Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
Quando la sospensione condizionale della pena viene concessa oltre i limiti posti dall'art. 164, comma quarto, cod. pen., il giudice dell'esecuzione è tenuto a disporne la revoca ancorché al momento dell'adozione del beneficio per la terza volta solo una delle antecedenti condanne sia già divenuta definitiva e, pertanto, la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2008, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 05/11/2008
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2960
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 019493/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE;
nei confronti di:
1) GE SO, N. IL 06/07/1963;
avverso ORDINANZA del 26/03/2008 TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo Oscar, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 26 marzo 2008 il Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciando sulla richiesta del Pubblico Ministero presso quel tribunale, di revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad TO FO:
1) con sentenza del Tribunale di Grosseto deliberata il 13 giugno 2004 e divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2003, di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa, per reato commesso il 12 giugno 2003;
2) con sentenza del Tribunale di Grosseto deliberata il 10 marzo 2005 e divenuta irrevocabile il 24 luglio 2005, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione, per reato commesso nel 2002; in data 4 aprile 2001 (irrevocabile il 18 maggio marzo 2001);
3) con sentenza del Tribunale di Grosseto deliberata il 21 novembre 2005 e divenuta irrevocabile il 17 marzo 2006, per reato commesso il in data 19 ottobre 2001;
4) con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore deliberata il 4 marzo 2005 e divenuta irrevocabile il 28 ottobre 2006 per reato commesso il 25 maggio 1997;
accoglieva l'istanza, limitatamente alla sentenza del Tribunale di Grosseto sub 2.
1.1. Il tribunale motivava la propria decisione osservando:
- con riferimento alla sentenza sub 4), che il beneficio era stato concesso allorquando era passata in giudicato la sola sentenza sub 1), sicché non sussisteva alcuna violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, tenuto conto che la pena irrogata (anni 1 e mesi 4 di reclusione), cumulata con quella precedentemente sospesa (mesi 4 di reclusione) non superava i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p., con conseguente impossibilità di una revoca di diritto del beneficio, ex art. 168 c.p., comma 1, n. 2, e neppure ex art. 168 c.p., comma 1, n. 1, trattandosi di condanna per reato commesso anteriormente ad ogni precedente condanna;
- con riferimento alla sentenza sub 2), che valevano le considerazioni svolte per la sentenza sub 4), essendo stato il beneficio concesso con sentenza del 10 marzo 2005;
- con riferimento alla sentenza sub 1), che la stessa era stata la prima a concedere il beneficio, sicché non era ravvisabile alcuna violazione dell'art. 163 c.p.;
- con riferimento complessivo a tutte e tre le sentenze di cui trattasi, che esclusa la possibilità di una revoca di diritto, non era neppure ipotizzabile una possibilità di revoca facoltativa ex art. 168 c.p., comma 2, trattandosi di un potere discrezionale esercitabile dal solo giudice di cognizione e non anche dal giudice dell'esecuzione.
2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore della Repubblica di Nocera chiedendone l'annullamento per violazione di legge (art. 168 c.p., comma 3), evidenziando a sostegno del gravame che in base alla invocata norma, la sospensione condizionale va revocata quando sia stata concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di causa ostativa (nel caso di specie l'avvenuta concessione del beneficio per più di due volte).
3. Il ricorso è fondato nei limiti meglio precisati in prosieguo. Ed invero, come rilevato dal PM ricorrente, la L. 26 marzo 2001, n.128, ha introdotto un rimedio revocatolo rimesso al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di concessione della sospensione condizionale della pena in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4 - sicché fondatamente viene censurata la mancata revoca del beneficio concesso con le sentenza sub 2), nonostante lo stesso risulti concesso per la terza volta, a nulla rilevando, ad avviso di questo collegio, la circostanza che al momento dell'adozione del provvedimento di sospensione solo una delle antecedenti sentenze di condanna sub 1 e 4, fosse già irrevocabile (quella sub 1), rilevando in questa sede non già la legittimità formale del provvedimento, quanto la violazione del precetto di cui all'art. 164 c.p., comma 4, seppure determinatasi ed accertata successivamente all'adozione del provvedimento stesso.
Analoghe considerazioni valgono anche per la sentenza sub 4), dal momento che allorquando il Tribunale di Nocera Inferiore dispose la sospensione condizionale della pena, l'TO risultava aver già beneficiato due volte del beneficio della sospensione condizionale della pena sospesa, ancorché con sentenze di condanna non ancora irrevocabili.
Quanto infine alla mancata revoca della sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza sub 1), la illegittimità dell'ordinanza impugnata discende non tanto dalla violazione dell'art. 168 c.p., comma 3, quanto piuttosto dalla violazione del comma 1, n. 2, nel senso che l'TO, successivamente alla prima condanna a pena sospesa (quella sub 1), ha riportato altre tre condanne per delitti anteriormente commessi, ad una pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p., tenuto conto che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena: "l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non già a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce" (così ex multis, Cass., SEZ. 1, SENT. n. 605 del 3/12/2004 - 14/1/2005, riv. 230541, ric. Birriolo) e che la pena inflitta con la nuova condanna, intervenuta nei limiti temporali stabiliti dall'art.163 c.p., comma 1, deve essere cumulata a tutte quelle precedenti sospese condizionalmente, anche se inflitte con più sentenze, a nulla rilevando che ciascuna di esse, cumulata con la nuova condanna, non ecceda i limiti fissati" (così Sez. 1, Sentenza n. 41315 del 14/11/2006 Cc. (dep. 18/12/2006) Rv. 235682 Imputato: Cani). Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte l'ordinanza impugnata va quindi annullata, con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009