Sentenza 19 maggio 2004
Massime • 1
Se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge e, in particolare, ciascuno per andare esente da responsabilità neppure può invocare neppure l'esaurimento del rapporto obbligatorio, fonte dell'obbligo di garanzia e l'eventuale subingresso in tale obbligo di terzi, ove il perdurare della situazione giuridica si riconduca alla condotta colpevole dei primi. (Alla luce di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di secondo grado che, in un procedimento per omicidio colposo contestato ai prevenuti nella qualità di progettista e direttore dei lavori relativi alla costruzione dell'edificio nel cui giardino era avvenuto il decesso del minore, precipitato dentro un pozzo artesiano, aveva escluso la responsabilità degli stessi rilevando, tra l'altro, che l'adempimento della prestazione prevista dalla fonte contrattuale aveva escluso la permanenza della posizione di garanzia in capo agli stessi nella specifica qualifica e che nella posizione era subentrato altro soggetto, nella specie il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, proprietario dell'immobile). (V. anche Cass., Sez. IV, 29.10.2004- 1.3.2005, n.7610, conforme, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2004, n. 46515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46515 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO OV - Presidente - del 19/05/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - N. 833
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 14355/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA NN nato [...];
nonché limitatamente al capo concernente l'assoluzione per non aver commesso il fatto, di TO RE e VE NT rispettivamente dal 2^) Procuratore Generale, presso la Corte di Appello di Lecce, nonché dal 3^) RE OV e IT NI, parti civili costituite in proprio e quali esercenti la patria potestà sui minori RE IE e CH, ai soli effetti della responsabilità civile;
2) P.C. GR NN nato [...];
3) P.C. IN IT nato [...];
4) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE;
nei confronti di:
DR AN nato [...];
OM ST nato [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 5.10.2001;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Costanzo E.;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso per RA;
annullamento con rinvio della decisione impugnata per CI e TO e conseguente accoglimento ricorsi P.G. a parti civili;
uditi per le parti civili, l'avv. Dino D. Antonacci e l'avv. Rossao Parasido;
uditi i difensori avv.ti Aricò e A. Pallore per il RA;
l'avv. Spagnolo per CI e TO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10/12/1999, il Tribunale di Lecce dichiarava RA NN (all'epoca dei fatti responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale), OM ST e DR AN (entrambi Progettisti e Direttore dei lavori relativi alla costruzione dell'edificio scolastico nel cui giardino era avvenuto il fatto, oggetto di esame), colpevoli del reato di omicidio colposo ascritto al capo B) della rubrica, in relazione alla morte del minore GR UC, deceduto dopo essere precipitato all'interno di un pozzo artesiano della profondità di 120 metri, ubicato nel giardino dell'asilo nido, fatto edificare dall'Amm.ne comunale di Nociglia e risultato privo di adeguata protezione. Per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche con valutazione di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 10 DPR 547/55, condannava gli imputati alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno nonché al solidale risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle costituite parti civili GR NN e IT RI, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori GR NI e GR HI, fratelli della vittima. Con la medesima decisione il RA, il OM e il DR venivano assolti dall'ulteriore imputazione di disastro colposo, ascritta al capo A) della rubrica, perché il fatto non sussiste;
identica formula di proscioglimento era adottata nei confronti del quarto imputato, DI GI, rinviato a giudizio "in qualità di tecnico del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi e di Direttore dei lavori in occasione delle prove di portata del pozzo"; lo stesso veniva, altresì, assolto dall'imputazione di omicidio colposo, per non aver commesso il fatto. L'ampia e articolata sentenza è stata sviluppata attraverso quattro snodi principali:
a) la ricostruzione del tragico incidente che costò la vita al minore;
b) la descrizione delle vicende che contrassegnarono, per un verso, la costruzione del pozzo e la sua copertura e, per altro verso, l'edificazione dell'asilo e la sistemazione del giardino pertinenziale, nell'ambito del quale il detto pozzo venne a insistere;
c) l'accertamento delle modifiche intervenute nello stato dei luoghi, avuto riguardo, in particolare, alle modalità di chiusura del pozzo al tempo del fatto, oggetto di esame, quali emerse dalle risultanze della perizia dibattimentale appositamente disposta;
d) la posizione dei singoli imputati, in relazione agli addebiti di natura colposa elevati a loro carico.
In ordine al primo punto sono state valorizzate le dichiarazioni dei compagni di giuoco del minore, con i quali quest'ultimo aveva trascorso il pomeriggio del 10/7/1995 all'interno dell'asilo, ove gli adolescenti erano penetrati scavalcando la recinzione: DR AV, RI ER IG e RU GIANUC (quest'ultimo rimasto all'esterno dell'edificio ma in contatto visivo con gli amici).
Tutti costoro avevano riferito di avere già scavalcato una prima volta, intorno alle ore 16,00, la recinzione dell'asilo costituita dal muretto sovrastato da una ringhiera, trasportando agevolmente all'interno la bicicletta del DR ed uscendone, poi, per fare una passeggiata, terminata la quale i ragazzi erano rientrati nel giardino dell'asilo (intorno alle ore 18,00), per ivi rimanere seduti su alcune panchine ad eccezione del RU, rimasto all'esterno ma intento a chiacchierare con gli amici attraverso il cancello. In ordine alla caduta di UC nel pozzo, i testi oculari avevano riferito che l'amico si era posizionato all'interno di un piccolo pozzetto, ivi esistente, con i piedi poggiati sopra assi di legno ubicate a circa 30/40 centimetri sotto il livello del piano di campagna e che poiché era visibile del fogliame accumulatosi inferiormente, rimaneva celato per effetto dei vari detriti depositatisi nel tempo sulla (precaria) copertura, la effettiva profondità del pozzo;
che mentre UC aveva iniziato a fare il giuoco dell'ascensore, miniando lo schiacciamento dei pulsanti e la conseguente azione di discesa e risalita, improvvisamente era precipitato senza un grido e gli amici, avvicinatisi immediatamente all'imboccatura dell'orifizio, non erano riusciti a scorgerlo ne' ad udire invocazioni di aiuto mentre solo in quel momento si erano resi conto che si trovavano dinanzi ad un pozzo molto profondo, "un buco nero senza fondo".
Il successivo intervento dei soccorritori aveva consentito di estrarre dal sottosuolo il corpo senza vita del ragazzo, fermatosi ad una profondità di circa 54,00 metri.
Quanto al secondo punto è stato rilevato: che il progetto di realizzazione del pozzo artesiano era stato deliberato nell'anno 1982 dall'Amm.ne comunale di Nociglia al fine di fronteggiare l'emergenza idrica del medesimo Comune;
che l'incarico di costruire il pozzo era stato affidato alla ditta IA ON con delibera del 4/5/1982;
che il pozzo della profondità di 122,00 metri era venuto ad esistenza contra legem in quanto i lavori di trivellazione erano stati portati a compimento prima che il competente ufficio del Genio Civile rilasciasse l'autorizzazione richiesta in data 30/4/1982;
che la delibera di liquidazione delle spese di trivellazione e collaudo era stata effettuata in data 30/7/1982 dalla Giunta comunale;
che ultimati i lavori in data 30/6/1982 ed effettuata con esito positivo la prova di portata per 34,00 litri al secondo, il pozzo non era stato ritenuto utilizzabile essendo l'acqua risultata non potabile in quanto eccessivamente salina;
che l'Amm. ne comunale si era rivolta al Consorzio di Bonifica U. Li Foggi per l'eventuale cessione del pozzo, previa verifica della possibilità di utilizzazione dell'acqua a fini irrigui;
che il Consorzio aveva affidato l'esecuzione della prova di portata all'impresa Antonazzo, che aveva svolto i lavori in due fasi: le prime operazioni, risalenti al settembre/ottobre 1982, avevano dovuto essere interrotte perché il pozzo si era rilevato ostruito ad una profondità di circa 50,00 metri ed in tale occasione era stata rimossa la originaria copertura del perforo costituita da una piastra metallica saldata su tre punti dalla ditta costruttrice;
che in seguito alla richiesta ed ottenuta autorizzazione da parte dell'Amm.ne comunale di disostruire il pozzo, il predetto Consorzio di Bonifica, nel novembre 1982, aveva svolto la seconda fase delle operazioni, constatando che nel pozzo si era creata una strozzatura tale da non consentire il passaggio di alcuna strumentazione, onde era stato convenuto di estrarre la cosiddetta incamiciatura ossia i tubi di rivestimento interni al pozzo;
essendo questi risultati dissaldati e lacerati, era stato deciso di chiudere il pozzo (testi ON, NE e SI);
che tale chiusura era stata effettuata, dopo l'estrazione dell'incamiciatura, incastrando un grosso bidone capovolto nella buca, pressato fino a 20/30 centimetri di profondità e posto in modo tale che sporgesse dal suolo di circa 50/70 centimetri;
che tali modalità, definite provvisorie, erano state convenute fra il tecnico comunale, geometra NN RA ed il tecnico del Consorzio, geometra GI DI (testi SI ed ON);
che dal momento della chiusura del pozzo con il sistema dianzi descritto (17/11/1982) al giorno della caduta di GR UC (10/7/1995), soltanto in due documenti viene fatto riferimento al pozzo artesiano.
Il primo, in data 18/1/1983, è costituito dalla missiva di risposta del citato Consorzio di Bonifica ad una proposta di vendita del pozzo, formulata dal sindaco del Comune di Nociglia;
in tale nota il Presidente del Consorzio nel richiamare le precedenti vicende relative alla costruzione del pozzo e alle difficoltà di disostruzione dello stesso, precisa che "di tale situazione fu, a suo tempo, informato il tecnico comunale di Nociglia, il quale, dopo aver assistito, sia pure saltuariamente, a tutte le operazioni predette, ha dato le disposizioni necessarie a coprire il perforo in modo da evitare ogni pericolo per le persone"; la nota conclude subordinando l'eventuale decisione in ordine all'acquisto del pozzo, alla preventiva eliminazione dell'ostruzione del pozzo da parte del Comune, proprietario del pozzo.
Il secondo documento è costituito dalla missiva in data 18/3/1986 con la quale il Sindaco di Nociglia reitera la proposta di cessione del pozzo senza alcun cenno al problema irrisolto dell'ostruzione, al suddetto Consorzio di bonifica, il quale non riscontrerà mai tale nota.
Da tale momento in poi (marzo 1986) manca qualsiasi atto ufficiale relativo al pozzo ed il Tribunale, mediante il seguente percorso cronologico riscontra, anzitutto:
che le vicende inerenti la costruzione e la chiusura del pozzo si intrecciano indissolubilmente con quelle relative alla edificazione dell'asilo ed alla sistemazione del giardino pertinenziale;
che la progettazione dell'asilo risaliva all'anno 1978 e la realizzazione dell'opera ripartita in tre lotti, l'ultimo dei quali concernente la sistemazione dell'area esterna, sulla quale esisteva il pozzo, risultava ultimata e consegnata nel 1988, come si evinceva dal verbale di consegna in data 5/5/1988, recante la firma del Sindaco dell'epoca nonché del OM e del DR;
infatti, sia la progettazione che la direzione dei suddetti lavori era stata affidata dall'inizio all'ing. ST OM ed all'arch. AN DR che si erano occupati, oltre che della costruzione principale, anche della sistemazione dell'area scoperta "per renderla perfettamente rispondente agli scopi ai quali è destinata", prevedendo, peraltro, in tale prospettiva, anche il "colmamento della depressione esistente" (cfr. progetto lavori di completamento dell'asilo nido a tre sezioni nel comune di Nociglia). Al riguardo, annota il Tribunale un duplice concorso di circostanze risultanti dall'intera documentazione acquisita agli atti: a) relativamente alla costruzione della scuola materna mancava qualsiasi riferimento all'esistenza del pozzo e alla localizzazione della sua imboccatura, nonostante tale opera insistesse sul medesimo suolo;
b) risultava, inoltre, del tutto carente la dichiarazione di agibilità dell'intero manufatto, pur essendo stata la struttura adibita ad ospitare attività ricreative e sanitarie cui partecipavano bambini di età ricompresa dai sei ai tredici anni.
Dalle deposizioni delle insegnanti emergeva, infine, che le varie attività di laboratorio per i bambini ricompresi in tale fascia di età (pittura ed educazione musicale, canto, taglio e cucito, educazione fisica) erano state svolte ignorando del tutto l'esistenza del pozzo, nelle vicinanze del quale adulti e bambini erano passati o si erano ritrovati in occasioni delle molteplici attività organizzate all'aperto durante la buona stagione.
In ordine al terzo punto, concernente l'accertamento delle modifiche intervenute nello stato dei luoghi, con particolare riferimento alle modalità di chiusura del pozzo riscontrate al tempo del sinistro, quali emerse dalle risultanze della perizia dibattimentale appositamente disposta, afferma il Tribunale:
che dopo la rimozione dell'originaria piastra metallica fissata dall'impresa costruttrice del pozzo, il perforo era stato chiuso con un sistema definito provvisorio, consistito nel conficcare nella buca fino ad una profondità di circa 30 centimetri un bidone rovesciato, sporgente dal livello di calpestio del terreno di circa 70 centimetri;
che le successive notizie sulla situazione dei luoghi si riferivano ad un periodo di molto posteriore, risalente approssimativamente all'anno 1994;
che in tale periodo la testa del bidone rovesciato era venuta a trovarsi sottoposta rispetto al piano di campagna e che il perforo era stato coperto da una serie di 4/5 tavole poggiate l'una a fianco all'altra e poste a livello del terreno;
che era lecito presumere che fino ai primi sei mesi del 1995 il bidone risultava interrato di circa un metro mentre sul piano di calpestio erano state poste delle assi di legno che costituivano una sorta di tavolato-piattaforma a copertura del pozzo e della chiusura provvisoria;
che lo stato dei luoghi aveva, quindi, subito una rilevante alterazione in quanto la chiusura del pozzo era stata realizzata al di sotto del livello del terreno in modo tale da far apparire lo stesso pozzo come una buca;
che era stata così effettuata una forma di mascheramento della situazione di pericolo esistente tale da non consentirne la percezione;
che di tale situazione erano perfettamente a conoscenza i tre tecnici, l'ing. OM l'arch. DR ed il geom. RA;
che tale dato poteva desumersi con certezza attraverso la deposizione dell'ing. ED OM, fratello dell'imputato, avendo il teste riferito di aver parlato del pozzo sia con il proprio congiunto che con il collega dello stesso direttore dei lavori, sia con il RA, appena venti giorni prima dell'infortunio; che a quest'ultimo, il teste OM si era rivolto quale responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale di Nociglia al fine di conoscere taluni dati tecnici del pozzo comunale esistente nell'asilo nido, avente ubicazione e caratteristiche assai simili a quello di un altro pozzo, dal cui proprietario aveva ricevuto l'incarico di provvedere alla denuncia prescritta dal D.L.gvo n. 275/93, il cui termine ultimo sarebbe scaduto il 30/6/1995;
che in ordine alle modalità di chiusura del pozzo doveva recepirsi integralmente quanto emerso dalla disposta perizia, avendo quest'ultima accertato che intorno alla bocca del pozzo era stata eretta una struttura muraria realizzata mediante "tre linee di conci verticali, montati in opera sia verticalmente che orizzontalmente cioè senza malta o calcestruzzo di ancoraggio", sovrastanti la struttura circolare costituita dal fusto metallico rovesciato, risultato anche esso privo di forme di ancoraggio al terreno;
che gli scavi eseguiti, al fine di accertare la circostanza, avevano rivelato la presenza in aggiunta alle tre linee, di una ulteriore linea di muratura formata da quattro conci orizzontali a guisa di riquadro posati su uno "spianamento in calcestruzzo magro di altezza e dimensione variabili, realizzato direttamente su un terreno sottostante";
che la perizia aveva rilevato, riportando la stratigrafia del terreno adiacente all'intera struttura suddetta, che lo stesso risultava molto disomogeneo in quanto formato per un 20/25 centimetri da terreno vegetale per un 30/35 centimetri da tutina e per la restante parte da terreno compatto, cd. bolo, sul quale poggiava ad una certa altezza la fondazione in calcestruzzo;
che con riferimento alla prima linea di muratura, posta sullo stesso piano del circostante terreno vegetale e realizzata con due mattoni forati e due conci di tufo, entrambi paralleli alla via Toscanini, esistevano dei fori e dei chiodi rotti sparsi su tutta la superficie orizzontale in modo disordinato ma risultati incompatibili con le vetuste ed irregolari tavole in legno rinvenute in loco e connotate dalla presenza di fori visibili sulla propria superficie;
che l'attento esame dell'intera struttura muraria non aveva consentito di rinvenire alcuna traccia idonea a dimostrare - o anche ad ipotizzare - la presenza di qualsiasi ulteriore struttura di copertura fissata sull'imboccatura del pozzo.
Alla stregua di siffatto quadro probatorio il Tribunale con riferimento agli addebiti di natura colposa contestati agli imputati ha rilevato che "la responsabilità della morte del minore ricade su coloro i quali, potendo e dovendo attivarsi per l'adozione delle misure di protezione prescritte dalla legge (ex art. 10 DPR 547/55) lasciarono che la chiusura del pozzo artesiano rimanesse assicurata dal fusto metallico collocato il 17/11/1982 (e completamente arrugginito all'epoca dei fatti) al di sopra del quale, lungo il muretto di contenimento perimetrale, era stato posto un tavolato anche esso parzialmente rimosso e, comunque, in condizioni tali da non offrire protezione effettiva sicché, quando il minore entrò per giocare in detto pozzetto e poggiò i piedi sul coperchio arrugginito del bidone che copriva l'imboccatura del pozzo, tale precaria copertura cedette facendo precipitare il bambino per oltre 50 metri di profondità ......... tanto da procurarsi gravissime lesioni personali che lo trassero a morte in un tempo non superiore a trenta minuti".
Ha ritenuto, inoltre, il Tribunale insussistente in radice, la contestazione di disastro colposo mossa ai quattro imputati. Nell'esame della posizione processuale del DI, il Tribunale ha escluso poi, la rilevanza penale della condotta per il ruolo rivestito dallo stesso nella vicenda in ordine all'adozione delle misure cautelari adottate il 17/11/1982, di concerto con il geom. RA, mediante la chiusura con un fusto metallico (allora nuovo ed integro) conficcato nel terreno e sporgente dal piano di calpestio ad una altezza tale ( 50/70 cm.) da renderlo pienamente visibile, al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi o pericolosi, in quanto unico rimedio, completamente attuabile ed efficace nella immediatezza, ad impedire la caduta di persone.
Ha rilevato il Tribunale: a) quanto alla posizione del RA, nella sua veste di responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale fin dall'anno 1974, che risultava pacifica la circostanza della conoscenza da parte dello stesso dell'esistenza del pozzo fin dall'epoca della sua abusiva trivellazione;
b) quanto alla posizione del DR e del OM, nella loro particolare veste professionale di progettisti e direttori dei lavori, che imponeva loro di essere materialmente sul cantiere per assicurare l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'asilo in conformità del progetto, che gli stessi non avrebbero potuto ignorare la fonte di pericolo, costituita da un pozzo artesiano nel giardino di un edificio scolastico in costruzione;
che, peraltro, dalla deposizione dell'ing. OM ED emergeva che quest'ultimo aveva affrontato con i due la questione del pozzo, anche sotto il profilo estetico, ricevendone risposta nel senso che ogni soluzione tecnica adottata avrebbe dovuto tener conto della circostanza che l'Amm.ne comunale, proprietaria del pozzo, intendeva riservarsi la facoltà di poter riutilizzare in futuro il pozzo abbandonato;
che l'unico intervento realizzato dai direttori dei lavori (che si erano disinteressati di sostituire il bidone rovesciato con altra struttura rigida meno precaria) era costituito da quel muretto di contenimento del terreno formato da 3-4 linee di conci di tufo, privi di malta cementizia;
che tale struttura era stata resa necessaria dall'avvenuto colmamento della depressione che aveva modificato l'originario andamento altimetrico del terreno, così da mascherare il pozzo rimasto sottoposto rispetto al piano di campagna;
che in tale contesto la colpa dei due tecnici andava ravvisata nell'assoluta negligenza frapposta nell'ignorare l'esistenza del pozzo in sede di progetto dell'asilo nido e di sistemazione dell'area esterna di pertinenza;
che, in particolare, in sede di redazione delle tavole progettuali, come durante la direzione dei lavori per la costruzione di una struttura pubblica, per di più destinata all'infanzia, il DR e il OM avevano ignorato l'esistenza del pozzo, operando colpevolmente sotto un duplice profilo: per un verso, come se lo stesso non fosse esistito e, dall'altro, con il renderlo non più identificabile come pozzo artesiano e, quindi, come evidente fonte di pericolo, consegnando l'opera alla committente Amm.ne comunale, nell'anno 1988, con il perforo precariamente chiuso mediante il bidone capovolto, ivi collocato il 17/11/1982.
Per quanto concerne le competenze tecniche e le correlative responsabilità in ordine all'adozione delle necessarie misure antinfortunistiche relative ai pozzi artesiani ricadenti nel territorio comunale, sia pubblici che privati, il Tribunale ha rilevato: che l'unico ufficio comunale era l'U.T.C. e che quale dirigente di tale ufficio, il geom. RA era stato officiato dalla circolare prefettizia in data 8/3/1982, avente per oggetto le misure di prevenzione relative ai pozzi artesiani e mediante la quale si disponeva di censire tali fonti di pericolo;
che il RA era stato il materiale estensore dell'elenco dei pozzi denunciati al Prefetto di Lecce, nel quale era stata omessa l'indicazione del pozzo de quo, forse perché abusivamente realizzato e perdendo così l'occasione di neutralizzare sul nascere detta fonte di pericolo divenuta con il decorso del tempo maggiormente insidiosa a causa dell'alterazione dello stato dei luoghi;
che il RA non aveva neppure provveduto alla denunzia del suddetto pozzo artesiano, resa obbligatoria dal D.L.gvo n. 275/93, in quanto riteneva, come riferito dal teste OM ED che il pozzo fosse stato ormai definitivamente chiuso.
Orbene, conclude il Tribunale che sul RA, quale dirigente dell'unico organismo tecnico dell'Amm.ne comunale, proprietaria del terreno su cui insisteva il pozzo, incombeva l'onere di curare la copertura dell'imboccatura rimasta precariamente ed inidoneamente chiusa con le modalità accertate nell'apposita perizia disposta in dibattimento onde ipotizza il primo Giudice "che se il pozzo non fosse stato affatto chiuso, un ragazzo dell'età di GR UC non vi sarebbe mai caduto in quanto perfettamente in grado di percepire il pericolo di un perforo a cielo aperto".
Quanto agli altri due imputati, essendo a conoscenza dell'esistenza del pozzo nel giardino dell'asilo in costruzione, avrebbero dovuto, anche in considerazione delle loro competenze tecniche, adottare un idoneo sistema di chiusura del pozzo tale da garantire l'incolumità degli operai sul cantiere e quella del pubblico, al momento della consegna dell'opera.
Conclude, pertanto, il Tribunale che tutti e tre gli imputati possedevano conoscenze tecniche necessarie e sufficienti per realizzare una qualsiasi idonea copertura del perforo del pozzo artesiano tale da impedire la caduta di persone e che non constava che gli stessi si fossero mai trovati nell'impossibilità di porre in essere tale comportamento.
Con la sentenza in epigrafe riportata, la Corte di merito, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile l'appello proposto agli effetti civili dalle costituite parti civili limitatamente alla posizione di DI GI ed assolveva il DR ed il OM dall'imputazione di omicidio colposo per non aver commesso il fatto;
riduceva la pena inflitta al RA ad anni uno e mesi sei di reclusione ed applicava i doppi benefici di legge;
condannava, inoltre, lo stesso alla rifusione delle spese del grado nei confronti delle costituite parti civili confermando, nel resto, l'impugnata sentenza. In ordine alla disamina delle doglianze avanzate dai due progettisti e direttori dei lavori, la Corte di merito rileva, con congrua ed adeguata motivazione (foll. 19-22), mediante deduzioni logiche e le acquisite deposizioni testimoniali:a) l'insussistenza della tesi avanzata in punto di fatto nell'impugnazione, secondo cui intorno all'apertura del pozzo sarebbe stato installato un parallelepipedo di conci di tufo compatto, "chiuso da un tappo e non già cavo al suo interno successivamente modificato ad opera di terzi e non ascrivibile ai prevenuti"; b) l'assenza di prove significative nei reperti acquisiti agli atti che rendeva sicuramente infondata la tesi avanzata in ordine alle pretese manomissioni verificatesi nel frattempo. Rileva, inoltre, il Giudice del gravame:
che risultava pacifica la circostanza in ordine al superamento della recinzione che delimitava l'area occupata dall'asilo nido da parte del UC, unitamente agli amici;
che non poteva ritenersi altrettanto pacifica la circostanza ulteriore, secondo cui la vittima avrebbe schiodato una o forse l'unica tavola di legno esistente sul castelletto di conci di tufo e muratura che delimitava l'apertura del pozzo, in quanto le deposizioni dei giovani amici del UC, in tempi successivi, lasciava propendere per la tesi che allorché il ragazzo si era alzato dalla panchina ove stava seduto con gli amici, si era avvicinato a quella "che noi credevamo fosse una piccola buca coperta da tavole", salendo sulle stesse;
che ai fini della corretta ricostruzione in tal senso della vicenda, convergeva anche la deposizione resa dai due operai alle dipendenze dell'U.T.C. (OM e AU) che 15/20 giorni prima dei fatti avevano provveduto alla pulizia e manutenzione del verde riferendo, entrambi, che avevano ritenuto trattarsi di un normale pozzetto coperto da assi di legno, inchiodate l'una accanto all'altra; che doveva ritenersi esclusa una condotta colpevole della vittima per aver scavalcato la recinzione che delimitava l'area, in quanto priva di qualsiasi efficacia causale in rapporto alla produzione dell'evento, soprattutto in considerazione della circostanza che la suddetta recinzione non aveva alcuna diretta attinenza con il pozzo, rispetto al quale era da escludersi con certezza che integrasse una misura di prevenzione dal pericolo di cadute;
che, quanto alla posizione degli imputati OM e DR, doveva rilevarsi che agli stessi, quali progettisti e direttori dei lavori, incombeva in ragione del preciso obbligo giuridico di consegnare le opere che avevano progettato e la cui esecuzione controllato per conto della committente Amm.ne comunale, scevre dalla presenza di situazioni di pericolo ad esse eziologicamente ricollegabili (fol. 26);
che, peraltro, avendo i suddetti imputati, in esecuzione dei lavori richiesti in attuazione del progetto predisposto, avevano sensibilmente innalzato il livello del terreno, pervenendo al risultato di mascherare la presenza del pozzo e di rendere vieppiù insidiosa la preesistente situazione di pericolo con indiscutibile accentuazione del rischio a carico dei terzi, in quanto fino a quel momento la presenza del pozzo e l'imboccatura dello stesso erano rimasti segnalati in modo manifesto dal bidone capovolto collocato dall'impresa ON nel perforo, in modo da fuoriuscire in maniera accentuata e, quindi, ben visibile a chiunque;
che, peraltro, l'esaurimento del rapporto obbligatorio connotato dallo scambio sinallagmatico tra una prestazione di "facere" a carico dei due imputati e una di dare relativa al corrispettivo in denaro da parte dell'Amm.ne comunale, con il contestuale e definitivo assestamento della reciproca posizione delle parti in senso conforme alle previsioni contrattuali, non comportava comunque la cessazione della posizione di garanzia che pur traeva origine da fonte contrattuale, in quanto la responsabilità inerente a situazioni di pericolo colposamente scaturite nel mentre un determinato soggetto è titolare di una posizione di garanzia successivamente venuta meno, continuava a gravare sullo stesso, quand'anche l'evento di danno si fosse concretizzato in un secondo tempo, allorché la posizione era cessata;
che anche il sub-ingresso di altro soggetto, anch'egli titolare di una propria posizione di garanzia, non valeva ad esonerare il predecessore da responsabilità, servendo semmai ad ampliare la platea di coloro chiamati a rispondere delle conseguenze della omissione, ove anche alla condotta colpevole del secondo fosse da imputare il perdurare della situazione antigiuridica, non potendo essere utilmente invocato il principio dell'affidamento, secondo il consolidato indirizzo di questo S.C., puntualmente richiamato (fol. 27).
Osserva, infine, la Corte territoriale che il capo di imputazione addebita al OM e al DR, un duplice profilo di colpe, concretamente individuate nell'aver omesso di segnalare nelle tavole progettuali la presenza del pozzo artesiano nonché nell'aver mancato di predisporre adeguate misure di protezione atte ad impedire la caduta delle persone nel perforo, così violando la specifica prescrizione dettata dall'art. 10 DPR 547/55;
che, tuttavia, come emergeva anche dalla decisione di primo grado, il geom. RA e per esso l'Ente proprietario era perfettamente avvertito della presenza del pozzo, di cui anzi aveva cercato di disfarsi pure in epoca successiva alla formalizzazione e approvazione del progetto relativo all'asilo nido;
che ne conseguiva, in ordine all'addebito inerente alla parziale incompletezza predisposizione delle tavole progettuali, la perdita di ogni efficacia causale (dello stesso) in seno alla vicenda onde la rilevanza penale della condotta dei due imputati doveva ritenersi fissata soltanto in ordine alla contestata violazione della citata norma antinfortunistica;
che, al riguardo, essendo emerso quale era lo stato dei luoghi al momento del sinistro: a) perforo del pozzo ancora ostruito con il bidone capovolto apposto dalla ditta ON;
b) innalzamento del parallelepipedo di conci di tufo, avente la funzione di lasciare libero l'accesso del pozzo (in vista di possibili interventi su di esso cui l'Amm.ne comunale non aveva del tutto rinunciato) e di garantire il contenimento della pressione esercitata dal terreno circostante per effetto dell'operazione di riempimento compiuta mentre, al livello del piano di calpestio, erano state posizionate delle assi di legno;
ne conseguiva che la paternità della installazione delle assi, pur se non rivendicata da alcuno nel corso dell'intero procedimento, doveva, per ragioni di ordine logico, attribuirsi all'impresa IA e NO (che aveva provveduto all'esecuzione del terzo lotto) su disposizione del OM e del DR anche se nulla emergeva, al riguardo, nel verbale di consegna all'Amm.ne comunale della totalità dei lavori di completamento dell'asilo nido, redatto in data 10/5/1988, apparendo inverosimile che le opere potessero essere prese in carico dal Comune committente, pure in presenza di una innominata e profonda apertura all'interno del giardino di pertinenza dell'asilo; che siffatta ipotesi rimaneva avvalorata dalla circostanza riportata dal teste AU, il quale recatosi in loco per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'area a verde, aveva riferito di aver notato già nel 1990/91 la presenza della copertura del pozzo mediante assi di legno;
che se pur siffatta copertura presentava carattere precario per la non definitività della stessa, non potendo i due tecnici arbitrariamente far luogo alla chiusura definitiva del pozzo trattandosi di decisione di esclusiva competenza del Comune nella sua qualità di Ente proprietario, tuttavia il parametro di riferimento, quale individuato dalla norma di prevenzione di cui era stata contestata nella fattispecie la violazione, sarebbe stato quello diverso dell'adeguatezza, in quanto l'art. 10 cit parla di "solide coperture o di parapetti normali atti ad impedire la caduta delle persone";
che in considerazione dell'ampia latitudine della prescrizione normativa che non disciplina specificamente la condotta richiesta ai soggetti obbligati, essendo stato semplicemente indicato il risultato da raggiungere in termine di prevenzione, mediante il ricorso a misure, siano esse coperture o parapetti, comunque idonee ad evitare la caduta di terzi, poteva farsi ricorso al dettato dell'art. 26 del medesimo decreto, laddove è prescritto che il parapetto "sia costruito e fissato in modo da poter resistere ..... al massimo sforzo cui può essere assoggettato tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione";
che nella specie, il posizionamento di resistenti assi di legno, affiancate l'uno all'altra ed opportunamente inchiodate così da costituire una base di appoggio ferma e salda rispondeva ai requisiti richiamati dalla norma citata, al di là della indiscutibile provvisorietà; che, in particolare, l'inchiodatura delle assi era stata già riscontrata in sede di accertamento peritale nonché mediante la deposizione degli addetti alla manutenzione dell'area a verde dell'asilo nido, quali i testi OM RU, AU e NE;
che, infatti, l'anno precedente la morte di UC, questi ultimi, recatisi in loco per la pulizia, si erano seduti per consumare la colazione sulle assi suddette, onde indiscussa si presentava la solidità delle stesse;
che se anche siffatto tipo di copertura atteso il materiale con cui era stata realizzata, abbisognava di regolare manutenzione al fine di verificare la tenuta del legno, (le fotografie acquisite agli atti relative allo stato delle assi rinvenute dovevano ritenersi emblematiche della condizione di progressivo infradiciamento e decomposizione del legno, abbandonato all'azione degli agenti atmosferici), tuttavia siffatto obbligo non incombeva ai due progettisti e direttori dei lavori, dovendosi ritenere vigente e, quindi, trovando applicazione la regola già enunciata, connessa al venir meno della posizione di garanzia mediante l'adempimento della prestazione prevista dalla fonte contrattuale;
che logico corollario di siffatta impostazione era l'esclusione della responsabilità in capo al OM e al DR, avendo gli stessi predisposto una copertura adeguata ovvero quand'anche l'iniziativa fosse stata assunta da terzi (id est dal Comune proprietario), la concreta realizzazione della stessa, in quanto rispondente ai requisiti richiesti dalla legge, valeva comunque ad elidere il nesso di casualità fra la pregressa condotta dei due imputati ed il fatto reato, anche se tale condotta doveva ritenersi colpevole per via della negligenza palesata nel lasciare scoperto il parallelepipedo fatto innalzare sopra il perforo del pozzo (fol. 31). In ordine alla posizione dell'imputato RA ha rilevato la Corte di merito l'infondatezza della doglianza difensiva sintetizzabile nell'affermazione conclusiva secondo cui l'imputato non avrebbe avuto percezione, senza colpa alcuna a suo carico, dello stato di pericolo obbiettivamente esistente.
Al riguardo, il Giudice del gravame ribadisce quanto già evidenziato dal primo Giudice in ordine alle competenze tecniche concernenti l'adozione delle misure antinfortunistiche relative ai pozzi artesiani ricadenti nel territorio comunale, in capo all'Ufficio dallo stesso diretto;
in particolare, viene evidenziato: che lo stesso era stato già officiato dalla circolare prefettizia in data 8/3/1982, avente ad oggetto le misure di prevenzione relative ai pozzi artesiani;
che in data 18/1/1983, mediante nota scritta, il presidente del Consorzio di Bonifica Li Foggi aveva risposto alla proposta di vendita formulata dal Comune di Nociglia rilevando che in ordine alla situazione concernente il pozzo, il tecnico comunale di Nociglia cioè il geom. RA, ne era compiutamente al corrente, in quanto ....... "ha dato le disposizioni necessarie a coprire il perforo in modo da evitare ogni pericolo per le persone", cioè impartendo le specifiche prescrizioni del caso;
che comunque qualsiasi diversa interpretazione non avrebbe legittimato il RA dal disinteressarsi della questione, incombendo pur sempre allo stesso, in quanto dipendente dell'Ente proprietario, munito delle cognizioni tecniche necessarie ed anzi espressamente preposto al settore, di verificare se e quale concreta attuazione avessero avuto le indicazioni fornite in considerazione anche della circostanza che il prevenuto era a conoscenza o, comunque, avrebbe dovuto esserlo, dell'avvenuta chiusura del pozzo con modalità provvisorie, mediante il bidone capovolto materialmente posizionato dalla ditta ON;
che l'assunto, secondo cui l'omessa segnalazione della presenza del pozzo nelle tavole progettuali, tenuto conto delle modifiche apportate allo stato dei ruoli, non poteva in alcun modo ritenersi avere il rassicurante significato della intervenuta chiusura definitiva del pozzo;
che, al riguardo, era sintomatico che il progetto elaborato nell'agosto 1982 e formalmente approvato con riferimento al terzo lotto dei lavori concernente la sistemazione dell'area a verde con delibera del Consiglio comunale di Nociglia in data 27/12/1983, mentre ancora nel 1986 (vedi nota in data 18 marzo già richiamata in precedenza), l'Ente proprietario aveva tentato di vendere il pozzo artesiano al Consorzio di bonifica Li Foggi per un suo utilizzo a fini irrigui;
che se pur il verbale di consegna all'impresa IA e NO dei lavori del terzo lotto, recava la data successiva del 9/4/1986, tuttavia la circostanza che i lavori non fossero stati ancora iniziati, non poteva far ritenere che fosse avvenuta la chiusura definitiva del pozzo, dal momento che il descritto tentativo di cessione era avvenuto in seguito al progetto approvato;
che la mancata indicazione della presenza del pozzo nelle tavole progettuali doveva attribuirsi all'ignoranza della sua materiale esistenza acquisita poi nel corso dell'esecuzione dei lavori, stante la coincidenza in capo alle medesime persone nella veste di progettisti e di direttori dei lavori;
che, peraltro, l'assunto difensivo trovava ampia smentita nella deposizione testimoniale dell'ing. ED OM laddove lo stesso aveva riferito che lo stesso, recatosi personalmente dal RA aveva appreso da quest'ultimo, venti giorni prima della tragedia che il pozzo era stato occluso che al riguardo la deposizione del OM doveva ritenersi veritiera in quanto il D.L gvo. n. 275/93 fissava al 30 /6/1995 il termine ultimo entro cui i proprietari, possessori o utilizzatori dei pozzi, dovevano provvedere alla denuncia degli stessi agli Uffici competenti per territorio;
che la risposta fornita al teste dal RA doveva ritenersi del tutto generica in quanto nessun atto formale, proveniente dall'Ente proprietario ed avente ad oggetto la risoluzione di far luogo alla chiusura del pozzo era stata mai rinvenuta ne' lo stesso interessato aveva mai affermato di avere impartito disposizioni di simili tenore che peraltro, non potevano essere assunte autonomamente dai direttori dei lavori;
che le corrette modalità di definitiva chiusura del pozzo, come emergeva dall'ordinanza 19/7/1995 adottata dal Genio Civile di Lecce a carico del Sindaco di Nociglia in seguito ai fatti per cui è processo, concerneva una serie articolata di prescrizioni per la chiusura definitiva del pozzo esistente, da attuarsi mediante l'integrale riempimento del manufatto;
che, d'altronde, non rispondeva affatto a verità che il progetto approvato prevedesse per l'area esterna una pavimentazione uniforme così da comportare necessariamente la totale occlusione dell'apertura del pozzo in quanto il verbale di consegna dei lavori al Comune attestavano la piena rispondenza delle opere a quanto progettato, smentendo così la fondatezza dell'assunto difensivo, secondo cui il prevenuto sarebbe stato tratto in errore;
che, al riguardo, la planimetria acquisita agli atti processuali evidenziava in modo assai chiaro la presenza di numerosi ed apprezzabili spazi di verde, destinati ad intervallare la pavimentazione;
che la colpevolezza del RA era da rinvenirsi nella cognizione, da parte dello stesso, dell'effettivo ed integrale stato dei luoghi, nel non avere assunto alcun provvedimento per la chiusura definitiva del pozzo o, quanto meno, per l'attuazione delle opere di manutenzione necessarie affinché la copertura precaria di cui il pozzo era stato dotato risultasse sempre efficiente in modo da escludere evenienze di pericolo per l'incolumità dei cittadini, trattandosi di struttura di indubbia importanza nella vita sociale del paese;
che, peraltro, ove anche lo stesso avesse avuto una conoscenza non estesa alla reale situazione in cui versava il pozzo artesiano e del concreto rischio che lo stesso comportava per i terzi, tuttavia doveva imputarsi siffatta ignoranza a propria negligenza tenuto conto delle specifiche competenze facenti capo al proprio Ufficio essendo, al riguardo, del tutto irrilevante la mancata previsione del pozzo all'interno del progetto concernente i lavori di realizzazione dell'asilo nido comunale e di sistemazione della relativa area pertinenziale;
che, pertanto, lo stato di abbandono in cui era stata lasciata la copertura di assi di legno, posta a livello del piano di calpestio del terreno, doveva ritenersi la causa esclusiva della disgrazia di cui era rimasto vittima il piccolo UC GR. Avverso la suddetta decisione ricorre in Cassazione il RA per un duplice ordine di censure nonché le parti civili GR NN e IT RI, in proprio e quali esercenti la patria potestà sui minori GR NI e GR HI, denunciando difetto di motivazione nonché erronea applicazione della legge penale ai soli effetti della responsabilità civile in ordine al capo concernente la parziale riforma della sentenza di primo grado mediante l'assoluzione del DR e del OM dall'imputazione loro ascritta ex artt. 40 cpv., 113 e 589/2 C.P. per non aver commesso il fatto. Ricorre,
infine, per Cassazione il Procuratore Generale competentiratione loci per difetto di motivazione, limitatamente al punto della decisione concernente l'assoluzione del DR e del OM dall'imputazione di omicidio colposo loro ascritta, per non aver commesso il fatto. Risulta, inoltre, pervenuta in data 13/9/2002 alla Cancelleria di questa Corte Suprema, memoria difensiva dell'avv. GI SPAGNOLO in favore dell'ing. OM ST ed arch. DR AN. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente evidenziare le contestazioni ascritte ai prevenuti, RA NN, OM ST e DR AN, imputati:
a) del delitto di cui agli artt. 113, 40 cpv., 434 e 449 C.P. per avere, per colpa, consistita in imprudenza, imperizia, negligenza e violazione di legge, in cooperazione tra loro, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, omesso le cautele necessarie ad evitare un pubblico disastro e posto in pericolo l'incolumità delle persone, lasciando incustodito e privo di adeguate misure di protezione un pozzo artesiano profondo circa m. 120 ed avente un diametro di circa cm. 50, sito nel giardino di un asilo nido;
in particolare:
RA NN, in qualità di tecnico comunale di Nociglia, dopo aver diretto i lavori di perforazione del pozzo, allorché in occasione delle successive prove di portata eseguite dal Consorzio di bonifica "Ugento Li Foggi" era stata rimossa la lamiera di chiusura della bocca del pozzo, non si attivava per ripristinare la detta copertura;
quindi, a seguito della costruzione di un asilo nido nel cui giardino il pozzo insisteva, ometteva di imporre che il pozzo venisse chiuso con modalità efficaci a garantire la pubblica incolumità nel tempo;
OM ST e DR AN, in qualità di progettisti e direttori dei lavori per la costruzione dell'asilo nido, pur conoscendo l'esistenza del pozzo sito all'interno del giardino della cui sistemazione ed assetto si stavano occupando e sapendo la destinazione specifica dell'opera pubblica che stavano realizzando, omettevano di segnalarlo nelle tavole progettuali, ne', dopo che in conseguenza dei lavori era stato modificato l'andamento altimetrico del terreno e la bocca del pozzo si era venuta a trovare sottoposta di oltre cm. 50 rispetto al piano di campagna, facevano alcunché per predisporre adeguate misure di protezione;
in Nociglia, fino al 10/7/1995;
b) del delitto di cui agli artt. 113, 40 cpv. e 589, comma secondo, Codice Penale per avere, nelle medesime condizioni, qualità e circostanze di cui al capo che precede, per colpa consistita anche ed ulteriormente per aver violato l'art. 10 del DPR 27/4/1995 n. 547 che prescrive tra l'altro che i pozzi aperti nel suolo debbono essere provvisti di solide coperture atte ad impedire la caduta di persone, cagionato la morte del minore GR UC, il quale precipitava all'interno del pozzo per l'assenza di adeguate misure di protezione prescritte dall'art. 10 appena citato. In Nociglia il 10/7/1995 così come contestato e precisato all'udienza del 6/10/1999. Con il primo motivo RA NN denuncia erronea interpretazione e disapplicazione degli artt. 40 e 589 C.P. nonché 10 DPR 547/55. In particolare, lo stesso ricostruisce la vicenda in base a tre distinte tematiche, ritenute intimamente connesse: a) il comportamento della vittima;
b) la sussistenza della supposta situazione di pericolo e la sua conoscenza da parte di esso imputato;
c)l'obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 cpv. C.P. in riferimento all'art. 10 DPR 547/55. Assume il ricorrente, quanto al primo profilo: che la chiusura al pubblico dell'area in cui era ubicato il pozzo, mediante idonea recinzione (quale emergeva dagli atti processuali con i dati relativi all'altezza di metri 1,80-2,10), rendeva il luogo nella impossibilità giuridica di essere frequentato, onde l'evento non si sarebbe verificato se il ragazzo non avesse eluso il divieto di ingresso;
che la violazione commessa dalla vittima nell'avere scavalcato la recinzione, del tutto idonea a salvaguardare l'area, rendendola così inaccessibile in quanto impediva la continuità fra le persone e il pozzo, avrebbe determinato il verificarsi dell'evento in quanto il pericolo eventualmente derivante dalla precaria tutela del pozzo non si poneva come concausa antecedente all'evento dal momento che la tutela del pozzo risultava del tutto assorbita dall'antecedente tutela dell'intera area (foll.
6-7 ricorso). Sotto altro profilo, il posizionamento di resistenti assi di legno, affiancate l'una all'altra così da costituire una base di appoggio ferma e solida, doveva ritenersi misura atta ad impedire la caduta delle persone come, peraltro, risultava dalle circostanze acquisite agli atti processuali, secondo cui gli operai addetti alla manutenzione del luogo avevano consumato in quel punto la colazione appena un anno prima ed un altro operaio, a sua volta, aveva poggiato i piedi sulle tavole poste all'imboccatura del pozzo pochi giorni prima del tragico evento. Al riguardo, sostiene il ricorrente che la decisione impugnata non avrebbe puntualmente motivato nella ricostruzione del fatto la circostanza secondo cui il ragazzo ebbe a schiodare le tavole o la tavola posta a tutela dell'imboccatura del pozzo.
Orbene, ha rilevato la Corte di merito con congrua motivazione: che la recinzione risultava facilmente scavalcabile in quanto costituita da alcuni setti in muratura, impostati modularmente ad altezze differenti;
che tale conclusione era rinvenibile nelle circostanze emerse dalle deposizioni testimoniali dei ragazzi (compagni di giuoco della vittima), secondo cui la recinzione nel pomeriggio era stata già scavalcata una prima e una seconda volta per entrare e per uscire (portandosi appresso la bicicletta in possesso di uno dei ragazzi) ed, infine, una terza volta, allorché erano rientrati dalla passeggiata compiuta all'interno del paese;
che alla stregua di siffatte circostanze la recinzione non poteva ritenersi idonea a garantire l'inaccessibilità materiale alla fonte del pericolo rappresentata dal pozzo e, quindi, ad escludere la continuità fra quest'ultimo e le persone;
che la recinzione apposta non poteva ritenersi che avesse diretta attinenza con il pozzo rispetto al quale, come è stato correttamente osservato, era da escludere che integrasse una misura di protezione dal pericolo di cadute nello stesso, non essendo, infatti, stato mai posto in essere alcun segnale per informare gli eventuali incauti visitatori, comunque penetrati all'interno del giardino dell'asilo nido, della presenza del pozzo, essendo rimasto accertato attraverso le deposizioni delle insegnanti dell'asilo nido EPIFANI e MACIULLI (fol. 5 sentenza) che talune volte lo spazio verde (ove era ubicato il pozzo) aveva ospitato molteplici manifestazioni, aperte al pubblico;
che con riferimento all'ultimo episodio, ove anche fosse rimasto accertato che la vittima, di appena tredici anni, avrebbe divelto con le mani e senza utilizzare alcun arnese l'unica tavola posta a chiusura del pozzo, sarebbe comunque da escludersi la valenza dell'iniziale affermazione difensiva, secondo cui i mezzi posti a tutela del perforo sarebbero stati potenzialmente idonei ad impedire la caduta delle persone;
che, peraltro, la circostanza sostenuta dalla difesa era smentita dalle prove acquisite ed emergenti dalle deposizioni testimoniali, secondo cui al di sotto delle assi di legno si era formato uno strato di foglie e di aghi di pini che impediva di vedere la testa del bidone rovesciato, le cui lamiere del tutto arrugginite rimanevano occultate e pericolosamente sottoposte rispetto al piano di campagna e per siffatte ragioni non visibili ne' percepibili foll. 6, 9, 10 sentenza); che il pozzo artesiano comunale era rimasto precariamente ed inidoneamente chiuso, come accertato nell'apposita perizia disposta in dibattimento, onde si sarebbe potuto affermare che ove il perforo non fosse stato chiuso con le suddette modalità, un ragazzo dell'età della vittima non vi sarebbe mai caduto in quanto perfettamente in grado di percepire il pericolo derivante da un pozzo a cielo aperto (fol. 11 sentenza). Con riferimento ai profili evidenziati, la condotta posta in essere dalla vittima (unitamente ai compagni di gioco), non può ritenersi atipica, imprevedibile ed eccezionale rispetto all'id quod plerumque accidit e, quindi, qualificabile come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ai sensi dell'art. 41/2 C.P., secondo l'indirizzo di questo S.C. (Cass. 2/6/2000 n. 6506, RV 216601).
Quanto alla conoscenza dello stato dei luoghi da parte del RA e quindi, alla potenziale consapevolezza della condotta omissiva, specie con riferimento alla conseguente posizione di garanzia in capo allo stesso, vengono richiamate le tre distinte circostanze di fatto riportate dalla decisione impugnata, secondo cui: il prevenuto non aveva inserito il pozzo nell'elenco inviato al Prefetto di Lecce;
non aveva impartito le disposizioni necessarie a coprire il perforo in modo da evitare ogni pericolo alle persone (fol. 32); aveva affermato che il pozzo era stato occluso (fol. 35).
Sostiene il ricorrente che la idoneità delle coperture realizzate nel tempo: dapprima il bidone conficcato nella incamiciatura del pozzo, la sistemazione delle tavole assai resistenti e inchiodate fra loro, poi, l'assenza del sopralluogo al fine del rilascio dell'agibilità della struttura destinata all'asilo nido ed, infine, l'omesso inserimento del pozzo artesiano comunale nel documento inviato al Prefetto, evidenziavano l'evoluzione della vicenda storica che non poteva essere parcellizzata quanto alle singole conoscenze dell'imputato bensì riconducendo sotto un profilo unitario la condotta posta in essere dallo stesso ed attestante, attraverso tali dati, l'esclusione di qualsiasi profilo di responsabilità da parte di esso prevenuto.
In particolare, deduce il ricorrente (fol. 11) che aveva ritenuto il pozzo talmente inaccessibile da escludere il censimento dello stesso;
che a tale circostanza si accompagnavano altri due dati oggettivi: la idoneità delle coperture realizzate nel tempo (dapprima il bidone conficcato nella incamiciatura del pozzo e, quindi, la sistemazione delle tavole assai resistenti e inchiodate fra loro in modo da realizzare una base di appoggio ferma e salda) e l'assenza del sopralluogo al fine del rilascio dell'agibilità della struttura destinata all'asilo nido;
che siffatte circostanze dovevano ritenersi costituire dati oggettivi tali da escludere la posizione di garanzia, quale preposto all'Ufficio Tecnico Comunale.
Ha rilevato la decisione impugnata con congrue argomentazioni fondate sulle acquisite prove testimoniali e documentali (dianzi richiamate), che il bidone, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risultava conficcato nel terreno senza alcun ancoraggio in quanto l'incamiciatura era stata tolta;
che le tavole, al momento dell'evento, risultavano infradiciate ed assolutamente inidonee a costituire una solida chiusura della bocca del pozzo;
che in seguito alla nota del 18/1/1983 del Presidente del Consorzio di Bonifica "Li Foggi", il RA era a conoscenza della chiusura del pozzo mediante modalità del tutto provvisorie;
che nessun atto formale, proveniente dall'Ente proprietario ed avente ad oggetto la risoluzione di far luogo alla chiusura del pozzo era stato mai adottato;
che neppure lo stesso interessato (geom. RA) aveva mai affermato di avere impartito disposizioni di siffatto tenore;
che, peraltro, le corrette modalità di definitiva chiusura del pozzo, come emergeva dalla ordinanza in data 19/7/1995, adottata dal Genio Civile di Lecce nei confronti del Sindaco di Nociglie avrebbero imposto una serie articolata ed impegnativa di prescrizioni da osservarsi specificamente;
che, infine, era stato smentito l'assunto difensivo, secondo cui il progetto approvato avrebbe previsto per l'area esterna all'asilo una pavimentazione uniforme, così da comportare la totale occlusione dell'apertura del pozzo;
che, invece, era emerso dal verbale di consegna dei lavori al Comune, la totale rispondenza delle opere a quanto progettato e che la planimetria in atti evidenziava la presenza di numerosi ed apprezzabili spazi di terreno adibiti a verde e destinati ad intervallare la pavimentazione.
Quanto all'obbligo giuridico di impedire l'evento individuato nella violazione degli artt. 10 D.P.R. cit. e 40 cpv. C.P., deduce il ricorrente che l'ambito di applicazione della normativa antinfortunistica richiamata concernerebbe soltanto i luoghi di lavoro cioè laddove si svolge attività di lavoro subordinato o attività didattica ovvero vi è libero accesso alle persone mentre, nella specie, l'area era vietata in quanto priva dell'agibilità;
nella specie, siffatte norme sarebbero poste a salvaguardia non già di qualsiasi persona che si trovi fisicamente presente nel luogo ove si svolge l'attività lavorativa ma di coloro che versino in situazione analoga a quella dei lavoratori Cass. RV 214246). La identificazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento sarebbe stato, pertanto, ricondotta alla violazione di una norma inapplicabile al fatto contestato e come ricostruito nella sentenza impugnata in quanto l'area era priva dell'agibilità. Orbene, siffatto obbligo è stato individuato dalla Corte di merito, richiamando quanto già evidenziato al riguardo dal Giudice di primo grado, anzitutto con riferimento alla qualifica rivestita dal RA in seno all'U.T.C, preposto all'adozione di tutte le misure antinfortunistiche relative ai pozzi artesiani ricadenti nel territorio comunale;
inoltre nell'omesso censimento dello stesso in seguito alla circolare prefettizia dell'8/3/1982 nonché come emergeva dalla risposta fornita all'ing. OM ED (fratello dell'imputato, sentito in qualità di testimone), pochi giorni prima della tragedia, dall'essersi lo stesso completamente disinteressato della vicenda, pur essendo stato a conoscenza dell'avvenuta chiusura del pozzo con modalità del tutto provvisorie mediante il bidone capovolto materialmente posizionato dalla ditta ON nel lontano 17/11/1982, come risultava in modo univoco dalla documentazione acquisita agli atti processuali e richiamata nel corso della narrazione in fatto).
In ordine all'ulteriore rilievo avanzato, deve essere rilevato che l'art. 10 cit. prescrive che le aperture esistenti al suolo debbono essere provviste di solide coperture ovvero di parapetti normali atti ad impedire la caduta di persone;
secondo il costante indirizzo di questo S.C., le misure tese a garantire la sicurezza del lavoro devono essere osservate anche per assicurare quella di persone estranee che possono trovarsi nella situazione di pericolo e ciò in aderenza al principio in forza del quale, da un lato, il rischio ambientale deve essere coperto a cura di chi organizza il lavoro e, dall'altro, chiunque possa incorrere in tale rischio deve ritenersi destinatario di adeguata protezione (Cass. 2/3/1990 n. 2731, RV 183504; conformi Cass. RV 179026; RV 155202; RV 152472 ed ivi ulteriori massime citate).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione dell'art. 589 cpv. C.P. nonché difetto di motivazione in ordine al giudizio di comparazione ex art. 69 C.P. ed alla quantificazione della pena.
Invero, nel richiamare quanto già oggetto di doglianza nell'atto di gravame (ove, peraltro, era stato soltanto chiesto di ritenere prevalenti rispetto alla contestata aggravante, le già concesse attenuanti generiche;
cfr. fol. 14, atto di appello in data 23/3/2000), il ricorrente denuncia che la ritenuta sussistenza dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 589 cpv. C.P. con riferimento all'applicabilità della normativa sugli infortuni sul lavoro, sarebbe stata effettuata in violazione di legge, onde il giudizio di comparazione fra circostanze di segno opposto, dichiarate equivalenti, si rivelerebbe del tutto erroneo (fol. 18 ric.). Peraltro, sarebbe rimasto del tutto ignorato ai fini della quantificazione della pena il denunciato (nei motivi di appello) profilo del concorso di colpa da parte della vittima che aveva eluso il divieto di accesso apposto sull'area ove insisteva il pozzo;
sotto altro profilo, la condotta omissiva sarebbe stata contestata in modo generico e non qualificato, essendo assai risalente nel tempo onde avrebbe dovuto imporre al Giudice di appello una risposta compiuta alla specifica censura mossa circa l'insorgenza della potenziale conoscibilità della situazione di pericolo. Orbene, quanto al primo rilievo, la relativa doglianza deve ritenersi infondata in base a quanto dianzi evidenziato in ordine all'applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 10 DPR cit.
Quanto alla seconda censura, va evidenziato che nell'atto di gravame non è stato dedotto in alcun modo il concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento ai fini del trattamento sanzionatorio ed, in particolare, della quantificazione della pena ne', tanto meno, con riferimento ai suddetti fini, risulta invocata la circostanza in ordine alla pregressa condotta omissiva del prevenuto (cfr. atto di appello 23/3/2000, foll. 13-14); la relativa doglianza deve, pertanto, ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 606/3 C.P.P. Per le ragioni dianzi esposte il ricorso proposto dal RA va respinto con la conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle Parti Civili nella misura liquidata nel dispositivo.
Denuncia il P.G. ricorrente violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) C.P.P. per erronea applicazione della legge penale e per difetto di motivazione in ordine alla assoluzione del DR e del OM dall'imputazione loro ascritta. In particolare, il P.G. deduce: che l'omessa indicazione nelle tavole progettuali della presenza del pozzo artesiano rivestirebbe una duplice incidenza causale;
la prima, in quanto i due imputati si sarebbero sottratti all'obbligo nella loro qualità di progettisti e di direttori dei lavori di prevedere l'adozione di una misura adeguata al fine di ovviare alla situazione di pericolo;
in secondo luogo, in quanto non avrebbero posto ufficialmente l'Ente proprietario di fronte alle proprie responsabilità; che, peraltro, l'esclusione della responsabilità degli stessi, fondata sulla installazione, in termini del tutto probabilistici, del posizionamento delle assi di legno, affiancate l'une all'atra sulla base del pozzo, non poteva ritenersi costituire una misura valida ed efficace e tali da elidere il nesso eziologico;
che, al riguardo, all'operato dei due professionisti era ascrivibile l'innalzamento della quota del piano di campagna allo scopo di portarlo allo stesso livello del piano stradale, così modificando lo stato dei luoghi e aggravando la situazione di pericolo in quanto era stato creato (e determinato di fatto) un mascheramento dell'imboccatura del pozzo, venutosi a trovare sensibilmente sottoposto, rispetto al piano di campagna circostante, anche con il tappo, rappresentato dal vecchio fusto metallico mai sostituito;
che siffatta diversa connotazione dello stato dei luoghi aveva del tutto diminuito la percezione del pericolo e aumentato il rischio che il perforo venisse scambiato per un pozzetto di modesta profondità cioè creato una erronea rappresentazione della realtà, tale da determinare la tragica morte del ragazzo;
che tanto meno poi, si era provveduto alla realizzazione di una misura adeguata in quanto il tappo di conci di tufo era limitato a poche linee laterali di conci di tufo a secco, interrate in modo tale da fungere da semplici contenitori rispetto al terreno innalzato intorno al pozzo;
che, infine, dalla lettura degli atti era dato evincere che gli stessi imputati non avevano mai dedotto a loro difesa, ne' il dato temporale lo consentiva, di aver posizionato le assi in legno quale misura precauzionale;
che, comunque, la soluzione argomentativa cui era pervenuto il Giudice del gravame doveva ritenersi del tutto infondata in quanto il suddetto posizionamento di assi in legno non poteva essere assimilata ad una solida copertura.
Le parti civili, a loro volta, con l'unico atto di ricorso depositato dai propri difensori, deducono difetto di motivazione nonché erronea applicazione della legge penale.
Al riguardo, va rilevato che le doglianze mosse, del tutto generiche, ripetitive e attinenti a valutazioni di merito, rasentano profili di inammissibilità.
Per quanto concerne la dedotta censura di difetto di motivazione in ordine alla rilevanza causale dell'addebito contestato circa la omessa segnalazione del pozzo nelle tavole progettuali nonché con riferimento alla chiusura, ritenuta adeguata, dell'imboccatura del pozzo da parte della decisione impugnata, il ricorso ricalca nelle argomentazioni i motivi enunciati dalla Procura Generale, al riguardo, onde l'esame delle due impugnazioni può essere effettuato congiuntamente.
Orbene, la Corte di merito ha escluso la responsabilità dei due prevenuti in ordine all'imputazione di cooperazione nel delitto colposo loro ascritto, (una volta escluso l'addebito inerente alla parziale ed incompleta predisposizione delle tavole progettuali, in quanto privo di efficacia causale in ordine alla vicenda), per un triplice ordine di ragioni:
a) avendo gli stessi predisposto all'epoca della consegna delle opere al Comune, il 10/5/1988, una copertura rispondente ai requisiti di legge in quanto adeguata ad impedire la caduta delle persone nel perforo ubicato all'interno del giardino dell'asilo nido;
b) avendo l'adempimento della prestazione prevista dalla fonte contrattuale escluso la permanenza della posizione di garanzia in capo ai due prevenuti nella specifica qualifica rivestita di direttore dei lavori;
c) avendo la concreta realizzazione della copertura di cui al capo A), anche qualora l'iniziativa fosse stata assunta da terzi (e non già dai due prevenuti), efficacia interruttiva del nesso causale fra la pregressa condotta omissiva per avere lasciato scoperto l'imboccatura del pozzo e il fatto - reato (cfr. fol. 31 sentenza). A prescindere dalla constatazione che riesce sommamente difficile ed arduo sotto il profilo logico-giuridico configurare l'esclusione della colpevolezza conseguente ad una omissione, per effetto di un' azione posta in essere da altri, tuttavia occorre accertare, anzitutto, se all'epoca della consegna dei lavori esisteva siffatto tipo di copertura e se, comunque, la stessa fosse effettivamente adeguata quale misura antinfortunistica in relazione alla disposizione contestata, come rilevato dal P.G. ricorrente. Al riguardo, va rilevato che se è pur vero che le vicende inerenti alla costruzione e alla chiusura del pozzo si intrecciano con quelle relative alla edificazione dell'asilo e alla sistemazione del giardino pertinenziale, occorre tuttavia distinguere le diverse epoche temporali in quanto la progettazione dell'asilo risale all'anno 1978, mentre quella del terzo lotto, concernente la sistemazione dell'area esterna per renderla perfettamente rispondente agli scopi ai quali l'asilo era destinato,
prevedendo anche il colmamento della depressione esistente, era stata elaborata nell'agosto 1982 e formalmente approvata (con delibera del Consiglio Comunale, cfr. sentenza fol. 33) il 27/12/1983 e l'opera, infine, consegnata nel 1988 (come risultava dal relativo verbale in data 10/5/1988, fol. 5 sentenza). Di contro, il pozzo artesiano, la cui costruzione era stata deliberata nel maggio 1982, era stato chiuso il 17/11/1982, estraendo la incamiciatura ossia i tubi di rivestimento interni al manufatto, risultati dissaldati e lacerati;
tale chiusura, dopo l'estrazione del rivestimento, era stata effettuata incastrando il bidone capovolto nella buca pressandolo fino a 20/30 centimetri di profondità e in modo da sporgere dal terreno di circa 50/70 centimetri (tale chiusura doveva ritenersi a tutti gli effetti già evidenziati, del tutto provvisoria, fol. 4 sentenza). Emerge in modo esplicito dalla sentenza impugnata:
che i due prevenuti, nella duplice veste rivestita, erano anche tenuti alla sistemazione dell'area pertinenziale all'edificio dell'asilo nido ed avendo gli stessi sicuramente riscontrato nel corso dei lavori relativi agli spazi verdi, l'esistenza del pozzo, ne conseguiva che gravava sugli stessi il preciso obbligo giuridico loro derivante dalle obbligazioni assunte circa la consegna delle opere progettate e la cui esecuzione avevano assunto per conto della committente Amm.ne comunale, prive di siffatta situazione di pericolo;
che, peraltro, avendo in esecuzione dei lavori richiesti e in attuazione del progetto predisposto, sensibilmente innalzato il livello del terreno, erano pervenuti al risultato di mascherare la presenza del pozzo, (fino allora segnalato in modo manifesto dal bidone capovolto, collocato nel perforo in modo da fuoriuscire dal terreno), rendendo così vieppiù insidiosa la preesistente situazione di pericolo con indiscutibile accentuazione del rischio a carico dei terzi;
che al momento in cui si era verificato l'evento era risultato che intorno al pozzo era stata eretta una struttura muraria realizzata mediante tre linee di conci verticali montati ...... senza malta o calcestruzzo di ancoraggio sovrastanti la struttura circolare costituita dal fusto metallico rovesciato, anch'esso risultato privo di forme di ancoraggio al terreno;
che tale muretto perimetrale (ovvero parallelepipedo di conci di tufo) era stato posto al fine di contenimento della pressione esercitata dal terreno circostante per effetto dell'operazione di riempimento compiuta, mentre al livello del piano di calpestio erano state posizionate delle assi di legno (fol. 28 sentenza).
Dal contesto della decisione (foll. 2, 6 e 10) emerge in modo pacifico che all'epoca dell'evento l'imboccatura del pozzo era rimasta sottoposta rispetto al piano di campagna;
che il bidone rovesciato risultava interrato di circa un metro;
che sul piano di calpestio erano state poste delle assi di legno, tale da costituire una sorta di tavolato - piattaforma a copertura del pozzo;
che la stratigrafia del terreno intorno all'imboccatura del pozzo si presentava del tutto disomogenea in quanto strutturata in tre diverse tipologie del tutto dissimili fra loro;
che le tavole di legno connotate dalla presenza di fori visibili sulla propria superficie erano state poste al medesimo livello del piano di campagna al di sotto del quale era visibile una buca di scarsa profondità sul cui fondo erano accumulati aghi di pino e terriccio mentre in realtà si trattava del fondo del bidone rovesciato.
Ne consegue che le assi di legno inchiodate l'uno accanto all'altra (fol. 24 sentenza), poste al livello del terreno risultavano ancorate allo stesso mediante chiodi metallici fissati sui conci di tufo, costituenti il parallelepipedo rinvenuto intorno all'imboccatura del pozzo.
Pertanto, in base a quanto sostenuto dal Giudice di merito (cfr. quanto sostenuto sul punto dalla decisione di primo grado, fol. 13, richiamata dalla sentenza impugnata), l'imboccatura originaria del pozzo al momento del sinistro era composta da quattro linee di conci verticali, semplicemente poggiate a secco fra di loro, necessarie a contenere il terreno circostante.
Dal che discende che le assi installate sul perforo, inchiodate fra loro e fissate sul piano di calpestio ai conci di tufo mediante chiodi metallici, non possono ritenersi accorgimento idoneo alla protezione del cavo del pozzo in modo da evitare ogni pericolo ai fini della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 10 DPR 547/55. Pur condividendosi quanto evidenziato nella decisione impugnata secondo cui l'ampia latitudine della prescrizione normativa non consente di disciplinare la condotta richiesta ai soggetti obbligati, avendo inteso il legislatore soltanto indicare il risultato da raggiungere in termini di prevenzione mediante il ricorso a misure, siano esse coperture o parapetti comunque idonei ad evitare la caduta di terzi, tuttavia deve sempre trattarsi di una solida copertura e con riferimento al richiamato (dalla sentenza impugnata) art. 26 della citata disposizione, ad un parapetto costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme e in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della specifica funzione del medesimo. Orbene, l'onere motivazionale cui il Giudice del gravame è tenuto allorché si ponga in contrasto con quello di primo grado sulla realtà di una determinata circostanza richiede un maggiore rigore nella valutazione della prova e nell'argomentazione della motivazione relativa che non può ritenersi assolto mediante una generica valutazione che non da compiutamente atto di quanto in effetti ritenuto.
Nella specie, assume la Corte di merito in modo apodittico che " non pare dubitabile che il posizionamento di resistenti assi di legno, affiancate l'uno all'altra ed opportunamente inchiodate così da costituire una base di appoggio ferma e salda, risponda ai requisiti" richiamati dalle disposizioni normative, dianzi citate. Orbene, non risultano indicate in siffatta descrizione della copertura dove erano state fissate le assi di legno ne' specificato il senso e la latitudine dell'avverbio "opportunamente" riferito ad inchiodate. Il che postula che la struttura posta a copertura del sottostante perforo, costituita da assi di legno affiancate l'un l'altra e poste sul piano di calpestio, costituito all'imboccatura del pozzo dal parallelepipedo di conci di tufo, non rappresentava in alcun modo una solida copertura idonea ad evitare la caduta di terzi in quanto ne' costruita, ne' fissata in modo da resistere nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo, cui può essere assoggettata, tenuto conto delle condizioni ambientali e delle specifiche funzioni cui avrebbe dovuto essere apprestata.
Peraltro, l'assoluta ignoranza in ordine alla paternità della (primitiva) struttura, e l'assenza di qualsiasi riferimento alla stessa nel verbale di consegna dei lavori al Comune committente, debbono ritenersi circostanze idonee ad escludere che fosse stata creata ed installata all'interno del giardino una copertura che pur non rivestendo carattere definitivo, tuttavia assicurasse una solida copertura, non potendo assumere siffatta configurazione una serie di assi di legno semplicemente inchiodate fra di loro e fissate al terreno circostante in modo analogo, quale solida copertura di un pozzo artesiano profondo oltre 120 metri e la cui imboccatura presentava una larghezza, il cui diametro misurava circa cm. 50. Ulteriore riprova è data dalla successiva installazione di nuove assi, sovrapposte ed inchiodate in modo identico alle precedenti, senza alcun diverso o ulteriore accorgimento.
La difesa dei due prevenuti (nella memoria depositata e nel corso della discussione orale) ha confermato siffatte conclusioni in quanto si è limitata a precisare che la prova dell'originaria esistenza di una chiusura perfettamente ermetica andava ricavata dai segni dei chiodi sui tufi (fol. 5 memoria) nonché dall'essersi i dipendenti comunali addetti alla pulizia del giardino seduti sulle tavole per consumare la colazione ovvero dall'aver poggiato i piedi sulle assi, senza in alcun modo approfondire o, quanto meno, chiarire le modalità di ancoraggio al piano di calpestio della "base di appoggio ferma e salda", costituita dalle tavole in legno;
diversamente dai tombini a raso (richiamati dalla citata difesa) costruiti in ferro ed incassati nel terreno unitamente alla base di appoggio mediante opere durature, "le tavole solidamente inchiodate fra loro rimanevano prive di sicuro ancoraggio ed in balia degli agenti atmosferici tanto da crearsi interstizi fra le assi dai quali entravano nel pozzetto aghi di pino, terra smottata e foglie, così da coprire del tutto la testa del bidone incassato nel terreno fin dal lontano 1982 rendendo del tutto invisibile e, quindi, maggiormente insidioso il perforo, per un verso, mentre dall'altra la copertura dello stesso presentava per le ragioni evidenziate scarsa solidità rimanendo, inoltre, collegata all'usura determinata dagli agenti atmosferici nell'inesorabile decorso del tempo.
Orbene, le considerazioni dianzi svolte consentono di ritenere superato l'ulteriore profilo, oggetto di censura, secondo cui sarebbe venuta meno la posizione di garanzia (dei due direttori dei lavori), connessa alle funzioni svolte, mediante l'adempimento della prestazione prevista dalla fonte contrattuale;
nella specie, infatti, risulta comprovato quanto contestato, con riferimento agli artt. 113, 40 cpv., 589/2 C.P. e 10 DPR 547/55 in ordine all'omessa predisposizione di adeguata misura di protezione della bocca del pozzo, venutasi a trovare in seguito all'operata modifica dell'andamento altimetrico del terreno, sottoposta rispetto al piano di campagna.
Peraltro, come è stato esattamente rilevato, l'esaurimento del rapporto obbligatorio fra i due prevenuti ed il Comune non poteva elidere la loro responsabilità inerente a situazioni di pericolo colposamente scaturite nel mentre gli stessi erano titolari di una posizione di garanzia, successivamente venuta meno;
questa, infatti, continuava a gravare sui prevenuti, pur essendosi l'evento di danno concretizzato in un secondo tempo a posizione cessata, come prevede il paradigma astratto cui va rapportato il caso di specie. Nè il sub ingresso di altro soggetto quale il RA, titolare di una propria posizione di garanzia, può essere ritenuto idoneo ad esonerare i predecessori da responsabilità in quanto, secondo l'indirizzo di questo S.C., tale circostanza serve ad ampliare la platea di coloro che sono tenuti a rispondere delle conseguenze della omissione ove anche alla condotta colpevole del secondo sia da imputare il perdurare della situazione antigiuridica, non potendo all'uopo essere invocato il principio dell'affidamento dal momento che ciascuno dei titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento è, per intero, destinatario di quell'obbligo (Cass. 29/4/1991 n. 4793, RV 191802-04-05).
La sentenza impugnata nei confronti del DR e del OM deve essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce che, tenendo conto dei principi di diritto e dei rilievi innanzi esposti, dovrà offrire una motivazione maggiormente congrua nonché appagante sotto il profilo logico della soluzione che, in piena libertà di giudizio, andrà ad adottare;
al Giudice di rinvio è riservato, inoltre, il regolamento delle spese fra gli imputati suddetti e le parti civili costituite, GR NN e IT RI, in proprio e quali esercenti la patria potestà sui minori GR NI e GR HI.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DR AN e OM ST e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, riservando al Giudice di rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio fra gli imputati suddetti e le parti civili.
Rigetta il ricorso di RA NN e lo condanna al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere alle parti civili le spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in Euro tremilaottanta ( 3.080,00) di cui Euro 2.800,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2004