Sentenza 29 settembre 2003
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, avverso il provvedimento di revoca "ex officio" del decreto di ammissione (revoca che costituisce espressione del potere di autotutela della P.A.) non è ammesso il ricorso "per saltum" in Cassazione - mezzo invece esperibile allorché la revoca sia avvenuta a seguito di richiesta dell'ufficio finanziario - bensì unicamente il reclamo davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento da reclamare. (La Corte ha proceduto, qualificando il ricorso come reclamo, a trasmetterlo al giudice competente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2003, n. 48566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48566 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. D'URSO GIOVANNI - PRESIDENTE -
1. Dott. TUCCIO GIUSEPPE - CONSIGLIERE -
2. Dott. CHILIBERTI ALFONSO - CONSIGLIERE -
3. Dott. IACOPINO SILVANA - CONSIGLIERE -
4. Dott. PICCIALLI PATRIZIA - CONSIGLIERE -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA SQ N. IL 15/08/1949;
avverso ORDINANZA del 19/03/2002 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere TUCCIO GIUSEPPE;
lette le conclusioni dei P.G. Dr. Giovanni Gelati.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con il provvedimento in epigrafe la Corte di Appello di Napoli revocava provvedimento di ammissione di QU LI al beneficio del patrocinio a spese dello Stato emesso in data 29.01.2002.
A fondamento della decisione si rilevava che la situazione patrimoniale dell'imputato, all'esito degli accertamenti sulla consistenza del suo patrimonio, disposti ad integrazione di quelli richiesti ai sensi dell'art. 96, commi II e III, D.P.R. 115/2002, richiamato dall'art. 112, comma II, dello stesso decreto, doveva concretamente ritenersi diversa da quella dichiarata, con redditi ampiamente superiori, eccedenti i limiti per l'ammissione al beneficio e che, dunque, appariva provata la mancanza originaria delle condizioni di reddito previste dalla legge in materia di gratuito patrocinio.
Propone ricorso per Cassazione il difensore di QU LI articolando un complesso motivo con il quale deduce, da un lato, l'inosservanza della legge penale e, dall'altro, la manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 76 e 96, D.P.R. 115/2002. Il provvedimento impugnato consiste nella revoca ex officio del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale dell'odierno ricorrente.
Avverso tale provvedimento, che secondo una interpretazione costituisce espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione - Cass., 8.05.1998, Sinisi;
Cass., 29.11.2001, Proc. Rep. Trib. Catania in proc. Di Stefano, come tale, da ritenersi ammissibile anche, in ipotesi, al di fuori delle fattispecie di cui all'art. 112 D.P.R. n° 115/2002, quando il giudice ritenga di avere disposto l'ammissione al patrocinio in assenza delle condizioni di legge -, non è esperibile per saltum il ricorso per Cassazione, ma unicamente il reclamo di cui all'art. 99, D.P.R. n° 115/2002 davanti lo stesso ufficio giudiziario nell'ambito del quale è stato emesso (in termini, Cass., 18.04.2002, Contrafatto) nella specie da proporre davanti al Presidente del Tribunale (v. art. 99, comma 1°, D.P.R. 115/2002). Il ricorso per Cassazione immediato in Cassazione invece espressamente previsto solo nell'ipotesi di revoca disposta su richiesta dell'ufficio finanziario ex art. 113 D.P.R. n° 115/2002. La suesposta conclusione, nonostante una non perspicua formulazione normativa, discende dalla considerazione che, poiché la situazione che viene a determinarsi a seguito della revoca è analoga a quella scaturente dall'originale diniego di ammissione al beneficio (v. l'efficacia retroattiva della revoca di cui all'ara. 114, comma II, D.P.R. n. 115/2002), deve ritenersi che il provvedimento sia reclamabile con le stesse modalità previste per tale ultimo istituto. In linea con la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. 31.10.2001, De Palma) che il Collegio condivide, il ricorso non va dichiarato inammissibile, ma in ossequio al disposto dell'art. 568, comma V c.p.p., va trasmesso per competenze al Presidente della Corte d'appello di Napoli, perché provveda ex art.99, D.P.R. n° 115/2002.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso per Cassazione come ricorso ai sensi dell'articolo 99, D.P.R. n° 115 del 2002, ordina trasmettersi gli atti per competenza al Presidente della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 DICEMBRE 2003.