Sentenza 30 maggio 2000
Massime • 1
In materia di cause di estinzione del reato non può essere ritenuto atto interruttivo della prescrizione l'invito sottoscritto dal Pubblico ministero e rivolto all'indagato perché si presenti a rendere interrogatorio davanti agli ufficiali di P.G. delegati. Ciò in quanto l'elenco degli atti interruttivi della prescrizione di cui all'art.160 cod.pen. ha natura tassativa, ne' è ammissibile alcuna possibilità di interpretazione analogica che in sede penale è preclusa quando sia in "malam partem". (Ha precisato la Corte, con riferimento alla motivazione della sentenza di merito circa la delega data dal P.M. alla P.G. e, di conseguenza, l'estensibilità a quest'ultima della disposizione sull'interrogatorio davanti al P.M. quale atto interruttivo, che tale atto di delega non cambia comunque la natura dell'organo di polizia, non giurisdizionale, e dunque non abilitato a compiere atti che producano effetti interruttivi della prescrizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2000, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 21/02/2000
1. Dott. Carlo Casini Consigliere ORDINANZA
2. " LO Di PO " N. 938
3. " IO LL " REGISTRO GENERALE
4. " TO GO " N. 46023/99
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
Sul ricorso proposto da Attanasi Umberto n. a Sandonaci il 25.11.66 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Brindisi avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 12.7.99, che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Lecce il 24.6.99 per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P.. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo Casini Udite le conclusioni del P.M. Dr. U. Toscani con le quali chiede rigettarsi il ricorso.
Considerato che il ricorso è generico in quanto si limita a descrivere i principi generali in materia di gravi motivi di colpevolezza in sede di giudizio cautelare e si sofferma a ricordare gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto contestato senza neppure esaminare i dettagliati argomenti proposti nel provvedimento impugnato;
- che, viceversa, la decisione del Tribunale di riesame appare ben motivata nel valutare scrupolosamente la portata accusatoria delle intercettazioni telefoniche e l'attendibilità del collaborante Presta Gianfranco;
- che il ricorrente espone motivi di fatto nelle parti in cui non si limita a formulazioni generiche;
- che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile Considerato che a mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire 1.000.000=.
LA CORTEDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di lire 1.000.000= in favore della Cassa delle ammende, manda alla Cancelleria per l'adempimento di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 21 febbraio 2000. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2000