Sentenza 10 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2001, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
له 63983 REGISTRAZIONEUBBLICA ITALIANA 0 1 9 2 5 0 1 D.P.R. 26/4/1986 NIN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTARIA DA B- SENSI DEL OGGETTO ESENTE ALL. 131 TAB. IRPEF AI Contributo differenza MATERIA S/S N. canone di locazione S ONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: CARBONE Presidente R.G. N. 7108/99 Dott. Vincenzo Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron. 4100 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Ud. 18.10.2000Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso iscritto al n. 7108 R.G. 1999, proposto dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 da # 13 FEB 2001 FATTORI MARIO, rappresentato e difeso, con procura in calce al IL CANCELLIERE ricorso, dagli avv.ti prof. Gianfranco GAFFURI ed Enrico ROMANELLI, domiciliatario in Roma alla via Cosseria 5; CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
CG068 02 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria CORTE SUPREMA DI CAZIONE Regionale della Toscana in data 18 dicembre 1997, depositata 00 CAMPIONE CIVILE N. 63983 + col n. 235/17/97 il 16 febbraio 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 18 ottobre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Romanelli per il ricorrente e l'avv. Guida per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo RI TO, funzionario del Credito Italiano S.p.a., fu trasferito da Prato a Milano, e l'Azienda gli corrispose, per il 1984, la somma stabilita dal contratto collettivo a titolo di indennizzo per il maggior canone di locazione;
l'importo, non assoggettato a trattenuta da parte della Banca, fu ritenuto tassabile dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte di Prato, con avviso di accertamento impugnato dal contribuente. La decisione di primo grado, che accolse il ricorso dichiarando l'indennizzo non imponibile, è stata, su gravame dell'Ufficio, riformata Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza del 18 dicembre 1997 depositata col n. 235/17/97 il 16 febbraio 1998, nella quale, superata la questione preliminare sul difetto di legittimazione passiva in presenza del sostituto d'imposta, si afferma la natura reddituale e, quindi, l'imponibilità della somma. Per la cassazione della sentenza ricorre, con atto notificato il 2 aprile 1999, il contribuente, che articola due motivi, illustrati da memoria. Resiste, con controricorso notificato il 12 maggio seguente, 5 l'Amministrazione finanziaria. 響 2 Motivi della decisione Denunzia il ricorrente: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 64 e 67 del d.P.R. 600/1973, e collegato vizio di motivazione, per l'inesistenza - già dedotta in sede di merito - di un'obbligazione tributaria propria del sostituito, cui non può esser chiesto il pagamento del tributo in dipendenza della mancata ritenuta di acconto, senza incorrere in una doppia imposizione non consentita;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 48 comma 1 del d.P.R. 597/1973, dei principi desumibili dal corpo normativo per la definizione di reddito tassabile e dell'art. 12 disp. legge in gen., e connesso vizio di motivazione: l'indennizzo, corrisposto al funzionario trasferito per compensarlo dei maggiori costi locativi, non può essere aggiunto alla retribuzione e concorrere a costituire base imponibile del tributo diretto;
esso infatti, essendo destinato a compensare il beneficiario di una diminuzione patrimoniale, non costituisce incremento di ricchezza ovvero guadagno, da cui prelevare il tributo. L'Amministrazione oppone l'infondatezza di entrambi i motivi, in quanto: a) la mancata trattenuta sul maggiore reddito 4 di lavoro procura un indebito vantaggio al contribuente;
b) il concetto di reddito tassabile, ai sensi dell'art. 48 t.u.i.r., si estende ad ogni somma corrisposta dal datore, indipendentemente dalla prestazione lavorativa;
ed, ove si configuri un carattere risarcitorio delle indennità, la tassabilità discenderebbe comunque dagli artt. 6 comma 2 e 16 comma 1 lett. i) t.u.i.r. cit. 3 Nella memoria il ricorrente, oltre a ribadire il merito propriamente detto, puntualizza la questione preliminare, fatta valere col primo motivo, richiamando precedenti di questa Corte, favorevoli alla propria tesi;
invoca l'applicazione della disciplina sulle sanzioni, introdotta col d.lgs. 472/1997, chiedendo l'esclusione ovvero la riduzione di quelle irrogategli. Il ricorso è infondato. Il collegio condivide il più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 2212, 2604, 2611, 3330, 7703, 10149, 12578, 13182/2000) sulla complessiva materia in esame. A) La questione preliminare affrontata col primo mezzo ed approfondita nella memoria si risolve negativamente per il ricorrente. La legittimità dell'avviso di accertamento nei confronti del lavoratore subordinato deriva da ciò che, a mente dell'art. 23 d.P.R. 600/1973, la sostituzione con ritenuta d'acconto (e dovere di rivalsa) è delineata come strumento per la più agevole ed anticipata riscossione della 'imposta sul reddito dovuta dal percipiente'; essa pertanto senza implicare mutamento nella posizione del debitore d'imposta, aggiunge all'obbligazione di lui un dovere di pagamento a carico di chi eroga il reddito imponibile. C A N Z O I La sostituzione d'imposta, oltre a consentire l'esercizio nei confronti del lavoratore-sostituito del potere di accertamento in caso di violazione degli obblighi sullo stesso gravanti, porta ad escludere che, nel giudizio d'impugnazione promosso dallo stesso sostituito, sorga la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro-sostituto (e, ciò, in implicito dissenso da Cass. 12991 e 13664/1999). L'impugnativa apre infatti il sindacato giudiziale sulla pretesa impositiva in concreto formulata dall'ufficio - attraverso uno degli atti previsti dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 - senza possibilità di estendere la decisione a soggetti che siano parti di rapporti diversi, pure se strettamente connessi per comunanza di problematica, come si evince dall'art. 14 del d.lgs. cit., sulla delimitazione dei casi di litisconsorzio e sul residuare nelle altre ipotesi di mere facoltà d'intervento o di chiamata in causa (arg. art. 64 comma 2 del d.P.R. 600/1973 cit.). Nel meccanismo delineato, anche se l'ufficio- nella propria autonomia - dovrebbe evitare un duplice accertamento (nei confronti del sostituito e del sostituto) se non con lo stesso atto, la duplicazione d'imposta ('recte': della riscossione di essa, almeno in parte), peraltro prospettata in via ipotetica, appare idoneamente evitabile col ricorso alla disciplina sull'indebito. Così escluso il litisconsorzio necessario, rimane infine estranea allo schema dell'art. 1306 c.c. stante l'autonomo giudizio nei confronti del sostituito - la invocata sentenza (Cass. 557/2000) favorevole al sostituto, fermo restando che si tratta di fatto non allegato nel giudizio di merito e fatto valere solo con la memoria. B) Sulla questione d'ordine sostanziale d'assoggettamento ad i.r.pe.f. delle indennità di alloggio, a titolo di rimborso del maggior canone di locazione che il dipendente trasferito debba pagare per acquisire il godimento di una confacente abitazione, nonché di similari indennità o diarie di trasferimento che non integrino mero recupero di spese di viaggio e trasporto, si presta del pari adesione all'indirizzo che ha affermato l'imponibilità di emolumenti siffatti, per l'intero ammontare, se ricadano in periodi d'imposta anteriori al 1998. Al riguardo, infatti, sia l'art. 48 comma 1 del d.P.R. 597/1973 sia la corrispondente disposizione del t.u.i.r. (d.P.R. 917/1986) includono nel reddito, oltre alla retribuzione in senso stretto - quale corrispettivo pattuito per l'attività lavorativa -, ogni altra erogazione che trovi fonte nel rapporto di lavoro e sia effettuata in funzione corrispettiva, così da ricomprendere sussidi ed indennità con cui il datore di lavoro assuma su di sé - anche in parte - oneri economici di ordine generale dal lavoratore affrontati per mettersi in grado di svolgere l'attività convenuta (quali le spese di alloggio, vitto e vestiario). In questa logica si inseriscono i successivi commi dell'art. 48 cit., recanti specifiche eccezioni alla previsione alla regola indicata: in particolare il comma 3 della prima ed il comma 4 della seconda stesura, i quali, per l'indennità di trasferta, sottraggono V O N all'imponibile solo una percentuale forfettizzata, con implicita valutazione di presuntiva imputabilità di tale percentuale al recupero delle spese 'vive' richieste dalla trasferta medesima, e conferma della tassabilità della rimanente parte - anche se riconducibile all'incremento delle menzionate spese generali di mantenimento per il temporaneo impegno del lavoratore in località diversa da quella abituale -. Gli stessi criteri appaiono infine ribaditi nella riformulazione dell'art. 48 t.u.i.r., introdotta con effetto dal 1° gennaio 1998 dall'art. 3 del d.lgs. 314/1997, ove si qualifica come reddito di lavoro, ai fini impositivi, ogni erogazione effettuata 'in relazione al rapporto di lavoro', per $ giungere ad una più articolata disciplina delle eccezioni, espressamente prevedendo l'indennità di trasferimento, l'indennità di sistemazione e quelle analoghe, ed adottando anche per esse il parametro della non imponibilià di una misura percentuale predeterminata (comma 7). La diversità di natura e presupposti delle indennità di trasferimento rispetto a quelle di trasferta - del resto, separatamente contemplate nei contratti di lavoro -, per la rilevata distinzione tra concorso in oneri generali di mantenimento connessi alla fisiologica evoluzione del rapporto e rimborso di spese che il datore di lavoro provochi richiedendo un temporaneo espletamento della prestazione fuori del territorio abituale, osta alla estensibilità alle prime della disciplina dettata per le seconde. Né si mostrano, per i versamenti in esame, conferenti i richiami alla nozione di risarcimento del danno emergente, perché le somme erogate dal lavoratore subordinato, per assicurarsi la sistemazione abitativa presso la sede della propria attività o per fronteggiare altri bisogni di vita, è spesa propedeutica alla prestazione lavorativa, indispensabile per porsi in condizione di svolgeria, non effetto patrimoniale negativo della prestazione stessa, ed ancor meno pregiudizio arrecato dal datore di lavoro. C) In relazione alle sanzioni, infine, ogni questione è preclusa, per mancanza d'impugnazione in sede di ricorso - notificato il 2 aprile 1999 - Esso va quindi rigettato. La natura della causa consiglia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000/ Il PresidenteII Cons. estensore Enrico Pápa - Vincenzo Carbone - -> ها شرعا IL CANCELLERE C1 VA IO DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 FEB. 2001Oggi IL CANCELLIERE C1 CA VA IO 1 S A Z I O M N E E R P SU ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA MATERIA 0 0