Sentenza 28 settembre 2007
Massime • 1
È legittima l'assegnazione di una provvisionale in favore della vittima di un infortunio sul lavoro nei cui confronti sia stata già disposta rendita I.N.A.I.L., la quale non risarcisce tutti i danni morali conseguenti al reato. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che la rendita I.N.A.I.L. si fonda su presupposti solidaristici differenti da quelli propri del risarcimento del danno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2007, n. 43387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43387 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 28/09/2007
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1404
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 043248/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UA AN N. IL 28/06/1962;
2) UA RA N. IL 25/03/1976;
avverso SENTENZA del 19/01/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. A. Denaro per la parte civile;
F. Annichierico, che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore Avv. G. Mati che conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GU VA e GU FR hanno proposto due ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, emessa in data 19 gennaio 2006, con la quale, in qualità di amministratore unico della ditta committente dei lavori, il primo, e di capo cantiere di fatto, il secondo, venivano condannati per il reato di lesioni personali colpose gravi, aggravate dalla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, deducendo quali motivi:
a) il travisamento dei fatti e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in tema di responsabilità, perché l'infortunio non si è potuto verificare secondo le dichiarazioni rese dalla parte offesa, in quanto la stessa sarebbe dovuta cadere a corpo morto per infilarsi nello spazio lasciato libero tra tetto e ponteggio ed avrebbe dovuto contrarre l'addome di circa un centimetro e mezzo, poiché il varco era di 26,8 cm, mentre l'addome della vittima era di cm. 28, sicché il perito nell'elaborato scritto ed ancor più in sede dibattimentale ha affermato di non sapersi spiegare come sia accaduto il fatto, giacché, pur se l'addome si può contrarre, la perizia è stata eseguita dopo molto tempo dall'infortunio, onde la forzata inattività della parte offesa l'avrebbe potuta fare ingrassare, le assi sono spostabili e le posizioni di caduta possono essere diverse, il perito ritiene, quindi, un mistero la caduta ed afferma di sconoscere in quale modo sia potuto passare da quel varco, anche perché non ha controllato il referto medico in relazione alla localizzazione delle ferite;
b) l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, e la manifesta illogicità della motivazione in tema di responsabilità del GU VA, in quanto l'incidente si è verificato per carenze organizzative dell'appaltatore o del lavoratore autonomo e non della società, che aveva, comunque, individuato un responsabile del cantiere;
c) l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 539, 540 e 546 c.p.p., in relazione all'art. 112 c.p.c., e la carenza ed illogicità
manifesta della motivazione in punto statuizioni civili, perché il giudice di appello non ha risposto ai motivi proposti con il gravame ed ha confermato una provvisionale provvisoriamente esecutiva di Euro 25.000,00, che va ad aggiungersi alla somma di Euro 77.468,53 versata dall'istituto assicuratore della società di cui è amministratore unico il GU VA, la Capitius, senza considerare un preponderante concorso di colpa della vittima ed il cospicuo importo versato dall'assicurazione e senza motivare sulla notevole rendita capitalizzata dall'INAIL con violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto la parte offesa aveva giustificato detta provvisionale sulla base delle notevoli spese mediche da affrontare, mentre, in motivazione, non vi è alcun riferimento su ciò. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che l'epoca di commissione del reato è il 29 luglio 1999 e non lo stesso giorno e mese del 2000, come erroneamente indicato nelle sentenze dei Giudici di merito, giacché detta data risulta dalla rettifica operata dal P.M. e contenuta nella trascrizione del verbale di udienza del 12 luglio 2002 (pag. 4), in cui si disponevano le opportune correzione, non effettuate. Pertanto, la prescrizione, in conseguenza del giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sull'aggravante, sarebbe maturata il 29 gennaio 2007, ove non sussistessero cause di sospensione di detta causa estintiva dei reati o i motivi non fossero inammissibili. Infatti,secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte,l'inammissibilità del ricorso, non avendo fatto instaurare il rapporto processuale con l'impugnazione (cfr. Cass. sez. un. 21 dicembre 2000 n. 32 rv. 217266, Cass. sez. un. 11 settembre 2001 n. 33542 rv. 219531 e Cass. sez. un. 22 giugno 2005 n. 23428 rv. 231164), non consente di dichiarare la successiva prescrizione dei reati, occorrendo, pure, considerare le cause di sospensione della prescrizione per rinvii del dibattimento su istanza del difensore o dell'imputato per motivi non dovuti a concessione di termini a difesa o da ragioni istruttorie (Cass. sez. un. 14 gennaio 2002 n. 1021 rv. 220509).
Orbene, i motivi addotti, sebbene molti siano inammissibili (quelli attinenti al preteso vizio motivazionale), perché concernono differenti ricostruzioni di risultanze processuali ed allegazioni in fatto, cui la Corte gigliata aveva fornito coerente risposta, sono, soltanto, infondati, mentre non risulta esistente alcuna sospensione della prescrizione, sicché l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, rigettandosi i ricorsi agli effetti civili con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della costituita parte civile, liquidate in complessive Euro 2.250,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario oltre I.V.A. e C. P. A..
Infatti, richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di sindacato di legittimità della motivazione, anche dopo le modifiche introdotte all'art. 606 c.p.p., lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, e l'obbligo di allegazione e di autosufficienza dei ricorsi
(Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, rv. 21479 Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n. 12, rv. 216260 e Cass. sez. un. 10 dicembre 2003 n. 47289, rv. 226074 per i vizi motivazionali;
Cass. sez. 6^ 27 aprile 2006 n. 14624 rv. 233621; Cass. sez. 2^ 7 giugno 2006 n. 19584 rv. 233775; Cass. sez. 6^ 1 agosto 2006 n. 27429 rv. 234559 e Cass. sez. 2^ 9 giugno 2006 n. 19850 rv. 234163 sui limiti del sindacato di legittimità, anche dopo la L. n. 46 del 2006; Cass. sez. 1^ 14 giugno 2006 n. 20370 rv. 233778 e rv. 234115, Cass. sez. 6^ 7 luglio 2006 n. 23781 rv. 234152 e Cass. sez. 6^ 6 luglio 2006 n. 23524 rv. 234153 sull'autosufficienza del ricorso), già dalla selettiva scelta delle dichiarazioni del perito e del contenuto dell'elaborato scritto si evince come le affermazioni dell'impugnata sentenza sul punto siano ineccepibili.
Ed invero, la Corte gigliata da atto "della compatibilità di passaggio tra il corpo (della vittima) e le dimensioni del pertugio tra impalcato e tetto", richiamando e precisando le argomentazioni della motivazione della pronuncia del giudice di primo grado, evidenzia come per ritenere possibile una caduta oltre l'impalcato, secondo la ricostruzione alternativa difensiva, la posizione della parte offesa sul tetto doveva essere diversa da quella dalla stessa indicata e, comunque, sarebbe stata necessaria una spinta o una rincorsa per gettarsi con un'evidente incongruenza, tiene presenti la posizione della vittima, l'assenza di appigli sulla falda del tetto in costruzione, l'inclinazione del tetto e l'irrilevanza dell'asserita ruvidezza della falda, la localizzazione delle fratture (sambe e parti inferiori), non considerata dal perito, tali da confermare la caduta "in piedi " del lavoratore, la posizione in cui questi fu trovato (alla base del muro perimetrale del villino e non oltre l'impalcato), sicché la ricostruzione difensiva è del tutto smentita dai fatti, la contrazione dell'addome, la forza gravitazionale, l'elasticità degli assi del ponteggio e la loro possibilità di spostarsi, perché non inchiodate, e la possibilità che la parte offesa fosse tramortita per l'urto, per cui sarebbe potuta cadere a peso morto.
Infine, dimostra in maniera ineccepibile il nesso eziologico tra l'evento e le violazioni alle norme di prevenzione infortuni contestate (omessa informativa dei rischi connessi con quello specifico lavoro e mancato apprestamento di un'impalcatura conforme a legge per evitare il pericolo di cadute), affermando pure l'indebito inserimento nell'attività dell'appaltatore del committente senza che sul punto vi sia alcuna doglianza nei ricorsi.
Pertanto, poiché non appare evidente alcuna possibilità di proscioglimento nel merito ed anzi risulta chiara la responsabilità dei ricorrenti, anche quella del committente, secondo pacifica giurisprudenza di questo Giudice di legittimità (cfr. Cass. sez. 4^ 29 luglio 2004 n. 32943 rv. 229084 Cass. sez. 4^ 19 agosto 2005 n. 31296 rv. 231658 e Cass. sez. 4^ 16 febbraio 2006 n. 5977 rv. 233246), perché, secondo giurisprudenza uniforme (Cass. sez. 4^ 31 dicembre 2003 n. 49492 rv. 221073), in materia di infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 626 del 1994, e s. m. non esime il datore di lavoro, e le altre figure ivi istituzionalizzate, ed, in mancanza, il soggetto preposto alla responsabilità ed al controllo della fase lavorativa specifica, dal debito di sicurezza nei confronti dei subordinati, mentre, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo, come nella fattispecie, sia da ricondurre all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento (Cass. sez. 4^ 4 dicembre 2001, Fabbian, Cass. sez. 4^ 22 novembre 2004 n. 45068 rv. 230279 e Cass. sez. 4^ 4 febbraio 2004, Calabrese), deve applicarsi solo la causa di estinzione dei reati per prescrizione. Per quel che concerne il secondo ricorso attinente a censure inerenti alle statuizioni in materia civile, più pertinenti a causa del disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, la Corte Territoriale esclude la responsabilità del lavoratore autonomo e, comunque, la limita ad una graduazione minimale, sicché il motivo sul punto non è fondato, mentre è inammissibile quello relativo alla liquidazione della provvisionale. Infatti, secondo giurisprudenza costante (Cass. sez. 5^ 15 ottobre 2004 n. 40410 rv. 230105) la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del Giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. Peraltro, in tema di risarcimento di danni scaturenti da reato, è legittima l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale in favore della vittima di infortunio sul lavoro, nei cui confronti sia stata già disposta rendita I.N.A.I.L., la quale non risarcisce tutti i danni morali conseguenti al reato (Cass. sez. 4^ 18 dicembre 1990 n. 16541 rv. 186107), tanto più può aggiungersi che la rendita I.N.A.I.L. si fonda su presupposti solidaristici differenti da quelli propri del risarcimento del danno, sicché il titolo è differente e può concorrere con quello derivante dalla responsabilità penale, fatta salva l'azione di rivalsa dell'Istituto nei confronti del responsabile, sicché solo al termine di detto complesso iter e di tutte queste valutazioni potrebbe assumere parziale rilievo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della costituita parte civile;
spese che liquida in complessive Euro 2.250,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007