Sentenza 6 novembre 2009
Massime • 1
L'applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio deve essere preceduta dall'interrogatorio della persona sottoposta ad indagine, pena altrimenti la nullità a regime intermedio per omesso intervento della difesa, pur quando detta misura abbia ad oggetto oltre che un delitto contro la P.A., anche altro reato diverso per il quale sussistano elementi di gravità indiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2009, n. 46218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46218 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/11/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1878
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 27051/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
PI PA;
avverso l'ordinanza ex art. 310 c.p.p., del tribunale di Grosseto, emessa il 27.3.2009;
- letto il ricorso il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. Dott. Ippolito F.;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore, avv. DE CESARIS A., che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Il difensore di PA IN ricorre per cassazione avverso l'ordinanza sopra indicata, che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento datato 18 febbraio 2009, con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Grosseto aveva applicato nei confronti dell'indagata la misura interdittiva della sospensione temporanea dall'esercizio del pubblico ufficio presso la Soprintendenza dei beni culturali di Siena per il periodo di due mesi, in relazione a due reati di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) e al reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale (art.479 c.p.). Pur essendo intervenuta la cessazione della predetta misura, si deduce in ricorso la persistenza dell'interesse all'impugnazione giacché, a seguito di tale provvedimento, l'Amministrazione decreto la sospensione della IN dal servizio, con corresponsione di un'indennità pari al 50% della retribuzione, non ancora reintegrata.
2. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza impositiva per omissione del previo interrogatorio dell'indagata, condividendo l'interpretazione dell'art. 289 c.p.p., comma 2, data dal giudice per le indagini preliminari, secondo cui la nullità dell'ordinanza applicativa della misura interdittiva è prevista esclusivamente per il caso in cui siano addebitati reati contro la pubblica amministrazione, e non invece quando, come nel caso in esame, sussistendo anche gravi indizi per reati diversi.
3. Tale interpretazione della norma non può condividersi. Prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura personale cautelare interdittiva il giudice per le indagini preliminari ha l'obbligo, a norma dell'art.289 c.p.p., come modificato dalla L. n. 234 del 1997, art. 2, di procedere all'interrogatorio dell'indagato con le modalità di cui agli artt. 64 e 65 c.p.p. e la violazione di tale obbligo, vulnerando il concreto esercizio del diritto di difesa, da luogo ad una nullità di ordine generale a regime c.d. intermedio (art. 178 c.p.p., lett. e).
Il predetto obbligo, posto dell'art. 289 c.p.p., comma 2, (introdotto dalla L. 16 febbraio 1997, n. 234, art. 2) anche a tutela del sottostante interesse pubblicistico al regolare e ininterrotto esercizio dell'attività della Pubblica Amministrazione, costituisce norma speciale rispetto alla previsione generale di cui all'art. 294 c.p.p., comma 1 - bis e sussiste, relativamente all'applicazione di misura cautelare interdittiva in relazione a delitti contro la pubblica amministrazione, a prescindere dall'adozione della medesima misura interdittiva per reati diversi dai delitti di cui al titolo 2 del libro 2 del codice penale. Anche in tal caso, il giudice per le indagini preliminari deve procedere all'interrogatorio dell'indagato, sia in adempimento del generale obbligo di osservanza delle norme processuali (art. 124 c.p.p.), sia in forza della previsione di nullità di ordine generale a regime c.d. intermedio, prevista dagli artt. 289 c.p.p., comma 2 e art. 178 c.p.p., lett. e.
4. Tanto premesso al fine di validare l'interpretazione data dal ricorrente all'art. 289 c.p.p., comma 2, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, difetta l'interesse della IN all'impugnazione. Per la sussistenza dell'interesse a impugnare è, infatti, indispensabile che l'impugnazione sia idonea a rimuovere un pregiudizio costituente conseguenza derivante dagli effetti diretti del provvedimento impugnato. L'interesse a impugnare una misura cautelare, cioè, deve essere pratico, concreto e attuale e va valutato in relazione al pregiudizio che il provvedimento è idoneo a determinare sulla sfera giuridica dell'impugnante nel procedimento. Non avendo il ricorrente dedotto alcun motivo di ricorso con riferimento al reato di falso, questa Corte non può, comunque, pronunciarsi, eventualmente annullandola, sulla misura interdittiva disposta in relazione a tale reato.
Ne consegue la mancanza di pratico e concreto interesse all'annullamento della stessa misura con riferimento al reato di abuso d'ufficio, giacché in ogni caso il provvedimento cautelare rimarrebbe comunque produttivo di effetti per il periodo sopra indicato.
5. Il ricorso va, perciò, dichiarato inammissibile per mancanza d'interesse, con condanna al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.. Per le ragioni sopra indicate, il Collegio ritiene di non disporre la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009