Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
La violazione delle prescrizioni da osservare nella formazione dei fascicoli processuali (nella specie la numerazione delle singole pagine e la predisposizione di un indice) non è causa di nullità degli atti.
Commentario • 1
- 1. Estrapolazione del profilo genetico ripetibile o irripetibile? (Cass., 18246/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 aprile 2019
I prelievi sul DNA, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici, qualificabili come rilievi tecnici e delegabili ex art. 370 cod. proc. pen., non sono atti invasivi o costrittivi, essendo semplicemente prodromici all'effettuazione di successivi accertamenti tecnici - ripetibili o irripetibili - e non richiedendo conseguentemente l'osservanza di garanzie difensive. Il procedimento di identificazione del DNA della persona attraverso i campioni di materiale genetico repertati mediante rilievi tecnici comporta lo svolgimento di attività qualificabili come ripetibili o irripetibili a seconda che, sulla base di una valutazione di natura esclusivamente tecnico- fattuale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2010, n. 17195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17195 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 25/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 517
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 29107/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
avverso l'ordinanza in data 24.6.2009 del G.U.P. del Tribunale di Reggio Emilia, con la quale è stata disposta la restituzione al P.M. degli atti relativi al procedimento penale a carico di:
Qiu Kaiping, n. in Cina il 3.10.1968, Zhu Jian Xin, n. in Cina il 15.8.1973, Chen Long Pan, n. in Cina il 26.6.1987, Xia Yuan Jing, n. in Cina il 23.8.1980, e Zhang Fong, n. in Cina il 27.1.1990;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Lombardi Alfredo Maria;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. De Sandro Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il G.U.P. del Tribunale di Reggio Emilia ha disposto la restituzione al P.M. degli atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio promossa nei confronti di Qiu Kaiping, Zhu Jian Xin, Chen Long Pan, Xia Yuan Jing e Zhang Fong.
Con l'ordinanza il G.U.P. ha accolto l'eccezione con la quale i difensori degli imputati avevano dedotto la violazione del precetto di chiarezza e precisione delle imputazioni contenute nella richiesta di rinvio a giudizio. Il G.U.P. ha altresì rilevato la violazione del D.M. n. 334 del 1989, art. 3, osservando che il fascicolo del P.M. risulta carente di numerazione e di un indice adeguato. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia che la denuncia per violazione dell'art. 423 c.p.p. e quale atto abnorme. Si osserva che il codice di rito non sanziona con la nullità l'eventuale indeterminatezza della imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, in quanto il P.M. può sempre colmarne le lacune ai sensi dell'art. 423 c.p.p.. Si aggiunge che nel caso in esame il G.U.P. non ha rivolto al P.M. alcuna richiesta di precisare il capo di imputazione, sicché la rimessione degli atti al P.M. deve qualificarsi quale atto abnorme. Si osserva anche che il fascicolo trasmesso con la richiesta di rinvio a giudizio era regolarmente indicizzato.
Il ricorso è fondato.
Il contrasto interpretativo, già esistente nella giurisprudenza di legittimità sul punto del carattere abnorme del provvedimento del G.U.P., con il quale sia stata disposta la rimessione degli atti al P.M. per indeterminatezza della contestazione, in assenza di una previsione di nullità nell'art. 417 c.p.p. quale conseguenza della carenza dei requisiti di precisione e chiarezza prescritti dal comma 1, lett. b), è stato definitivamente risolto dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte.
È stato, infatti, precisato su una questione identica che "È affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica." (sez. un.20.12.2007 n. 5307, P.M. in proc. Battistella, RV 238240).
"È invece rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare ad integrare l'atto imputativo senza che quest'ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine." (sentenza citata).
È stato, infatti, precisato dalla pronuncia delle Sezioni Unite che in questo caso la restituzione degli atti deve considerarsi legittima in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521 c.p.p., comma 2. Orbene, nel caso in esame non risulta che il giudice dell'udienza preliminare abbia invitato il P.M. a precisare l'imputazione, prima di disporre la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari.
Deve essere, pertanto, affermato il carattere abnorme del provvedimento impugnato, in quanto la rimessione degli atti al P.M. è stata disposta al di fuori dei casi in cui l'ordinamento la consente, con conseguente violazione del principio della celerità del procedimento penale.
È appena il caso di osservare, per completezza di esame, che l'eventuale violazione del disposto di cui al D.M. n. 334 del 1989, art. 3 costituisce un rilievo del tutto inconferente, non determinando la nullità degli atti.
Il provvedimento impugnato deve essere, perciò, annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Emilia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010