Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/1997, n. 1443
CASS
Sentenza 21 febbraio 1997

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Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo: con la conseguenza che, in caso di pena risultante dal cumulo tra quella inflitta per il delitto di associazione per delinquere e altre inflitte per reati connessi, la pena espiata va imputata anzitutto al delitto associativo. (Fattispecie relativa a diniego di permesso-premio a condannato in espiazione di pena per associazione per delinquere e altro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/1997, n. 1443
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1443
    Data del deposito : 21 febbraio 1997

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