Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2007, n. 39638
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Sentenza 28 settembre 2007

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Al fine di accertare la configurabilità o meno del reato previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa), il calcolo della deficienza di entità superiore al dieci per cento oltre il calo consentito deve essere effettuato sul singolo deposito e non sul complesso di tutti i depositi fiscali rientranti nella disponibilità della ditta sottoposta a verificazione. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che il riferimento testuale al termine singolare "deposito" contenuto nella rubrica della citata disposizione, trova conforto nell'esigenza di un controllo specifico e capillare dell'amministrazione dello Stato in ordine alla quantità del carburante posseduto dall'utente ai fini del pagamento dell'imposta dovuta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2007, n. 39638
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39638
    Data del deposito : 28 settembre 2007

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