Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4800
CASS
Sentenza 2 aprile 2001

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Non è affetta da vizio di motivazione la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale, dal momento che la legge consente di desumere solo elementi indiziari dalla mancata risposta della parte, prevedendo che il giudice può ritenere come ammessi, valutato ogni altro elemento di prova, i fatti dedotti nell'interrogatorio, e l'esercizio di tale facoltà, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora l'assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, anche se lo stesso stia in giudizio per il tramite del suo rappresentante ex "lege", costituito dall'impresa cessionaria, resta assoggettato, ancorché questo sia inferiore al massimale di polizza, al limite fissato dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 990 del 1969, in forza del rinvio a detta norma operato dall'art. 4, secondo comma, del D.L. n. 576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978, cioè ai cosiddetti massimali minimi di legge, indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969, con gli adeguamenti periodici di cui al secondo comma dell'art. 9 della medesima legge. Il limite del massimale minimo di legge, così individuato, può, tuttavia, essere superato nel caso di inerzia colposa nel pagamento dell'indennizzo, con riferimento a quanto risulti dovuto per interessi di mora ed eventuale maggior danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4800
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4800
    Data del deposito : 2 aprile 2001

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