Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/07/2001, n. 9105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9105 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
E N O I 8 8 Z 9 1 A / R 1 T / S A 6 I C.C. 2 I G . IN NO1 9105 /0 1 5 R R E . . . A R EPUBBLICA ITALIANA P . L N T " L D A U A L D B . E I B D E A R I T T A S T N N I 1 E A CORTE SUPRE D CASSAZIONE E R 3 S S Oggetto 1 E E I . T A N A RETTIFICA SEZIONE TRIBUTARIA M INDUTTIVA IRPEF - ILOR Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13909/98 - Presidente Dott. Alfio FINOCCHIARO Re. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Cron. 20916 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Ud. 13/03/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA har sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IU PA, IB IN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 230/97 della Commissione . N tributaria regionale di ANCONA, depositata il 17/09/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 463 udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. $ 1. Svolgimento del processo PA ON e NA GI ricorrevano alla commissione tributaria di primo grado contro l'avviso di accertamento i.r.pe.f. ed i.lo.r. per il 1986 noti- ficato dall'ufficio imposte dirette di Camerino, dedu- cendo di aver determinato il reddito secondo le pre- war scrizioni dell'art. 2, comma 9, della legge 853 / 84 e che la ricostruzione presuntiva dei ricavi era illegit- tima, non avendo l'ufficio evidenziato il ragionamento che lo aveva condotto ad elevare i ricavi - dichiarati in lire 360.000.000, a lire 430.000.000. La commissione accoglieva il ricorso. L'appello dell'ufficio veniva rigettato dalla com- missione tributaria regionale delle Marche con sentenza del 17 settembre 1997, con la seguente motivazione: - pur riconoscendosi che la motivazione della deci- sione impugnata non esplicasse adeguatamente le ragioni poste a base della stessa, la soluzione adottata dai primigiudici doveva essere condivisa;
2 i contribuenti avevano determinato il reddito secondo quanto stabilito dall'art.2 del d.l. 19 dicem- bre 1984, n.853 ( convertito con modifiche nella legge 17 febbraio 1985, n.17 ); l'ufficio aveva quindi proce- duto a rettifica ai sensi del comma 29 dello stesso art.2; i risultati della rettifica non potevano essere condivisi, in quanto, dai documenti acquisiti, risulta- va che i ricavi e i costi dichiarati nel 1984, anno precedente il periodo in contestazione, erano notevol- mente inferiori a quelli accertati. Tale dato non pote- har va essere trascurato dall'ufficio. Avverso tale sentenza l'Amministrazione finanziaria sulla base di un ha proposto ricorso per cassazione, mezzo d'annullamento. Gl'intimati non hanno svolto attività difensiva. $ 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 29, del d.l. n.853 /84, convertito in legge n.17/1985; motivazione insufficiente ed incongrua su un punto decisivo della controversia;
in relazione agli articoli 50 e 62 del d.l.vo n.546 / 92 e 360, com- ma 1, n.3 e 5, cod. proc. civ., l'Amministrazione deduce: - la commissione regionale - dopo aver riconosciu- to l'insufficienza della motivazione della decsione di 3 primo grado - è pervenuta al risultato di considerare corretta la determinazione el reddito in contestazione sulla base dei ricavi e dei costi dichiarati per l'anno precedente senza indicare quali ragioni sostenessero tale giudizio. In particolare, non sarebbe stato indi- cato alcun elemento, atto a superare le presunzioni le- gali su cui era stato fondato l'accertamento; in og caso, la sentenza è incorsa in violazione comma 29 del citato art.
2. Tale disposizione, a del prescindere dall'art.39 del d.P.R. n.600 / 73, e 54 55 d. P.R. 633/72, legittima gli uffici a procedere ad hac accertamento induttivo, sulla base di presunzioni de- sunte da una serie di elementi dalla stessa norma elen- cati. Non si comprende, quindi, come la commissione re- gionale, pur avendo considerato legittmo il ricorso al- la procedura di cui al citato comma 29, abbia potuto disattendere la rettifica dell'ufficio. § 3. Motivi della decisione Le censure non meritano accoglimento. Il riconoscimento della legittimità del ricorso all'accertamento induttivo, consentito al di fuori dei presupposti di cui all'art.39 del d.P.R. n.600/73 dall'art.2, comma 29, del d.l. n.853,'84 non significa che la commissione tributaria, nell'esercizio del suo 4 potere di accertamento e di valutazione dei fatti, debba necessariamente aderire all'accertamento dell'ufficio, tanto più quando lo stesso si è fondato su una prova indiziaria. Come la Corte ha ripetutamente affermato, il pro- cesso tributario, a differenza di quello amministrativo di legittimità, pur dovendo essere introdotto attraver- d'impugnazione di specifici atti SO un meccanismo finanziaria, ha per oggetto il dell'Amministrazione rapporto giuridico tributario, Per cui la cognizione hour del giudice non si limita all'esame della legittimità dell'atto impugnato, ma si estende all'accertamento della fondatezza della pretesa tributaria. Pertanto, le commissioni tributarie possono valutare autonomamente gli elementi di prova posti a base dell'accertamento tributario, anche alla luce di altri elementi offerti dal contribuente or comunque, acquisity, al giudizio. Nella specie i giudici di merito hanno, in difetto di contrari elementi, ritenuto che assumesse valore determinante il fatto che i ricavi e i costi dell'anno precedente quello in contestazione erano notevolmente inferiori a quelli accertati, e tale circostanza non era stata considerata dall'ufficio. Orbene, tale apprezzamento, che la commissione tri- butaria regionale ha sostenuto con motivazione non 5 contraddittoria, non è censurabile in sede di legitti- mità. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non avendo gl'intimati svolto attività difensiva, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione Tributaria, il 13 marzo 2001. Il Pre Il Consigliere estensore Enrico Enrico Altieri Fintechiaro the O T N IL CANCELLIERE C1 fold in NA NO DEPOSITATO IN CANC ERIA Oggi. 5 LUG. 2001 E IL CANCELLIERE CA N 6 8 O 9 5 NA NO I 1 Z . / N 4 A / R A 6 I T 2 B S R . I . R . L A G L P E . T A R D U . L B B A E I A D D R T A I T I 1 S E T 3 N R 1 E E N S . E T I S N A A E M 6