Sentenza 4 luglio 2017
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve ritenersi che si sia formato il giudicato sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, con la conseguenza che i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. d), seconda parte, cod. proc. pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo, e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2017, n. 45095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45095 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2017 |
Testo completo
45095-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/07/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SENTENZA Dott. PIERCAMILLO DAVIGO N. 1456/2014 Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - N. 20103/2017- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SERGIO BELTRANI - Consigliere - Dott. FABIO DI PISA Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA TO N. IL 15/09/1972 avverso l'ordinanza n. 99/2017 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 27/03/2017 lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Roberto Quello, che ha chiesto sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
getts relil rigetts чісової etto che nessuno è presente per il ricorrente, р его è verificate le regolarità degli avvisi di rito;
Udit i difensor Avv.; te RITENUTO IN FATTO Il Tribunale del riesame di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato تكم l'appello, cautelare proposto nell'interesse di TO NA, generalizzato ed imputeto Intagrara come in atti, contro l'ordinanza con la quale, in data 12.1.2017, la Corte di appello di Catania, giudice procedente in sede di rinvio, aveva rigettato una richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, avanzata dalla difesa ai sensi degli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, c.p.p. Secondo il Tribunale, premesso che la Corte di appello procedeva in sede di rinvio, a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione limitatamente al solo trattamento sanzionatorio, e che non era più in discussione la doppia conforme affermazione di responsabilità, con riferimento alla posizione cautelare dell'NA trovava applicazione, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la disciplina dettata dall'art. 303, comma 1, lettera D), c.p.p., e quindi il termine stabilito per la durata massima della custodia dall'art. 303, comma 4, c.p.p.; l'avverso precedente citato dalla diesa (Cass. I, n. 24896/13) riguardava una fattispecie diversa (nella quale l'annullamento con rinvio aveva ad oggetto anche la qualificazione giuridica dei fatti contestati, non soltanto il trattamento sanzionatorio). Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione) ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento agli artt. 303, commi 2 e 6, c.p.p., ribadendo la propria tesi. All'odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Pur se il precedente citato dalla difesa a sostegno del proprio assunto (Sez. I, n. 24896 del 10 maggio 2013, Rv. 255831, riguarda una fattispecie differente (nei termini indicati dal Tribunale) rispetto a quella in esame, il principio affermato in quella occasione da questa Corte [essere sempre inapplicabile al giudizio di appello la regola stabilita per la fase di cassazione dalla lett. d) del comma primo dell'art. 303 cod. proc. pen., secondo la quale, in caso di doppia condanna nei gradi di merito, si tiene conto soltanto dei termini massimi complessivi di cui al comma quarto] era stato enunciato con portata in apparenza generale, legittimando, quindi contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale -, la richiesta della- difesa. + 2 1.1. Tuttavia il predetto orientamento è rimasto isolato, in quanto superato da altro orientamento, più recentemente ribadito ed in via di consolidamento, che il collegio condivide ed a sua volta ribadisce, a parere del quale, nel caso in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio od all'esclusione di una circostanza aggravante in grado d'appello, deve ritenersi che si sia formato il giudicato sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, a prescindere dalle statuizioni del giudice in ordine al bilanciamento tra le circostanze, e conseguentemente che i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. d), seconda parte, cod. proc. pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo, e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata (così, con riguardo a casi di annullamento con rinvio disposti unicamente quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, Sez. VI, n. 4971 del 15/1/2009, Rv. 242915, e Sez. II, n. 8846 del 12/2/2014, Rv. 259068; nel medesimo senso, con riguardo a casi di annullamento con rinvio disposti unicamente quanto all'esclusione di una circostanza aggravante, Sez. IV, n. 10674 del 19/2/2013, Rv. 254940, e Sez. VI, n. 273 del 5/11/2013, dep. 2014, Rv. 257769, con più ampia disamina).
2. L'infondatezza del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 luglio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamillo Davigo Sergio Beltrani DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 29 SET. 2017 CASS Il Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianelli 3