Sentenza 14 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di ordinamento penitenziario, il divieto di concessione del permesso-premio imposto dall'art.4 bis della legge n. 354 del 1975 si applica anche al condannato l'esecuzione della cui pena sia iniziata anteriormente alla disposizione introduttiva del divieto medesimo (art. 15 D.L. n.306 del 1992, convertito nella legge n.356 del 1992, vedi Corte cost. ordinanza n. 308 del 2001)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2004, n. 44352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44352 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 14/10/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 3916
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 006415/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IO, N. IL 14/09/1949;
avverso ORDINANZA del 27/11/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Col provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto dal NC avverso il diniego di concessione di un permesso-premio, oppostogli dal magistrato di sorveglianza il 23.5.2003.
Osservava in proposito il tribunale che costui era stato condannato, fra l'altro, per il delitto previsto dall'art. 630 c.p. e che, pertanto, ostava alla concessione il disposto dell'art. 4 bis ord. penit.; ne' gli giovavano l'eventuale scioglimento del cumulo (visto che la pena inflitta per tale ipotesi non era stata ancora interamente espiata) o le invocate pronunce della Corte Costituzionale, dal momento che il NC mai aveva fruito dell'esperienza premiale ex art. 30 ter (sentenza n. 504/1995), ne' raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto (sentenza n. 137/1999). Men che mai il condannato poteva invocare l'irretroattività dell'art. 4 bis - in ragione della commissione dei fatti, prima della sua introduzione - in quanto tale norma non atteneva al regime sanzionatorio ma a quello trattamentale, ne', riguardo alla materia qui trattata, v'era stata una previsione legislativa in senso contrario.
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione, a mezzo del suo difensore, il NC, che denunciava violazione di legge. Il ricorrente aveva espiato ben più dei due terzi della pena inflittagli per reati ostativi, ponendosi quindi nella posizione di poter fruire dei benefici premiali, visto che la legge n. 356/1992 (che aveva introdotto aggravamenti trattamentali, in epoca di interventi legislativi emergenziali) era entrata in vigore quando già una congrua espiazione era avvenuta;
dato il livello di rieducazione raggiunto (ed ingiustamente svalutato dall'ordinanza impugnata, che non teneva conto delle positive notazioni al riguardo, arrestandosi, come in precedenti occasioni, dinanzi all'affermata necessità di un trattamento unicamente intramurario) e non essendovi prova dell'attualità di collegamenti colla criminalità organizzata, la sua aspettativa avrebbe dovuto essere soddisfatta. Il ricorso è infondato.
L'applicazione del divieto di concessione del permesso-premio, imposta dall'art. 4 bis ord. penit. a condannato che, fra l'altro, si è visto rigettare (come si evince dalla lettura dell'ordinanza impugnata) la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di impossibilità o inesigibilità di utile collaborazione colla giustizia, è stata correttamente richiamata dal tribunale sulla base di duplice argomentazione. Da un lato, invero, è pacifico che il divieto si applichi anche ai casi di inizio dell'esecuzione della pena, precedente l'entrata in vigore della norma, come si afferma essere quello di specie;
lo ha riconosciuto la Corte Costituzionale colla decisione n. 308/2001, sul rilievo che essa, non comportando una modificazione dei presupposti sostanziali del permesso-premio, rimane estranea alla sfera di applicazione del principio di irretroattività della legge penale. Dall'altro lato, la riconosciuta inadeguatezza dell'"iter" rieducativo del condannato, ai fini che qui rilevano, è argomentata insindacabilmente dal tribunale e il ricorrente vi oppone solo generiche rimostranze. Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2004