CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2026, n. 15089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15089 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BI AL nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/01/2026 del TRIB. LIBERTA' di L'aquila Udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e, in ipotesi di inammissibilità dello stesso, per l’esclusione della condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15089 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 12/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di L’Aquila, sezione misure cautelari personali, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha riformato parzialmente il provvedimento con cui, in data 22 dicembre 2025, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Teramo aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della custodia in carcere disposta nei confronti del predetto imputato. Giova premettere che BI AL risulta sottoposto a procedimento penale per delitti in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, nell'ambito del quale gli era stata applicata, il 26 marzo 2025, la misura cautelare della custodia in carcere. All'esito del giudizio abbreviato, l'imputato riportava condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione. Ciò premesso, la difesa presentava istanza di sostituzione della misura inframuraria con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari, prospettando — tra l'altro — l'incensuratezza dell'imputato, l'entità del residuo di pena da espiare (ormai inferiore a tre anni) e la disponibilità della fidanzata, cittadina italiana priva di precedenti penali, a ospitarlo presso la propria abitazione sita in Reggio Emilia, località distante dal locus commissi delicti. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Teramo, con il provvedimento del 22 dicembre 2025, respingeva la richiesta. Il Tribunale di L’Aquila, investito dell'appello cautelare, ha accolto parzialmente il gravame. Da un lato, ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari, rilevando che la difesa non avesse prospettato argomentazioni fondate su elementi di fatto connotati da carattere di novità e che il semplice decorso del tempo, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, non comporta di per sé attenuazione delle esigenze cautelari. Ha perciò ritenuto che non sia venuto meno il pericolo di reiterazione di ulteriori reati. D'altro canto, il Tribunale — aderendo al parere favorevole alla sostituzione formulato dal pubblico ministero in data 22 dicembre 2025 — ha affermato che, alla luce della pena in concreto irrogata e del presofferto, la custodia inframuraria possa essere sostituita con gli arresti domiciliari, misura giudicata sufficiente a elidere le esigenze cautelari sussistenti, anche in considerazione del fatto che la pena residua da espiare risultava inferiore a tre anni. Pertanto ha disposto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione di SA IC, sita in Reggio Emilia, prescrivendo l'applicazione del braccialetto elettronico e subordinando l'esecuzione della misura alla concreta disponibilità del dispositivo. 3 2. BI AL affida il suo ricorso, proposto ai sensi dell'art. 311, comma 1, cod.proc.pen., ai seguenti motivi, premettendo che, alla data del 18 gennaio 2026, egli si trovava ancora detenuto presso la Casa circondariale di Ascoli Piceno, a causa della mancata disponibilità del braccialetto elettronico. 2.1. Con la prima censura, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275, 275 bis e 284 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione. Sotto un primo profilo, lamenta l'illegittimità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha subordinato l'applicazione degli arresti domiciliari alla concreta disponibilità del braccialetto elettronico. A giudizio del ricorrente, nessuna disposizione di legge consente di condizionare l'esecuzione di una misura cautelare già ritenuta adeguata e proporzionata a un evento futuro e incerto quale la disponibilità di un dispositivo elettronico di controllo. Il Tribunale, pur avendo valutato gli arresti domiciliari come misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari, ne avrebbe illegittimamente paralizzato l'operatività, con la conseguenza che l'imputato permane in regime detentivo inframurario nonostante l'intervenuto accoglimento, sia pure parziale, del gravame. 2.2. Sotto un secondo, ma connesso profilo, il ricorrente denuncia il difetto assoluto di motivazione in ordine alla necessità di applicazione del braccialetto elettronico. L'ordinanza impugnata, osserva la difesa, non reca alcun riferimento alla natura e al grado delle esigenze cautelari che avrebbero reso necessarie particolari modalità di controllo. La circostanza che il Tribunale abbia ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione non sposta, ad avviso del ricorrente, i termini della questione. E’ evidente che, nel momento in cui si dispone la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, le esigenze cautelari permangono;
ciò che manca, nel provvedimento impugnato, è la specifica giustificazione delle ragioni per le quali si renda indispensabile il ricorso al braccialetto elettronico, in assenza di qualsivoglia valutazione circa la natura e l'intensità del rischio cautelare che imporrebbero siffatta prescrizione. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con conseguente applicazione degli arresti domiciliari presso l'abitazione indicata, senza subordinazione alla disponibilità del dispositivo elettronico. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. In proposito ha osservato che, medio tempore, 4 l’affievolimento della misura ha trovato pronta esecuzione, essendosi reso immediatamente disponibile il dispositivo elettronico, ed ha trovato esecuzione la misura degli arresti domiciliari. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, evidenziando che, al momento della proposizione del ricorso, l’imputato era ancora detenuto per indisponibilità del braccialetto elettronico e ribadendo l’illegittimità della subordinazione degli arresti domiciliari alla concreta disponibilità del dispositivo;
in subordine, ha chiesto che, ove il ricorso sia ritenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, non venga applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile con riguardo al primo motivo, per sopravvenuta carenza di interesse;
manifestamente infondato con riguardo al secondo. 1.1. Il ricorrente denuncia, in primo luogo, la violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275, 275-bis e 284 cod.proc.pen., dolendosi della illegittimità dell'ordinanza nella parte in cui ha subordinato l'applicazione degli arresti domiciliari alla concreta disponibilità del c.d. braccialetto elettronico. Ad avviso della difesa, nessuna disposizione di legge consentirebbe di condizionare l'esecuzione di una misura cautelare, già ritenuta adeguata e proporzionata, a un evento futuro e incerto quale la reperibilità del dispositivo elettronico di controllo. Deve rilevarsi come, nel caso concreto, la questione posta dal ricorrente con il primo motivo risulti priva di attualità. Va richiamato in merito l'art. 568 comma 4 cod. proc. pen. il quale dispone che "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse". La disposizione, applicabile anche alle impugnazioni in materia cautelare, reale e personale, richiede che l'interesse sia attuale e concreto. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che, in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694). 5 Nel caso di specie, dalle informazioni acquisite dalla Procura generale emerge, infatti, che l'affievolimento della misura, medio tempore, ha trovato esecuzione;
il provvedimento, infatti, è stato notificato al detenuto, il quale ha prestato consenso all'applicazione del braccialetto elettronico, e la misura degli arresti domiciliari ha ricevuto concreta attuazione. Ove si consideri che il ricorrente non ha contestato nel merito la scelta del Tribunale di sostituzione della custodia inframuraria con gli arresti domiciliari, né ha censurato la valutazione relativa alla persistenza delle esigenze cautelari, ma si è limitato a denunciare la contrarietà a legge della clausola condizionale, ne consegue che il primo motivo di ricorso risulta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale interesse, infatti, era strettamente correlato alla protrazione della custodia cautelare in carcere, medio tempore sostituita con la misura domiciliare. 2. Deve ora esaminarsi il secondo profilo di censura, con il quale il ricorrente denuncia il difetto assoluto di motivazione in ordine alla necessità di applicazione del braccialetto elettronico. La difesa lamenta, in particolare, che l'ordinanza impugnata non rechi alcun riferimento alla natura e al grado delle esigenze cautelari che avrebbero reso indispensabili le particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 bis cod.proc.pen. 2.1 Il motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, il Collegio ritiene opportuno muovere dalla ricostruzione del quadro normativo che disciplina l'istituto. L'art. 275 bis cod.proc.pen. — introdotto dall'art. 16, comma 2, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 — ha subito nel corso degli anni significative modifiche, che ne hanno progressivamente ridisegnato la fisionomia. L’intervento normativo di maggior rilievo, ai fini che qui interessano, risale al decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha sostituito la locuzione «se lo ritiene necessario» con quella «salvo che le ritenga non necessarie», ribaltando i termini della valutazione rimessa al giudice. Mentre nella formulazione originaria l'adozione delle procedure di controllo elettronico era subordinata a una positiva valutazione di necessità da parte del giudice, nella nuova versione della norma i meccanismi di controllo devono essere sempre prescritti, a meno che il giudice non li ritenga non necessari in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Le Sezioni Unite, nel ribadire l'obbligo del giudice di considerare il braccialetto elettronico come alternativa alla custodia in carcere, hanno posto il giudice di 6 fronte alla necessità di motivare specificamente sulla inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico, laddove opti per la più severa misura inframuraria (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651-01). Si è altresì affermato che la disposizione codicistica, abilitando il giudice a imporre il controllo elettronico con gli arresti domiciliari, ha introdotto una modalità di esecuzione della misura detentiva domestica, la cui utilità può essere rapportata anche solo al riscontro della capacità effettiva dell'interessato di autolimitare la propria libertà personale, assumendo il contestuale impegno di installare il dispositivo e di osservare le relative prescrizioni (Sez. 6, n. 555 del 21/10/2015, dep. 02016, Rv. 265760 - 01; Sez. 5, n. 40680 del 19/06/2012, Rv. 253716 - 01). Muovendo da queste premesse, l'onere motivazionale grava sul giudice che esclude il braccialetto, non su quello che lo prescrive, ove abbia disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura domiciliare controllata. La prescrizione del dispositivo di controllo, in altri termini, costituisce un effetto ordinario e fisiologico dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari, sicché la sua adozione non richiede un autonomo corredo argomentativo. Conseguentemente, questa Corte ha avuto modo di precisare, in epoca recente, che in tema di arresti domiciliari, la prescrizione dell'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma la modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, per disporre la quale non è necessario che il giudice adempia ad alcun onere di motivazione aggiuntiva. (Sez. 2, n.6350 del 11/01/2024, non mass., par.1.2. pagg. 2 e 3; Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015, Rv. 262600 - 01). Si è pure affermato che non è autonomamente impugnabile il provvedimento applicativo del cd. "braccialetto elettronico", non integrando un aggravamento della misura cautelare cui accede, bensì una semplice modalità esecutiva della stessa (Sez. 5, n. 20136 del 13/02/2024 , Rv. 286385 – 01). Entro questa cornice, la doglianza formulata dal ricorrente si rivela manifestamente infondata. Il Tribunale, nel disporre la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ha prescritto il braccialetto elettronico conformandosi alla regola dettata dall'art. 275 bis cod.proc.pen. nella sua attuale formulazione. Ove si consideri che il provvedimento impugnato ha accertato la persistenza del pericolo di reiterazione di ulteriori reati — ritenendo che la difesa non avesse prospettato elementi di fatto dotati di carattere di novità e che il semplice decorso del tempo, per costante giurisprudenza di legittimità, non comporta ex se attenuazione delle esigenze cautelari —, la prescrizione del controllo elettronico si 7 colloca in piena coerenza con la valutazione cautelare complessivamente operata dal giudice dell'appello. 3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con riguardo al primo motivo, per sopravvenuta carenza di interesse, e con riguardo al secondo, perché manifestamente infondato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non può trovare accoglimento la richiesta difensiva di escludere la sanzione pecuniaria, dovendosi rilevare che l’ipotesi di inammissibilità non imputabile presuppone l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; evenienza che, nella specie, non si ravvisa, atteso che il ricorso è stato comunque proseguito anche con riferimento al secondo motivo manifestamente infondato. Deve pertanto disporsi la condanna al pagamento della somma, che, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 12/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Luigi Branda VA Dovere
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e, in ipotesi di inammissibilità dello stesso, per l’esclusione della condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15089 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 12/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di L’Aquila, sezione misure cautelari personali, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha riformato parzialmente il provvedimento con cui, in data 22 dicembre 2025, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Teramo aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della custodia in carcere disposta nei confronti del predetto imputato. Giova premettere che BI AL risulta sottoposto a procedimento penale per delitti in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, nell'ambito del quale gli era stata applicata, il 26 marzo 2025, la misura cautelare della custodia in carcere. All'esito del giudizio abbreviato, l'imputato riportava condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione. Ciò premesso, la difesa presentava istanza di sostituzione della misura inframuraria con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari, prospettando — tra l'altro — l'incensuratezza dell'imputato, l'entità del residuo di pena da espiare (ormai inferiore a tre anni) e la disponibilità della fidanzata, cittadina italiana priva di precedenti penali, a ospitarlo presso la propria abitazione sita in Reggio Emilia, località distante dal locus commissi delicti. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Teramo, con il provvedimento del 22 dicembre 2025, respingeva la richiesta. Il Tribunale di L’Aquila, investito dell'appello cautelare, ha accolto parzialmente il gravame. Da un lato, ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari, rilevando che la difesa non avesse prospettato argomentazioni fondate su elementi di fatto connotati da carattere di novità e che il semplice decorso del tempo, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, non comporta di per sé attenuazione delle esigenze cautelari. Ha perciò ritenuto che non sia venuto meno il pericolo di reiterazione di ulteriori reati. D'altro canto, il Tribunale — aderendo al parere favorevole alla sostituzione formulato dal pubblico ministero in data 22 dicembre 2025 — ha affermato che, alla luce della pena in concreto irrogata e del presofferto, la custodia inframuraria possa essere sostituita con gli arresti domiciliari, misura giudicata sufficiente a elidere le esigenze cautelari sussistenti, anche in considerazione del fatto che la pena residua da espiare risultava inferiore a tre anni. Pertanto ha disposto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione di SA IC, sita in Reggio Emilia, prescrivendo l'applicazione del braccialetto elettronico e subordinando l'esecuzione della misura alla concreta disponibilità del dispositivo. 3 2. BI AL affida il suo ricorso, proposto ai sensi dell'art. 311, comma 1, cod.proc.pen., ai seguenti motivi, premettendo che, alla data del 18 gennaio 2026, egli si trovava ancora detenuto presso la Casa circondariale di Ascoli Piceno, a causa della mancata disponibilità del braccialetto elettronico. 2.1. Con la prima censura, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275, 275 bis e 284 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione. Sotto un primo profilo, lamenta l'illegittimità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha subordinato l'applicazione degli arresti domiciliari alla concreta disponibilità del braccialetto elettronico. A giudizio del ricorrente, nessuna disposizione di legge consente di condizionare l'esecuzione di una misura cautelare già ritenuta adeguata e proporzionata a un evento futuro e incerto quale la disponibilità di un dispositivo elettronico di controllo. Il Tribunale, pur avendo valutato gli arresti domiciliari come misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari, ne avrebbe illegittimamente paralizzato l'operatività, con la conseguenza che l'imputato permane in regime detentivo inframurario nonostante l'intervenuto accoglimento, sia pure parziale, del gravame. 2.2. Sotto un secondo, ma connesso profilo, il ricorrente denuncia il difetto assoluto di motivazione in ordine alla necessità di applicazione del braccialetto elettronico. L'ordinanza impugnata, osserva la difesa, non reca alcun riferimento alla natura e al grado delle esigenze cautelari che avrebbero reso necessarie particolari modalità di controllo. La circostanza che il Tribunale abbia ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione non sposta, ad avviso del ricorrente, i termini della questione. E’ evidente che, nel momento in cui si dispone la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, le esigenze cautelari permangono;
ciò che manca, nel provvedimento impugnato, è la specifica giustificazione delle ragioni per le quali si renda indispensabile il ricorso al braccialetto elettronico, in assenza di qualsivoglia valutazione circa la natura e l'intensità del rischio cautelare che imporrebbero siffatta prescrizione. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con conseguente applicazione degli arresti domiciliari presso l'abitazione indicata, senza subordinazione alla disponibilità del dispositivo elettronico. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. In proposito ha osservato che, medio tempore, 4 l’affievolimento della misura ha trovato pronta esecuzione, essendosi reso immediatamente disponibile il dispositivo elettronico, ed ha trovato esecuzione la misura degli arresti domiciliari. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, evidenziando che, al momento della proposizione del ricorso, l’imputato era ancora detenuto per indisponibilità del braccialetto elettronico e ribadendo l’illegittimità della subordinazione degli arresti domiciliari alla concreta disponibilità del dispositivo;
in subordine, ha chiesto che, ove il ricorso sia ritenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, non venga applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile con riguardo al primo motivo, per sopravvenuta carenza di interesse;
manifestamente infondato con riguardo al secondo. 1.1. Il ricorrente denuncia, in primo luogo, la violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275, 275-bis e 284 cod.proc.pen., dolendosi della illegittimità dell'ordinanza nella parte in cui ha subordinato l'applicazione degli arresti domiciliari alla concreta disponibilità del c.d. braccialetto elettronico. Ad avviso della difesa, nessuna disposizione di legge consentirebbe di condizionare l'esecuzione di una misura cautelare, già ritenuta adeguata e proporzionata, a un evento futuro e incerto quale la reperibilità del dispositivo elettronico di controllo. Deve rilevarsi come, nel caso concreto, la questione posta dal ricorrente con il primo motivo risulti priva di attualità. Va richiamato in merito l'art. 568 comma 4 cod. proc. pen. il quale dispone che "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse". La disposizione, applicabile anche alle impugnazioni in materia cautelare, reale e personale, richiede che l'interesse sia attuale e concreto. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che, in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694). 5 Nel caso di specie, dalle informazioni acquisite dalla Procura generale emerge, infatti, che l'affievolimento della misura, medio tempore, ha trovato esecuzione;
il provvedimento, infatti, è stato notificato al detenuto, il quale ha prestato consenso all'applicazione del braccialetto elettronico, e la misura degli arresti domiciliari ha ricevuto concreta attuazione. Ove si consideri che il ricorrente non ha contestato nel merito la scelta del Tribunale di sostituzione della custodia inframuraria con gli arresti domiciliari, né ha censurato la valutazione relativa alla persistenza delle esigenze cautelari, ma si è limitato a denunciare la contrarietà a legge della clausola condizionale, ne consegue che il primo motivo di ricorso risulta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale interesse, infatti, era strettamente correlato alla protrazione della custodia cautelare in carcere, medio tempore sostituita con la misura domiciliare. 2. Deve ora esaminarsi il secondo profilo di censura, con il quale il ricorrente denuncia il difetto assoluto di motivazione in ordine alla necessità di applicazione del braccialetto elettronico. La difesa lamenta, in particolare, che l'ordinanza impugnata non rechi alcun riferimento alla natura e al grado delle esigenze cautelari che avrebbero reso indispensabili le particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 bis cod.proc.pen. 2.1 Il motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, il Collegio ritiene opportuno muovere dalla ricostruzione del quadro normativo che disciplina l'istituto. L'art. 275 bis cod.proc.pen. — introdotto dall'art. 16, comma 2, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 — ha subito nel corso degli anni significative modifiche, che ne hanno progressivamente ridisegnato la fisionomia. L’intervento normativo di maggior rilievo, ai fini che qui interessano, risale al decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha sostituito la locuzione «se lo ritiene necessario» con quella «salvo che le ritenga non necessarie», ribaltando i termini della valutazione rimessa al giudice. Mentre nella formulazione originaria l'adozione delle procedure di controllo elettronico era subordinata a una positiva valutazione di necessità da parte del giudice, nella nuova versione della norma i meccanismi di controllo devono essere sempre prescritti, a meno che il giudice non li ritenga non necessari in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Le Sezioni Unite, nel ribadire l'obbligo del giudice di considerare il braccialetto elettronico come alternativa alla custodia in carcere, hanno posto il giudice di 6 fronte alla necessità di motivare specificamente sulla inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico, laddove opti per la più severa misura inframuraria (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651-01). Si è altresì affermato che la disposizione codicistica, abilitando il giudice a imporre il controllo elettronico con gli arresti domiciliari, ha introdotto una modalità di esecuzione della misura detentiva domestica, la cui utilità può essere rapportata anche solo al riscontro della capacità effettiva dell'interessato di autolimitare la propria libertà personale, assumendo il contestuale impegno di installare il dispositivo e di osservare le relative prescrizioni (Sez. 6, n. 555 del 21/10/2015, dep. 02016, Rv. 265760 - 01; Sez. 5, n. 40680 del 19/06/2012, Rv. 253716 - 01). Muovendo da queste premesse, l'onere motivazionale grava sul giudice che esclude il braccialetto, non su quello che lo prescrive, ove abbia disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura domiciliare controllata. La prescrizione del dispositivo di controllo, in altri termini, costituisce un effetto ordinario e fisiologico dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari, sicché la sua adozione non richiede un autonomo corredo argomentativo. Conseguentemente, questa Corte ha avuto modo di precisare, in epoca recente, che in tema di arresti domiciliari, la prescrizione dell'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma la modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, per disporre la quale non è necessario che il giudice adempia ad alcun onere di motivazione aggiuntiva. (Sez. 2, n.6350 del 11/01/2024, non mass., par.1.2. pagg. 2 e 3; Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015, Rv. 262600 - 01). Si è pure affermato che non è autonomamente impugnabile il provvedimento applicativo del cd. "braccialetto elettronico", non integrando un aggravamento della misura cautelare cui accede, bensì una semplice modalità esecutiva della stessa (Sez. 5, n. 20136 del 13/02/2024 , Rv. 286385 – 01). Entro questa cornice, la doglianza formulata dal ricorrente si rivela manifestamente infondata. Il Tribunale, nel disporre la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ha prescritto il braccialetto elettronico conformandosi alla regola dettata dall'art. 275 bis cod.proc.pen. nella sua attuale formulazione. Ove si consideri che il provvedimento impugnato ha accertato la persistenza del pericolo di reiterazione di ulteriori reati — ritenendo che la difesa non avesse prospettato elementi di fatto dotati di carattere di novità e che il semplice decorso del tempo, per costante giurisprudenza di legittimità, non comporta ex se attenuazione delle esigenze cautelari —, la prescrizione del controllo elettronico si 7 colloca in piena coerenza con la valutazione cautelare complessivamente operata dal giudice dell'appello. 3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con riguardo al primo motivo, per sopravvenuta carenza di interesse, e con riguardo al secondo, perché manifestamente infondato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non può trovare accoglimento la richiesta difensiva di escludere la sanzione pecuniaria, dovendosi rilevare che l’ipotesi di inammissibilità non imputabile presuppone l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; evenienza che, nella specie, non si ravvisa, atteso che il ricorso è stato comunque proseguito anche con riferimento al secondo motivo manifestamente infondato. Deve pertanto disporsi la condanna al pagamento della somma, che, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 12/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Luigi Branda VA Dovere