Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2000, n. 938
CASS
Sentenza 30 maggio 2000

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In materia di cause di estinzione del reato non può essere ritenuto atto interruttivo della prescrizione l'invito sottoscritto dal Pubblico ministero e rivolto all'indagato perché si presenti a rendere interrogatorio davanti agli ufficiali di P.G. delegati. Ciò in quanto l'elenco degli atti interruttivi della prescrizione di cui all'art.160 cod.pen. ha natura tassativa, ne' è ammissibile alcuna possibilità di interpretazione analogica che in sede penale è preclusa quando sia in "malam partem". (Ha precisato la Corte, con riferimento alla motivazione della sentenza di merito circa la delega data dal P.M. alla P.G. e, di conseguenza, l'estensibilità a quest'ultima della disposizione sull'interrogatorio davanti al P.M. quale atto interruttivo, che tale atto di delega non cambia comunque la natura dell'organo di polizia, non giurisdizionale, e dunque non abilitato a compiere atti che producano effetti interruttivi della prescrizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2000, n. 938
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 938
    Data del deposito : 30 maggio 2000

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