Sentenza 28 luglio 2016
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non è ostativa alla consegna dell'estradando l'omessa acquisizione da parte della Corte d'appello del provvedimento restrittivo interno in base al quale il mandato è stato emesso, allorquando il controllo dell'autorità giudiziaria italiana in ordine alla motivazione ed ai gravi indizi di colpevolezza possa essere comunque effettuato sulla base della documentazione trasmessa dall'autorità dello Stato di emissione.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 2 luglio 2020 dalla Westminster Magistrates' Court, autorità giudiziaria della Gran Bretagna, nei confronti del cittadino iraniano Stefano T., in relazione a plurimi reati di truffa commessi in Londra e altrove tra l'aprile e il settembre del 2016: T. che era stato tratto in arresto in Italia il 28 luglio 2020 e, dopo la convalida, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere (più di recente sostituita con quella degli arresti domiciliari). Rilevava la …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 12 gennaio 2021
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 2 luglio 2020 dalla Westminster Magistrates' Court, autorità giudiziaria della Gran Bretagna, nei confronti del cittadino iraniano Stefano T., in relazione a plurimi reati di truffa commessi in Londra e altrove tra l'aprile e il settembre del 2016: T. che era stato tratto in arresto in Italia il 28 luglio 2020 e, dopo la convalida, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere (più di recente sostituita con quella degli arresti domiciliari). Rilevava la …
Leggi di più… - 3. Testimoni anonimi? Estradizione concessa (Cass. 44668/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2019
Non è ostativa alla consegna dell'estradando l'omessa acquisizione da parte della Corte d'Appello del provvedimento restrittivo interno in base al quale il mandato è stato emesso, allorquando il controllo dell'autorità giudiziaria italiana in ordine alla motivazione ed ai gravi indizi di colpevolezza possa essere comunque effettuato, come nel caso di specie, sulla base della documentazione trasmessa dall'autorità dello Stato di emissione. La segretazione dell'identità dei testimoni in questa fase del procedimento non costituisce una violazione dei principi del giusto processo, garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione EDU, poiché si è in presenza della mera possibilità di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/07/2016, n. 33219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33219 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2016 |
Testo completo
: M 332 1 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE Composta da Vincenzo Rotundo Presidente - Sent. n. sez. CC - 28/07/2016 Rossella Catena R.G.N. 29341/2016 Luca Ramacci Monica Boni Relatore Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FÒ IC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/05/2016 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore Avv. Andrea Melillo in sostituzione dell'Avv. Marco Gatti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Torino ha disposto la consegna di IC FÒ alla Autorità Giudiziaria della Germania in esecuzione di mandato di arresto europeo (M.A.E.) emesso dalla Procura della Repubblica di Magdeburgo, sezione distaccata di Halberstadt (Germania) in data 19 aprile 2016, per il reato di tentato omicidio commesso il 17 aprile 2016 a Ilsenburg (Germania), a condizione che, dopo essere stato processato, egli sia rinviato in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente emesse nei suoi confronti. In via preliminare, la Corte ha rilevato che, con ordinanza del 23 aprile 2016, emessa a seguito di convalida dell'arresto FÒ è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari ai fini della esecuzione del M.A.E. in oggetto;
che FÒ ha negato il proprio consenso alla estradizione ed ha dichiarato di non rinunciare al beneficio di cui all'art. 10 legge 22 aprile 2005, n. 69; che il M.A.E. è stato emesso in presenza di tutti le condizioni di legge;
che sussiste il presupposto della doppia incriminabilità e che, nella relazione integrativa al mandato, sono dettagliatamente descritti il fatto di tentato omicidio e le fonti di prova a carico;
che come ha chiarito questa Suprema Corte ai fini della consegna, non è necessario acquisire il provvedimento " cautelare in base al quale è stato emesso il M.A.E. allorquando, come nella specie, nel mandato vi sia precisa indicazione dello stesso provvedimento;
che la mancata allegazione delle disposizioni di legge applicabili, richiesta dall'art. 6, comma 4 lett. b), della citata legge, non costituisce di per sé causa di rifiuto della consegna, trattandosi di documentazione necessaria quando sussistano particolari problemi interpretativi, situazione non sussistente nel caso di specie, in quanto per la fattispecie di tentato omicidio, per la quale si procede, è prevista la pena massima di anni 15; che non opera una causa di rifiuto della consegna ex art. 18, comma 1, lett. e), legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto la legislazione tedesca prevede un limite massimo di custodia ed, in caso di proroga, controlli ex officio cronologicamente cadenzati;
che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1, lett. c), stessa legge.
2. Avverso la sentenza della Corte torinese ha presentato personalmente ricorso IC FÒ, assistito dal difensore Avv. Marco Gatti, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 6, comma 3, e 18, comma 1, lett. t), legge 22 aprile 2005, n. 69, e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello di Torino disposto la consegna del ricorrente all'A.G. della Germania sebbene dagli atti di causa risulti che all'Autorità Giudiziaria tedesca non è mai pervenuto il provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a carico del consegnando. Sotto diverso aspetto, il ricorrente evidenzia che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza del 1 giugno 2016, C- 241/15, ha chiarito che l'Autorità giudiziaria richiesta deve rifiutare la consegna allorquando come nel caso di specie nel mandato di arresto europeo non vi sia nessuna indicazione dell'esistenza di un mandato d'arresto nazionale.
2.2. Violazione di legge penale in relazione all'art. 6, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69, e lesione del diritto di difesa, per avere la Corte d'appello di Torino disposto la consegna sebbene al M.A.E. non risulti allegata la documentazione relativa alle disposizioni di legge applicabili, situazione costituente presupposto per il rifiuto della consegna. Sotto diverso aspetto, il ricorrente deduce che FÒ è stato tratto in arresto per il reato di omicidio 2 quando invece il M.A.E. è stato emesso per il reato di tentato omicidio, di tal che risulta violato il suo diritto di difesa, non superabile dall'osservazione della Corte secondo la quale egli "era a conoscenza che si trattava di tentativo proprio in base alla ricostruzione del fatto da lui stesso effettuata durante l'udienza di convalida dell'arresto". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in relazione ad entrambe le censure mosse e va pertanto rigettato.
2. Non coglie nel segno la prima doglianza.
2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità in tema di mandato d'arresto europeo, non è ostativa alla consegna l'omessa acquisizione da parte della Corte d'appello del provvedimento restrittivo interno in base al quale il mandato è stato emesso, quando il controllo dell'autorità giudiziaria italiana in ordine alla motivazione (art. 18, lett, t) ed ai gravi indizi di colpevolezza (art. 17, comma quarto) possa essere comunque effettuato sulla documentazione trasmessa dall'autorità dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 45668 del 29/12/2010, Chaoui, Rv. 248972). Ancora, si è ribadito che, in tema di mandato di arresto europeo, non è possibile dar luogo alla consegna richiesta dall'autorità giudiziaria straniera soltanto laddove, dallo stesso mandato o dalla documentazione trasmessa, non sia desumibile l'indicazione precisa del provvedimento restrittivo della libertà personale su cui si basa l'istanza, dovendosi in questo senso interpretare la disposizione dettata dall'art. 6, comma terzo, della legge n. 69 del 2005, che richiede l'allegazione al mandato di quel provvedimento (Sez. 6, n. 49612 del 11/12/2015, Posea, Rv. 265470).
2.2. Come correttamente rilevato ai giudici della Corte piemontese, sebbene a corredo del M.A.E. non sia stato inoltrato il provvedimento cautelare emesso dall'A.G. tedesca, per un verso, nel mandato di arresto europeo risulta compiutamente indicato il titolo restrittivo in relazione al quale è stata richiesta la consegna dello FÒ; per altro verso, lo stesso mandato di arresto europeo e la relazione a corredo danno conto, in modo dettagliato ed esaustivo, di tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione sulla consegna.
3. Né la validità del consolidato principio di diritto testè rammentato può dirsi in nessun modo intaccata dalla recente decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 1 giugno 2016, Bob-Dogi, C-241/15, invocata dal ricorrente. 3 3.1. Mette conto precisare che, con l'indicata pronuncia, la Corte di Lussemburgo ha affermato che "l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «mandato d'arresto», di cui a tale disposizione, deve essere intesa come designante un mandato d'arresto nazionale distinto dal mandato d'arresto europeo" e che "l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, quando un mandato d'arresto europeo, che si fonda sull'esistenza di un mandato d'arresto», ai sensi di tale disposizione, non contiene alcuna indicazione dell'esistenza di un mandato d'arresto nazionale, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a non darvi corso nel caso in cui essa, alla luce delle informazioni fornite in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata, nonché di tutte le altre informazioni in suo possesso, constati che il mandato d'arresto europeo non è valido, in quanto è stato emesso senza che fosse stato effettivamente spiccato un mandato d'arresto nazionale distinto dal mandato d'arresto europeo".
3.2. Nel fissare la regula iuris secondo la quale l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo cd. processuale postula l'esistenza in natura di un distinto provvedimento cautelare emesso da parte dell'A.G. richiedente, la Corte lussemburghese ha inteso espressamente censurare la prassi invalsa in taluni Stati (nella specie, l'Ungheria) di emettere il M.A.E. in assenza della preventiva emissione di un mandato d'arresto nazionale, surrogato da quello comunitario. Risulta di tutta evidenza come - contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente la decisione della Corte Europea si riferisca ad un caso radicalmente diverso da quello di specie, là dove si occupa - contrastandola dell'ipotesi in cui, nel mandato di arresto europeo cd. processuale, non vi sia menzione del provvedimento coercitivo interno e, dalle informazioni evincibili dall'incartamento processuale, non emerga che un (distinto) titolo restrittivo dell'A.G. nazionale sia mai stato emesso. Il che lascia fermo l'insegnamento di questa Corte sopra ricordato, secondo il quale, ai fini della esecuzione del M.A.E. cd. processuale, non è necessario che l'Autorità richiedente inoltri il provvedimento coercitivo interno, a condizione che in linea con quanto raccomandato dalla Corte - Europea esso esista ed il relativo contenuto sia evincibile dagli atti trasmessi. - 3.3. Situazione che pacificamente ricorre nel caso sub iudice, là dove come sopra chiarito il M.A.E. di cui si discute reca puntuale indicazione del- 4 d provvedimento sulla base del quale è stato emesso, segnatamente del provvedimento del 18 aprile 2016 della PR di OD (con relativo numero di procedura), per il reato di tentato omicidio commesso il 17 aprile 2016 a Ilsenburg (Germania).
4. E' destituito di fondamento anche il secondo motivo di ricorso.
4.1. Come osservato con considerazioni ineccepibili dalla Corte territoriale, in tema di mandato di arresto europeo, la mancata allegazione del "testo delle disposizioni di legge applicabili", richiesta dall'art. 6, comma quarto, lett. b), della L. 22 aprile 2005, n. 69, non costituisce di per sé causa di rifiuto della consegna, trattandosi di documentazione necessaria solo quando sorgano particolari problemi interpretativi la cui soluzione necessiti della esatta cognizione della portata della norma straniera, come nel caso della verifica della "doppia punibilità" (Sez. 6, n. 17797 del 05/05/2011 - dep. 06/05/2011, Dragutinovic, Rv. 250068).
4.2. Con riguardo alla denunciata lesione del diritto di difesa si devono confermare le congrue considerazioni svolte dai Giudici piemontesi, non essendo revocabile in dubbio che, nonostante il refuso contenuto nel verbale di arresto (là dove indica, quale reato-presupposto, il delitto di "omicidio volontario"), all'atto dell'interrogatorio in udienza di convalida dell'arresto, l'indagato fosse a conoscenza del contenuto del M.A.E. nel quale è chiaramente indicato che il procedimento concerne soltanto l'ipotesi tentata (là dove FÒ ha dichiarato di essersi presentato spontaneamente avendo saputo di essere ricercato e di riconoscersi nella persona descritta nel M.A.E.; v. aff. 24), conoscenza degli esatti termini della contestazione confermata del resto dallo stesso tenore delle dichiarazioni rese in tale contesto.
P.Q.M.
Rigetto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005. Così deciso il 28 luglio 2016 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente Il consigliere estensore addi QUG29/LUG 2016 Rekonst Vincenzo Rotundo, Alessandra Bassi Affor Vincento IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise