Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4894
CASS
Sentenza 1 aprile 2003

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In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ex art. 331 cod. proc. civ. ed in ipotesi di morte della parte rimasta contumace nel giudizio "a quo", ove di tale evento l'altra parte abbia avuto conoscenza, la notificazione comunque effettuata alla persona deceduta e non ai suoi eredi è inesistente. Ne consegue che è preclusa la possibilità di consentirne la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. ed il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, anche d'ufficio, per inottemperanza all'ordine d'integrazione del contraddittorio, senza possibilità di proroga del termine perentorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4894
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4894
    Data del deposito : 1 aprile 2003

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