Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/1999, n. 3611
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Sentenza 27 ottobre 1999

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In tema di rimessione della querela, la regola interpretativa dettata dalla legge, nel silenzio delle parti, in ordine al pagamento delle spese del procedimento non può che essere quella vigente nel momento in cui è intervenuta la remissione stessa; deve dunque escludersi che la nuova disposizione dell'art. 340, comma 4, cod. pen., secondo la quale, salvo diversa convenzione, in caso di remissione della querela, le spese del procedimento sono a carico del querelato, anziché del remittente, trovi applicazione allorché la remissione sia intervenuta prima della sua entrata in vigore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/1999, n. 3611
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3611
    Data del deposito : 27 ottobre 1999

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