Sentenza 27 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di rimessione della querela, la regola interpretativa dettata dalla legge, nel silenzio delle parti, in ordine al pagamento delle spese del procedimento non può che essere quella vigente nel momento in cui è intervenuta la remissione stessa; deve dunque escludersi che la nuova disposizione dell'art. 340, comma 4, cod. pen., secondo la quale, salvo diversa convenzione, in caso di remissione della querela, le spese del procedimento sono a carico del querelato, anziché del remittente, trovi applicazione allorché la remissione sia intervenuta prima della sua entrata in vigore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/1999, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SCIUTO CARMELO Presidente del 27.10.1999
1.Dott. MALZONE ENNIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO " N.3611
3.Dott. MERONE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GALBIATI RUGGERO " N.08154/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GO GI n. il 07.07.1947
avverso sentenza del 30.09.1998 PRETORE di CASALE MONFERRATO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MERONE ANTONIO lette le conclusioni del P.G.
DI SE ricorre avverso la sentenza specificata in epigrafe, con la quale è stata condannato per il delitto di lesioni colpose in danno di tale RO SE. A sostegno del ricorso deduce che la "controversia" è cessata, essendo stato risarcito il danno, con conseguente venir meno della istanza punitiva del RO. Agli atti risulta che in data 20 ottobre 1998 il RO ha fatto remissione di querela dinanzi al Carabinieri di Casale Monferrato e che, in pari data e luogo, la remissione è stata accettata dal DI. Conseguentemente, il reato contestato al ricorrente, perseguibile a querela, deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 152 c.p. Le spese, in mancanza di specifica pattuizione, sono a carico del remittente, in forza dell'art. 340.4, c.p.p., nel testo vigente al momento in cui la volontà negoziale (remissione- accettazione) è stata manifestata.
Come è noto, l'art, 13 della legge 25 giugno 1999, n. 205, entrata in vigore il 13 luglio successivo, ha sostituito il comma 4 dell'art. 340 c.p.p. Il testo ora vigente pone a carico del querelato
(e non più del remittente) le spese del procedimento, "salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto". Il Collegio si è posto il problema della norma applicabile al caso di specie. Infatti, in forza del principio processuale tempus regit actum, è stata prospettata la tesi secondo la quale le statuizioni sulle spese dovessero essere adottate in forza della normativa vigente nel momento in cui la decisione viene pronunciata, vale a dire la disciplina risultante dalla modifica apportata dalla legge 205/99. Tale soluzione, però, contrasta con la volontà implicitamente espressa dalle parti, secondo la regola interpretativa vigente al momento in cui la manifestazione di volontà è stata espressa. Le regole interpretative della volontà negoziale non possono che essere quelle vigenti al momento in cui la volontà matura e viene espressa proprio con riferimento ai parametri normativi vigenti. Tale principio vale in modo particolare quando si tratta, come nella specie, di dare un significato al comportamento silente (si pensi al silenzio-assenso o al silenzio-rigetto, che traggono i contenuti volitivi esclusivamente da una convenzione normativa). Il silenzio delle parti (vigente la norma secondo la quale, in mancanza di espressa pattuizione, le spese sono a carico del remittente) deve essere inteso nel senso, appunto, che nulla è dovuto dal querelato (il quale, peraltro, potrebbe avere risarcito o restituito per altro verso tali spese). Non è possibile attribuire a tale silenzio un significato diverso da quello stabilito dalla normativa vigente all'epoca, tanto meno con riferimento ad una normativa successiva che, peraltro, ha invertito il significato da attribuire al silenzio stesso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela e condanna il remittente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 1999