Sentenza 11 maggio 2016
Massime • 1
In tema di sottrazione fraudolenta di olii minerali al pagamento delle accise, non viola l'art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, del mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'ingerenza nel diritto del terzo al rispetto dei beni non può ritenersi sproporzionata rispetto al fine legittimo perseguito dalla misura cautelare, siccome inserita all'interno di un procedimento in contraddittorio che consente al soggetto di dimostrare di non aver potuto incolpevolmente prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2016, n. 24847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24847 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2016 |
Testo completo
messimario 248 47/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 1236 Composta da t : Aldo Fiale CC 11/05/2016- - Presidente - Enrico Manzon R.G.N. 3221/2016 Vito Di OL ST DR Alessio Scarcella - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: - NG AS, n. 24/07/1968 a Montecatini Terme avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di NAPOLI in data 7/10/2015; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Di Leo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
вес RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 7/10/2015, depositata in data 13/10/2015, il tribunale del riesame di NAPOLI rigettava l'appello cautelare proposto da NG AS, in proprio e quale legale rappresentante pro - tempore della società : ML con sede in Ponte Buggianese (PT), avverso l'ordinanza emessa in data 25/06/2015 dal Gip presso il tribunale di Nola, con cui veniva rigettata la richiesta di dissequestro del semirimorchio marca MENCI, tg. GE033324, già oggetto di sequestro probatorio e sottoposto a vincolo reale ex art. 321 cod. proc. pen. con provvedimento del 13/04/2015; giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che si procede a carico di tali rega AS e AL AC per il delitto di cui all'art. 40, comma primo, lett. b), d. lgs. n. 504 del 1995 per essersi gli stessi riforniti "a nero" di grossi quantitativi di gasolio per autotrazione, sottraendoli all'accertamento ed al pagamento della relativa accisa, laddove il ricorrente nel procedimento in esame è terzo interessato in quanto la società ML s.r.l., di cui il medesimo è legale rappresentante pro tempore, è proprietaria del semirimorchio cisterna tg. GE - 033324 che, rispetto alla condotta posta in essere dai predetti indagati, svolge secondo la Pubblica Accusa una funzione chiaramente strumentale, fungendo da raccoglitore per lo stoccaggio del combustibile ricevuto "a nero".
2. Ha proposto ricorso NG AS a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la ordinanza predetta con cui deduce quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: a) vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge per omessa notifica ex artt. 321 e 321 bis cod. proc. pen.; b) vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., sotto il profilo della errata applicazione dell'art. 40, d. lgs. n. 504 del 1995; c) vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge rappresentata dall'art. 1, protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; d) vizio di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo della contraddittorietà о manifesta illogicità della motivazione.
3. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 25/02/2016, il P.G. presso la S.C. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, 7 in particolare osservando: a) quanto al primo motivo, osserva che il ricorrente ha optato per una istanza al Gip di restituzione del bene in sequestro ed ha poi 2 for gravato la relativa ordinanza di rigetto dinanzi al tribunale del riesame con rituale appello, di cui il ricorso in questa sede costituisce l'ulteriore corso, così non potendosi invocare alcuna lesione del diritto di difesa in grado di incidere concretamente sull'originario provvedimento cautelare reale adottato sul mezzo di proprietà della società del ricorrente;
b) quanto poi al secondo ed al terzo motivo di ricorso, la motivazione di cui all'ordinanza impugnata, inerente la sussistenza del presupposto giuridico del sequestro, non sarebbe censurabile in sede di legittimità, comportando le censure mosse dal ricorrente una rivalutazione di fatto del compendio indiziario compiutamente esposto al tribunale, trattandosi di sequestro preventivo finalizzato la confisca;
c) infine, quanto al quarto motivo di ricorso, osserva il Procuratore Generale come la affermata estraneità al reato del ricorrente, come riconosciuto dal tribunale del _ riesame, non incide sulla confiscabilità del bene. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. che con il medesimo il5. Ed invero, va rilevato quanto al quarto motivo ricorrente deduce un vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione che inficerebbe l'ordinanza impugnata. Trattasi, all'evidenza, di vizio non deducibile ex art. 325 cod. proc. pen., atteso che, per pacifica e costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano la totale mancanza di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità o la incompletezza di motivazione le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimità nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice, posto che questo richiede la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità" della motivazione (v., tra le tante: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007 - dep. 28/02/2007, Ladiana ed altro, Rv. 236255; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Il predetto motivo è pertanto inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti ex art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. 3 6. Passando quindi all'esame dei residui motivi, gli stessi si appalesano privi di A pregio.
6.1. Ed invero, quanto al primo motivo con cui si deduce la nullità per omessa notifica al ricorrente del decreto di sequestro preventivo emesso dal PM e dell'ordinanza di convalida della misura cautelare, questioni rispetto alle quali il Gip del tribunale di Napoli non si sarebbe espresso mentre il tribunale del riesame avrebbe risposto affermando che l'omessa notifica del decreto non è sanzionata dalla nullità essendo tutelato il diritto di difesa dalla facoltà di proporre richiesta di riesame entro il termine di dieci giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza dell'atto, va qui ricordato che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, da un lato, in tema di misure cautelari reali, il precetto posto dal comma terzo - ter dell'art. 321 cod. proc. pen., secondo il quale copia dell' ordinanza di convalida del sequestro preventivo è "immediatamente" notificata alla persona cui le cose sono state sequestrate, non è sanzionato con la nullità; esso è infatti previsto al fine di accelerare la possibilità dell'interessato di proporre impugnazione, ma il ritardo nella notifica (e quindi nella conoscenza del provvedimento) ha solo l'effetto di ritardare la decorrenza del termine di impugnazione per l'interessato, ma non pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'interessato stesso, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.. (v., tra le tante: Sez. 3, n. 1099 del 07/03/1996 - dep. 11/04/1996, Giorgio, Rv. 204267); dall'altro, è poi sufficiente richiamare al fine di rilevarne l'infondatezza manifesta quanto ricordato dal P.G. nella Sua requisitoria, nel - senso che in tema di misure cautelari reali, l'eventuale omessa notifica del decreto di revoca del sequestro preventivo nei confronti della persona interessata alla restituzione del bene non è sanzionata con la nullità, difettando un'espressa previsione della relativa causa d'invalidità ed essendo il diritto di difesa garantito dalla facoltà di proporre appello entro il termine di dieci giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza dell'atto (v., da ultimo: Sez. 2, n. 37692 del 15/07/2011 - dep. 18/10/2011, Tessiore, Rv. 251137). E', quindi, evidente che nessuna nullità può rilevarsi in questa sede, posto che il ricorrente ha optato per una istanza al Gip di restituzione del bene in sequestro ed ha poi gravato la relativa ordinanza di rigetto dinanzi al tribunale del riesame con rituale appello, di cui il ricorso in questa sede costituisce l'ulteriore corso, così non potendosi invocare alcuna lesione del diritto di difesa in grado di incidere concretamente sull'originario provvedimento cautelare reale adottato sul mezzo di proprietà della società del ricorrente. 4 вед 6.2. Quanto, poi, al secondo ed al terzo motivo - che, attesa l'omogeneità delle doglianze ad essi sottese, meritano trattazione congiunta con cui, rispettivamente, il ricorrente si duole, da un lato, per aver il tribunale ritenuto applicabile il disposto dell'art. 40, d. lgs. n. 504 del 1995, così disponendo il sequestro del mezzo di proprietà della società del ricorrente che tuttavia non risulta indagato per tale reato, rivestendo il ruolo di terzo proprietario di buona fede estraneo al reato de quo, e, dall'altro, per determinare tale sequestro una violazione dell'art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione e.d.u. ledendo la misura cautelare il diritto proprietà del ricorrente in assenza di prova del coinvolgimento del medesimo nel reato per cui si procede a carico di altri, essendo il ricorrente estraneo ai fatti -, osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte è pacifica e consolidata nell'affermare che in tema di sottrazione fraudolenta di olii minerali al pagamento delle accise, la confisca del mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, è esclusa solo se tale soggetto fornisce la prova non semplicemente della sua buona fede, ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego, anche occasionale, del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza (v., da ultimo: Sez. 3, n. 40524 del 30/04/2015 - dep. 09/10/2015, Gyurek e altri, Rv. 264930). Sul punto, deve qui ricordarsi che in tema di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, va disposta la confisca dei prodotti petroliferi e degli automezzi utilizzati per commettere il reato previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, atteso che l'art. 44 del citato d.lgs prevede che tali beni sono soggetti a confisca secondo le norme vigenti in materia doganale, con conseguente applicabilità dell'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai sensi del quale la confisca va sempre ordinata, anche in assenza di una pronuncia di condanna (Sez. 3, n. 16785 del 28/02/2013 - dep. 12/04/2013, Boccuto, Rv. 255455).
6.3. Infine la Corte non ritiene fondata la questione proposta nel terzo motivo sull'addotta violazione dell'art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione Europea, per l'intervenuta privazione del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il delitto di cui all'art. 40, d. lgs. n. 504 del 1995, nonostante lo stesso sia di proprietà di un terzo estraneo al reato, L'art. 1 del Protocollo n. 1, nelle parti pertinenti, dispone: "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei propri beni. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblica utilità e alle condizioni previste dalla legge 5 e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme ali 'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende". Nella giurisprudenza della Corte europea, sull'argomento, va qui ricordato che la confisca costituisce una misura rientrante nella previsione in deroga di cui al comma 2 dell'art. 1 del protocollo n. 1 ("Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale") in quanto misura che ' garantisce il controllo dell'uso dei beni (v. caso JE c. Serbia, n. 1 15112/07, deciso il 12 giugno 2012; v. caso Varvara c. Italia, n. 17475/09, del 29 ottobre 2013). Inoltre, numerosi sono stati i casi in cui la Corte ha attribuito peso significativo al fatto che il veicolo sequestrato avesse il telaio alterato e non potesse essere rimesso su strada. Secondo la Corte, tale circostanza consente di assimilare il caso del veicolo del telaio contraffatto ai casi in cui il provvedimento di confisca è applicato a beni la cui importazione è vietata (v. caso Agosi c. Regno Unito, sentenza del 24 ottobre 1986, concernente il divieto di importazione di monete d'oro; il caso OS Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim SIRKETI c. Irlanda [GC], n 45036/98, deciso il 30 giugno 2005 riguardante il sequestro di un aereo battente la bandiera di Serbia e Montenegro, e locato da una società turca, nel quadro del regime sanzionatorio adottato, su risoluzione dell'ONU, avverso la Repubblica federale di Yugoslavia). La questione, si noti, è stata anche di recente esaminata dalla Corte e.d.u. (Corte europea diritti dell'uomo, Sez. I, 28 aprile 2016, n. 74681/11), nel caso Sulejmani riguardante la confisca di un veicolo disposta nel procedimento penale che aveva interessato il precedente proprietario dell'automezzo confiscato. Orbene, la Corte di Strasburgo ha accolto la tesi del Governo dell'ex Repubblica di Macedonia, secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto intentare una causa civile contro il precedente proprietario ai sensi della normativa interna. Sul punto la Corte di Strasburgo ha osservato che il ricorrente, proprio nella sua qualità di soggetto che aveva agito in buona fede, aveva la possibilità di adire le vie legali davanti ad un tribunale civile per ottenere l'indennizzo per il danno subito a causa della confisca del veicolo (v., mutatis mutandis, C.M. c. Francia (dec.), n. 28078/95, del 26 giugno 2001), così affermando che la confisca del veicolo del ricorrente non poteva considerarsi un onere eccessivo ed era compatibile con l'art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione e.d.u. 6 Applicando, dunque, i principi affermati dalla Corte e.d.u. al caso in esame, non può certo ritenersi sproporzionato il sequestro preventivo del mezzo utilizzato per commettere un reato di contrabbando, prevista ex art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973, base legale legittimante la misura cautelare volta ad impedire un uso per finalità illecite, così che, il fine di una tale ingerenza coincide con l'interesse generale. Quanto alla proporzionalità dell'ingerenza, secondo la Corte e.d.u., in considerazione del margine di apprezzamento degli Stati nel regolamentare "l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale", in particolare nell'ambito di una politica di contrasto al fenomeno del contrabbando, l'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto dei beni costituita dalla confisca del mezzo di trasporto, a seguito di un corretto procedimento in contraddittorio secondo le norme del diritto interno (ben potendo, infatti, dimostrare il terzo proprietario di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego, anche occasionale, del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza), non può certo ritenersi sproporzionata rispetto al fine legittimo perseguito. Il rilievo della correttezza del procedimento adottato nel caso di specie rende ragione della correttezza e legittimità, anche con riferimento alle disposizioni della Convenzione E.D.U., dell'incidenza del provvedimento sui beni sottoposti a confisca, non potendosi nemmeno del resto prospettarsi un contrasto con gli artt. 117 Cost. e 7 C.E.D.U. (Sez. 3, n. 14860 del 17/03/2010 - dep. 16/04/2010, Sunseeker Holding Limited, Rv. 246965). Seguendo, del resto, le indicazioni più recenti della Corte di Strasburgo, ben potrebbe peraltro il ricorrente agire giudizialmente in sede civile, ove per avventura dovesse subire la confisca del mezzo all'esito del giudizio, ottenendo così il risarcimento del danno dagli indagati-utilizzatori. Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso è manifestamente infondato.
7. Solo per completezza, infine, dev'essere rilevato che a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 in materia di depenalizzazione, entrato in vigore il 6 febbraio u.s., devono intendersi depenalizzati alcuni reati in materia di accise e, segnatamente, gli artt. 40, comma quinto, 43, comma quarto e 47, comma primo, secondo periodo, D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; in particolare, per quanto qui di interesse, l'art. 40, comma quinto, reca un illecito autonomo rispetto alla previsione dell'art. 40, comma primo, lett. b), d. lgs. n 504 del : 1995, oggetto di attuale contestazione al ricorrente;
la fattispecie depenalizzata non riverbera tuttavia, nel caso in esame, alcun riflesso su quella ipotizzata nell'imputazione cautelare mossa all'Angeli, in quanto la sottrazione al pagamento dell'accisa riguarda gasolio per autotrazione e non gas naturale 7 i- (ipotesi depenalizzata ove il quantitativo sia inferiore a 5000 mc.), donde nel . caso in esame il fatto riveste tutt'ora rilevanza penale. .
8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento રમા માની delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, l'11 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Alessio Scarcella AeroPele DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 GIU 201 ICELLIE Auar 0 8 0