Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/1999, n. 9696
CASS
Sentenza 11 settembre 1999

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Massime1

Ai sensi dell'art. 343, primo comma cod.proc.civ., nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 51 della legge n. 353 del 1990, l'appello incidentale doveva essere proposto a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata in cancelleria o depositata e scambiata nella prima udienza davanti al consigliere istruttore; pertanto (con riferimento a fattispecie antecedente l'entrata in vigore della novella) è tempestivo l'appello incidentale allorquando si dia atto nel verbale della prima udienza che è stata deposita comparsa di risposta con appello incidentale quand'anche al momento della deliberazione della sentenza detta comparsa non risulti agli atti; infatti, poiché il processo verbale d'udienza è atto pubblico, il medesimo, in assenza di contestazioni sulla sua forma e contenuto, fa piena prova del deposito della comparsa con appello incidentale con quanto ne consegue in punto di tempestività del gravame, mentre alla mancanza materiale dell'atto può ovviarsi mediante l'acquisizione delle copie della comparsa inserite nel fascicolo d'ufficio o in quelli delle altre parti costituite o attraverso il procedimento di ricostruzione dell'atto mancante in applicazione analogica delle disposizioni del codice di procedura penale.

Commentario1

  • 1La natura degli accordi di negoziazione assistita in materia matrimoniale, tra contratto e giudizio
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2019

    Gli accordi di negoziazione assistita in materia matrimoniale sono, come noto, oggetto di due disposizioni specifiche, l'art. 6 e l'art. 12 della legge del 10 novembre 2014, n. 162 (di conversione del decreto legge del 12 settembre 2014, n. 132)[1]. Per semplicità espositiva indicherò anche come “negoziazione forense” quella prevista dall'art. 6, che affida a «almeno un avvocato per parte», la competenza per la stipula di «soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio». Una volta raggiunto l'accordo, lo stesso deve essere munito dei requisiti formali e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/1999, n. 9696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9696
Data del deposito : 11 settembre 1999

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