Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 7279
CASS
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'art. 612-bis cod. pen. (registrazione conversazione telefonica)

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per irrilevanza e genericità, poiché la Corte d'appello non si è avvalsa della registrazione, ma ha basato la condanna sul narrato attendibile della persona offesa. L'ascolto della conversazione da parte della persona offesa, avvenuto dall'interno del proprio appartamento, è stato qualificato come percezione diretta di un fatto, non lesivo della privacy in quanto la conversazione era udibile ad alta voce.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt. 615-bis, 617-quater e 617-quinquies cod. pen. (intercettazione abusiva)

    La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per irrilevanza e genericità, in quanto la Corte d'appello non ha utilizzato la registrazione come prova documentale. La questione del rilievo penale della condotta della persona offesa nell'effettuare la registrazione è estranea al giudizio.

  • Rigettato
    Vizi della motivazione in relazione all'art. 612-bis cod. pen. (attendibilità persona offesa)

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, ribadendo che le dichiarazioni della persona offesa possono fondare la responsabilità se la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca sono verificate con motivazione adeguata. La Corte d'appello ha ritenuto attendibile la persona offesa dopo averla risentita, valorizzando la precisione, coerenza e riscontri esterni del suo racconto. Il ricorso è stato considerato una generica critica e una richiesta di rivalutazione del merito.

  • Rigettato
    Vizi della motivazione in relazione all'art. 612-bis cod. pen. (contraddittorietà valutazione attendibilità persona offesa)

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, considerandolo una generica critica e una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte d'appello ha adeguatamente motivato sulla attendibilità della persona offesa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 7279
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7279
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo