Sentenza 15 maggio 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, ai fini della sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, nell'indagine volta ad accertare l'adeguatezza di quest'ultima, non può riconoscersi rilevanza esclusiva ed assorbente al fatto che sia venuta meno, nelle more, una parte delle accuse in origine contestata, dovendosi, piuttosto, fornire specifica indicazione delle ragioni per le quali la misura meno afflittiva viene ritenuta idonea allo scopo e proporzionata all'entità e gravità dei fatti di reato oggetto di indagine e di cautela.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2015, n. 25378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25378 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 15/05/2015
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. BELTRANI S. - rel. Consigliere - N. 1060
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 8692/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO;
nei confronti di:
ME ES N. IL 21/04/1974;
avverso l'ordinanza n. 1100/2014 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 11/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALLI Massimo che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alle esigenze cautelari;
sentite le conclusioni del dif. avv. Cinnante Filippo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ex art. 309 c.p.p., in parziale riforma della OCC emessa in danno di ME ES, in atti generalizzato, dal GIP del Tribunale di Cosenza in data 15.10.2014, ha limitato l'applicazione di misure coercitive ad una sola delle vicende estorsive (con violazione della legge sulle armi ed altro, come in dettaglio indicato nella contestazione provvisoria riportato in epigrafe della originaria OCC), avendo qualificato l'altra (di cui al capo E) - ex art. 393 c.p., con conseguente annullamento parziale dell'impugnata OCC;
ha, inoltre, sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Contro tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il PM territoriale, deducendo violazione degli artt. 393 e 629 c.p. quanto alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo E), e dell'art. 275 c.p.p., quanto alla scelta della misura adeguata a fronteggiare le ritenute esigenze cautelari in relazione ai residui reati oggetto di cautela.
All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato.
1. Deve premettersi, con riguardo ai limiti entro i quali la Corte di cassazione può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali, che, secondo l'orientamento che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 c.p.p. (cui l'art. 311 c.p.p. implicitamente rinvia), nei casi in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 11 del 22 marzo 2000, CED Cass. n. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., Sez. 4, sentenza n. 22500 del 3 maggio 2007, CED Cass. n. 237012). Considerato che la richiesta di cui all'art. 309 c.p.p., quale mezzo di impugnazione sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 c.p.p. e ai presupposti ai quali subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo (Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 11 dell'8 luglio 1994, CED Cass. n. 198212), si è evidenziato che, dal punto di vista strutturale, la motivazione della decisione del Tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato dall'art. 292 c.p.p., che ricalca il modulo configurato dall'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 11 del 21 aprile 1995, CED Cass. n. 202002). Si è, più recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 46124 dell'8 ottobre 2008, CED Cass. n. 241997; Sez. 6, sentenza n. 11194 dell'8 marzo 2012, CED Cass. n. 252178), sempre che detta ricostruzione non sia decisivamente inficiata da documentati travisamenti.
2. Ciò premesso, il primo motivo è infondato.
Il Tribunale del riesame, correttamente adeguandosi in diritto all'orientamento di questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 705 del 10 gennaio 2014, CED Cass. n. 258071) per il quale i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione (la cui materialità è descritta dagli artt. 393 e 629 cod. pen. nei medesimi termini) si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria, mentre nel secondo l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia (che l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sè non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 cod. pen. e tale lettura è confermata dal fatto che il legislatore prevede che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere - come l'estorsione- aggravato dall'uso di armi), ha, nel merito - con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità - indicato compiutamente (f. 5 s) gli elementi valorizzati ai fini della contestata qualificazione giuridica, motivatamente concludendo che l'episodio accertato aveva quale oggetto principale il saldo della pretesa creditoria vantata dal IL RA nei confronti del BOSHETTI e che l'esistenza di un diritto azionabile davanti all'A.G. impone di qualificare l'episodio delittuoso di cui al capo E) (...) nei termini di concorso nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (la pretesa creditoria - pur illecitamente, sotto il profilo penalistico - azionata aveva ricevuto un pregresso riconoscimento giudiziale di fondatezza con sentenza emessa nell'anno 2005, rimasta inadempiuta dalla p.o., era tuttora esigibile, non essendo decorso il termine decennale di prescrizione, ne' risultava sproporzionata in relazione al quantum effettivamente dovuto dalla vittima).
2.1. A tali rilievi il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze riguardanti la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, risolventesi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, e senza documentare eventuali travisamenti nei modi di rito.
3. Il secondo motivo è fondato.
3.1. Il Tribunale del riesame, pur avendo evidenziato la sussistenza, con elevata probabilità, del pericolo di recidiva specifica, e riconosciuto che le modalità del fatto contestato rivelavano un'indole dell'indagato particolarmente incline alla sopraffazione ed alla violenza gratuita, e che i precedenti penali dell'indagato rivelano una condotta di vita pericolosamente dedita alle attività delinquenziali, ha poi ritenuto adeguata la misura degli arresti domiciliari valorizzando unicamente il sopravvenuto ridimensionamento dell'originaria ipotesi accusatoria, ma omettendo del tutto di considerare il concreto grado delle esigenze ritenute in relazione ai reati in ordine ai quali era stato ravvisato il necessario quadro di gravità indiziaria, e quindi le concrete cautele in relazione ad essi in ipotesi necessarie, con valutazione parziale e quindi illegittima.
Invero, in tema di misure cautelari personali, l'art. 275 cod. proc. pen., nell'attribuire al giudice ampi poteri discrezionali nella scelta della misura da applicare all'indagato o imputato, impone di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze cautelari ravvisate nel caso concreto: la discrezionalità del giudice non è assoluta, e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è incensurabile in sede di legittimità, soltanto se sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, l'indagine volta ad accertare l'adeguatezza di quest'ultima, una volta individuate le esigenze cautelari da soddisfare, presuppone la specifica indicazione delle ragioni per le quali essa viene ritenuta, in ipotesi, idonea oppure non idonea allo scopo, ovvero proporzionata o non proporzionata all'entità e gravità dei fatti di reato oggetto di indagine e di cautela, non potendo riconoscersi rilevanza esclusiva ed assorbente al fatto che siano nelle more "cadute" accuse in origine ritenute.
3.2. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata in parte qua, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame, che andrà condotto conformandosi a quanto sin qui affermato.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura applicata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, nella Udienza camerale, il 15 maggio 2015. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2015