Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 2
Non è affetta da vizio di motivazione la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale, dal momento che la legge consente di desumere solo elementi indiziari dalla mancata risposta della parte, prevedendo che il giudice può ritenere come ammessi, valutato ogni altro elemento di prova, i fatti dedotti nell'interrogatorio, e l'esercizio di tale facoltà, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora l'assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, anche se lo stesso stia in giudizio per il tramite del suo rappresentante ex "lege", costituito dall'impresa cessionaria, resta assoggettato, ancorché questo sia inferiore al massimale di polizza, al limite fissato dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 990 del 1969, in forza del rinvio a detta norma operato dall'art. 4, secondo comma, del D.L. n. 576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978, cioè ai cosiddetti massimali minimi di legge, indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969, con gli adeguamenti periodici di cui al secondo comma dell'art. 9 della medesima legge. Il limite del massimale minimo di legge, così individuato, può, tuttavia, essere superato nel caso di inerzia colposa nel pagamento dell'indennizzo, con riferimento a quanto risulti dovuto per interessi di mora ed eventuale maggior danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4800 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IO TR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATTOLICA N. 3, presso lo studio dell'avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE, difeso dall'avvocato TRAVERSA BENITO N, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GEAS ASSICURAZIONI, quale Impresa Cessionaria della COMPAGNIA di FIRENZE in Liquidazione Coatta Amministrativa, in nome e per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 22, difeso dall'avvocato LO SARDO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COMMISSARIO LIQ.RE COMP. FIRENZE, DE SANTIS VITTORIO, DE SANTIS LEONARDO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 551/97 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione 1 Civile, emessa il 18/7/1997, depositata il 13/09/97; rg.613/1988, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato BENITO TRAVERSA;
udito l'Avvocato GIUSEPPE LO SARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo e rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TA PI, investito, il 5 luglio 1980, mentre viaggiava sul proprio ciclomotore, dall'auto guidata da De NT DO, chiedeva il risarcimento dei gravi danni riportati alla persona convenendo innanzi al Tribunale di Taranto la G.E.A.S., quale cessionaria del portafoglio della Compagnia di Firenze, nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore di quest'ultima, il predetto De NT nonché il di lui padre VI, proprietario della vettura assicurata. Il Tribunale, applicata la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 2^ comma C.C., nella ritenuta impossibilità di ricostruzione del sinistro, determinava il danno biologico all'attualità in lire 20.000.000, il danno da invalidità permanente, rivalutato, in lire 15.326.000 e il danno non patrimoniale in lire 3.000.000 alla data della sentenza, così riconoscendo al TA, a titolo di risarcimento, la complessiva somma di lire 38.326.000, ridotta alla metà per il riconosciuto concorso di colpa.
Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 13 settembre 1997, la Corte d'Appello di Lecce, in contumacia del commissario liquidatore e dei De NT, in parziale accoglimento del gravame dell'attore, ha determinato il danno biologico subito dal TA in lire 94.500.000, oltre alla rivalutazione dal 19 giugno 1987 al soddisfo sulla somma residuata dopo quanto corrispostogli in esecuzione dell'impugnata sentenza, ed oltre agli interessi al tasso legale, sulla somma residua come rivalutata, con decorrenza dal 5 luglio 1980. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il TA, formulando quattro motivi. Resiste con controricorso la G.E.A.S.. Il 2 marzo 2000 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore della Compagnia di Firenze nonché di De NT VI e De NT DO. All'adempimento ha tempestivamente provveduto il ricorrente, ma nessuna delle parti predette si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando la violazione del combinato disposto degli artt. 2967 e 2054 2^ comma C.C. (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente sostiene di aver assolto compiutamente all'onere probatorio della responsabilità esclusiva del conducente antagonista, sicché il ricorso della Corte alla presunzione di pari colpa di ambo i conducenti "viola la legge sostanziale e processuale".
La censura è infondata.
La Corte d'appello, premessa la nota funzione sussidiaria della presunzione di pari colpa sancita nell'art. 2054 2^ comma c.c., dovendo ad essa il giudice ricorrere solo quando sia nell'impossibilità di ricostruire la concreta dinamica del sinistro;
rileva che, nella specie, i soli dati raccolti sono quelli risultanti dal rapporto dei carabinieri, dove sono riassunte le dichiarazioni dei protagonisti e di tali LU e LE MA, che "non permettono di stabilire come il sinistro si è verificato, chi abbia invaso la corsia riservata al mezzo antagonista, quali le manovre dai due poste in essere, quale la velocità tenuta".
Risulta insomma la dinamica "completamente incerta, senza che a diversa conclusione si possa giungere, argomentando sul punto - destra della carreggiata nel senso percorso dal ciclomotore - in cui sono state rinvenute tracce di sangue del TA, giacché esso è indicativo della situazione di quiete e non di quella coeva dell'impatto tra i mezzi: ne' le fotografie offrono elementi per una diversa valutazione, giacché da esse si evince che i veicoli, dopo la collisione, si sono posizionati alla rispettiva destra". È questa una motivazione congrua e adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici, cui il ricorrente oppone contrarie valutazioni soggettive, ovvero un generico dissenso;
ne' può legittimamente dolersi il TA che la Corte abbia trascurato la mancata risposta del De NT all'interrogatorio formale, giacché il ritenere o meno come ammessi, sulla base della valutazione di ogni altro elemento probatorio, i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, nel caso in cui la parte cui esso è deferito non si presenti a rispondere senza un giustificato motivo, costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione. Non può quindi ritenersi affetta da vizio di motivazione la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale, giacché da detta circostanza, escluso l'effetto automatico di "ficta confessio", l'art. 232 c.p.c. consente di desumere solo elementi indiziari, non aventi di per sè alcuna portata decisiva.
Col secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente assume che il giudice di appello avrebbe dovuto rigettare l'infondata eccezione, sollevata dalla compagnia assicuratrice per contrastare la domanda di risarcimento integrale, di limitatezza del massimale, in quanto non provata con l'esibizione del contratto;
e riconoscere dunque la compagnia tenuta, in solido con i responsabili, a risarcire interamente i danni.
Anche questo motivo è infondato.
È vero che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore, il limite del massimale pattuito, concernendo un fatto impeditivo dell'accoglimento della domanda nell'importo richiesto dal danneggiato che agisca con l'azione diretta, va provato dall'assicuratore, nell'unico modo consentito dall'art. 1888 c.c., ovvero con la produzione della polizza (Cass. 19 gennaio 1995 n. 591;
12 maggio 1993 n. 5416; 4 settembre 1985 n. 4611; 18 maggio 1981 n. 3255). La regola vale però per i massimali pattuiti, ma non quando l'impresa assicuratrice debba rispondere entro limiti fissati non dall'autonomia privata ma dalla legge, come è il caso, per l'appunto, del danno risarcibile dall'impresa cessionaria, rappresentante "ex lege", del Fondo di garanzia, il quale resta assoggettato, sebbene questo sia inferiore al massimale di polizza, al limite fissato nell'ultimo comma dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, in forza del richiamo a detta norma operato dall'art. 4 2^ comma del D.L. 26 settembre 1978 n. 576, conv. nella legge 24 novembre 1978 n. 738, cioè ai cosiddetti massimali minimi indicati nella tabella A allegata alla cit. legge n. 990 del 1969, con gli adeguamenti periodici di cui al 2^ comma dell'art. 9 della medesima legge.
Se dunque il massimale è posto non dal contratto ma dalla legge, non vale dolersi della mancata produzione, da parte della cessionaria G.E.A.S., a prova dell'eccezione, del "documento contrattuale". Col terzo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1224, 2043 e 2059 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente deduce che, pur ammettendo che l'obbligazione dell'assicuratore abbia ad oggetto non il risarcimento del danno ma soltanto un'indennità, la Corte di merito ha violato anche questo principio, omettendo di considerare che su tale debito andavano conteggiati gli interessi moratori e il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.. Col quarto mezzo infine, denunciando la violazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente ricorda come, per giurisprudenza costante, l'assicuratore che non paghi, senza addurre un giustificato motivo, entro lo "spatium deliberandi", assuma verso il terzo danneggiato un'accessoria obbligazione risarcitoria, per la quale è tenuto a corrispondere gli interessi moratori e a riparare l'eventuale maggior danno per l'intervenuta svalutazione. E nella fattispecie, conclude, risulta dagli atti la "costante, tetragona manifestazione di ingiustificata e pretestuosa disattenzione" della Compagnia di Firenze, e poi della cessionaria, "anche all'obbligo di adempiere nei limiti del massimale".
Questi ultimi due motivi, da trattare, per le loro connessioni, congiuntamente, sono del pari destituiti di fondamento. La Corte, dopo aver aumentato a lire 94.500.000 il danno biologico, ha rivalutato il credito residuo del TA e ha accordato, "sulla somma rivalutata, in difetto di censura del criterio seguito dal primo giudice, (...) gli interessi al tasso legale con decorrenza dal dì del sinistro". Ha dichiarato tenuti "al relativo pagamento (...) i De NT e, nel limite del massimale, la G.E.A.S..
Poiché l'obbligazione dell'assicuratore, pur mantenendo natura pecuniaria, entro il limite del massimale ha lo stesso contenuto (inclusi perciò anche gli interessi compensativi e la svalutazione monetaria) della corrispondente obbligazione risarcitoria del danneggiante, un debito aggiuntivo, oltre detto limite, dell'assicuratore verso il danneggiato, per interessi di mora ed eventuale maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 c.c., potrà configurarsi solo nel caso di una sua responsabilità accessoria per inerzia colposa nel pagamento dell'indennizzo.
L'unica possibile interpretazione dei motivi in esame, opportunamente coordinati tra loro, è dunque che il TA si dolga, per l'appunto, del mancato riconoscimento di questa responsabilità accessoria e, con essa, di quelle ulteriori voci pecuniarie, naturalmente oltre il massimale. Ma, se così è, la doglianza introduce una questione, implicante accertamenti di fatto, di cui (come del resto si desume anche dal silenzio, sul punto, del ricorrente) non è esplicita traccia nei motivi di gravame, e pertanto preclusa in questa sede. I motivi del ricorso per cassazione devono investire infatti, a pena di inammissibilità, questioni che hanno formato oggetto di gravame con l'atto di appello, sicché nel giudizio di legittimità non possono essere prospettate per la prima volta questioni o temi d'indagine che non siano stati sottoposti all'esame del giudice di merito.
Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001