Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
La circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno prima del giudizio non richiede la spontaneità dell'azione riparatrice, essendo sufficiente che essa sia volontaria, a nulla rilevando i motivi sottostanti e le finalità ispiratrici.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2009, n. 14784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14784 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/01/2009
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 41
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 31809/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR EN, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza 15.5.2008 della Corte d'Appello di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ugo De Crescienzo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Guglielmo Passacantando, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con sentenza 15.10.2007 il Giudice della udienza preliminare di Napoli, dichiarando la penale responsabilità di AR EN e applicata la continuazione e le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione e 500,00 Euro di multa in ordine ai delitti di cui al capo B) art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3; c) art. 110 c.p., art.628 c.p., commi 1 e 3 commesse il 27.9.2006.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l'imputato eccependo:
a) l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali difettando il requisito della indispensabilità (ex art. 267 c.p.p.);
b) la carenza di motivazione del decreto con il quale venivano disposte le intercettazioni telefoniche (art. 268 c.p.p., comma 3) non avendo il pubblico ministero motivato circa la inidoneità degli impianti e della esistenza delle eccezionali ragioni di urgenza. c) La violazione degli artt. 362 e 199 c.p.p. non essendo stati avvisati i familiari intercettati della facoltà di astenersi;
d) Chiedeva quindi l'assoluzione dalle accuse in quanto il diminutivo "MIMMOTTO" riferito allo appellante non poteva essere considerato elemento sufficiente per affermare la penale responsabilità per i reati ascritti, non essendo neppure stato riconosciuto dalle parti offese.
e) Chiede altresì il riconoscimento della attenuante di cui all'art.62 c.p., n. 6, il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, l'irrogazione della pena nella misura minima, la sospensione condizionale della pena e la applicazione di una sanzione sostitutiva.
Con sentenza 15.5.2008 la Corte d'Appello di Napoli ex art. 599 c.p.p., respingendo tutti i motivi di gravame confermava la sentenza di primo grado.
Ricorre per Cassazione tramite il proprio difensore, il AR, deducendo:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B), C), ed E) in riferimento agli artt. 266, 267, 268, 271 e 191 c.p.p., in relazione ai reati di cui al capo b) e c), affermando che: "le emergenze captative non potevano essere utilizzate per violazione dell'art. 267 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 3, artt. 362 e 199 c.p.p."; in primo luogo per mancanza di motivazione in ordine alla indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini e la carenza di motivazione in riferimento ai presupposti di cui all'art.268 c.p.p., comma 3; nonché la inutilizzabilità per violazione dell'art. 362 c.p.p.;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) e E) in riferimento all'art. 110 c.p., art. 192 c.p., comma 2, art. 530 c.p., commi 1 e 2 in relazione ai reati di cui ai capi b) e c);
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) e E) in riferimento all'art. 62 c.p., n. 6, artt. 132 e 133 c.p., art. 81 cpv. c.p. in relazione ai reati di cui ai capi b) e c).
d) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) e E) in riferimento agli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p., art. 81 cpv. c.p. in relazione ai reati di cui ai capi b) e c).
MOTIVI DELLA DECISIONE
p. 1.) Con il primo motivo la difesa si duole, sotto diversi profili, della legittimità e conseguente utilizzabilità sotto il profilo probatorio delle intercettazioni telefoniche sotto diversi profili. In primo luogo la difesa rileva che nel decreto che dispone la intercettazione mancherebbe il riferimento alla "assoluta indispensabilità (delle intercettazioni) ai fini della prosecuzione delle indagini". Trattasi di censura già sollevata in sede di giudizio di appello, sulla quale la Corte territoriale ha adeguatamente risposto esponendo le circostanze di fatto per le quali le intercettazioni in questione fossero assolutamente indispensabili. Il motivo dedotto è inammissibile sotto diversi profili. In primo luogo si tratta di mera riproposizione del motivo dedotto in grado di appello e sul quale la Corte territoriale, alla luce degli atti ha reso piena ed esauriente risposta che non è stata oggetto di specifica doglianza, con la conseguenza che il motivo in questione è generico v. Cass., sez. 5^, 271.2005 Giagnorio. In secondo luogo, dalla semplice lettura degli atti prodotti dalla difesa si evince che il motivo è manifestamente infondato. Il decreto di intercettazione del Pubblico ministero del 17.10.2006 indica in modo chiaro ed esauriente: a) i presupposti di fatto e di diritto che giustificano il ricorso al mezzo istruttorio della intercettazione e le fonti di prova (natura del reato investigato); b) le specifiche finalità investigative dell'atto, correlate alla indagine in corso e alla situazione del procedimento (necessità di procedere alla immediata identificazione degli autori di ulteriori rapine commesse nella stessa zona e che presentano elementi concreti di analogia con quella che ha determinato il fermo dello indagato); c) la specifica necessità della intercettazione (necessità di procedere all'ascolto delle conversazioni dell'indagato con i propri familiari); d) il motivo della urgenza connessa al compimento nella giornata stessa in cui è stato emesso il decreto di intercettazione (avendo il pubblico ministero ricevuto comunicazione del momento in cui sarebbero intercorsi i colloqui tra l'indagato e i propri familiari); e) la indicazione dei motivi che determinano la urgenza (importanza dell'audizione dei primi colloqui nella immediatezza dell'arresto). L'ufficio del pubblico Ministero, inoltre ha chiaramente ed articolatamente motivato nel decreto le ragioni per le quali era necessario procedere con mezzi di captazione posti all'esterno dell'ufficio della Procura della Repubblica. La richiesta di dichiarazione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni perché, coinvolgendo i familiari dello imputato, nella sostanza avrebbero eluso, violandolo, il diritto di astensione dei prossimi congiunti, è pure del tutto destituita di fondamento, perché l'esercizio della "facoltà" prevista dall'art. 362 c.p.p. (connessa con il contenuto della disposizione di cui all'art. 199 c.p.p., comma 2) vale esclusivamente nell'ambito della disciplina della prova della deposizione testimoniale e non è suscettibile di applicazione in altri e diversi istituti processuali. Per tali ragioni il motivo deve essere dichiarato inammissibile. p. 2.) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) e E) in riferimento all'art. 110 c.p., art. 192 c.p.p., comma 2, art. 530 c.p.p., commi 1 e 2 in relazione ai reati di cui ai capi b) e c).
Anche questo motivo è manifestamente infondato. Premesso, in via generale, che esula dai poteri della corte di cassazione verificare la correttezza della valutazione dell'affidabilità delle fonti di prova svolta dal giudice di merito Cass., sez. 5^, 10.12.1999 Calabrese, in primo luogo va osservato, con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, che il mancato rispetto di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto la violazione sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c). Di qui consegue che non è ammissibile il motivo di ricorso nel quale si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata Cass., sez. 6^, 8.1.2004 Meta. Nel contempo, va aggiunto che è del tutto inammissibile "forzare" la censura di violazione di legge sub art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) fino a ricomprendervi anche le norme processuali. Queste ultime sono contemplate esclusivamente dell'art. 606 c.p.p., sub lett. c), mentre l'ipotesi di cui alla lett. b) attiene esclusivamente alla violazione di leggi penali sostanziali Cass Sez. 1 n. 9392 del 21/5/1993 in Ced Cass. Rv. 195306.
Pertanto l'esame del motivo qui dedotto, può essere condotto esclusivamente sotto il profilo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In tale prospettiva il collegio rileva che la motivazione della sentenza appare immune da vizi di contraddizione e manifesta illogicità e che le doglianze del ricorrente attengono esclusivamente ad aspetti di merito afferenti alla valutazione degli elementi di prova che è tema che esula dalla competenza del giudice di legittimità.
p. 3.) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) e E) in riferimento all'art. 62 c.p., n. 6, artt. 132, 133 e 81 cpv. c.p. in relazione ai reati di cui ai capi b) e c).
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'Appello abbia escluso il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 perché "frutto di cinico calcolo di convenienza".
Il motivo è fondato e va accolto. L'art. 62 c.p., n. 6 configura un'attenuante soggettiva condizionata al fatto che il colpevole prima del giudizio abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni.
La causa giustificatrice di detta attenuante non è tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che l'avvenuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio costituisce prova tangibile di ravvedimento del reo e quindi della sua minore pericolosità sociale. Perché l'attenuante possa trovare applicazione, occorre che il risarcimento del danno sia totale ed effettivo Cass., sez. 2^, 7.1.1993 Becchetti. Di qui discende che solo il mancato riscontro dell'avvenuto totale risarcimento della parte offesa, giustifica l'esclusione della circostanza;
infatti l'art. 62 c.p., n. 6, prevedendo due distinte ipotesi, esige la spontaneità dell'azione riparatrice unicamente per il caso di elisione delle conseguenze dannose del reato, mentre per quanto riguarda la restituzione e il risarcimento del danno richiede semplicemente che questi abbiano luogo prima del giudizio. Pertanto, non è necessario che l'agente sia ispirato da autentico ravvedimento ed è sufficiente che la sua azione riparatrice sia volontaria, a nulla rilevando gli intimi motivi o le riposte finalità che l'abbiano determinata v. Cass Sez. 2, Sentenza n. 328 del 5/2/1971 in Ced Cass Rv. 118138. Di qui consegue che la sentenza impugnata sul punto pecca di carenza di valida motivazione circa la esclusione della attenuante motivata solo sulla base di ragioni non previste dalla norma sostanziale.
p. 4.) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) e E) in riferimento all'art. 62 bis c.p., artt. 132, 133 e 81 cpv. c.p. in relazione ai reati di cui ai capi b) e c).
Anche questo motivo è manifestamente infondato. Come già osservato sub p. 2.), con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 192 c.p., comma 2, si deve ribadire che la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), con la conseguenza che non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata Cass., sez. 6^, 8.1.2004 Meta. Nel contempo appare del tutto inammissibile "forzare" la censura di violazione di legge art. 606 c.p.p., sub lett. b) fino a ricomprendervi anche le norme processuali. Queste ultime sono contemplate esclusivamente dell'art. 606 c.p.p., sub lett. c), mentre l'ipotesi di cui alla lett. b) attiene esclusivamente alla violazione di leggi penali sostanziali Cass Sez. 1 n. 9392 del 21/5/1993 in Ced Cass. Rv. 195306. Pertanto l'esame del motivo può essere condotto esclusivamente sotto il profilo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In tale prospettiva il collegio rileva che la motivazione della sentenza in punto negazione della prevalenza delle attenuanti generiche appare immune da vizi di contraddizione e manifesta illogicità. Per il resto va osservato che il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l'adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo;
pertanto nella determinazione della sanzione ben possono essere presi in esame uno o alcuni soltanto degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. purché della scelta decisoria adottata si dia adeguatamente conto in motivazione. Cass., sez. 4^, 15.2.2007 Usala. Nel caso di specie La Corte d'Appello ha giustificato la propria decisione facendo riferimento alla personalità negativa dell'imputato desunta dal richiamo ai suoi precedenti specifici, nonché alla intensità del dolo, desunto dal richiamo (all'apprestamento dei veicolo, delle armi e della scelta degli obbiettivi). In tali termini la decisione appare sul punto congruamente motivata, essendo insindacabile nel merito per il resto. Per tali ragioni Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 9 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2009