Sentenza 11 settembre 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 343, primo comma cod.proc.civ., nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 51 della legge n. 353 del 1990, l'appello incidentale doveva essere proposto a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata in cancelleria o depositata e scambiata nella prima udienza davanti al consigliere istruttore; pertanto (con riferimento a fattispecie antecedente l'entrata in vigore della novella) è tempestivo l'appello incidentale allorquando si dia atto nel verbale della prima udienza che è stata deposita comparsa di risposta con appello incidentale quand'anche al momento della deliberazione della sentenza detta comparsa non risulti agli atti; infatti, poiché il processo verbale d'udienza è atto pubblico, il medesimo, in assenza di contestazioni sulla sua forma e contenuto, fa piena prova del deposito della comparsa con appello incidentale con quanto ne consegue in punto di tempestività del gravame, mentre alla mancanza materiale dell'atto può ovviarsi mediante l'acquisizione delle copie della comparsa inserite nel fascicolo d'ufficio o in quelli delle altre parti costituite o attraverso il procedimento di ricostruzione dell'atto mancante in applicazione analogica delle disposizioni del codice di procedura penale.
Commentario • 1
- 1. La natura degli accordi di negoziazione assistita in materia matrimoniale, tra contratto e giudizioRedazione · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2019
Gli accordi di negoziazione assistita in materia matrimoniale sono, come noto, oggetto di due disposizioni specifiche, l'art. 6 e l'art. 12 della legge del 10 novembre 2014, n. 162 (di conversione del decreto legge del 12 settembre 2014, n. 132)[1]. Per semplicità espositiva indicherò anche come “negoziazione forense” quella prevista dall'art. 6, che affida a «almeno un avvocato per parte», la competenza per la stipula di «soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio». Una volta raggiunto l'accordo, lo stesso deve essere munito dei requisiti formali e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/1999, n. 9696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9696 |
| Data del deposito : | 11 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DA UR, UC RM, UC RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE TRASTEVERE 259, presso l'avvocato GAETANO PATTA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE PATTA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
IZZO AGOSTINO, ASSITALIA SpA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1929/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/99 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cosentino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Gaetano Patta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EN NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto
- che, con distinte citazioni del 3 e 5 luglio 1993, RE DD ved. BU, VA e RM BU convennero dinanzi al Tribunale di Roma OS IZ, il Ministero della Difesa e Le ON d'TA S.p.a., chiedendone la condanna in solido - nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice di un autofurgone militare - al risarcimento dei danni conseguenti all'incidente stradale del 6 giugno 1979, nel quale aveva perso la vita EN BU;
- che tutti i convenuti si costituirono in giudizio, contestando la domanda e chiedendone la reiezione;
- che il Tribunale adito, con sentenza n.13713 del 5 ottobre 1994, tra l'altro, condannò i convenuti stessi, in solido tra loro, a pagare determinate somme, oltre gli interessi legali con decorrenza dal febbraio 1984, data di corresponsione della provvisionale;
- che, avverso tale sentenza, con distinte citazioni dell'11 aprile 1995, propose appello principale la predetta Società assicuratrice, contestando, tra l'altro, il punto relativo alla decorrenza degli interessi sulle somme liquidate e convenendo tutte le predette controparti dinanzi alla Corte d'Appello di Roma per l'udienza del 31 maggio 1995;
- che, nel corso di tale udienza - nella quale si costituirono la DD ed i BU, spiegando appello incidentale condizionato e fu dichiarata la contumacia dell'IZ - risulta testualmente dal relativo processo verbale, tra l'altro, che "per il Ministero della Difesa è presente il proc. dello Stato Wally Ferrante che si costituisce depositando fascicolo con comparsa di risposta con appello incidentale", e che "il C.I..... dà(to) atto" anche di tale attività processuale;
- che la Corte adita, con sentenza n. 1929 del 22 maggio 1996, ha, tra l'altro, dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dal Ministero della Difesa, osservando, testualmente, che "non è in atti la comparsa di costituzione che dovrebbe contenere il suddetto appello ( che viene richiamato nella comparsa conclusionale del Ministero stesso )" e che "poiché dall'indice del fascicolo di parte risulta comunque che i relativi atti sono stati depositati in cancelleria soltanto il 1.3.96, cioè qualche giorno prima dell'udienza collegiale" - tenuta il 12 marzo 1996 - "l'appello in discorso è comunque e va dichiarato inammissibile perché tardivo ai sensi dell'art.343 C.P.C.";
- che avverso tale capo di sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Difesa, deducendo un unico motivo di censura;
- che resistono, con controricorso, RE DD ved.BU, VA e RM BU;
- che Le ON d'TA S.p.a. ed OS IZ, benché ritualmente intimati, non si dono costituiti.
Considerato in diritto
- che, con l'unico motivo ( con cui deduce "nullità della sentenza o del procedimento per error in procedendo, consistente nella violazione degli artt.126 e 169 c.p.c. in relazione al disposto dell'art.360 n.4 c.p.c." ), il Ministero della Difesa sostiene che:
a)- il deposito della comparsa di risposta, contenente l'appello incidentale, risulterebbe dal processo verbale dell'udienza del 31 maggio 1995, il quale farebbe fede di quanto ivi affermato fino a contraria statuizione da sentenza penale irrevocabile;
b)- la mancanza della comparsa di risposta nel fascicolo di parte al momento dell'udienza di discussione - eventualmente dovuta a smarrimento - sarebbe irrilevante e, comunque emendabile mediante opportuna attività di ricostruzione;
c)- il timbro della cancelleria, apposto in calce all'indice del fascicolo di parte in grado d'appello e recante la data del 1° marzo 1996, attesterebbe unicamente il deposito della comparsa conclusionale e non già quello degli altri due atti ivi menzionati, vale a dire dell'atto di appello principale proposto dall'Assitalia e della comparsa di risposta dell'Amministrazione contenente l'appello incidentale;
- che il ricorso merita accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni: A)- La ratio decidendi della sentenza impugnata sta in ciò, che l'appello incidentale del Ministero della Difesa è stato dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.343 comma 1 cod.proc.civ. - nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art.51 della legge n.353 del 1990, applicabile alla specie ratione temporis, tenuto conto che il presente giudizio è stato instaurato il 3-5 luglio 1993 ( cfr. artt.90 comma 1 e 92 della legge n.353 del 1990 cit. e successive modificazioni ) - perché ritenuto intempestivamente proposto, in considerazione delle concorrenti circostanze, secondo cui, al momento della deliberazione della sentenza medesima, la comparsa di costituzione "non è in atti", e "dall'indice del fascicolo di parte risulta comunque che i relativi atti sono stati depositati in cancelleria soltanto il 1.3.96, cioè qualche giorno prima dell'udienza collegiale" (tenuta il 12 marzo 1996); B)- L'art.43 comma 1 cod.proc.civ. prevede(va), tra l'altro, che "l'appello incidentale si propone nella prima comparsa, o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza". Fermo restando che la costituzione dell'appellato avviene nelle forme e nei termini previsti dagli artt.166 ( costituzione in cancelleria ) e 171 comma 2 ( costituzione nella prima udienza davanti al consigliere istruttore ), secondo quanto disposto dall'art.347 comma 1 cod.proc.civ. ( le ultime due disposizioni nel testo previgente alla "novella" del 1990), la surrichiamata disposizione sul modo e termine dell'appello incidentale va intesa nel senso che tale gravame si propone(va), a pena di decadenza dal diritto di impugnazione, nella comparsa di risposta depositata in cancelleria ( artt.166-167 ) o depositata e scambiata nella prima udienza davanti al consigliere istruttore ( art.170 comma 4 ); C)- Ciò posto, sta di fatto che dal processo verbale dell'udienza del 31 maggio 1995 - dianzi testualmente riprodotto nelle parti che rilevano ( cfr., supra, Ritenuto in fatto ) - risulta che in tale udienza il Ministero della Difesa si è costituito, a mezzo di procuratrice dello Stato, "depositando fascicolo con comparsa di risposta con appello incidentale", e che il C(onsigliere) I(struttore) ha "dato atto" di tale attività processuale;
D)- Orbene - se si tien fermo, da un lato, che il processo verbale d'udienza è atto pubblico con l'efficacia probatoria che gli compete ( cfr. artt.2699-2700 cod.civ., nonché il combinato disposto degli artt.57 commi 1 e 2, 126 cod.proc.civ. e 44 disp.att.cod.proc.civ. ); e, dall'altro, che non è stata sollevata alcuna contestazione relativa alla forma o al contenuto del verbale medesimo - questo fa piena prova del "fatto", o quantomeno della "dichiarazione", che il procuratore dello Stato ha depositato, per il Ministero della Difesa, "fascicolo con comparsa di risposta con appello incidentale" ( non essendo stata mossa, si ribadisce, alcuna contestazione circa forma e/o contenuto del verbale, non occorre prender posizione sulla questione - controversa anche nella giurisprudenza di questa Corte:
cfr., e pluribus e da ultime, sentt.nn. 1884 del 1996 e 395 del 1999 - circa l'efficacia probatoria, fino a querela di falso ovvero fino a sentenza penale irrevocabile di accertamento della falsità, del verbale stesso ); E)- Nè può sostenersi che dalle mere, predette enunciazioni, contenute nel verbale, non emergerebbero il tenore e l'oggetto dell'appello incidentale proposto dal Ministero della Difesa, in quanto i relativi accertamenti non attengono sicuramente - tenuto conto della ratio decidendi della sentenza impugnata ( cfr., supra, lett.A ) - alla "tempestività" della proposizione del gravame, quanto piuttosto alla valutazione della sua ammissibilità sotto profili del tutto distinti, che in questa sede non rilevano, perché affatto estranei alla ratio medesima;
- che, pertanto, la sentenza impugnata - il cui vizio sta nell'aver qualificato tardivo l'appello incidentale del Ministero della Difesa in contrasto con quanto risultante dal processo verbale dell'udienza del 31 maggio 1995 - deve essere annullata in parte qua, con conseguente rinvio della causa relativa ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che provvederà a regolare anche le spese del presente grado di giudizio;
- che - mentre resta decisamente assorbita la censura relativa al "significato" del timbro apposto dal Cancelliere in calce all'indice del fascicolo di parte del Ministero della Difesa ( cfr., supra, motivo di ricorso, sub c ) - deve considerarsi assorbita anche la questione relativa alla materiale mancanza della comparsa di risposta nel fascicolo stesso: questione, del resto, agevolmente superabile mediante l'acquisizione delle "copie" della comparsa medesima inserite nel fascicolo d'ufficio ( artt.168 comma 2 cod.proc.civ. e 72-73 disp.att.cod.proc.civ. ) o in quelli delle altre parti costituite (artt.74 e 76 disp.att. cod.proc.civ.), ovvero, in ultima istanza, attraverso il procedimento di "ricostruzione" o "ricostituzione" dell'atto mancante in applicazione analogica delle disposizioni del codice di rito penale ( artt.112-113 del codice e 40-41 delle norme di attuazione;
cfr. anche Cass. n. 9507 del 1997 );
- che, infine - tenuto conto della natura "parziale"
dell'annullamento e dell'oggetto del giudizio a quo - il giudice di rinvio dovrà valutarne gli effetti "sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata", ai sensi dell'art.336 comma 1 cod.proc.civ.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, nella parte in cui dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal Ministero della Difesa, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 aprile 1999 Depositata in cancelleria l'11 settembre 1999.