Sentenza 10 luglio 1999
Massime • 1
Il termine assegnato ex art. 331 cod. proc. civ. per l'integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione ha carattere perentorio e, pertanto, il suo inutile decorso, senza che alcuna delle parti abbia provveduto all'integrazione, importa l'inammissibilità del gravame ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, restando escluso che il termine possa essere prorogato o sostituito dal giudice anche sull'accordo delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/07/1999, n. 7282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7282 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI rel. "
Dott. Rafaele CORONA "
Dott. Ugo RIGGIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PE RO, in proprio e quale procuratore generale di PE AM RO, elettivamente domiciliato in ROMA al viale dei PARIOLI n. 76 presso lo studio ER & D'OR e rappresentato e difeso dall'avv. Francesco DEL VECCHIO, giusta procura in atti = RICORRENTE =
contro
OM ON
INTIMATA
nonché
PE IO TO.- PE AR;
PE TO;
PE RO;
PE ON;
VA IO, VA Franca, VA Rita, VA Ines, quali eredi di VA IA;
DE AG IO, DE AG Ioao, DE AG NC, STABILE FRANCO M. Cristina, STABILE ALESSIA Custodia NA, eredi di PE GI;
FE VI e FE IO, eredi di PE SA;
RT NA e RT TO, eredi di PE LI;
= INTIMATI =
per la cassazione della sentenza n. 1811/94 resa dalla Corte d'Appello di NAPOLI emessa il 22.4.1994, dep. il 14 luglio 1994;
udita la relazione della causa svolta dal relatore Cons. dott. Franco PONTORIERI;
Udito, per il ricorrente, l'avv. F. DEL VECCHIO che ha concluso per il accoglimento del ricorso;
sentito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 29.12.1986 , e 15.01.1987, PE RO, in proprio e quale procuratore dei germani PE IO TO e PE AM RO, premesso che era deceduto in BRASILE senza testamento lo zio paterno PE AM, convenne in giudizio davanti al tribunale di NAPOLI la vedova OM ON nonché gli altri eredi PE AR, ED SA, ED GI, PE LI ed i figli ed eredi di PE LU, deceduto: PE TO, PE AR e PE ON al fine di sentir dichiarare aperta la successione di PE AM con attribuzione di metà dei beni ereditari siti in NAPOLI, SALERNO e CASAMICCIOLA al coniuge superstite OM ON e, sciolta la comunione ereditaria, attribuita la rimanente metà ai fratelli germani ed agli eredi di questi.
PE AR, ON e RO aderivano alla aomanda del loro congiunto, mentre OM ON, costituendosi, opponeva che, essendo il de cuius, al momento della morte, cittadino brasiliano, dovevasi applicare la legge vigente in BRASILE in forza della quale era a lei devoluta l'intera eredità.
Con sentenza del 1^ ottobre 1990, il tribunale adito rigettava la domanda affermando che, essendo il PE AM, cittadino brasiliano ed avendo egli perduto la cittadinanza italiana, l'eredità andava devoluta, secondo le previsioni della legge brasiliana, interamente al coniuge superstite.
Avverso tale sentenza, insistendo nelle proprie domande, propose appello PE RO in proprio e quale procuratore dei germani AM RO, AR, TO e RO.
La OM, costituendosi, eccepì che erano state pretermesse alcune parti nei cui confronti andava integrato il contraddittorio in quel grado e concluse per la conferma della decisione impugnata e la cancellazione della trascrizione della citazione. Il C.I., con ordinanza del 26 nov. 1991, dispose, quindi, l'integrazione del contraddittorio per il udienza del 17.03.1992. Gli appellanti adempirono notificando l'impugnazione a VA IA erede di PE RO, PE ON, PE AR, PE SA, ED US e PE LI ma non anche a PE IO TO, sicché alla udienza del 17.03.1992 la OM, per tale omissione, eccepì l'inammissibilità dell'appello. Alla successiva udienza del 30.06.1992 PE IO TO si costituì eccependo che, essendo egli residente in BRASILE, il termine concesso per l'integrazione del contraddittorio era inferiore a quello previsto dall'art. 163 bis c.p.c. a comparire, per cui la sua costituzione era da reputarsi tempestiva. Rilevò, poi, con appello incidentale, che, essendo stato notificato l'atto introduttivo a PE RI, SA, GI ed LI ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mentre costoro erano di già decedute in BRASILE, andava dichiarata la nullità della sentenza impugnata e rimessi gli atti al primo giudice. Concluse nel merito per l'applicazione della legge italiana nella successione del de cuius e dedusse, altresì, in subordine, che, nel caso, anche secondo la legge brasiliana, poiché non si era in presenza di regime di comunione coniugale stipulato per atto scritto, anche i collaterali dovevano essere chiamati all'eredità.
La Corte d'Appello, con sentenza del 14 luglio 1994, dichiarò inammissibili sia il appello principale che quello incidentale. Precisò che l'inammissibilità dell'appello principale derivava dalla mancata integrazione del contraddittorio nei termini fissati e quella dell'appello incidentale tardivo sia dalla mancata notifica alle parti contumaci, sia, a mente dell'art. 334, secondo comma, C.P.C., stante le inammissibilità dell'impugnazione principale.
Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso PE RO, in proprio e quale procuratore generale di PE AM RO, per un unico motivo.
Gli intimati non hanno apprestato difese.
Con ordinanza interlocutoria del 3 febbraio 1998, resa in camera di consiglio, questa Corte ordinava, ex artt. 331 e 375 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di PE AR, PE TO, PE RO, PE ON, VA IA, PE RI, PE SA, PE GI e PE OL mediante notificazione del ricorso nel termine perentorio di gg.180 dalla comunicazione della stessa.
Veniva, quindi, rifissata la discussione per l'udienza odierna. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, precisato che, pur avendo notificato tempestivamente a tutte le parti come in epigrafe indicate l'atto di impugnazione, non è stato depositato, nei termini previsti a pena di improcedibilità dall'art. 371 bis c.p.c., l'atto della integrazione del contraddittorio, disposta alla precedente udienza. In data 17 dicembre 1998, però, - e quindi prima della scadenza del termine fissato, essendo stata data comunicazione dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio in data 7 maggio 1998 - il difensore del ricorrente ha depositato in cancelleria istanza di rimessione in termine non avendo avuto restituito dal BRASILE, benché avesse adempiuto a tutte le incombenze in Italia, le copie degli atti notificati in quello Stato.
La Corte, rilevato che la parte è incorsa nella decadenza suddetta per causa a lui non imputabile, essendo stato il ritardo dovuto alle innumerevoli difficoltà con cui sono stati individuati i legittimati passivi a seguito di alcuni decessi di litisconsorti necessari ed alla mancata tempestiva restituzione degli atti notificati in BRASILE, ritiene di non dover dichiarare l'improcedibilità del ricorso ma di accogliere, ex art. 184 bis c.p.c., l'istanza del ricorrente di rimessione in termine e, considerato che gli atti integrativi sono stati già notificati e depositati in cancelleria, di procedere, conformemente a quanto richiesto dalla difesa e dal P.M., all'esame del gravame.
Con l'unico motivo di ricorso il PE denunzia violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n.3 c.p.c. in relazione agli artt.163 bis, 331, 354 c.p.c. e 24 Cost), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) e deduce che, erroneamente, la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la sua impugnazione avverso la sentenza di primo grado per non avere tempestivamente integrato il contraddittorio, non avendo tenuto conto che non era stato concesso un congruo termine ai fini della difesa e costituzione in giudizio dei litisconsorti cui notificare l'atto di integrazione. Sostiene il ricorrente, infatti, che, essendo il integrazione del preordinata allo scopo di rendere possibile la decisione nel merito con la partecipazione di tutti i litisconsorti, l'atto che la concreta non può non avere la natura di una vera e propria "vocatio in ius" con conseguente applicazione di tutte le regole relative, compresa quella del rispetto del termine di comparizione attesa la necessità di riservare al destinatario dell'atto integrativo un trattamento del tutto uguale a quello degli altri litisconsorti e consentirgli, così, di esercitare, in posizione di parità, il proprio diritto alla difesa. Deduce, quindi, che non essendo stato concesso, nel caso, il termine di cui all'art. 163 bis c.p.c. e neppure un termine congruo al fine di consentire al chiamato l'eventuale esercizio del suo diritto alla difesa, non avrebbe dovuto esser dichiarata inammissibile l'impugnazione - senza peraltro alcuna idonea motivazione - e ciò anche in considerazione che la successiva spontanea costituzione del convenuto aveva raggiunto lo scopo cui l'integrazione era finalizzata.
I rilievi non sono da condividere.
Correttamente, infatti, la Corte d'Appello ha affermato che il termine disposto dall'istruttore, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione ha carattere perentorio e, pertanto, se lasciato decorrere senza. che alcuna delle parti vi abbia provveduto, importa l'inammissibilità del gravame ai sensi del secondo comma dello stesso articolo e non può essere prorogato o sostituito dal giudice, nemmeno sull'accordo delle parti.
È, altresì, da escludere che la inammissibilità del gravame possa essere evitata dalla spontanea costituzione della parte chiamata ad integrare il contraddittorio, ove questa non avvenga all'udienza successiva fissata dall'istruttore nell'ordinanza che disponeva l'integrazione, in quanto solo nel caso di tempestiva comparizione lo scopo è stato raggiunto e la mancata citazione è stata sanata, mentre la comparizione in un momento successivo non può considerarsi utile in quanto l'inammissibilità si è ormai verificata con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Detta inammissibilità del gravame, inoltre, si verifica- anche quando il giudice, nell'ordinanza di integrazione, non abbia fissato il termine nel quale la citazione deve essere fatta, essendo sufficiente, per il esistenza dell'onere incombente all'attore ai sensi dell'art. 331 citato, che il giudice abbia indicato, con congruo intervallo, la suddetta udienza di comparizione delle parti che, in tale ipotesi, viene a costituire il termine ad quem della citazione. A nulla rileva, invero, in tal caso, che non sia stato rispettato il termine a comparire prescritto dalla legge, essendo salva, una volta notificato l'atto di integrazione nel termine perentorio fissato, la facoltà, riservata al prudente apprezzamento del giudice, di vagliare le conseguenze di un termine di comparizione eventualmente troppo breve e ciò sia per l'ipotesi che il citato non compaia, nel qual caso puo disporsi una seconda citazione;
sia per l'ipotesi in cui, comparendo, chieda di poter efficacemente esercitare il suo diritto di difesa, e, nel caso, può rinviarsi la causa, a tal fine, ad una udienza successiva.
Ne può condividersi l'ulteriore rilievo del ricorrente secondo cui la Corte d'Appello avrebbe dovuto, prioritariamente, prendere atto del fatto, comprovato da IO TO all'udienza del 2 marzo 1993, ancora successiva a quella in cui si è tardivamente costituito, che il giudizio di primo grado non si era svolto con la partecipazione di tutte le parti che ivi dovevano essere convenute e rimettere la causa al primo giudice, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto, afferendo la mancata integrazione del contraddittorio in appello alla regolare instaurazione del rapporto processuale in tale grado, tanto impedisce che sorga la possibilità di un giudizio valido per la mancanza di legittimo contraddittorio. La deducibilità o rilevabilità, in sede di gravame, di nullità afferenti il giudizio di primo grado, ivi incluse quelle implicanti rimessione degli atti al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c., postula, infatti, la rituale e valida proposizione della impugnazione (Cfr.: Cass., 14 giugno 1985 n. 3591). Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato senza condanna alle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 1999