. 3517). In ordine alle altre censure, poi, va rilevato: a) che il Tribunale, come risulta dalla motivazione sopra riportata, ha dato esauriente risposta alla doglianza 9 relativa alla necessità che venisse riservato al lavoratore un trattamento consono al suo stato di salute, essendo stato nella sentenza impugnata proprio sottolineato che tale trattamento preferenziale era stato attuato con riferimento sia allo svolgimento dell'attività lavorativa, sia all'assegnazione di un turno di lavoro adeguato;
b) che dai consulenti tecnici di ufficio non è stato rilevato che tale assegnazione, con riferimento al ritorno nella casa di abitazione nelle ore serali, fosse controproducente con lo stato di salute del lavoratore, come ora quest'ultimo deduce senza peraltro indicare le fonti di prova;
c) che nel ricorso per cassazione non vengono precisate quali fossero le prescrizioni del medico aziendale e dell'Istituto di Igiene del lavoro che non erano state osservate dalla società datrice di lavoro e, sotto questo profilo, quindi, a parte che il Tribunale ha espresso la sua motivazione anche su questi aspetti della controversia, le censure dedotte risultano del tutto generiche;
d) che altrettanto generica è la censura inerente alla mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale, perché degli stessi non viene indicato il contenuto;
e) che a nulla rileva che all'interno dello stabilimento e, in particolare, nel luogo in cui il ricorrente aveva espletato l'attività 10 lavorativa erano state apportate, dopo 1'intimato licenziamento, modifiche alle strutture e agli impianti, dal momento che, come ha accertato il Tribunale soprattutto in relazione alla dedotta rumorosità e all'impianto di areazione, le preesistenti condizioni ambientali erano del tutto consone allo svolgimento del lavoro anche da parte di un soggetto, come il EL, in precario stato di salute;
f) che si sottrae al sindacato della Corte il giudizio espresso dal giudice di appello in ordine agli accertamenti che erano stati eseguiti, per ordine dell'Unità Sanitaria Locale, su tutto l'ambiente di lavoro nel quale operava l'attuale ricorrente (anche su quello circostante) e dai quali era derivato un parere conformità alle norme vigenti in materia di di sicurezza e di igiene del lavoro, dato che il Tribunale ha legittimamente utilizzato i risultati di un'indagine disposta da un organo pubblico a ciò deputato dalla legge e dotato, come tale, del grado massimo di attendibilità e di imparzialità. Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono, il ricorso proposto dal EL deve essere rigettato e lo stesso EL, rimasto soccombente, deve essere condannato a pagare alla società resistente le spese e gli onorari del presente giudizio. 11
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla società Magneti Marelli AZ le spese del giudizio di cassazione, che liquida in 1.200,00Euro 14.50, oltre ad Eurocomplessivi (MILLEDUECENTO/00) per onorari. Così deciso in Roma il 4 febbraio 2002 jahutuIl Presidente: a utre سات ال Il Consigliere estensore: elle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 48 610.2 oggi, ་་་་་༽བས་ IL CANCELLIERE More 12