Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ex art. 331 cod. proc. civ. ed in ipotesi di morte della parte rimasta contumace nel giudizio "a quo", ove di tale evento l'altra parte abbia avuto conoscenza, la notificazione comunque effettuata alla persona deceduta e non ai suoi eredi è inesistente. Ne consegue che è preclusa la possibilità di consentirne la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. ed il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, anche d'ufficio, per inottemperanza all'ordine d'integrazione del contraddittorio, senza possibilità di proroga del termine perentorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4894 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto LE - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE FE CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato FABIO FABBRINI, difeso dall'avvocato FRANCESCO VESTITO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UC NI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE TITO LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato ST NARDELLI, difeso dall'avvocato PIETRO MASTRANGELO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
OS UL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 242/99 della Corte Appello di LECCE Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 21/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per inammissibilità in via principale. Rigetto in subordine.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 19-25.1.88, NI LL - premesso che il 20.9.86 OS SS, AR NA, NI De FE, GI SA e LE GU lo avevano incaricato d'effettuare lavori di manutenzione straordinaria all'immobile condominiale in Massacra, via Cirillo n. 4, e che, in seguito, sul pattuito corrispettivo di L. 50.000.000 gli avevano corrisposto solo un acconto di L. 27.250.000;
che, trattandosi d'obbligazione solidale in ragione della pluralità dei debitori e dell'unitarietà della prestazione resa loro, aveva chiesto, ma inutilmente, il pagamento del residuo a NI De felice e GI SA, in quanto gli altri coobbligati avevano versato la loro parte ed era dubbia l'identità d'un ulteriore coobbligato, risultato a volte CA NC, altre CA ND, sempre peraltro senza una sottoscrizione idonea ad identificarlo - conveniva NI De FE e GI SA innanzi al tribunale di AR onde sentirli condannare al pagamento in proprio favore della somma di L. 22.750.000.
Si costituivano i convenuti NI De FE e GI SA nonché, con atto d'intervento volontario, NC CA, chiedendo, in via preliminare, integrarsi il contraddittorio nei confronti degli altri condomini OS SS, AR GI ed IO ON, unitamente ai quali avevano commissionato i lavori all'attore a seguito d'ordinanza del sindaco;
nel merito, deducevano che l'opera non era stata eseguita a regola d'arte, chiedevano respingersi l'avversa domanda ed, a loro volta, chiedevano in via riconvenzionale condannarsi l'attore al pagamento delle somme necessarie all'eliminazione dei vizi.
Con ordinanza 30.9.88 veniva autorizzata la chiamata in causa degli altri committenti ma le parti non vi provvedevano assumendo di non averne più interesse.
Con sentenza 1.10.94, l'adito tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava in solido il De FE, la SA e l'CA al pagamento della somma di L.
3.017.341 ed accessori. Avverso tale decisione il EL proponeva appello cui resistevano il De FE e la SA proponendo, a loro volta, appello incidentale.
NC CA, non costituitosi, veniva dichiarato contumace. Il giudizio, interrotto per intervenuto decesso del procuratore del De FE e della SA, veniva riassunto dal EL ed il De FE e la SA si costituivano ritualmente.
In prosieguo, il procuratore del De FE comunicava che in data 3.11.98 l'CA era deceduto.
Con sentenza 21.6.99, la corte d'appello di AR ritenuto che la notizia dell'intervenuto decesso dell'CA fosse ininfluente, sia perché non documentata, sia perché relativa a soggetto contumace;
che il De FE e la SA non avessero provato d'aver corrisposto al EL la somma, ulteriore all'acconto da questi ammesso, di L. 12.400.000 da ritenersi invece compresa in detto acconto;
che fossero da disattendere le istanze istruttorie sull'appello incidentale;
che non meritasse accoglimento l'istanza d'estromissione della SA - respingeva l'appello incidentale ed, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava il De FE e la SA al pagamento della somma di L. 15.417.341 ed accessori in favore del EL.
Avverso tale decisione NI De FE proponeva ricorso per cassazione con due articolati motivi.
Resisteva NI EL con controricorso.
Con ordinanza 18.12.01, questa Corte - rilevato che ad entrambi i gradi del giudizio, nella pregressa fase di merito, avevano partecipato l'originaria convenuta GI SA e l'intervenuto NC CA;
che a costoro non era stato notificato l'atto introduttivo della fase di legittimità; che alcune delle questioni dedotte erano connesse a rapporti sostanziali e processuali ed, in particolare, alla valida presenza in giudizio dell'CA, trattati e decisi nella precedente fase, onde, poiché la relativa decisione avrebbe potuto influire sui detti rapporti, si rendeva necessaria la presenza in giudizio della SA e dell'CA, presenza comunque imposta dall'essersi anche nei loro confronti instaurato il litisconsorzio processuale - disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di GI SA e di NC CA.
Con lettera raccomandata in data 6.5.02 diretta a questa Corte, il ricorrente trasmetteva in allegato atto d'integrazione del contraddittorio - recante relata in data 17.4.02 di notifica eseguita nei confronti di GI SA e relata in data 23.4.02 di notifica non eseguita nei confronti di NC CA in quanto risultato deceduto - comunicando, in relazione all'esito negativo della notificazione all'CA, che "Si resta a disposizione per eventuale incombente nei confronti degli eredi di CA NC".
All'udienza del 2.10.02, in assenza dei Procuratori delle parti, la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzi di procedere all'esame dei motivi d'impugnazione, dev'esser valutata, d'ufficio, la questione della ammissibilità stessa del proposto ricorso.
Come s'è esposto in narrativa, infatti, il ricorrente, dopo aver esso stesso dichiarato (nel corso del giudizio di secondo grado, all'udienza del 3.11.98) che la parte NC CA era deceduta, ha provveduto all'integrazione del contraddittorio disposta in questa sede nei confronti di tale parte notificando il relativo atto non già ai singoli eredi della stessa, previa esatta identificazione di ciascun d'essi e nel luogo di rispettiva residenza o domicilio, bensì allo stesso NC CA del quale, come si è sottolineato, ben conosceva esserne il decesso intervenuto già durante la fase di merito ed anteriormente alla pubblicazione della sentenza impugnata.
Orbene, ove si consideri, anzi tutto, che NC CA, intervenuto volontariamente nel giudizio di primo grado per sostenere anche nel proprio interesse le ragioni del De FE e della SA (ed, in tal guisa, divenuto contraddittore necessario:
Cass. 26.7.96 n. 6760, 16.11.92 n. 12273), era rimasto contumace in quello di appello ed, in secondo luogo, che lo stesso era deceduto (il 3.11.98) prima della pubblicazione della sentenza impugnata in questa sede (resa dalla corte territoriale il 21.6.99), era consequenziale che il De FE, nel procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte NC CA, dovesse tener conto del fatto che questi non fosse più passivamente legittimato all'impugnazione.
In vero, come si è motivatamente sostenuto in dottrina ed in giurisprudenza (Cass. 13.4.94 n. 3457), in caso di morte o di perdita della capacità della parte rimasta contumace nel giudizio a quo ed ove di tale evento l'altra parte abbia avuto conoscenza, la direzione soggettiva degli atti dev'essere immediatamente adeguata alla nuova situazione che s'è determinata.
L'atto d'integrazione del contraddittorio contenente il ricorso per cassazione, pertanto, essendo il ricorrente a conoscenza dell'intervenuto decesso del destinatario già nel corso del giudizio di secondo grado nel quale era rimasto contumace, non poteva essere diretto alla detta parte defunta, ormai notoriamente priva di capacità naturale e giuridica eppertanto di legittimazione passiva, onde la relativa notificazione è da considerare inesistente, ciò che preclude la possibilità di consentirne la rinnovazione ex art. 291 CPC, con la conseguenza che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, ex art. 331 CPC, per inottemperanza all'ordine d'integrazione del contraddittorio., D'altra parte, neppure si sarebbe potuto prendere in considerazione un'ipotesi di concessione di nuovo termine onde la notificazione dell'atto d'integrazione del contraddittorio venisse effettuata nei confronti degli eredi del NC CA.
Manca, infatti, anzi tutto, una specifica ed idonea istanza della parte interessata, giacché tale non può essere considerata la dichiarazione del ricorrente d'essere "a disposizione per eventuale incombente nei confronti degli eredi CA", contenuta nella lettera raccomandata di trasmissione a questa Corte dell'atto notificato d'integrazione del contradditorio, pervenuta in segreteria il 6.5.02.
Infatti, anche nel vigore del principio della libertà di forma degli atti processuali sancita all'art. 121 del codice del rito, è pur sempre necessario che gli atti stessi rivestano una forma ed un contenuto idonei al raggiungimento dello scopo e questi, nel caso si renda necessaria la proroga del termine fissato dal giudice per il compimento d'un determinato atto processuale dallo stesso disposto, devono essere tali da evidenziare nell'istante la consapevolezza di tale esigenza e la volontà specifica di provvedere al riguardo, l'una e l'altra da manifestarsi mediante un'espressa e puntuale richiesta di proroga del termine onde ottemperare all'ordine cui, per giustificato motivo, quegli non sia stato in grado di provvedere nel termine in precedenza fissato.
Il che non è, all'evidenza, ravvisabile nella comunicazione in esame.
In secondo luogo, un'istanza in tal senso non potrebbe, comunque, essere accolta.
Il termine assegnato ex art. 331 CPC per l'integrazione del contraddittorio è, infatti, perentorio ed il mancato rispetto di esso, da rilevarsi d'ufficio indipendentemente dalle eccezioni e/o difese della controparte e non sanabile neppure dalla tardiva costituzione di quest'ultima, non può essere prorogato, neppure sull'accordo delle parti, per l'espresso divieto fattone dall'art. 153 CPC, sì che l'eventuale proroga erroneamente concessa dal giudice è affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio (e pluribus: Cass. 26.11.99 n. 13188, 29.9.99 n. 10773, 24.7.99 n. 8009, 10.7.99 n. 7282, 5.5.99 n. 4511, 18.6.96 n. 5572, 24.1.95 n. 791). Nè la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione per la mancata tempestiva ottemperanza all'ordine del giudice può trovare limitazioni o deroghe in relazione alle ragioni determinanti del ritardo che la parte possa allegare, salvo l'intervento d'appositi provvedimenti legislativi che, disciplinando ipotesi particolari d'ostacoli frappostisi alla generale attività notificatoria delle parti in sede locale o nazionale, accordino opportune deroghe. È ben vero che alcune pronunzie di questa Corte hanno ritenuto ammissibile la concessione della proroga ove la parte abbia fornito la prova di non essere stata in grado di rispettare il termine per fatti ad essa non imputabili ne' per colpa ne' per dolo (Cass. 24.7.99 n. 8009, 26.10.92 n. 11626), tuttavia tale indirizzo non solo non può trovare applicazione al caso di specie, in quanto il notificante era già perfettamente a conoscenza del fatto che la notifica avrebbe avuto esito negativo essendo già edotto dell'intervenuto decesso del destinatario e non è pertanto invocabile alcuna causa di forza maggiore, ma neppure è da ritenere condivisibile in linea generale.
Il richiamato orientamento risulta, infatti, in evidente contrasto con i dati normativi e porge il fianco a critiche d'ordine sistematico, giacché, anzi tutto, la natura perentoria del termine per l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili (o tra loro dipendenti) nel giudizio d'impugnazione e la sua improrogabilità sono disposte dalla legge, ai sensi degli artt. 152, 153 e 331 CPC ed il codice stesso non prevede eccezioni all'improrogabilità dei termini perentori;
in secondo luogo, la disciplina de qua ha la sua ratio nell'esigenza di celerità del processo, id est in ragioni d'ordine pubblico processuale ostative di per se stesse ad una possibilità di deroga basata sull'apprezzamento discrezionale del giudice;
in fine, la disciplina stessa non viola il diritto di difesa, anzi ne amplia l'ambito, poiché è solo grazie alla previsione normativa in esame che, pur nei limiti da questa ritenuti compatibili con un rapido svolgimento del processo, è consentito alle parti di sanare un iniziale errore nell'introduzione del giudizio ponendo rimedio alle conseguenze, altrimenti negative, della mancata proposizione dell'impugnazione nei confronti di tutti i soggetti che dovevano partecipare al giudizio stesso in quel grado o fase a causa del vincolo del litisconsorzio (cfr. Cass. 26.2.01 n. 2756, 18.6.96 n. 5572). Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 1090,00 dei quali Euro 1.000/00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003