Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 2
Il proprietario della cosa oggetto del reato di contrabbando doganale, anche se rimasto estraneo al processo, non gode, salvo quanto previsto dall'art. 301, comma terzo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, della medesima tutela del terzo acquirente in buona fede della merce oggetto di contrabbando, in quanto il primo è, per legge, il soggetto passivo obbligato al pagamento dei diritti di confine. (Fattispecie in tema di confisca).
La disposizione dell'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che estende al terzo di buona fede, estraneo al reato di contrabbando doganale, la previsione dell'art. 240 cod. pen., trova applicazione non soltanto quando oggetto del contrabbando è la merce trasportata, ma anche quando oggetto del reato è lo stesso mezzo di trasporto. (In motivazione la Corte ha, altresì, disatteso la questione di costituzionalità della disposizione citata per presunto contrasto con gli artt. 117 Cost. e 7 C.E.D.U.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2010, n. 14860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14860 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 17/03/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 473
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 38507/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore del legale rappresentante della società Sunseeker Holding Limited;
avverso l'ordinanza del tribunale della libertà di La Spezia del 23 settembre del 2009;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Petti Ciro;
sentito il procuratore generale nella persona del dott. D'Ambrosio Vito, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso previa dichiarazione d'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dedotta dal difensore;
Udito il difensore avv. Dinacci Filippo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Avv. Capello Andrea;
Letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
Il tribunale di La Spezia,con ordinanza del 23 settembre del 2009, rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse del legale rappresentante della società Sunseeker Holding Limited, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale del 18 maggio del 2007,con cui si era disposto il sequestro preventivo della nave da diporto denominata "Magnifica" perché oggetto di contrabbando doganale e quindi suscettibile di confisca obbligatoria D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ex art. 301, comma 1. A fondamento della decisione osservava che la motonave poteva essere confiscata anche se appartenente a soggetto estraneo al reato, non essendo applicabili il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301, commi 2 e 3 perché tali commi si riferiscono ai mezzi di trasporto mentre la nave rappresentava l'oggetto stesso del contrabbando e, d'altra parte, ai proprietari era comunque imputabile un rimprovero per l'incauto affidamento del mezzo.
Ricorre per cassazione la società per mezzo del proprio difensore denunciando:
la violazione dell'art. 321 c.p.p., artt. 199 e 236 c.p. e D.P.R. n.43 del 1973, art. 301: assume che il bene non è confiscabile perché
appartiene a soggetto estraneo al reato di contrabbando e che le disposizioni di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, comma 2 e 3 si applicano anche quando l'oggetto di contrabbando sia lo stesso mezzo, non essendo consentito distinguere tra i mezzi utilizzati o destinati al contrabbando ed i beni oggetto del medesimo reato;
la confisca non sarebbe giustificabile neppure in base ad un comportamento colposo addebitabile al proprietario del mezzo in quanto l'art. 199 c.p. richiamato e reso applicabile anche alle misure di sicurezza patrimoniali dall'art. 236 c.p., comma 2 stabilisce che "nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano state espressamente stabilite dalla legge e fuori dai casi della legge stessa preveduti";siffatta norma vieta al giudice di individuare in via interpretativa nuovi ed ulteriori casi di confisca.
In subordine si eccepisce l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301 doganali nella parte in cui consente la confisca ed il sequestro preventivo funzionale alla confisca di beni di proprietà di soggetti che siano rimasti estranei al reato e che abbiano colposamente omesso di vigilare sui propri beni. Con motivi aggiunti in sintesi si è ribadito che nessun addebito poteva essere mosso alla società per l'avvenuta rottura del rapporto organico tra la società da una parte ed il comandante e lo spedizioniere - rappresentanti dell'armatore - dall'altra per avere questi ultimi agito di proprio impulso andando oltre l'oggetto dell'incarico loro conferito ossia quello di portare a compimento le necessarie operazioni per la nazionalizzazione dell'imbarcazione. IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Anzitutto si deve premettere che terzo estraneo al reato è soltanto colui il quale in nessun modo abbia partecipato alla commissione dello stesso o all'utilizzazione dei profitti che ne sono derivati. Il proprietario della cosa oggetto del contrabbando,salvi casi particolari,difficilmente potrebbe considerarsi estraneo al reato anche se rimasto estraneo al processo, in quanto il soggetto passivo obbligato al pagamento dei diritti di confine è proprio il proprietario. Questi può autorizzare per lo svolgimento delle operazioni doganali un suo rappresentante, il quale deve rivestire necessariamente la qualifica di spedizioniere. Quest'ultimo agisce in nome e per conto del proprietario. Pertanto difficilmente potrebbe commettere il reato senza una preventiva intesa con il proprietario non essendo direttamente obbligato al pagamento dei diritti di confine. Nella fattispecie non si vede quale interesse diverso da quello di favorire il proprietario della nave potessero avere il comandante o lo spedizioniere nell'attribuire all'imbarcazione un valore diverso da quello effettivo. Il terzo meritevole di tutela è colui il quale acquista in buona fede la merce oggetto di contrabbando non il proprietario della cosa obbligato al pagamento dei diritti doganali. Il ricorrente, come sottolineato dal tribunale,non può parificare la sua posizione a colui il quale acquista in buona fede la merce oggetto di contrabbando. In ogni caso, secondo l'orientamento di questa Corte e la stessa dottrina, la confisca in materia di contrabbando costituisce una deroga al regime dell'istituto delineato dall'art. 240 c.p. e dalle altre norme che disciplinano le misure di sicurezza patrimoniali,sia sotto il profilo della doverosità, sia sotto quello dell'appartenenza delle cose, escludendosi la possibilità di confisca solo qualora la cosa appartenga a persona estranea al reato alla quale non può essere omesso alcun addebito. In particolare a seguito della riforma attuata dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, imposta proprio per adeguare la disciplina ai vari interventi della Corte Costituzionale, il legislatore ha previsto la doverosità della confisca delle cose "che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto il prodotto od il profitto". È stata ritenuta altrettanto doverosa la confisca nel caso di mezzi di trasporto a chiunque appartenenti, allorché gli stessi siano strumentali alla commissione. Inoltre il comma terzo ha previsto l'applicazione dell'art. 240 c.p. nel caso di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questi dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorso in un difetto di vigilanza.
La norma non ha posto a carico dell'accusa l'onere di dimostrare entrambe le suddette circostanze, ma ne ha preteso la dimostrazione congiunta da parte del proprietario, altrimenti assoggettando il mezzo di trasporto a confisca, in quanto cosa servita per commettere il reato. Ulteriore deroga alla disciplina ordinaria è costituita dal fatto che la confisca è obbligatoria anche in caso di proscioglimento per cause che non interrompano il rapporto tra le cose ed il fatto della loro introduzione nel territorio dello Stato (cfr da ultimo Cass n. 3874 del 2008). In proposito si è statuito (cfr per tutte Cass n. 41876 del 2007) che, nel caso venga utilizzato per il trasporto un mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, quest'ultimo ha l'onere di provare, al fine di evitare la confisca obbligatoria ed ottenere la restituzione del mezzo, di non averne potuto prevedere, nemmeno a titolo di colpa, l'illecito impiego anche occasionale da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. Tale principio vale a fortiori quando l'oggetto del contrabbando sia lo stesso mezzo.
L'eccezione d'incostituzionalità della norma nella parte in cui consente la confisca anche nell'ipotesi di appartenenza del bene al terzo per l'asserita violazione del principio di legalità, del riconoscimento del diritto di proprietà del diritto di difesa e della personalità della responsabilità penale e per il contrasto con l'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, è manifestamente infondata.
La Corte costituzionale si è già pronunciata sulla costituzionalità del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301 mitigandone l'originario rigore con la tutela del terzo di buona fede che abbia acquistato la cosa oggetto di contrabbando o del terzo al quale la cosa sia stata sottratta. Quella del ricorrente non può essere parificata alla posizione del terzo di buona fede che ha acquistato la cosa di contrabbando o al quale la cosa è stata sottratta. La società proprietaria della nave è proprio il soggetto obbligato al pagamento dei diritti di confine.
I profili d'incostituzionalità sollevati dal ricorrente sono manifestamente infondati. In proposito si osserva che il principio della personalità della responsabilità penale e quello di legalità non escludono l'applicabilità di un misura di sicurezza nei casi consentiti dalla legge anche a prescindere dall'affermazione di responsabilità dell'autore del reato, in quanto l'applicabilità di una misura di sicurezza non presuppone necessariamente la condanna poiché il principio della personalità della pena nonché gli altri principi che disciplinano l'irrogazione della pena non sono applicabili alle misure di sicurezze per la loro diversità dalla pena, diversità più volte sottolineata dalla stessa Corte Costituzionale (cfr. ad esempio Corte Costituzionale 53/1968; 24/1979). Pertanto anche il riferimento all'art. 7 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo ed delle Libertà fondamentali ed all'art. 1 del Protocollo allegato non è pertinente in quanto nel nostro ordinamento la confisca non ha natura sanzionatoria, D'altra parte la regola dell'osservanza degli obblighi internazionali da parte delle leggi ordinarie non deve essere incondizionata, in quanto essa deve soggiacere ad un ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall'art. 117 Cost., comma 1 e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della costituzione. Anzi,secondo la Corte costituzionale(cfr sentenza nn. 348 e 349 del 2007) anche quando le nome CEDU siano astrattamente conformi a costituzione, esse potrebbero ugualmente cedere dianzi a contrarie statuizioni legislative che siano strumentali alla tutela di interessi che, in sede di bilanciamento, siano giudicati ancora più meritevoli di tutela.
Non è invocabile la violazione del diritto di difesa perché l'art.322 c.p.p. riconosce al proprietario della cosa sottratta il diritto di agire in giudizio per la restituzione a prescindere dall'assunzione della qualità di imputato o indagato, come è avvenuto nella fattispecie.
Per quanto concerne il dedotto contrasto con l'art. 117 Cost. si osserva che la Corte Costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 ha ribadito la propria competenza a risolvere ogni questione relativa alla compatibilità delle norme interne con la CEDU ed ha altresì escluso che dalla copertura costituzionale della CEDU possa discendere alcuna diminuizione del proprio ruolo di supremo interprete e garante del nostro assetto costituzionale.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. RIGETTA
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010