Sentenza 28 settembre 2007
Massime • 1
Al fine di accertare la configurabilità o meno del reato previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa), il calcolo della deficienza di entità superiore al dieci per cento oltre il calo consentito deve essere effettuato sul singolo deposito e non sul complesso di tutti i depositi fiscali rientranti nella disponibilità della ditta sottoposta a verificazione. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che il riferimento testuale al termine singolare "deposito" contenuto nella rubrica della citata disposizione, trova conforto nell'esigenza di un controllo specifico e capillare dell'amministrazione dello Stato in ordine alla quantità del carburante posseduto dall'utente ai fini del pagamento dell'imposta dovuta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2007, n. 39638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39638 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 28/09/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 2243
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 27541/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NÒ ON, N. IL 11/09/1963;
avverso SENTENZA del 12/03/2007 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza pronunciata il 2 febbraio 2006 dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, che aveva dichiarato NT NÒ responsabile:
1) del reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lettera c) capo b) dell'originaria imputazione);
2) del reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 47, periodo 2 e 3, art. 40, commi 3 e 4, lett. b) perché, nella qualità di amministratore unico della Real Carburanti, si rendeva responsabile di deficienze di prodotti soggetti ad accisa, accertate mediante raffronto, eseguito presso il deposito commerciale, delle rimanenze effettive con quelle contabili - nella misura di kg 1934 di benzina agricola, di kg 22.880 di gasolio agricolo, misure superiori al 10%, oltre il calo consentito capo c) dell'originaria imputazione), reati uniti dal vincolo della continuazione, e lo aveva condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro 20.000 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo b dell'originaria imputazione perché il reato era estinto per prescrizione ed eliminava la relativa pena. Riconosciute al NÒ le attenuanti generiche rideterminava la pena per il residuo reato (capo e) in mesi otto di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, concedendo al NÒ il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ha proposto ricorso per Cassazione il NÒ chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per la violazione di cui all'art. 606 del codice di procedura penale, comma 1, lettera b, per l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 47, comma 1, periodo 3 e al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40, comma 1, lettera b) e comma 4) nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi degli artt. 606 del codice di procedura penale, comma 1, lettera e) e art. 546 c.p.p., comma 1, lettera e).
Osserva il NÒ che il reato per cui è processo è un reato di pericolo concreto, sicché se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti soggetti ad accisa ed il regolare assolvimento dell'imposta, il fatto concreto non rientra più nell'ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art.47, comma 1, periodo 3^, ma in quella di illecito amministrativo afferente la tenuta dei registri contabili e la movimentazione del prodotto.
Deduce quindi il ricorrente che la Real Carburanti s.r.l. aveva nella propria disponibilità quattro depositi, fra i quali vi erano inevitabilmente continui spostamenti di carburante a seconda delle necessità. Soltanto da un esame complessivo delle giacenze in tutti i magazzini sarebbe stato possibile ritenere accertata un'effettiva deficienza del combustibile rispetto al totale di gasolio e benzina agricola che risultava documentalmente depositata nei quattro stabilimenti.
Viceversa un'eventuale deficienza del combustibile presso uno dei depositi, corrispondente ad eccedenze presso gli altri, avrebbe comunque consentito di ritenere dimostrata la provenienza lecita del prodotto ed il regolare pagamento dell'imposta.
In altri termini, secondo il ricorrente, le deficienze rinvenute nel deposito di NT andavano ricondotte alla prassi di movimentare prodotto agevolato da un deposito all'altro, per consentire all'utente un più agevole prelevamento dei quantitativi assegnati dal servizio assistenza UMA. Doveva quindi ritenersi che nel caso in cui complessivamente i carburanti dello stesso tipo non eccedevano la soglia di tolleranza o non erano inferiori ai cali consentiti si sarebbe potuto ipotizzare soltanto un illecito amministrativo. Il motivo è infondato.
Come ha correttamente rilevato il giudice di merito nella sentenza impugnata, la tesi difensiva non trova alcun addentellato nella legge, "il cui dato testuale non fa in alcun modo riferimento al complesso di tutti i depositi della ditta sottoposta a verifica, ma anzi esclude radicalmente una conclusione siffatta, ove si consideri che nella rubrica della disposizione - Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa - viene utilizzato il singolare "deposito" a riprova del fatto che il calcolo deve essere effettuato su di un singolo deposito, essendo in ogni caso irrilevanti gli eventuali continui spostamenti di carburante, posto che anche essi debbono essere puntualmente documentati. Ritiene il Collegio che il principio di diritto affermato nella sentenza impugnata, fondato sulla interpretazione letterale e logica della norma contenuta nel D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 47, sia condivisibile, atteso che il riferimento testuale al termine singolare "deposito" trova conforto nell'esigenza di un controllo specifico e capillare dell'amministrazione dello Stato in ordine alla quantità del carburante posseduto dall'utente ai fini del pagamento dell'imposta dovuta.
In proposito questa Corte, in fattispecie analoga a quella esaminata, ma avente ad oggetto prodotti denaturati, (Cass. pen. sez. 3^ sent. 27 ottobre 2005, n. 44249) ha ritenuto che "la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 47, prevede sanzioni penali in caso siano rinvenute in un deposito fiscale deficienze od eccedenze di prodotto soggetto al pagamento dell'accisa ed anche deficienze ed eccedenze di prodotti denaturati, in quanto lo scopo della norma è evitare che il titolare di un deposito di prodotto esente da imposta, introduca e commerci un prodotto non esente;
pertanto il prodotto che risulta mancante o in eccedenza si presume comunque sottratto al pagamento dell'accisa".
Va aggiunto che nel caso in esame il ricorrente, come ha rilevato la Corte di merito, non ha neppure documentato, come doveroso, specie in relazione alla sua soggettiva interpretazione della norma contenuta nel D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 47 e alla sua negazione circa la volontà di sottrarsi al pagamento dell'accisa, lo spostamento del carburante da un deposito all'altro. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione al disposto contenuto negli artt. 157 e 160 c.p.. Deduce il ricorrente che risalendo il tempus commissi delicti al 26 luglio 1999, ed essendo decorso il termine di sette anni e mezzo di cui al combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p. il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione. In ordine al motivo il Collegio rileva che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 2 febbraio 2006, e quindi in data successiva all'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 1 (8 dicembre 2005). Trovano pertanto applicazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 23 ottobre 23, novembre 2006, n. 393 che ha dichiarato l'incostituzionalità della L. n. 251 del 2005, art. 10, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché, "i termini più brevi di prescrizione di cui agli artt. 157 e 160 c.p., ante novellata e quindi nel caso in esame, trattandosi di delitto che prevede la pena della reclusione inferiore a cinque anni, il termine massimo di prescrizione risulta essere di sette anni e sei mesi.
Considerato che i fatti risalgono al 26 luglio 1999, il termine massimo di prescrizione risulterebbe essere decorso il 26 gennaio 2007.
Tale termine si è peraltro prorogato di diritto per effetto della sospensione dei termini di prescrizione di otto mesi e nove giorni dovuta ai rinvii del procedimento per impedimento del difensore (dal 24 maggio 2005 al 18 ottobre 2005 e al 2 febbraio 2006) e risulta scadente il 4 ottobre 2007, quindi in data successiva alla presente decisione.
Va quindi respinto anche il secondo motivo di ricorso. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2007