Sentenza 21 aprile 1993
Massime • 1
La richiesta di proroga della custodia cautelare ex art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., è ammissibile anche nel caso in cui sia stata già avanzata richiesta di rinvio a giudizio e, quindi, nelle more della celebrazione dell'udienza preliminare. (La cassazione ha evidenziato che le indagini preliminari non possono ritenersi indefettibilmente concluse con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M., come si evince anche dal dettato di cui al terzo comma dell'art. 419 cod. proc. pen., che prevede l'invito al P.M. a trasmettere la "documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate" dopo la richiesta stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/1993, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1993 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Udienza in Camera LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di Consiglio in SEZIONE 1° PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: data 21.4.93
Valente Presidente Dott. Arnaldo
SENTENZA Pirozzi Consigliere 1. Dott. Enzo 11 N. 1655 2. " Leonardo Barone
3. " Santo Belfiore M
4. 11 Giovanni Lubrano Di Ricco tl REGIS. GENER.
N. 6212/93 ha pronunciato la seguente
SENT ENZA
sul ricorso proposto da
NI NC nato a [...] il [...]
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta
del 22.12.1992
Sentita la relazione fatta dal Consigliere
dr.Giovanni Lubrano Di Ricco
Udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza in data 10 novembre 1992 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Gela, su richiesta del P.M., ha disposto la proroga per sei mesi del termine di custodia cautelare
è imputato NI NC.
Proposto appello da costui il Tribunale di
Caltanissetta l'ha rigettato con ordinanza del 22
dicembre 1992.
non fondata la Il Tribunale ha ritenuto tesi del NI secondo cui è inammissibile la richiesta di proroga del P.M. ex art. 305, c.p.v.,
c.p.p. dopo che, come nel caso di specie, è stata già avanzata richiesta di rinvio a giudizio e,
quindi, nelle more della celebrazione dell'udienza preliminare.
Pure non fondato stato ritenuto il secondo motivo fondato sull'insussistenza di gravi esigenze cautelari valutate in relazione ad
accertamenti particolarmente complessi che rendono indispensabile la prosecuzione della custodia.
Avverso tale ordinanza il NI ha proposto ricorso per cassazione.
Col primo motivo deduce la violazione
dell'art. 606, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 303, lett. a) n.3 e 305, 2° co., c.p.p. - Si contesta, con varie argomentazioni, la ritenuta ritualità della richiesta di proroga dei
2 termini di custodia cautelare presentata dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. in quanto questi, esercitando l'azione penale, dimostra di "poter adempiere l'onere probatorio su di lui
gravante", ove si evince dall'art. 409 c.p.p.-
Col secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 305, 2° CO., e 125, 5° CO., stesso codice,
essendo stata apoditticamente affermata la
complessità degli accertamenti da espletare, in sostanza solo presunta, e di cui non si precisa neppure il momento del loro espletamento, e,
venendo, perciò, a mancare il necessario rapporto fra la necessità della protrazione della custodia e la pretesa complessità.
Difettando ogni riferimento alla "qualità"
e "quantità" degli accertamenti da compiere,
insussistenti si rivelano le condizioni volute dalla legge perchè la richiesta di proroga fosse favorevolmente accolta.
Il ricorso è destituito di fondamento.
Correttamente il Tribunale di Caltanissetta
ha osservato che le indagini preliminari non possono considerarsi indefettibilmente concluse con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M.,
3 perchè la legge processuale ammette pur sexesa, con
l'art. 422 c.p.p., che nell'udienza preliminare il
G.I.P. ravvisi e segnali alle parti, e non solo,
dunque, al P.M., la necessità di acquisizione,,
ovviamente ad opera della medesima, ulteriori
informazioni ai fini della decisione, vale a dire al fine di vagliare se i risultati delle anzidette indagini giustifichino o meno 1' 2 del decreto che dispone il giudizio, e che tale
ulteriore attività sia oggettivamente riconducibile биви tra le indagini preliminari sembra non alutabile,
vuoi per la suindicata finalità, vuoi per l'espressa previsione di cui al comma 5 del citato art. 422,
che impone al G. I. P., qual debba sentire
1'imputato e le persone non presenti, di cui è stata ammessa l'audizione, di fissare all'uopo udienza per una data anteriore alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari o al più,
qualora tale termine sia già decorso, e in via
eccezionale, in deroga allaevidentemente
Спільні мико amministratoria di inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo detta scadenza (art. 407,
co.3), per una data non posteriore al sessantesimo giorno da essa.
Peraltro, non può assumere rilevanza, ai fini del provvedimento di proroga di cui all'art. 305, co.2, c.p.p. che il P.M. abbia o meno formulato la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto la custodia cautelare, per essere mantenuta, prescinde da tale circostanza, che le è estrinseca, e presuppone invece l'oggettiva persistenza di gravi cantelan butaiuni, indizi di colpevolezza e di esigenza indipendentemente dalle soggettive convinzioni dell'accusa, e con l'unico limite di durata della misura, nella specie legittimamente prorogata per la gravità delle esigenze stesse, e collegato alla scadenza del termine massimo entro il quale, ai sensi dell'art. 305, co.1, lett. a), c.p.p., deve essere emesso il decreto che dispone il giudizio.
Pertanto, non è punto sostenibile che la richiesta di rinvio a giudizio segnerebbe l'esaurimento della fase delle indagini preliminari;
e una siffatta conclusione è con evidenza smentita non solo dalle anzidette considerazioni di carattere sistemihiu sintomatico, ma anche alla luce del dettato di cui al comma 3 dell'art. 419 c.p.p., secondo cui il
G.I.P., nel fissare l'udienza per la trattazione
della richiesta di rinvio a giudizio, ne fa
comunicare l'avviso al P.M., con l'invito a trasmettere la "documentazione relativa alle
5 indagini eventualmente espletate dopo la richiesta stessa.
Non può poi sor acensi ' come argomento logico a sostegno della ritualità del provvedimento confermato dalla decisione impugnata, che la proroga di un termine finale prestabilito deve poter essere disposta, beninteso nel concorso dei presupposti,
nell'ambito della sua decorrenza, sicchè sarebbe arbitrario ed incongruo impedirne l'operatività
oltre un momento processuale, come quello della richiesta di rinvio a giudizio, non collegato ma anteriore alla sua scadenza, atteso che questa,
invece, per il termine della fase che prevede la cessazione dell'efficacia della custodia cautelare,
è riferita esclusivamente alla mancata emissione nel termine di legge decorrente dall'inizio della custodia, del provvedimento che dispone il giudizio
° della pronuncia di una delle sentenze previste dagli artt. 442, 448, co. 1, 561 e 563 c.p.p..
Conforeve (Carbone Cass. Sez. I, 1.10.1991, n. 13701, ric.
Arago). L'ordinanza impugnata ha dunque correttamente applicato l'istituto processuale
previsto dall'art. 305 c.p.p., anche con riferimento alla doverosa valutazione della persistenza di gravi
6 esigenze cautelari, la tutela delle quali sarebbe compimento di necessari frustrata se il particolarmente complessi, avesse accertamenti,
impedito il rispetto del termine in discorso e
provocato la cessazione di efficacia della misura restrittiva.
Detta complessità viene riferita alla
necessaria attività investigativa, certamente di non breve ed agevole spedizione, connessa con la ricerca dei c.d. riscontri estrinseci alle dichiarazioni rese da "collaboratore di giustizia", tenuto conto che il ricorrente è indagato in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e della stessa viene evidenziata la spiccata pericolosità sociale con concreto pericolo di inquinamento delle prove..
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 21.4.1993
IL PRESIDENTE
(dr. Arnaldo Valente)
Avale IL CONSIGLIERE ESTENSORE
7 (dr. Giovanni Lubrano Di Ricco)In Ne
DEPOSITA IN CANCELLERIA!
1160FT 1993
14 COLLABORATORE DbFANNCELLERIA
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IN CANCELLERIA
16 OTT 1993
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
I COLLABORATORE DI CANCELLERIA
SA RI / RE
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