Sentenza 7 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di procedimento penale davanti al giudice di pace, la previsione di cui all'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, circa l'estinzione del reato quando l'imputato dimostri di avere proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non è applicabile ai reati di pericolo per i quali non è neppure astrattamente ipotizzabile un danno risarcibile. (Nella specie, la Corte ha escluso che, rispetto alla contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool, abbia rilievo, ai fini del citato art. 35, l'avvenuto versamento di una somma di denaro al fondo vittime della strada)
Commentario • 1
- 1. Circolare stradale quando è applicabile la circostanza attenuanteMazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 15 maggio 2019
Il caso A seguito di giudizio abbreviato, Tizio veniva condannato dal Tribunale di Brescia per i reati di fuga e omissione di soccorso stradale di cui all'art. 189, co. 6 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza appellata dall'imputato, rideterminava la pena confermando nel resto la pronuncia di primo grado. L'imputato ricorreva quindi in Cassazione invocando l'annullamento della sentenza d'appello per violazione di legge. Il ricorrente premetteva, anzitutto, di avere domandato – sia nella discussione all'esito del giudizio di primo grado sia con l'impugnazione di merito – l'applicazione dell'attenuante del risarcimento del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2007, n. 39563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39563 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 07/02/2007
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 163
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 016088/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA di TRENTO;
nei confronti di:
1) LL DI, N. IL 30/01/1975;
avverso SENTENZA del 26/02/2004 GIUDICE DI PACE di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO V.;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Maddalena, che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Il P.G. di Trento ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26.2.2004 con la quale il Giudice di Pace di Trento ha dichiarato di non doversi procedere ex art. 35 D.Lgs. n. 274/2000 nei confronti di IN TR in ordine al reato di guida di autovettura in stato di ebbrezza alcolica perché estinto per condotta riparatoria.
Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata con rinvio al G.d.P. di Trento.
Invero, non è, possibile applicare, come osservato dal P.G. l'art. 35 D.Lvo 28 agosto 2000 ai reati di mero pericolo come le contravvenzioni al codice della strada rispetto alle quali non è nemmeno in astratto ipotizzabile un danno risarcibile. Di guisa che è del tutto irrilevante, come nel caso di specie, l'avvenuto versamento di una somma di denaro al fondo vittime della strada.
Detta argomentazione è del tutto esaustiva e rende superflua ogni altra considerazione sui motivi ulteriori prospettati dal P.G. ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Trento.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2007