Sentenza 19 aprile 2016
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis ord. pen., in relazione agli artt. 117 Cost. e 3 CEDU, non sussistendo, anche secondo la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, alcuna incompatibilità strutturale tra l'adozione di un regime carcerario differenziato (dettato dalla necessità di neutralizzare l'allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l'esterno del carcere) e i contenuti della citata norma convenzionale, attesa la natura temporanea della misura, l'esistenza per il detenuto di spazi minimi e incomprimibili di relazionalità e il controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del provvedimento originario e delle eventuali sue proroghe e sulla tipologia delle limitazioni imposte (v. Corte cost. n. 190 del 2010).
Commentario • 1
- 1. Qual è il controllo di legittimità affidato alla Corte di Cassazione nella materia dei provvedimenti di applicazione e di proroga del regime detentivo di cui…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 febbraio 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Ord. pen., art. 41-bis) Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso il decreto con il quale era stata applicata al detenuto – in stato di esecuzione della pena e della custodia cautelare in carcere – la proroga per anni due della sospensione di alcune regole del trattamento penitenziario secondo quanto previsto dall'art. 41-bis, Ord. pen.. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il detenuto, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi così formulati: 1) illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord. pen. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2016, n. 44149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44149 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2016 |
Testo completo
44 1 49 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA ALDO CAVALLO - Consigliere - N. 1391/2016- Dott. Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PALMA TALERICO N. 25736/2015 - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE NI N. IL 06/06/1965 avverso l'ordinanza n. 1653/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 10/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
chelette/sentite le conclusioni del PG Dott. Marilia Di Nardo, RM he dicesto dichiararsi ireferreriosibile ilі ricorso;
Udit i difensor Avv.; -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 10 aprile 2015 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel valutare i contenuti del reclamo proposto da NE IC avverso il decreto ministeriale (del 18 febbraio 2015) di sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen., lo respingeva . Quanto alla generale ricorrenza dei presupposti di legge, il Tribunale evidenzia come il decreto ministeriale sia fondato sui contenuti del titolo cautelare attualmente in esecuzione, con cui è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria a carico del NE per il delitto di associazione di stampo mafioso, con svolgimento di ruolo direttivo/organizzativo nellìambito di una articolazione territoriale della 'ndrangheta operante in Reggio Emilia e ritenuta espressione della cosca Grande Aracri di Cutro. Il Tribunale evidenzia come non sia consentita, in sede di verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del regime carcerario differenziato, una rivalutazione dei dati indizianti emersi a carico e ritenuti idonei dall'autorità procedente a sostenere l'emissione del titolo cautelare, dovendosi verificare esclusivamente se, sulla base di tali dati cononoscitivi, la sottoposizione al regime differenziato sia razionalmente giustificata e rispondente alle finalità normative. 순 RM Tali dati - a parere del Tribunale - rappresentano il ruolo verticistico del NE, ricoperto in tempi recenti in un contesto di criminalità organizzata di particolare rilievo e pertanto rendono legittima l'emissione del decreto di cui all'art. 41 bis ord.pen. in virtù della perdurante esistenza e operatività del gruppo criminoso di riferimento e dell'assenza di elementi sintomatici di autentica dissociazione individuale. Si evidenzia inoltre la finalità eminentemente «preventiva» della disciplina di cui all'art. 41 bis ord.pen., tesa ad impedire l'instaurazione e/o il mantenimento di contatti tra il soggetto recluso ed il contesto ambientale di provenienza, il che consente l'adozione del provvedimento anche in rapporto alla mera probabilità che tali contatti - dato il pregresso livello di inserimento nel contesto associativo - vengano realizzati, ove il soggetto sia posto in regime ordinario. Il Tribunale, inoltre, dichiara manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale proposta dal reclamante e relativa alla violazione del parametro di cui all'art. 117 Cost. per preteso contrasto tra la disciplina normativa di cui all'art. 41 bis ord.pen. - per come attualmente realizzata e il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo (d'ora in avanti Conv. Eur.). 2 In particolare viene evidenziato che da un lato la Corte Costituzionale ha rimarcato nella decisione numero 190 del 2010 l'esistenza del sindacato - giurisdizionale per eventuale lesione di diritti soggettivi DEivante dalle singole prescrizioni, ritenendo in tal senso l'istituto conforme ai principi costituzionali e dall'altro nessun particolare rilievo può essere attribuito alle raccomandazioni contenute nel Report pubblicato nel 2013 a seguito della visita in Italia del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Qu Detto Comitato, istituito nell'ambito della Convenzione Europea - sul tema - del 1987, non svolge funzioni giurisdizionali ma preventive e di sollecitazione all'adozione di misure idonee alla prevenzione delle violazioni dell'art. 3 della Conv. Eur. dei diritti dell'uomo. Dunque le tre raccomandazioni non rappresentano un dato idoneo a ritenere effettivamente sussistente un contrasto della disciplina interna con la Convenzione e, peraltro, due dei tre punti oggetto di rilevazione sono stati risolti da decisioni della corte di legittimità, ampliative della potestà di accesso a colloqui visivi e telefonici.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore - NE IC. ला 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina di riferimento e vizio di motivazione. Il ricorrente evidenzia come la motivazione addotta dal Tribunale vada consiDEata meramente apparente, posto che dagli elementi posti a sostegno del titolo cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Bologna non può dedursi in modo effettivo la pericolosità sociale del NE e la capacità del medesimo di mantenere contatti con l'esterno, tali da renDEe legittimo il ricorso al regime carcerario differenziato. Si rappresenta che il riferimento a lotte tra clan contrapposti e alla eliminazione di agenti della polizia penitenziaria contenuto nel provvedimento- è - evidentemente frutto di analisi di altri e diversi procedimenti, non appartenendo tali eventi alla vicenda che riguarda il NE, accusato esclusivamente di aver intrecciato relazioni di tipo economico con soggetti indiziati di appartenere alla organizzazione criminale citata nel decreto. Non vi è pertanto alcuna risposta concreta alle doglianze difensive in punto di sussistenza della capacità del NE di influire negativamente sulle condotte di pretesi affiliati rimasti in libertà.
2.2 Al secondo motivo si ripropone il dubbio di legittimità costituzionale dell'attuale disciplina contenuta nell'art. 41 bis ord.pen. essenzialmente in riferimento al preteso contrasto con i contenuti precettivi dell'art. 3 Conv. 3 Europea. Il Tribunale, nel richiamare i contenuti della decisione emessa dalla Corte Costituzionale nel 2010 non ha tenuto conto del fatto che i precisi rilievi del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura DEivano dalla visita compiuta in Italia durante l'anno 2012. In tal senso, si evidenzia come il report del Comitato, istituito nell'ambito della Convenzione Europea per la prevenzione della Tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, abbia riproposto il tema del confronto tra la disciplina normativa (oggetto di modifica peggiorativa nel 2009) e i contenuti dell'art. 3 Conv. Eur., con netta opzione per la illegalità convenzionale di alcune componenti della disciplina. E' stato infatti raccomandato all'Italia di : - consentire ai soggetti sottoposti al regime differenziato di usufruire di un più ampio novero di attività con possibilità di usufruire di almeno quattro ore giornaliere (a fronte delle due ore previste dalla attuale disciplina) al di fuori delle celle, assieme ai detenuti della medesima sezione;
di cumulare i permessi di visita non utilizzati;
- di effettuare telefonate in modo più frequente, indipendentemente dal fatto di aver usufruito della visita mensile. Tali raccomandazioni, ad avviso del ricorrente, ove non raccolte rappresentano la prova della esistenza di un contrasto tra il precetto convenzionale e il regime differenziato previsto dal legislatore italiano, i cui esiti darebbero luogo ad una forma di isolamento non consentita, tale da rappresentare una forma di tortura o RY comunque di trattamento inumano, in ciò evidenziandosi la irragionevolezza della disciplina normativa e la contraddittorietà di un sistema che da un lato prevede l'introduzione del reato di tortura e dall'altro consente la sottoposizione al regime carcerario differenziato con siffatte modalità. Si insiste pertanto, anche con memoria di replica alle conclusioni scritte della Procura Generale presso questa Corte, per la proposizione dell'incidente di legittimità costituzionale in riferimento ai parametri di cui agli artt. 27 co.3 e 117 Cost. .
3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, per le ragioni che seguono.
3.1 Quanto al primo motivo va ricordato che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.). Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un 4 testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aDEenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da renDEe incomprensibile il percorso giustificativo della decisione. Nel caso in esame ciò non risulta, posto che il Tribunale ha spiegato le ragioni - traendo le sue argomentazioni dal contenuto del decreto di sottoposizione e da emergenze fattuali tratte dal titolo cautelare in esecuzione - per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra il detenuto ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti contestati . Tale pericolo è stato rapportato correttamente alla particolare rilevanza del ruolo svolto dal NE all'interno del gruppo criminale, con valutazioni che in quanto fondate sull'esame degli atti del procedimento correlato e consistenti in apprezzamenti di fatto non possono essere oggetto di ulteriore sindacato, per quanto sinora detto. Da qui la legittimità delle valutazioni operate, posto che la misura trattamentale» essenzialmente di carattere amministrativo prevista dall'art. 41 bis ord.pen. possiede essenzialmente finalità preventive (si veda, di - recente, quanto precisato da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809, anche in riferimento alla immutata natura preventiva della misura in parola, pure a seguito delle modifiche apportate con legge n.94 del 15 luglio 2009), tese alla inibizione di contatti (pur in costanza di detenzione) con il contesto criminale di RM provenienza. La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un ággravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazione di libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità) che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni. Non si richiede, pertanto, un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presupporrebbe l'individuazione di un effettivo contributo arrecato all'attività del gruppo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtà criminale di provenienza in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario. Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto nell'ambito della quale di certo incide l'intensità pregressa del ruolo associativo ritenuto sussistente, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre, Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713). 5 Si tratta, inoltre, di una prognosi del tutto particolare, posto che la finalità preventiva è correlata non già ad un pericolo di reiterazione della condotta illecita in quanto tale - ma si arresta ad una fase anticipata di tutela, posto che si riduce la frequenza e si regolamenta la modalità dei contatti con i soggetti potenziali veicoli di informazioni o potenziali ricettori di ordini, allo scopo di evitare ogni possibile «influenza» sugli accadimenti esterni e ciò in rapporto ad una valida massima di esperienza elevata a parametro normativo di - conformazione del trattamento carcerario che valorizza come dato fondante proprio la pregressa adesione del soggetto, con particolare intensità, ad un sistema di valori deviante, capace di alterare in profondità il sistema delle relazioni sociali in un dato territorio (caratteristica riconosciuta delle organizzazioni mafiose, dati i caratteri tipici della incriminazione di cui all'articolo 416 bis cod.pen.). A fronte di un inquadramento soggettivo che risulta fondato su dati emergenti dal titolo cautelare come nel caso in esame le critiche esposte, pur - - formulate sotto il profilo della assenza del percorso motivazionale in realtà ne contestano la persuasività, in rapporto a circostanze di fatto non apprezzabili nella presente sede di legittimità.
3.2 Quanto ai profili sollevati con il secondo motivo di ricorso, è necessario RY operare alcune precisazioni di ordine generale, nel senso che segue.
3.3 Di indubbio interesse sono i contenuti del Report pubblicato in data 19 novembre 2013 dal Comitato per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, posto che la disciplina di riferimento, contenuta nella Convenzione Europea del 26.11.1987 (per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti) ratificata dall' Italia il 29 dicembre del 1988, individua i sopralluoghi come lo strumento idoneo in - chiave preventiva - a rafforzare la protezione delle persone private della libertà dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti (par. 1). Di certo, l'avvenuta elaborazione di raccomandazioni (par. 10) è un dato idoneo ad individuare una esigenza di «rafforzamento» dei diritti dei soggetti sottoposti al regime carcerario differenziato - per come attualmente regolato - in rapporto al rischio di 'eccedenza del mezzo' (le DEoghe al regime ordinario) rispetto al fine (la prevenzione da gravi forme di criminalità organizzata) cui è preordinato l'apparato normativo. Ma tali tensioni tra il contenuto della regolamentazione normativa del regime diffrenziato e i limiti di tollerabilità e reale utilità delle singole restrizioni - da un lato sono, in una certa misura, frutto di un naturale contrasto tra gli opposti interessi tutelati dalla disciplina normativa (entrambi di rilievo costituzionale), 6 dall'altro non possono, in quanto tali, dar luogo ad un reale dubbio di legittimità costituzionale della disciplina interna, ove si consiDEi che : a) la segnalazione effettuata dal Comitato, pur se autorevole, ha essenzialmente natura preventiva e non può essere parificata accertamento ad una giurisdizionale di non conformità della disciplina normativa interna ai contenuti dell'art. 3 della Conv. Eur. ; b) i punti di criticità evidenziati, come segnalato nel provvedimento impugnato, sono stati in parte risolti da alcune decisioni emesse da questa Corte di - legittimità sul tema del colloquio prolungato (Sez. I n. 49726 del 26.11.2013, rv 258421 e successive) ; c) il tema della riduzione da quattro a due ore della permanenza al di fuori della cella per realizzare una maggiore socializzazione è stato effettivamente affrontato dalla Corte Costituzionale nell'ambito della decisione del 2010, con esito di inammissibilità della questione allora proposta;
d) il quadro della giurisprudenza sovranazionale e costituzionale da un lato esclude la ricorrenza di un dubbio «strutturale» di non conformità del regime differenziato ex art. 41 bis ord.pen. ai contenuti dell'art. 3 Conv. Eur., dall'altro rassicura circa l'esistenza di momenti di verifica giurisdizionale, anche sul contenuto delle singole prescrizioni, tali da ricondurre l'istituto a parametri di RY complessiva legalità convenzionale, attesa la possibilità di modifica dei contenuti del regime differenziato lì dove sia riscontrato contrasto con le specifiche condizioni del soggetto sottoposto e con i diritti inviolabili del detenuto.
3.4 Giova evidenziare, con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, che - - quanto al versante sovranazionale - la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, anche nella recente decisione Riina
contro
Italia del 19 marzo 2013 ha ribadito, tra l'altro, la generica compatibilità tra il regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen. e i contenuti dell'art. 3 della Conv, Eur. . Così al paragrafo 27 : La Corte rammenta di avere esaminato il regime 41 bis in più occasioni e di averlo giudicato compatibile con la Convenzione. Se, in generale, la prolungata applicazione di alcune restrizioni può porre un detenuto in una situazione che potrebbe costituire un trattamento inumano o degradante, tuttavia la Corte non può prenDEe in consiDEazione una durata precisa per stabilire il momento a partire dal quale è raggiunta la soglia minima di gravità per l'applicazione dell'articolo 3. Al contrario, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ogni caso di specie, il che implica in particolare di verificare se il rinnovo e la proroga delle restrizioni in questione fossero giustificati o meno (Argenti c. Italia, n. 56317/00, § 21, 10 novembre 2005, e Campisi c. Italia, n. 24358/02, § 38, 11 luglio 2006). Nella causa GA c. Italia (n. 53723/00, § 29, 28 giugno 2005), la Corte ha ritenuto utile precisare che non vedeva una 7 violazione di tale disposizione in conseguenza del mero trascorrere del tempo. La compatibilità del regime 41 bis con la Convenzione è stata confermata anche in caso di assegnazione del detenuto ad una sezione penitenziaria di alta sicurezza (Enea c. Italia [GC], n. 74912/01, CEDU 2009; Madonia c. Italia (dec.) n. 1273/06, 22 settembre 2009), e anche quando il regime 41 bis è associato all'isolamento diurno (Genovese c. Italia (dec.), n. 24407/09, 10 novembre 2009), dato che tale situazione non consiste né in un isolamento sensoriale completo né in un isolamento sociale completo... In tal senso, va ribadito che ad essere rilevante, ai fini del mantenimento di compatibilità tra l'assetto normativo regolante il regime differenziato e i contenuti della Conv. Eur. è il dato ontologico della «temporaneità» della misura (con proroga soggetta a controllo giurisdizionale circa la permanenza dei presupposti) e l'esistenza di spazi minimi e incomprimibili di relazionalità, tali da evitare il completo isolamento sociale, così come descritto nella decisione del 4.2.2003 emessa nel caso VA DE Ven / Paesi Bassi, ove si afferma, tra l'altro, che.. in this context, the Court has previously held that complete sensory isolation, coupled with total social isolation, can destroy the personality and constitutes a form of inhuman treatment which cannot be justified by the RY requirements of security or any other reason... Dunque, non può dirsi sussistente - secondo l'insegnamento della CEDU - alcuna incompatibilità 'strutturale' tra l'adozione di un regime carcerario differenziato (motivata dalla necessità di prevenire il mantenimento da parte del soggetto recluso delle relazioni con l'esterno in casi di particolare allarme sociale) ei contenuti dell'art. 3 Conv. Eur., ma la verifica va operata sul terreno della ragionevole giustificazione del provvedimento in rapporto alla concreta - condizione del soggetto recluso e sulla tipologia di limitazioni imposte, in - riferimento al margine di tutela insopprimibile dei diritti individuali ed alle particolari condizioni del soggetto recluso. - ad esempio -In tal senso, particolare rigore viene richiesto dalla giurisprudenza della CEDU in riferimento al delicato rapporto tra la durata del regime differenziato e le condizioni fisiche o psichiche del detenuto (si vedano, sul tema, la recente decisione emessa in data 17 novembre 2015 nel caso Bamohammaud
contro
Belgio, con ritenuta violazione del divieto di trattamento inumano o degradante di cui all'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nello specifico caso esaminato, in virtù della omessa consiDEazione della interrelazione tra proroga del regime differenziato e aggravamento delle condizioni di salute;
in termini generali, il necessario apprezzamento della incidenza delle condizioni di salute del soggetto recluso in rapporto alle «ragionevoli contingenze» della carcerazione 8 ed ai fini di cui all'art. 3, norma che impone la protezione adeguata dell'integrità fisica del soggetto sottoposto a privazione della libertà, è stato evidenziato, pur non ravvisandosi violazione, anche nella decisione Enea c. Italia, emessa dalla Grande Camera il 17 settembre 2009 proprio in riferimento al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. ). Detto sistema di tutela - come auspicato dalla giurisprudenza consolidata della CEDU- risulta garantito nell'ordinamento interno proprio in rapporto alla previsione del sindacato giurisdizionale, esteso non soltanto alle condizioni generali di applicabilità del trattamento ma anche ai contenuti delle singole prescrizioni, come ribadito dalla Corte Costituzionale nella decisione numero 190 del 2010. -In tale decisione si è infatti tra l'altro affermato che «..non vi è dubbio che il sindacato giurisdizionale sulle determinazioni dell'amministrazione, per esplicare pienamente la sua funzione a tutela dei diritti dei detenuti, debba estenDEsi non solo alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo». Come già affermato in precedente pronunzia (sent. 351 del 1996): «eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi fini disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti Ry dell'amministrazione solo in quanto legittimi >> Il legislatore ha recepito il principio di tutela stabilito da questa Corte ed ha inserito nella disposizione posta ad oggetto delle odierne censure con l'art. 4 della legge 7 gennaio 1998, n. 11 - (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario) - un comma 2- bis, in cui si stabiliva la competenza del tribunale di sorveglianza sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro della giustizia di sospensione, in tutto o in parte, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, delle regole ordinarie di trattamento dei detenuti. Con il successivo comma 2-sexies inserito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279 (Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario) si è attribuita al tribunale di sorveglianza la competenza a deciDEe, in seguito a reclamo, «sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2». Occorre mettere in rilievo che la stessa legge n. 279 del 2002 aveva inserito nell'art. 41-bis anche un comma 2-quater, contenente un elenco di misure conseguenti alla sospensione delle regole di trattamento, attribuendo al Ministro della giustizia, con l'uso del sintagma verbale «può comportare», un ambito di 9 discrezionalità nella scelta delle misure ritenute necessarie e sufficienti per soddisfare le esigenze di sicurezza poste a fondamento del potere di sospensione. Al tribunale di sorveglianza spettava pertanto un doppio controllo, sui presupposti e sui contenuti, questi ultimi quanto alla loro «congruità»> rispetto alle esigenze di sicurezza. È evidente che tale controllo sulla congruità era strettamente correlato al potere discrezionale del Ministro, da ritenersi limitato, come ogni potere discrezionale, ai mezzi necessari a perseguire le finalità previste dalla legge. La legge n. 94 del 2009 ha apportato plurime modifiche all'art. 41-bis ord. pen., tra cui, rilevanti ai fini del presente giudizio, quella riguardante il primo capoverso del comma 2-quater e quella concernente il comma 2-sexies. Con la prima modifica, relativa all'elenco delle restrizioni concernenti vari aspetti della vita carceraria, all'espressione «può comportare>> è stata sostituita l'altra «prevede»; con la seconda novella è stato soppresso, nella disciplina del reclamo contro il decreto applicativo del regime speciale, il riferimento al controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza. Il giudice rimettente ritiene che la suddetta " soppressione testuale abbia fatto venir meno il controllo di legalità, da parte del tribunale di sorveglianza, sui contenuti del provvedimento di sospensione, con conseguente violazione degli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost. . Dall'esposizione che precede si desume che tale pay prospettazione è frutto della mancata ricostruzione sistematica del quadro normativo. Per effetto di tale omissione, il giudice a quo non ha preso in consiDEazione un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, basata sulla constatazione della perdurante esistenza e utilizzabilità del rimedio previsto dall'art. 14-ter ord. pen. per tutti i regimi di sorveglianza particolare, ed anzi, più in generale, quale strumento di garanzia giurisdizionale per i diritti dei detenuti La forte riduzione della discrezionalità ministeriale nella individuazione delle misure conseguenti alla sospensione del trattamento ordinario del detenuto, con l'introduzione di un elenco di restrizioni tassativamente indicate dalla legge, ha determinato la scomparsa del riferimento testuale al controllo sulla congruità dei mezzi rispetto ai fini, ma non ha certamente eliminato il controllo di legittimità sul contenuto dell'atto, in ordine all'eventuale violazione di diritti soggettivi del detenuto. Si è ritenuto, in altre parole, che non vi fosse più necessità di una norma specifica. Resta impregiudicato, peraltro, il rimedio generale previsto dall'ordinamento penitenziario, mai abrogato e ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte applicabile, come prima si è ricordato, anche al regime di cui all'art. 41 bis. ..». Lì dove, pertanto, la sottoposizione ad una delle prescrizioni correlate al regime differenziato, in virtù degli specifici contenuti del decreto di sottoposizione (pur 10 se DEivanti dalla previsione tipica di legge) risulti contrastante con i diritti fondamentali del detenuto (ad esempio il diritto alla salute) resta ferma la possibilità di accoglimento del reclamo su tale specifico aspetto, il che anche in rapporto ai contenuti delle raccomandazioni emesse dal Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti rassicura circa la permanenza di un margine di flessibilità del trattamento DEivante dalla verifica giurisdizionale del rapporto tra contenuto della prescrizione ed esigenze di tutela dei diritti del soggetto recluso.
3.5 In definitiva, per quanto sinora detto, non possono dirsi sussistenti i parametri della rilevanza e della non manifesta infondatezza della riproposta questione di costituzionalità. Nel caso del NE, infatti, non sono state prospettate questioni relative alla incidenza di singole prescrizioni sui diritti fondamentali del detenuto (peraltro esaminabili, come si è detto, dal Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente in rapporto al luogo di detenzione) ma si è posta in dubbio la conformazione normativa dell'istituto in quanto tale in riferimento alla - incidenza delle 'raccomandazioni' poste dal Comitato CPT nella risoluzione del 2013. Tali raccomandazioni, pur nel loro obiettivo significato, non consentono di ritenere sussistente - per le ragioni sin qui esposte - alcun contrasto tra l'assetto normativo del regime differenziato e i contenuti prescrittivi dell'art. 3 della Conv. Eur., sia in virtù della natura intrinseca dell'atto che le contiene che in riferimento all'analisi dei precedenti giurisprudenziali e del complessivo livello di tutela offerto dall'ordinamento interno nei confronti del soggetto destinatario del decreto di sottoposizione. Da ciò DEiva il rigetto, nel suo complesso, del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19.4.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Raffaello Magi RM DEPOSITAT IN CANCELLERIA 18 OTT 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA