Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2007, n. 39563
CASS
Sentenza 7 febbraio 2007

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Massime1

In tema di procedimento penale davanti al giudice di pace, la previsione di cui all'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, circa l'estinzione del reato quando l'imputato dimostri di avere proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non è applicabile ai reati di pericolo per i quali non è neppure astrattamente ipotizzabile un danno risarcibile. (Nella specie, la Corte ha escluso che, rispetto alla contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool, abbia rilievo, ai fini del citato art. 35, l'avvenuto versamento di una somma di denaro al fondo vittime della strada)

Commentario1

  • 1Circolare stradale quando è applicabile la circostanza attenuante
    Mazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 15 maggio 2019

    Il caso A seguito di giudizio abbreviato, Tizio veniva condannato dal Tribunale di Brescia per i reati di fuga e omissione di soccorso stradale di cui all'art. 189, co. 6 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza appellata dall'imputato, rideterminava la pena confermando nel resto la pronuncia di primo grado. L'imputato ricorreva quindi in Cassazione invocando l'annullamento della sentenza d'appello per violazione di legge. Il ricorrente premetteva, anzitutto, di avere domandato – sia nella discussione all'esito del giudizio di primo grado sia con l'impugnazione di merito – l'applicazione dell'attenuante del risarcimento del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2007, n. 39563
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39563
Data del deposito : 7 febbraio 2007

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