Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
In relazione alle controversie tra privati la carenza di giurisdizione del giudice ordinario non è prospettabile neanche nel caso in cui si ritenga l'inesistenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, attenendo tale contestazione al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione. (Fattispecie relativa a controversia sulla validità di delibere adottate da un comitato elettorale di un circolo ricreativo aziendale e degli atti consequenziali, promossa da componenti del circolo contro il circolo stesso, il comitato elettorale ed alcune organizzazioni sindacali).
Commentario • 1
- 1. Contenzioso climatico e giurisdizioneGiuliano Scarselli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 26 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Primo Presidente F. F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA PP, RI NA, domiciliati in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ETTORE GLIOZZI, ANNAROSA GOBBATO BLANGETTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
CIRCOLO RICREATIVO ASSISTENZIALE LAVORATORI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO CRAL-CRT, BI CR, IR FEDERDIRIGENTI CR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato ENRICO PAMPHILI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PP DI CHIO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
nonché contro
ES PP NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL COMITATO ELETTORALE PRESSO CRAL-CRT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1158/97 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 16/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. Massimo GENGHINI;
udito l'Avvocato PE DI CHIO, per i controricorrenti;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del motivo sulla giurisdizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 21/22.7.1992, PE AS, RI NC, HE PP e OR ER convenivano avanti il tribunale di Torino PE VE, presidente deL comitato elettorale del CRAL C.R.T., il CRAL stesso, la BI CR e la IR FEDERDIRIGENTI CR. Gli attori premettevano di essersi rivolti al Pretore di Torino, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., denunciando la violazione di norme statutarie da parte del Comitato elettorale del CRAL C.R.T., di cui essi stessi facevano parte, chiedendo l'annullamento delle deliberè conseguenziali, e che il Pretore, con provvedimento 26/27.6.1992 aveva rigettato il loro ricorso.
Nel rivolgersi al Tribunale, esponevano che le delibere dei giorni 5 e 11.6.1992 del comitato predetto avevano violato una precisa norma statutaria (art.17), riducendo il numero dei voti esprimibili per l'elezione dei consiglieri e revisori del CRAL, per cui chiedevano pronunciarsi l'inefficacia o l'illegittimità di tali delibere, e l'invalidazione delle conseguenti elezioni.
Le controparti si costituivano resistendo, e formulando varie domande ed eccezioni, fra cui quella di incompetenza dell'autorità giudiziaria.
Con sentenza 24.3/17.7.1995, il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva del CRAL C.R.T. e del suo presidente, e la nullità delle delibere impugnate, condannando il CRAL, la BI CR e la IR a rifondere le spese agli attori e questi ultimi, a loro volta, a rimborsarle al VE.
Il CRAL C.R.T. e la BI CR, con atto notificato il 15.10.1996, impugnavano la sentenza sollevando, fra l'altro, eccezione di "incompetenza giurisdizionalè del giudice ordinario. Il VE restava contumace, mentre le altre parti si costituivano;
il AS e gli altri attori in primo grado formulavano appello incidentale. La Corte d'appello di Torino accoglieva l'appello principale e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso i ricorrenti si dolgono per la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 37, 806, 808 c.p.c. e 24 e 102 Cost., 23 e 24 c.c. per i motivi attinenti alla giurisdizione in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c. in ordine al dichiarato difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.-. Infatti la Corte d'appello di Torino ha pronunciato affermando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario accogliendo l'appello proposto dal CRAL-C.R.T. e dalla BI Credito, assegnando al Comitato Elettorale la competenza a pronunciarsi su qualunque questione relativa alle operazioni ad esso affidate, ivi comprendendo quelle inerenti le modifiche al regolamento elettorale, e ciò in virtù dell'art. 17 dello Statuto. Ad avviso dei ricorrenti l'art.17 surrichiamato non integra una deroga alle norme statuali sulla giurisdizione del giudice ordinario ne' sotto il profilo dell'istituzione di una giurisdizione speciale, ne' sotto il profilo dell'introduzione di un sistema di ricorsi amministrativi. La disposizione in questione, inoltre, non costituisce una clausola compromissoria per arbitrato rituale. Infatti, la clausola statutaria può integrare un compromesso per arbitrato rituale, come tale derogativo della competenza dell'autorità giudiziaria, solo quando il collegio arbitrale a cui è devoluta la controversia si ponga su un piano di autonomia, traendo la propria legittimazione dalla volontà delle parti e non anche quando abbia natura di organo dell'associazione, inserito nella struttura dell'ente. Secondo i ricorrenti, pertanto, non potendosi ravvisare nel Comitato l'autonomia testè richiamata per la carenza di quella legittimazione sostanziale e processuale reclamata e riconosciuta, non può ad esso deferirsi una decisione di tipo giurisdizionale in applicazione di norme di diritto o di criteri di equità. Il ricorso è fondato e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Si deve premettere, infatti che il comitato elettorale di cui all'art. 17 dello Statuto del CRAL, qualsiasi siano i suoi poteri, è innegabilmente organo di un ente di natura privatistica, e, nel conflitto tra i privati appartenenti alla associazione e la associazione stessa in ordine alla legittimità e validità delle delibere adottate nel regolare il sistema elettorale alle cariche elettive, proprio per trattarsi di controversia tra privati, non può sussistere una questione di giurisdizione, persino nel caso si ritenga la carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, attenendo tale contestazione al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione (S.U. ord.za 13 giugno 1995 n. 443, 22 maggio 1995 n. 5605, 23 gennaio 1995 n. 763, 18 novembre 1994 n. 9755, 22 giugno 1994 n. 5973, 3 novembre 1993 n. 10825, 7 gennaio 1993 n. 66, 9 novembre 1992 n. 12078, 28 ottobre 1992 n. 695, 6 novembre 1991 n. 11862, ord.za 19 febbraio 1990 n. 112, 19 aprile 1990 n. 3269, 17 marzo 1989 n. 1353, ord.za 23 agosto 1989 n. 484, ord.za 22 giugno 1989 n. 404, ord.za 15 marzo 1989 n. 135, 12 dicembre 1988 n. 6752, ord.za 12 ottobre1988 n. 651, 22 aprile 1988 n. 3131, 26 gennaio 1988 n. 620, 20 giugno 1987 n. 5448, 15 giugno 1987 n. 5256); la stessa questione sulla inesistenza di una tutela giuridica in relazione ad uno specifico rapporto tra privati, ipotesi del tutto eccezionale nel nostro ordinamento, attiene comunque certamente al merito, e non alla giurisdizione, in quanto si risolve in una pronuncia negativa sulla fondatezza della domanda. Risulta pertanto erronea l'affermazione della impugnata sentenza che il giudice ordinario difetti di giurisdizione, non essendo revocabile in dubbio la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario su una domanda di dichiarazione di nullità di delibere, adottate da un comitato elettorale, e degli atti conseguenziali, oltre che con riguardo ai preliminari accertamenti in ordine alla qualificazione giuridica della natura degli organi anzidetti e dei provvedimenti da essi adottati.
Conseguono a quanto esposto l'accoglimento del ricorso, la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, la cassazione della impugnata sentenza ed il rinvio alla Corte di Appello di Torino per nuovo esame del gravame con applicazione dei cennati principi e per provvedere anche in ordine alle spese del procedimento di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, decidendo a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame del gravame alla stessa Corte di Appello di Torino, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 1999