Sentenza 4 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/10/2003, n. 14844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14844 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2003 |
Testo completo
14844/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg Oggetto Presidente Dott. CLAUDIO VITALONE Lavoro Consigliere MORGIGNI| Dott. ANTONIO - Consigliere R.G. N. 1192/03 Dott. ANGELO DI POPOLO Consigliere Cron. 30028 Dott. GIANCARLO URBAN Rel. Consigliere Rep. Dott. GIOVANNI AMOROSO | ha pronunciato la seguente ud. 03/09/03 S EN TENZA sul ricorso proposto da: OL LL, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 21, presso lo studio dell'avvocato SANDRA GRAZIANI, rappresentata e difesa | dagli avvocati ALBERTO ANTOGNETTI, RUGGERO BERARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LA ST, FALL OL LL 1728, PO AN;
- intimati avverso il decreto del Tribunale di LA SPEZIA, depositato il 26/11/02 PROC FALL 1728; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Spo3 udienza del 03/09/03 dal Consigliere Dott. AMOROSO 5 -1- 2 5 4 GIOVANNI;
udito l'Avv. BLASI per delega Avv. BERARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. HINNA DANESI FABRIZIO, che ha concluso: per la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale e per il rigetto del ricorso. -2- 1192/2003 r.g.n. ud. 3 settembre 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. IN LL ha proposto ricorso avverso il decreto emesso, in sede di reclamo, dal Tribunale Civile della Spezia, sez. fall., in data 25-26 novembre 2002, notificato il 3 dicembre 2002, di rigetto del reclamo promosso dalla stessa IN, fallita, in data 11 ottobre 2002, avverso la ordinanza di vendita immobiliare con incanto emanata dal Giudice Delegato in data 2 maggio 2002 nel procedimento fallimentare n.1728 di IN LL esteso a AG Pier Giorgio, ordinanza che disponeva la vendita all'incanto del lotto n.1 "appartamento di civile abitazione ubicato in La Spezia, Corso Cavour n.367, pino 4°, censito a N.C.E.U. partita n.36558, fgl. 28 mapp. 155, sub 19".... abitato dalla reclamante-ricorrente, nonché di ogni atto preparatorio, connesso, consequenziale e di esecuzione (quale il provvedimento di aggiudicazione provvisoria dell'incanto a favore di CA NC e AN ST come disposto dal G.D. nella ordinanza dell'incanto avvenuto in data 1 ottobre 2002). La ricorrente premette che con sentenza del 23.08.1991 il Tribunale Civile e Penale della Speziaebbe a dichiarare il suo fallimento, quale titolare della ditta omonima corrente in La Spezia, Via Monfalcone, 29/ A. In tale momento, ovvero a partire dal 1965, la residenza abitativa della fallita era, ed è rimasta, in La Spezia, Corso Cavour, 367. Nelle more della procedura fallimentare, in assenza di comunicazioni o notifiche a favore della ricorrente, in data 2 maggio 2002 il G.D. emetteva ordinanza di vendita di n.2 lotti immobiliari, di cui uno riguardante proprio l'appartamento ove abitava la fallita, per la data del 1° ottobre 2002. Soltanto in data 2 ottobre 2002, ossia il giorno successivo all'espletato incanto, la Golinellli, a seguito di spontanea formale richiesta rivolta al Giudice Delegato di rilascio copia degli atti concernenti la vendita dei beni, veniva a conoscenza della emissione della suddetta ordinanza di vendita da parte del G.D. in data 2 maggio 2002 per l'immobile abitato dalla fallita (lotto n.1). Da qui l'interposizione di reclamo in data 11 ottobre 2002 avanti il Collegio del Tribunale 1192/2003 r.g.n. 3 ud. 3 settembre 2003 Fallimentare, ex art.26 L.F. per richiedere la declaratoria di nullità e/o illegittimità della ordinanza di vendita immobiliare limitatamente al lotto 1, oggetto di abitazione della fallita e, in subordine, la rimessione, con ordinanza ai sensi L.87/53, della questione di costituzionalità avanti la Corte Costituzionale dell'art. 108 ult. co. legge fall., correlato al precedente art.105 e all'art. 569 c. p.c., nella parte in cui non viene prevista la notifica al fallito dell'ordinanza di vendita con incanto dell'immobile abitato dal fallito medesimo;
ciò, previa sospensione da parte del G.D. del procedimento esecutivo immobiliare del fallimento, relativamente all'incanto del lotto 1) di cui all'ordinanza impugnata, sussistendone gravi motivi, anche ai sensi art.295 c.p.c. (stante la pregiudizialità della controversia). Il Tribunale, a seguito dell'espletamento istruttorio di comparizione delle parti, previa rispettiva esposizione delle ragioni difensive, anche relativamente alla sollevata questione di costituzionalità dell'art. 108 1. fall. "nella parte in cui non prevede l'obbligo della notifica dell'ordinanza di vendita del bene immobile abitato dal fallito medesimo", riteneva la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità e rigettava il reclamo proposto dalla IN. Avverso questo decreto ha proposto ricorso per cassazione la fallita con un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria. Il fallimento e gli aggiudicatari non hanno svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente censura il decreto impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 legge 11 marzo 1953 n.87, connessa alla omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare la ricorrente si duole del fatto che il tribunale, nel decreto impugnato, abbia omesso ogni motivazione circa la conformità dell'art. 108 1. fall. ai dettami : costituzionali. Invece il cit. art. 24 esige "un'adeguata motivazione" di manifesta infondatezza in riferimento ai parametri costituzionali evocati. 1192/2003 r.g.n. 4 ud. 3 settembre 2003 2. Il ricorso non è fondato. Premesso che come affermato già da questa Corte (Cass. 9 settembre 1996 n.8162) - il provvedimento con il quale il Tribunale fallimentare decide il reclamo ex art. 261. fall. è suscettibile di ricorso per cassazione, incidendo su diritti soggettivi e non essendo altrimenti impugnabile, deve considerarsi che l'unico motivo di ricorso con cui la - ricorrente deduce la violazione dell'art. 24 della legge n.87 del 1953 sull'incidente di costituzionalità - consiste in una censura del decreto impugnato nella parte in cui ha escluso che fosse non manifestamente infondata la sollevata eccezione di incostituzionalità. E' allora sufficiente a tal proposito ribadire quanto già affermato da questa Corte (Cass. 10 ottobre 1985, n. 4931) secondo cui il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi nella mera critica della pronuncia impugnata per la ritenuta irrilevanza ovvero manifesta infondatezza della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale giacché la questione di costituzionalità di una norma, per un verso non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, e per altro verso, può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che rilevata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conf. v. anche, più recentemente, Cass. 18 febbraio 1999 n. 1358 e Cass. 22 aprile 1999, n. 3990). Pertanto, considerato che proprio ai sensi dell'art. 24, 2° comma, l. 11 marzo 1953 n. 87, la cui violazione è evocata dalla ricorrente, l'eccezione di incostituzionalità può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo, l'eventuale erroneità della valutazione del giudice che, nel provvedimento impugnato, la abbia ritenuta manifestamente irrilevante o infondata, è del tutto irrilevante alla luce della possibilità che il giudice del gravame sia sollecitato a compiere una nuova autonoma delibazione della questione, in ipotesi difforme da quella effettuata dal giudice del precedente grado. Quindi non può avere ingresso la censura della ricorrente - né sotto il profilo della violazione dell'art. 24 cit., né sotto quello del (parimenti allegato) vizio di motivazione - secondo cui il tribunale, nell'escludere la non manifesta infondatezza della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, avrebbe omesso di “fornire adeguata motivazione". 1192/2003 r.g.n. 5 ud. 3 settembre 2003 3. Ove poi la censura della ricorrente, ancorché così formulata, fosse comunque idonea ad essere considerata come riproposizione dell'eccezione di illegittimità costituzionale, piuttosto che come censura del provvedimento impugnato nella parte in cui tale (già sollevata) eccezione abbia disatteso, deve innanzi tutto considerarsi che la giurisprudenza di questa Corte è effettivamente nel senso che l'art. 108, u. co., 1. fall. (R.D. 15 marzo 1942 n. 267) non preveda la notifica al fallito dell'ordinanza con cui il giudice delegato dispone la vendita di beni della massa fallimentare. Già Cass. 20 novembre 1987 n. 8558 ha affermato che la mancata notificazione dell'estratto dell'ordinanza del giudice delegato al fallimento, che dispone la vendita a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sullo immobile, nonché ai creditori ipotecari iscritti, come disposto dall'art. 108, quarto comma, legge fall., può essere fatta valere solo dai detti creditori e non dal fallito che non vi ha interesse. Questo indirizzo è stato confermato da Cass. 2 giugno 1993 n.6158 che ha ribadito che il fallito non e' legittimato a far valere la violazione del principio normativo di cui all'art. 108, ultimo comma, cit., secondo cui un estratto dell'ordinanza che dispone la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile, nonché ai creditori ipotecari iscritti, in quanto detta notifica è prescritta nell'esclusivo interesse dei creditori. Non sussiste quindi l'obbligo della notifica dell'ordinanza di vendita al fallito - ha precisato questa Corte - atteso che l'art. 108, quarto comma, cit. nell'individuare i soggetti ai quali deve essere notificata la predetta ordinanza non annovera, tra di essi, il fallito, né un siffatto obbligo può discendere dalle norme del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, richiamate dall'art. 105 1. fall. in quanto compatibili, poiché l'art. 569, quarto comma, cod. proc. civ. non prevede che l'ordinanza di vendita debba essere notificata al debitore esecutato. Peraltro, con riferimento al procedimento esecutivo ordinario (e quindi all'art. 569 cit.), Cass. 25 febbraio 1994 n. 1929 ha dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 617 c.p.c. per contrasto con l'art. 24 cost. con riferimento all'asserita impossibilità per il debitore esecutato, cui non sia stato notificato il decreto previsto dall'art. 569 c.p.c., di esercitare i diritti relativi al processo esecutivo 1192/2003 r.g.n. 6 ud. 3 settembre 2003. -di cui è parte atteso che, quando il giudice dell'esecuzione non dispone la comparizione delle parti o non sia portata a conoscenza dell'interessato, il decreto con il quale questa sia fissata, non si verifica alcuna decadenza dell'esercizio del diritto di difesa, ma detta omissione si riflette sui successivi atti del procedimento esecutivo, che potranno essere impugnati con l'opposizione agli atti esecutivi. Né l'obbligo della notifica dell'ordinanza di vendita al fallito è previsto né può desumersi dall'art. 47, secondo comma, 1. fall. che esclude che la casa di proprietà del fallito, già adibita ad abitazione dello stesso e della sua famiglia, possa essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività. Fino a tale data infatti questa destinazione permane, ma non impedisce che il bene possa essere oggetto di vendita con incanto ai sensi dell'art. 108 cit.; l'ordinanza di vendita non ha affatto l'effetto di "anticipare" la cessazione dell'uso dell'abitazione, ma opera sul versante della liquidazione delle attività che ex lege comporta la cessazione dell'uso. A tal proposito Cass. 30 maggio 2000 n. 7142 ha precisato che il diritto del fallito di conservare, a norma dell'art. 47 legge fall., l'alloggio di sua proprieta' destinato ad abitazione per se' e la sua famiglia fino al momento della vendita, non ha rilevanza esterna;
in particolare Cass. 23 aprile 1992 n. 4893, con riguardo alla vendita all'incanto di un bene immobile di proprieta' del fallito destinato ad abitazione coniugale, ha ulteriormente posto in rilievo come il coniuge del fallito difetta di legittimazione a far valere eventuali irregolarità del procedimento di liquidazione, perche' rispetto ad esse e alla loro riparazione in funzione di un migliore risultato liquidatorio sussiste soltanto un interesse indiretto e di mero fatto a ritardare il momento in cui, con il compimento della liquidazione, l'immobile dovra' essere liberato.
4. Questa essendo lo stato della giurisprudenza e quindi la situazione di diritto vivente relativamente alla disposizione censurata, la possibile eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 108 fall. in riferimento ai parametri evocati dalla ricorrente (artt. 2, 3, 24, 26, 32 e 101 Cost.) - ove nel motivo di ricorso possa leggersi, oltre alla censura del provvedimento impugnato, anche la riproposizione dell'eccezione medesima già sollevata innanzi al tribunale sarebbe comunque inammissibile per difetto di rilevanza. 1192/2003 r.g.n. 7 ud. 3 settembre 2003 Il tribunale ha infatti espressamente considerato che il reclamo non sarebbe tardivo rispetto alla conoscenza effettiva dell'atto impugnato (avvenuta il 2 ottobre 2002) quando la ricorrente ha chiesto ed ottenuto copia dell'ordinanza impugnata;
sicché la possibile rilevanza della questione risiederebbe in eventuali censure mosse all'ordinanza di vendita e non esaminate dal tribunale che ha escluso l'esistenza dell'obbligo di notifica dell'ordinanza al fallito e quindi non ha dato rilievo alla data di ritiro della copia dell'atto la quale segna, al più tardi, il momento della conoscenza legale dell'atto stesso. Ed allora in questa fattispecie da un'eventuale pronuncia additiva della Corte costituzionale che introducesse, nella disposizione censurata, l'obbligo di notifica al fallito dell'ordinanza di vendita dal giudice delegato (vuoi in generale, vuoi nella più limitata fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 47 cit.), conseguirebbe l'obbligo del tribunale di vagliare le (eventuali) censure della ricorrente all'atto impugnato consegnatole in copia in una data rispetto alla quale il ricorso sarebbe tempestivo. Ma né la ricorrente né il tribunale indicano tali censure che dovrebbero inficiare l'ordinanza di vendita. Insomma la questione di costituzionalità sarebbe rilevante solo se strumentale all'accoglimento del reclamo e all'annullamento dell'ordinanza del giudice delegato;
mentre la questione, come formulata dalla ricorrente, è meramente astratta e quindi inammissibile atteso che si ripete - né la ricorrente né il tribunale indicano il possibile - vizio dell'ordinanza di vendita del giudice delegato: ove anche il reclamo fosse da ritenere tempestivo (a seguito di una pronuncia additiva della Corte costituzionale che inserisse nell'art. 108 1. fall. anche l'obbligo di notifica al fallito), non è indicata alcuna ragione per cui il tribunale avrebbe dovuto accogliere il reclamo stesso ed annullare l'ordinanza di vendita.
5. Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio atteso che le parti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva. 1192/2003 r.g.n. 0 ud. 3 settembre 2003 0
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 3 settembre 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Apteroso) (Claudio Vitalone) هلا مع مسار IL CANCELLIEREI CANO Depositato in Cancelleria/ 14OTT. 2003 N E ffff joggi, R E U T IL CANCELLIERE S R O C 1192/2003 r.g.n. ud. 3 settembre 2003