Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5104 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA DEL OPOD TALK O0 5 1 0 4 /4/0 2 LA CORTE SUUREMA DI CASSAZIONI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 21073/99 Consigliere - Cron.15621 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere- Rep. Dott. Natale CAPITANIO - Dott. Camillo Consigliere FILADORO - Ud.17/12/01 Consigliere Dott. Paolo STILE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritt! L. 1.55 12 APR. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLI E FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale E rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CANCELLERIA in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MA AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato 2001 5120 TIZIANA ANTONELLO FERRANDI, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 847/98 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 12/11/98 R.G.N. 1060/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Natale udienza del 17/12/01 dal CAPITANIO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Tribunale di Bolzano SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 27 novembre 1996 MA TT, premesso che aveva lavorato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato s.p.a. e che al momento del pensionamento aveva avuta liquidata l'indennità di buonuscita in violazione dell'art. 96 C.C.N.L. del settore per il periodo 1990 / 1992, in virtù del quale gli aumenti economici previsti da tal contratto dovevano applicarsi a tutto il personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo pensioni del personale nel periodo di vigenza contrattuale;
ciò premesso, conveniva in giudizio la società datrice di lavoro davanti al Pretore di Bolzano chiedendo che la convenuta venisse condannata al pagamento della differenza, con gli accessori di legge, tra l'indennità di buonuscita liquidata e quella dovuta in riliquidazione con il calcolo degli aumenti tabellari previsti dal richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro 1990 / 1992. Il Pretore adito con sentenza n.358 del 1998 accoglieva la domanda condannando le Ferrovie dello Stato alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita e al pagamento delle differenze, degli accessori e delle spese del giudizio. Con sentenza in data 6 novembre / 12 novembre 1998 il Tribunale di Bolzano rigettava l'appello delle Ferrovie dello Stato osservando che l'art. 96 del C.C.N.L. andava interpretato nel senso che i benefici tabellari previsti dal contratto collettivo dovevano essere corrisposti integralmente alle scadenze previste non soltanto ai dipendenti in servizio ma anche a quelli collocati in pensione nel periodo di vigenza del contratto collettivo medesimo. Il giudice del gravame aggiungeva che siffatta interpretazione nemmeno contrastava con il testo dell'art. 14 della legge n. 829 del 1973, che rapporta il calcolo dell'indennità di buonuscita all'ultima retribuzione di fatto percepita giacchè la norma nel fare riferimento testualmente , all'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, intende riferirsi a quello percepito di fatto. 1 Peraltro, concludeva il Tribunale, l'art. 38 del C.C.N.L. del settore, nel prevedere che l'aumento tabellare fosse calcolato ai fini dell'indennità di buonuscita non faceva distinzioni tra il ' dipendente che avesse maturato l'aumento retributivo mentre era in servizio e il dipendente posto in quiescenza prima delle scadenze tabellari ma nella vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro che li aveva accordati. Le Ferrovie dello stato ricorrono per cassazione con tre motivi. Il lavoratore resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società datrice di lavoro denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, la quale andrebbe interpretata nel senso che per ammontare dell'ultimo stipendio mensile deve intendersi quello percepito e non già quello spettante. Con il secondo motivo le Ferrovie dello Stato denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disposizioni sulla legge in generale, in quanto il Tribunale, in violazione della citata norma, avrebbe attribuito al citato art. 14 un significato diverso da quello fatto palese dalla lettera delle parole utilizzate dal legislatore. Con il terzo motivo, infine, le Ferrovie dello Stato denunziano violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione all'art. 96 C.C.N.L. del settore nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente interpretato la norma collettiva ad essa applicando le disposizioni previste per il trattamento di quiescenza e senza considerare che la disposizione collettiva, ove fosse stata ritenuta ambigua, doveva essere interpretata, ove fosse stata ritenuta ambigua, doveva essere interpretata secondo ciò che si praticava generalmente nel luogo dell'impresa e cioè secondo la prassi praticata dalle Ferrovie con la mancata applicazione degli aumenti tabellari al personale cessato dal servizio. 2 Esaminati congiuntamente i tre dedotti motivi, in quanto logicamente connessi, la Corte osserva che il ricorso è fondato. Invero il contratto collettivo non può, al pari di quello individuale, essere in contrasto con norme imperative dell'ordinamento giuridico a pena di nullità. -Per il principio della conservazione del negozio giuridico estensibile dal contratto individuale a quello collettivo nella opzione tra due interpretazioni egualmente -va, pertanto, privilegiata - ipotizzabili - quella secondo cui il contratto individuale o collettivo con le sue clausole è valido soltanto se non è in contrasto con norme imperative o con principi dell'ordinamento giuridico ( v. Cass. 5 ottobre 1999 n. 11080). Nella specie l'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 va interpretato, in conformità ai principi dell'ordinamento previdenziale, nel senso che non possono essere computati nella indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della cessazione del servizio. (v. Cass 20 ottobre 1998 n. 10400 ). Ne consegue che l'art. 96 del C.C.N.L. del settore deve essere interpretato, per non essere in contrasto con l'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 e, quindi, per non essere ritenuto nullo, nel senso che gli aumenti tabellari previsti alle singole scadenze vengono calcolati in favore del dipendente soltanto se in servizio al momento delle relative scadenze. Il lavoratore, non in servizio al momento in cui erano venuti a scadenza gli aumenti tabellari previsti dal C.C.N.L.del settore,non ha diritto, pertanto, ad avere calcolati i previsti aumenti tabellari sull'indennità di buonuscita. In accoglimento del proposto ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata. 3 Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 primo comma secondo alinea c.p.c. va rigettata la domanda del lavoratore proposta davanti al Pretore di Bolzano e diretta a ottenere sull'indennità di buonuscita gli aumenti tabellari previsti dal C.C.N.L. in favore del personale delle Ferrovie dello Stato per il periodo 1990/ 1992. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato s.p.a. davanti al Pretore di Bolzano diretta a ottenere sull'indennità di buonuscita la corresponsione degli aumenti tabellari di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 1990/1992. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2001. __ Il Consigliere estensore Ma m en h Il Presidente Shill I ce D E 0 . S 3 1 S O 3 IL CANCELLIERE . A L 5 T T L R , Depositato in Cancelleria . O A A R ' N S 10 APR 2002 I L E L D 3 P E oggi, 7 A D - ! 8 T I N IL CANCELLIERECEL - S S G 1 O N O 1 100 P E S A M E I D I G E A A , G D O E O T E R L T T T I S N I A R E I G L S D E L E R E O D