Sentenza 4 giugno 2010
Massime • 1
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di coloro che, in qualità rispettivamente di proprietario e di tecnico, attestino falsamente, nella comunicazione e nella allegata relazione depositate presso il locale Comune, la necessità e l'urgenza di demolire un tramezzo divisorio perché pericolante, in quanto concretantesi in un atto avente valenza probatoria privilegiata, con esclusione della necessità di produrre ogni altra documentazione ed, inoltre, destinato - sebbene privo di riflessi diretti e immediati nei rapporti con la P.A. - ad inserirsi, con un contributo di conoscenza e valutazione, nel procedimento amministrativo funzionale all'accertamento della situazione di fatto e di diritto risalente al proprietario ed alla eventuale adozione delle conseguenti decisioni amministrative nei suoi confronti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2010, n. 35845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35845 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 04/06/2010
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1429
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 16574/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO OV N. IL *23/09/1944*;
2) DI LE PP N. IL *08/02/1966*;
avverso la sentenza n. 561/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per annullamento senza rinvio per prosecuzione;
udito il difensore avv. PAPADIA U. in sost. STELLATO G.. FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa il 19.5.09, la corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 29.3.05 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la quale NO NI e \D SC IU erano stati condannati, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di 8 mesi di reclusione, perche? ritenuti colpevoli del reato di falsita? ideologica ex art. 483 c.p., perche?
il NO\,quale proprietario dell?immobile e \D SC\ quale tecnico avevano attestato falsamente nella comunicazione e nell?allegata relazione depositate il 7.12.01 presso il comune di Macerata Campana, la necessita? e l?urgenza di demolire un tramezzo divisorio perche? pericolante, mentre il muro non era pericolante ed era gia? stato demolito in data 6.12.01..
Il difensore degli imputati ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento all?art. 483 c.p. e difetto di motivazione. Vi e? un?insuperabile incertezza sul fatto addebitato ai ricorrenti.
I giudici di merito non hanno chiarito la natura dell?atto a cui si riferiva l?imputazione e in quale procedimento esso fosse inserito. Gli imputati si sono limitati a comunicare all?amministrazione comunale l?avvenuta demolizione del muro per problemi statici, con un atto non finalizzato al rilascio di alcun provvedimento da parte della P.A, ne? si inseriva in alcuna procedura di carattere amministrativo urbanistico.
La corte di appello ha realizzato un?erronea applicazione dell?art.483 c.p., non essendo riconoscibile la sussistenza di un atto avente le caratteristiche dell?atto pubblico cui la legge connette il dovere giuridico di attestare la verita? di quanto in esso dichiarato. L?art. 483 c.p. si riferisce a quei fatti, attestati dal privato, che abbiano rilevanza probatoria inerente all?essenza funzionale dell?atto, sempre che il privato abbia il dovere giuridico di attestazione veridica dei fatti stessi, dovere che deve essere stabilito in modo indubbio dalla legge (sez. 5^ ord. 740 dell?1.7.1969 rv. 112068, id. n. 6501 del 29.5.76).
2. violazione di legge in riferimento all?art. 483 c.p. e all?art.192 c.p.p.. Manca nella sentenza qualsiasi riferimento alla verifica dell?esistenza di una falsa dichiarazione nel documento incriminato. La verifica del corpo del reato consente di accertare che gli indagati non hanno inserito alcuna dichiarazione sulla data della demolizione. Quanto alla necessita? di demolire per motivi statici, la sentenza impugnata non indica alcun elemento di prova a sostegno dell?assunto accusatorio in ordine alla falsita? della dichiarazione sullo stato del tramezzo. Trattandosi di processo indiziario e mancando alcuna prova sia a sostegno della necessita? o meno di demolizione, sia a dimostrazione della consapevolezza del proprietario dell?avvenuta demolizione, sia a conferma della valenza di carattere giuridico della comunicazione, la sentenza e? meritevole di censura sotto i profili sopra indicati.
3. violazione di legge in riferimento all?art. 133 c.p.: nella sentenza impugnata nessun elemento di fatto e di diritto viene esposto a giustificazione della determinazione della pena in misura distante dal minimo edittale.
I motivi del ricorso sono manifestamente infondati. I giudici di merito hanno puntualizzato con estremo rigore la ricostruzione del fatto con particolare riferimento all?atto depositato il 7.12.01, contenente una descrizione dello stato presente dei luoghi, non corrispondente al vero, perche? non asseverava - al fine di evitare negative conseguenza sul piano amministrativo - l?avvenuta demolizione della parete, frutto di un abuso edilizio da loro stessi realizzato, e attestava l?esistenza di una parete gia? demolita il 6.12.2001 (senza la preventiva comunicazione alla P.A.) e della quale era annunciata le necessaria demolizione, motivata da inesistente esigenza di salvaguardia dell?incolumita? del proprietario e dei suoi familiari. Sulla base di questa doppia violazione del dovere di fedelta?, contenuta nell?atto da loro redatto e sottoscritto e ostativa all?efficace valutazione dello stato dei luoghi da parte delle competenti autorita? comunali dello stato, essi volevano evitare qualsiasi controllo circa l?effettivita? dello stato dei luoghi e delle modifiche apportate e da apportare all?immobile. La sentenza impugnata ha anche sottolineato come l?istruttoria dibattimentale abbia messo in luce la piena autonomia della demolizione, effettuata il 6.12.2001, rispetto a un pericolo di stabilita?, tanto che il proprietario NO\ aveva predisposto il materiale diretto a un nuovo - e celato - uso di quella parte dell?immobile. Quanto alla successione cronologica dei fatti, i giudici di merito ne hanno fissato l?ordine, secondo un solido apparato logico - argomentativo, del tutto incensurabile in sede di giudizio di legittimita?.
E? quindi pienamente corretta la qualificazione giuridica della loro condotta , ex art. 483 c.p., in quanto concretatasi in un atto avente valenza probatoria privilegiata, con esclusione della necessita? di produrre ogni altra documentazione. Tale atto, sebbene privo di riflessi diretti ed immediati nei rapporti con la pubblica amministrazione, era destinato ad inserirsi ,con un contributo di conoscenza e valutazione ,nel procedimento amministrativo, funzionale all?accertamento della situazione di fatto e di diritto risalente al proprietario e alla eventuale adozione delle conseguenti decisioni amministrative nei suoi confronti (v. sez. 5^, n. 49417 del 6.10.03, rv 227659). Quanto al trattamento sanzionatorio, le valutazioni dei giudici di merito rientrano pienamente in un corretto esercizio del loro potere discrezionale, realizzato con un sia pure sintetico ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dall?art. 133 c.p. La manifesta infondatezza dei motivi dei ricorsi comporta la declaratoria di inammissibilita? di entrambi. Va rilevato che, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, e? maturato il termine di prescrizione che non porta pero? alla declaratoria di estinzione del reato. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, la inammissibilita?, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente l?instaurazione, in sede di legittimita?, di un valido rapporto di impugnazione e impedisce di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita? ex art. 129 c.p.p., ivi compreso l?eventuale decorso del termine di prescrizione (S.U. n. 23428 del 22.3.2005;. sez. 2^, 21.4.2006, n. 19578). I ricorsi vanno conseguentemente dichiarati inammissibili con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2010