Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato, il trasferimento all'INAIL della titolarità dei relativi rapporti - disposto, a decorrere dal primo gennaio 1996, dall'art. 2, comma tredicesimo, del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996 - concerne gli eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1995, purché "definiti", intendendosi per tali quelli per i quali siano state definite non solo la misura della percentuale invalidante, ma anche la decorrenza. (Fattispecie in cui con sentenza passata in giudicato entro il 31 dicembre 1995 era stata accertata la percentuale della riduzione della capacità lavorativa, mentre nulla risultava da tale giudicato circa la decorrenza ed il periodo per il quale era dovuta la rendita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI ET, residente in Venaria (TO), rappresentato e difeso dall'avv. Mirella Caffaratti e dall'avv. Giuseppe Ramadori, con elezione di domicilio presso quest'ultimo in Roma alla via Prestinari n. 13, in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Ferrovie dello Stato S.p.A. - Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto TA LO IN del 23 febbraio 1999 (Rep. n. 56911), rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Roberto Pessi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma alla via Po n. 25/B, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino in data 23 giugno - 14 settembre 1999, n. 4590/1999, n. 863/98 R.G.L.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 6 novembre 2002;
udito l'avv. Giovanni Gentile per delega dell'avv. Roberto Pessi per la società controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 22 ottobre 1996 il signor ET GR chiedeva, al OR di Torino di condannare la S.p.A. Ferrovie dello Stato a corrispondergli la rendita per l'infortunio sul lavoro verificatosi il 22 gennaio 19849 commisurata ad un'inabilità permanente del 14%, con decorrenza dal 3 febbraio 1984 od in subordine dal 15 gennaio 1986, con rivalutazione ed interessi e vittoria di spese. La convenuta si costituiva rilevando che. secondo quanto disposto dal d.l. 4/12/95 n. 515, sin dal 1^ gennaio 1996 erano a carico dell'INAIL, anziché delle Ferrovie dello Stato, tutte le rendite anche relative agli eventi infortunistici verificatisi entro il 31 dicembre 1995, eccependo pertanto il proprio difetto di legittimazione passiva, e chiedendo nel merito la reiezione del ricorso, con il favore delle spese.
Sollecitata dal OR la quantificazione dell'importo controverso, il GR modificava le domande chiedendo condannarsi le Ferrovie dello Stato a corrispondergli la complessiva somma di lire 25.097.290, od in subordine di lire 19.813.650, oltre agli accessori ed alle spese, ed il OR pronunziava in data 15 maggio 1997 sentenza di condanna della convenuta al pagamento dell'importo richiesto in via principale, con rivalutazione, interessi e spese. Avverso tale pronuncia, depositata il 23 giugno 1997, interponeva appello la S.p.A. Ferrovie dello Stato con ricorso depositato in data 19 maggio 1998, chiedendo formalmente dichiararsi carente di legittimazione passiva, con subordinata prospettazione della prescrizione del diritto e dell'infondatezza della pretesa, richiamata la deduzione del trasferimento all'INAIL della competenza a provvedere. L'appellato si costituiva, chiedendo respingersi l'impugnazione, perché infondata, con il favore delle spese. Con sentenza in data 23 giugno - 14 settembre 1999 il Tribunale di Torino, in accoglimento dell'appello, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della S.p.A. Ferrovie dello Stato per le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e compensava tra le parti le spese del giudizio per entrambi i gradi.
Osservava il Tribunale, riguardo all'identificazione del soggetto legittimato relativamente all'azione proposta di pagamento dei ratei (dal 3/2/84 al luglio 1993) della rendita per infortunio sul lavoro riconosciuta al GR con sentenza in data 24/1/95 del OR di Torino, emessa nei confronti della S.p.A. Ferrovie dello Stato questione da decidere in base alle disposizioni della legge 28/11/96 n. 608, di conversione del d.l. 1/10/96 n. 510 - occorreva rilevare che, con successive reiterazioni, era, stato confermato il trasferimento all'INAIL, a decorrere dal 1^ gennaio 1996, della competenza per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale delle Ferrovie dello Stato. Il Tribunale esponeva le disposizioni di cui all'art. 3, commi 13^ e 15^ del d.l. n. 510 del 1996, come convertito in legge, ed osservava che dall'interpretazione complessiva di tali norme si desumeva chiaramente che il legislatore aveva inteso eliminare l'eccezione all'assicurazione presso l'INAIL originariamente prevista dall'art. 127, 1^ comma n. 2 del d.P.R. 30/6/65 n. 1124, rendendo operante, a decorrere dal 1^ gennaio 1996, anche per il personale ferroviario, la normale copertura assicurativa, con passaggio della gestione dalla S.p.A. Ferrovie dello Stato all'INAIL; che gli eventi infortunistici verificatesi e le malattie professionali manifestatesi a partire da tale data, rientravano nell'alveo della normale attività istituzionale dell'Istituto, che incamerava i premi versati dalla società datrice di lavoro alla stregua di tutte le altre posizioni ricomprese nel suo campo di operatività, mentre per le situazioni pregresse era previsto l'accollo all'INAIL del carico delle prestazioni con il corrispondente obbligo della Società Ferrovie dello Stato di trasferire la copertura finanziaria complessivamente occorrente, versata sotto forma di riserva matematica, determinata, anche quanto alle modalità dell'erogazione, con decreti del Ministro del Lavoro, di concerto con quello del Tesoro, emanati sentiti sia l'INAIL che le Ferrovie;
che questa seconda ipotesi riguardava sia le prestazioni già in essere al 31/12/95 che quelle non ancora definite a tale data, senza differenziazioni riguardo al motivo per cui risultava tuttora aperta la trattazione del caso nei confronti del richiedente la prestazione, in qualunque sede essa dovesse essere trattata.
Aggiungeva il Tribunale che, anche nella prospettiva del OR, che aveva ritenuto che la fattispecie oggetto di causa fosse definita alla data del 31 dicembre 1995 (per essere intervenuto prima di allora il giudicato sulla spettanza della rendita controversa, come era pacifico) - ciò che peraltro era contestato dall'appellante con rilievi logicamente argomentati -, doveva essere riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della società, accogliendosi e non respingendosi l'indicazione dell'INAIL come terzo obbligato (eventualmente da chiamare in causa), responsabile del versamento dei ratei maturati e maturandi dal gennaio 1996 (per i quali non sussisteva peraltro controversia) e parallelamente investito della questione relativa alla decorrenza originaria di tale rendita, sia per l'aspetto concernente l'esistenza di ratei ancora dovuti (costituente l'oggetto specifico della lite promossa dall'infortunato), che per il profilo, autonomamente rilevante, connesso alla procedura di revisione, come disciplinata dal testo unico in materia.
Avverso detta sentenza il GR ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L'intimata Società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 13, della legge 28 novembre 1996 n. 608, il ricorrente deduce erronea interpretazione di detta disposizione da parte del Tribunale;
che in buona sostanza il legislatore ha inteso, con tale norma, trasferire a carico dell'INAIL la competenza relativa alle rendite ed alle altre prestazioni assicurative, riguardanti il personale ferroviario in attività di servizio a partire dal 1^ gennaio 1996, nonché la competenza relativa agli eventi infortunistici verificatisi prima del 31 dicembre 1995, ma non ancora deifiniti entro tale data.
Secondo il ricorrente la norma in questione non è a lui applicabile, essendo egli al 31 dicembre 1995 già in stato di quiescenza;
l'art. 2, comma 13 cit. riguarda invece esclusivamente il personale delle Ferrovie dello Stato "in attività di servizio".
Inoltre la controversia in esame non rientra nella fattispecie descritta da detta norma, in quanto la definizione dell'infortunato del ricorrente, verificatosi in data 24 gennaio 1984, è avvenuta con la sentenza del OR di Torino n. 1952 del 20 marzo 1995, passata in giudicato, con la quale è stata riconosciuta al GR una percentuale di inabilità permanente del 14%, con il conseguente diritto alla corresponsione di una rendita rapportata a tale invalidità. Pertanto il diritto del GR - deduce il ricorrente - è stato riconosciuto prima del 31 dicembre 1995 e prima di tale data è sorta in capo alla Società Ferrovie dello Stato la relativa obbligazione, divenuta definitiva con il passaggio in giudicato di detta sentenza.
Sono pertanto insussistenti - ad avviso del GR - le condizioni previste dalla legge 508/96, e l'obbligazione in questione non può in alcun modo essere trasferita all'INAIL.
Erra quindi il Tribunale di Torino a ritenere sussistente la legittimazione passiva dell'INAIL relativamente al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei dal 3 febbraio 1984 al 15 luglio 1993 della rendita riconosciuta con sentenza pretorile n. 1952/95. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 2, comma 13 cit., non è comunque possibile escludere la legittimazione passiva delle Ferrovie dello Stato, che resterebbe in vita anche in presenza di una sopravvenuta legittimazione passiva dell'INAIL.
Questo principio - viene dedotto - trova conferma in due pronunzie della Cassazione (nn. 3085/99 e 2030/99), relative a diritti controversi sorti anteriormente al 1^ gennaio 1996 e non ancora definiti - caso che non coincide con quello di specie. In conclusione, ad avviso del GR, la decisione impugnata è errata, in quanto l'art. 29 comma 13 cit. non è applicabile al caso di specie e, in ogni caso - anche nell'ipotesi in cui detta norma fosse ritenuta applicabile-, essa non escluderebbe la legittimazione passiva delle Ferrovie dello Stato.
Con il secondo motivo, denunziando omessa e, in ogni caso, insufficiente motivazione, il ricorrente deduce che il Tribunale, nel riconoscere la legittimazione passiva dell'INAIL, si limita a riprodurre l'art. 2, commi 13^ e 15^ del d.l. n. 510/96; è invece insufficiente l'indicazione dei motivi per cui l'anzidetta, normativa è stata ritenuta applicabile al caso di specie, e pertanto la sentenza è viziata ex art. 360 n. 5 c.p.c. Osserva la Corte che i motivi di ricorso vanno congiuntamente esaminati, essendo tra loro connessi, ed il ricorso non merita accoglimento.
Come è stato ripetutamente affermato (cfr. Cass. 13 giugno 2001 n. 7994, Cass. 23 ottobre 2000 n. 13948, Cass. 7 settembre 2000 n. 11813), la legge 608/96, di conversione del d.l. n. 510 del 1996 (con il quale sono stati reiterati precedenti d.l. decaduti, dei quali peraltro sono stati fatti salvi gli effetti dalla legge citata) non si limita a disporre il trasferimento dal 1.1.96 dei rapporti in tema di infortuni e malattie professionali dalle Ferrovie dello Stato all'INAIL, con l'effetto che quest'ultimo si aggiungerebbe o si affiancherebbe alle medesime Ferrovie, le quali, a loro volta conserverebbero la titolarità dei rapporti assicurativi relativi ad infortuni e malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, e rispetto ai quali continuerebbero ad esercitare la funzione assicuratrice utilizzando l'INAIL come mero materiale erogatore delle prestazioni dovute. L'art. 2, commi 13 e 15, del d.l. 1^ ottobre 1996 n. 510 non disciplina un'ipotesi di trasferimento di alcuni rapporti da un soggetto ad un altro, ma configura un rapporto successorio ex lege, o meglio un trasferimento di funzioni, a norma del quale, dal 1^ gennaio 1996, un soggetto subentrante, l'INAIL, si sostituisce al soggetto uscente, la S.p.A. Ferrovie dello Stato, acquisendo al subentro la titolarità di tutti i rapporti assicurativi, già facenti capo al precedente gestore.
Infatti, a partire dal momento in cui si attua il fenomeno successorio, i ferrovieri non risultano più iscritti alla S.p.a. Ferrovie dello Stato, che pertanto viene meno come ente assicuratore, ma all'INAIL, ed il trasferimento all'INAIL dei relativi rapporti - ai sensi dell'art.2, commi 13, 14 e 15 del d.l. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, e tenuto anche conto del d. n. 26 gennaio 1996 relativo alla determinazione della misura e delle modalità di versamento della riserva matematica a carico della società Ferrovie dello Stato - deve essere inteso nel senso che: a) per gli eventi verificatisi dal primo gennaio 1996 l'INAIL è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, in quanto evidentemente decorrenti da epoca successiva;
b) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data e definiti entro il medesimo termine, le prestazioni a carico dell'INAIL sono esclusivamente quelle decorrenti dalla data stessa, in quanto le prestazioni relative al periodo precedente sono state o avrebbero dovuto essere già state corrisposte dalle Ferrovie dello Stato;
c) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data ma non ancora definiti al 31 dicembre 1995 l'istituto assicuratore medesimo, è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, senza alcuna distinzione tra ratei imputabili a periodi precedenti o successivi alla suddetta data, in quanto in mancanza di definizione le Ferrovie dello Stato non hanno corrisposto le prestazioni controverse (escluse, pertanto, comunque le prestazioni che le Ferrovie abbiano corrisposte). A tale proposito si osserva che nella specie non è ravvisabile perpetuatio legitimationis delle Ferrovie dello Stato (v. tra le altre in tema Cass. 9 marzo 1999 n. 2030) - in relazione alla tesi del ricorrente che non sarebbe comunque possibile escludere la legittimazione passiva delle Ferrovie dello Stato, che resterebbe in vita anche in presenza di una eventuale sopravvenuta legittimazione passiva dell'INAIL - in quanto il giudizio in corso. come indicato in narrativa, risulta proposto con ricorso depositato il 22 ottobre 1996, cioè in vigenza della nuova normativa, che aveva trasferito i rapporti predetti in capo all'INAIL. Nè ha pregio la deduzione del ricorrente che la sopravvenuta normativa non sarebbe a lui applicabile, essendo egli al 31 dicembre 1995 già in stato di quiescenza, con riguardo all'art. 2, comma 13 cit., che fa riferimento al personale delle Ferrovie dello Stato "in attività di servizio". Dall'esame dell'art. 2 emerge infatti che l'INAIL è dal primo gennaio 1996 il nuovo assicuratore dei ferrovieri (logicamente in attività di servizio), ma la norma non esclude, secondo il chiaro intento del legislatore, diretto ad una semplificazione e unificazione delle procedure, che le prestazioni sono dovute dall'INAIL al lavoratore, nei casi previsti dalla legge, sia nel caso che questo sia in attività, sia che questo sia in stato di quiescenza, anche se tale stato sia maturato, come nella specie, entro il 31 dicembre 1995, e quindi prima della decorrenza della nuova normativa. In particolare si contesta poi dal ricorrente l'applicabilità della previsione di cui al punto c) sopra indicato, cioè la legittimazione dell'INAIL per gli eventi verificatisi prima del 1^ gennaio 1996 ma non ancora definiti entro il 31 dicembre 1995. Secondo il ricorrente, infatti, la presente controversia non rientra in detta previsione, in quanto - come indicato nel motivo di ricorso - la definizione dell'infortunio del ricorrente, verificatosi in data 24 gennaio 19849 è avvenuta con la sentenza del OR di Torino n. 1952 del 20 marzo 1995, passata in giudicato, con la quale è stata riconosciuta al GR una percentuale di invalidità permanente del 14%, con il conseguente diritto alla corresponsione di una rendita rapportata a tale invalidità. Detto assunto non può essere condiviso, come, invero, ha evidenziato il Tribunale, il giudicato pretorile concerneva la spettanza della rendita, mentre la presente controversia - non definita entro il 31.12.95 - concerne la questione relativa alla decorrenza originaria di tale rendita e l'esistenza di ratei ancora dovuti con decorrenza dal 3 febbraio 1984 od in subordine dal 15 gennaio 1986 al luglio 1993 (oggetto specifico della presente lite, oltre altro profilo connesso alla procedura di revisione). Non può quindi ritenersi che le prestazioni dovute al GR fossero definite entro il 31 dicembre 1995, in quanto il giudicato pretorile concerneva sostanzialmente l'an, cioè la debenza della prestazione, ma non il quantum, in quanto la decorrenza della prestazione, concernente la individuazione dei ratei dovuti, era controversa ed è stato oggetto del presente giudizio, in ordine al quale la legittimazione passiva spetta, sulla base della nuova normativa, non più alle Ferrovie dello Stato, bensì all'INAIL. Il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non essendo il ricorso manifestamente infondato e temerario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003