Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 7279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7279 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Composta da LUCA PISTORELLI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7279/2026 Roma, li, 23/02/2026
-Presidente -
IC RI AN LI
EL AN
Sent. n. sez. 242/2026 UP - 06/02/2026 R.G.N. 40658/2025
LU VA
- Relatore -
RI LE ME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS NI nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d'appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Maria Elena Gamberini, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Olindo Dionisi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 luglio 2025, la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione del Tribunale di Ascoli Piceno del 16 novembre 2022, appellata dalla sola parte civile, ha dichiarato SS NI responsabile ai fini civili di atti persecutori per avere, in modo reiterato, minacciato e molestato la vicina di casa MI Valentina, ponendo in essere comportamenti vessatori e diretti a controllarla e osservarla in modo assillante e invasivo, così cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e paura e ingenerandole un fondato timore per la propria incolumità. La Corte territoriale ha condannato la SS al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in euro 2.000,00, nonché alla rifusione delle spese processuali e delle spese di lite di entrambi i gradi. In particolare, secondo la tesi accolta dalla Corte territoriale, sarebbe
Firmato Da: LU VA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e305024-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d82880d Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
accaduto che: dalla sua abitazione, la SS avrebbe controllato gli spostamenti della persona offesa e l'avrebbe fissata;
il 22 febbraio 2016, alla guida della propria autovettura, avrebbe preceduto l'auto condotta dalla MI effettuando improvvisi rallentamenti sino all'arrivo presso il parcheggio antistante le abitazioni, dove, scesa dall'auto, avrebbe iniziato a inveire nei confronti della persona offesa e dei genitori di lei (tra cui il padre MI SI), inducendoli, per timore, a rimanere all'interno del veicolo;
il 25 febbraio 2016, mentre la persona offesa, in compagnia del padre, stava parcheggiando l'auto, avrebbe tagliato loro la strada rischiando una collisione;
l'11 marzo 2016 avrebbe posizionato una telecamera che inquadrava l'ingresso dell'abitazione della persona offesa;
il 28 maggio 2016, parlando al telefono con un interlocutore ignoto, con un tono di voce alto, in modo ostentato e per farsi sentire dalla vicina, la SS avrebbe detto di voler vendere la sua abitazione a un "delinquente incallito" per far del male a qualcuno. I fatti sono collocati in Montefortino tra gennaio e maggio 2016. Il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito di giudizio ordinario, aveva assolto la SS ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sul duplice rilievo del difetto di prova certa degli episodi anzidetti, ritenendo non lineari e non precise le dichiarazioni della persona offesa, e del difetto di prova dell'evento, in quanto la MI sarebbe stata in cura già prima delle condotte lamentate. Come detto, su gravame della parte civile, la Corte territoriale - che lamentava, tra l'altro, l'omessa acquisizione del supporto contenente la registrazione della detta telefonata del 28 maggio 2016 e l'erronea valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che erano state, invece, precise e puntuali, oltre che riscontrate da altre testimonianze ha ritenuto, dopo aver risentito la persona offesa in appello, che le sue dichiarazioni fossero attendibili e riscontrate da altri elementi. Ha, tuttavia, rigettato l'acquisizione del supporto contenente la menzionata telefonata minatoria, ritenendo l'episodio ricostruito in base a quanto riferito dalla persona offesa. Ha concluso che i fatti integrassero il delitto di atti persecutori, valorizzando sia lo stato di ansia e paura e il mutamento delle abitudini di vita (con tendenza della MI a farsi accompagnare dai genitori per rientrare a casa e a evitare di rimanervi), sia certificazioni mediche attestanti una sindrome ansioso-depressiva, osservando, peraltro, che anche i pregressi disturbi psicologici fossero comunque riconducibili a precedenti condotte poste in essere dalla SS in danno della persona offesa. Ha, infine, affermato che il dolo si ricavava dalle modalità delle condotte, dalla loro reiterazione e gratuità.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione SS NI.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi della
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Firmato Da: LU VA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e305024-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d82880d Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
motivazione in relazione all'art. 612-bis cod. pen., assumendosi che la Corte di appello, "a sorpresa" e in violazione delle regole processuali, avrebbe ritenuto lecito l'ascolto e la registrazione della menzionata conversazione telefonica, che la parte civile MI avrebbe registrato e poi diffuso. Il ricorso argomenta sull'illiceità della captazione e sul fatto che tale dato non potrebbe trovare ingresso nel processo, tanto più senza trascrizione, senza il suo ascolto e senza prova della sua esistenza e del suo contenuto, valorizzando esclusivamente quanto riferito dalla persona offesa in ragione della sua ritenuta credibilità, con conseguente aggiramento dei principi di inutilizzabilità e, in generale, con lesione della riservatezza della SS. Si aggiunge, ancora, che la Corte d'appello avrebbe affermato la validità della detta acquisizione istruttorie perché la telefonata era stata sentita dalla MI, così "aggirando" il regime di sua inutilizzabilità e la violazione della legge penale insita nell'ascolto illecito di una conversazione altrui, in violazione della privacy dell'odierna ricorrente. Ci si duole del fatto che la Corte di appello avrebbe deciso "come se" l'impugnazione fosse stata proposta dal Pubblico Ministero, mentre era stata proposta dalla sola parte civile.
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt. 615-bis, 617-quater e 617-quinquies cod. pen., sostenendosi che la Corte territoriale avrebbe ritenuto valida l'intercettazione abusiva o, comunque, l'ingresso nel processo di un documento informatico "fuori dalla norma e, comunque, non trascritto e non verificato nella sua esistenza. Il ricorrente insiste sull'assenza di riscontri oggettivi sulle modalità di ascolto e registrazione della conversazione (anche in ordine alle condizioni concrete dell'ascolto e alla distanza della parte civile dalla ricorrente), sapendosi solo, per quanto riferito dalla persona offesa, che la stessa si trovava nella sua abitazione mentre la SS era nella propria. Si censura, inoltre, l'affermazione attribuita alla Corte di appello secondo cui la conversazione avrebbe potuto ritenersi utilizzabile in quanto inerente alla parte civile: in tal modo si sarebbe dato ingresso a un documento informatico non solo non trascritto, ma anche incerto nella sua effettiva esistenza, in quanto "ovviamente poi non acquisito". La Corte avrebbe omesso di motivare sul perché avrebbe ritenuto "valida una conversazione senza prova che si fosse verificata".
2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi della motivazione in relazione all'art. 612-bis cod. pen., contestandosi la valutazione di attendibilità della persona offesa. La Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare la "linearità, precisione e tenuta logica" del racconto, senza svolgere quel vaglio più penetrante (sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto) richiesto dalla giurisprudenza quando la responsabilità venga desunta dalle sole dichiarazioni
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Firmato Da: LU Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f VA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e305024-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d82880d
della persona offesa. Si deduce, altresì, la contraddittorietà e il travisamento della sentenza d'appello sul punto della conversazione telefonica, osservandosi che la persona offesa, avendo registrato dall'interno del proprio appartamento una conversazione a cui non partecipava (intercorsa tra la SS e un interlocutore ignoto), sarebbe "terza" rispetto ad essa e non legittimata ad assistervi: da ciò deriverebbe l'insussistenza dei presupposti per qualificare la registrazione come prova documentale legittimamente formata e utilizzabile. Anzi, dalle circostanze emerse nella deposizione della persona offesa, si desumerebbe la volontà della SS di escludere altri dalla conoscenza del contenuto della conversazione. A sostegno, il ricorso trascrive un passaggio della deposizione resa in primo grado dalla MI, nel quale l'ascolto e la registrazione della telefonata erano giustificati dal fatto che si parlasse della parte civile e dalla volontà della stessa di rendersi credibile, riportando, però, espressioni inverosimili su assunti spari di fucile, nonché ulteriori affermazioni non credibili. Si sostiene che ciò contrasterebbe con la valutazione di "linearità" della deposizione operata dalla Corte di appello, che non avrebbe spiegato le ragioni del diverso approdo rispetto a quello di primo grado.
2.4. Con il quarto motivo si deducono vizi della motivazione in relazione all'art. 612-bis cod. pen., insistendosi sulla contraddittorietà della valutazione di attendibilità della persona offesa. Il ricorso richiama un ulteriore stralcio dell'esame dibattimentale della persona offesa, contrastante con l'affermazione di linearità e tenuta logica del narrato, nel quale, incalzata su una precedente espressione (laddove aveva confermato che fossero "padre, madre e figli" a darle fastidio, oltre alla ricorrente), la testimone aveva aggiunto: "E Spirito Santo, sì". Si deduce, inoltre, che in appello non sarebbe stato introdotto alcun elemento nuovo, da parte della persona offesa, idoneo a giustificare la riforma della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: LU Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f VA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e305024-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d82880d
1. I primi due motivi - sulla assunta illiceità della registrazione e utilizzabilità della conversazione e sulla violazione degli artt. 615-bis, 617-quater e 617-quinquies cod. pen. - sono inammissibili per irrilevanza e genericità. Anzitutto, la Corte d'appello non si è avvalsa della menzionata registrazione e, anzi, non l'ha neppure acquisita, evidenziando quanto segue: "La attendibilità che connota le dichiarazioni rese dalla MI, in buona parte confermate dagli altri testi che ricostruiscono la vicenda in termini sostanzialmente analoghi per quanto a loro conoscenza (il padre per esempio), rende irrilevante l'acquisizione
del cd in cui la telefonata è stata registrata, avendo riferito a riguardo la parte offesa". La Corte di merito non ha, dunque, basato la condanna sull'esistenza del menzionato supporto fonografico, ma sul narrato della persona offesa, ritenuto attendibile perché preciso, coerente e sorretto da elementi esterni. La telefonata del 28 maggio 2016 è stata richiamata solo come episodio descrittivo dell'atteggiamento persecutorio della ricorrente e non come prova documentale, tant'è che il collegio ha ritenuto irrilevante l'acquisizione del cd. Pertanto, l'eccezione di illegittimità dell'acquisizione ed inutilizzabilità è del tutto priva di qualsivoglia interesse. Del tutto incomprensibile è l'estensione della eccepita inutilizzabilità che parte ricorrente fa alla deposizione della persona offesa, laddove parla della telefonata ascoltata e ne descrive il tenore. Da un punto di vista processuale, la Corte ha correttamente qualificato l'ascolto della conversazione, da parte della persona offesa, dall'interno del suo appartamento, come percezione diretta di un fatto. Se la SS parlava ad alta voce "ostentatamente in modo da farsi udire" (p. 2 sentenza d'appello) e, comunque, il suono della sua voce era talmente forte da passare da un appartamento all'altro, non si vede di quale lesione di privacy o violazione della corrispondenza possa parlarsi. A ben vedere, si tratta semplicemente della mera deposizione relativa all'ascolto di una per giunta ipotetica (non si sa nulla circa l'effettiva esistenza, all'altro capo del telefono, di un interlocutore) - telefonata, evidentemente fatta a voce così alta, rispetto al punto in cui era la ricorrente, tale da "imporne" l'ascolto alla vicina.
riferire,
Invero, secondo il non illogico accertamento della Corte territoriale, si trattò di circostanza voluta dalla SS, che, in tal modo, stava ponendo in essere una nuova forma di minaccia. Ad ogni modo, anche ove così non fosse, quel che rileva è che nessuna norma impedisce ad un teste di riferire ciò che ha visto, sentito, percepito e, anzi, vale esattamente il contrario: essendo il teste tenuto a in modo veritiero, quanto a sua conoscenza dei fatti oggetto di giudizio. Per giunta, è pacifico che, in tema di ricorso per Cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio, ma soprattutto chiarirne, altresì, l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, di modo da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416- 01; confronta, negli stessi termini: Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123-01 e Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv.
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Firmato Da: LU VA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e305024-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d82880d Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
277608-02). Insomma, nell'ipotesi in cui si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 1269 del 20/11/2024, dep. 2025, Lato, Rv. 287504-01, in motivazione). Una tale deduzione manca, però, nella specie, non avendo, parte ricorrente, in alcun modo affrontato il tema della decisività dei dati probatori digitale e deposizione asseritamente inutilizzabili.
supporto
Per completezza, è appena il caso di rimarcare, in ordine all'eccezione di intercettazione abusiva e violazione degli artt. 615-bis, 617-quater e 617-quinquies cod. pen., che la questione dell'eventuale rilievo penale della condotta della persona offesa è estranea al presente giudizio.
2. Anche il terzo e quarto motivo - inerenti vizi motivazionali in ordine alla attendibilità della persona offesa - sono infondati. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe ritenuto credibile la persona offesa senza svolgere quel vaglio "più penetrante" richiesto quando la responsabilità venga desunta soprattutto dalle sue dichiarazioni, che sarebbero state contraddittorie. Deduce, inoltre, un travisamento della conversazione telefonica e afferma che la testimone sarebbe "terza" rispetto alla conversazione intercettata.
La censura non merita accoglimento.
È principio consolidato quello per cui le dichiarazioni della persona offesa possono fondare l'affermazione di responsabilità se il giudice ne verifichi, con motivazione adeguata, la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, valutandone la coerenza, la logicità e la rispondenza ad altri elementi di prova. Le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214-01, la quale precisa essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile;
confronta, negli stessi termini, Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv.
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Firmato Da: LU VA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e305024-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d82880d Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
275312-01).
Dunque, non sarebbe neanche necessaria la sussistenza dei riscontri, peraltro dedotti come esistenti, nel caso de quo. Infatti, la Corte d'appello ha, non solo, riascoltato la persona offesa, sottoponendola a rinnovato esame, ma ha anche dato atto della precisione del suo dettagliato racconto sul comportamento della SS e sulla sua incidenza sulla vita quotidiana della persona offesa. La Corte territoriale ha, inoltre, evidenziato la coerenza interna delle parole della persona offesa, la costanza nel tempo del suo narrato e l'esistenza di riscontri esterni forniti da altri testimoni. La ricorrente, con gli addotti motivi, si limita a portare una critica generica alla sentenza d'appello, anche laddove parla di un non meglio precisato travisamento della deposizione, laddove parlava della detta conversazione. E si limita a contrapporre la propria diversa lettura dei fatti e difforme valutazione della credibilità della persona offesa, rispetto a quelle fatte proprie dalla Corte territoriale: chiedendo, in sostanza, a questa Corte di legittimità, il vaglio di alcuni passaggi dell'esame testimoniale della MI - peraltro riportati solo in parte - che, a suo dire, ne proverebbero l'inattendibilità. Ciò si ripete integra una palese richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. La liquidazione viene fatta considerato l'impegno profuso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Luciano Cavallone
Il Presidente Luca Pistorelli
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